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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14273 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Guya Fossa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Toulouse (Francia) in data 27.2.1987 cittadino francese e italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Buti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castrignano del Capo (LE) in data 18.6.2016
(Atto anno 2016 – n.22 – parte II – serie A – ufficio 1)
pagina 1 di 7 Trascritto presso il registro del Comune di Milano
(Atto anno 2016 - atto n. 0202 - reg. 07 - parte 2 - serie B)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
, nata a [...] in data [...], cittadina italo francese;
Persona_1
, nato a [...] in data [...], cittadino italo francese. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nella casa famigliare sita in Milano, Via Noe n. 17.
Tutte le decisioni di maggiore rilevo riguardanti la vita, l'istruzione e l'educazione di e Per_1
saranno assunte dai genitori in accordo tra di loro. Per le questioni di ordinaria Per_2 amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
3) Il padre vedrà e terrà con sé i figli, fatto sempre salvo ogni diverso e migliore accordo avuto riguardo alle esigenze e alle necessità dei genitori e dei bambini – da comunicarsi ove possibile con almeno 5 giorni di preavviso – , con le seguenti tempistiche e modalità:
- a week end alternati, il padre si recherà a prendere i figli presso l'abitazione materna alle ore 19.30 del venerdì, e li accompagnerà presso le rispettive scuole il lunedì mattina;
- tutti i mercoledì, il padre si recherà a prendere i figli presso l'abitazione materna alle ore
19.30, e li accompagnerà presso le rispettive scuole il giovedì mattina;
nelle settimane che terminano con il week-end di spettanza materna, il padre si recherà altresì a prendere i figli presso l'abitazione di via Noe il giovedì alle ore 19.30, e li porterà a scuola il venerdì mattina;
- le vacanze scolastiche natalizie saranno trascorse da e con ciascun Per_1 Per_2 genitore in via alternata (Natale 2024 con la mamma);
- le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, e precisamente con quello con cui non avranno passato quelle natalizie l'anno precedente
(Pasqua 2025 con il papà);
- gli eventuali ponti scolastici saranno trascorsi da e con il genitore cui Per_1 Per_2 spetterà, di volta in volta, il fine settimana correlato, fermo il criterio dell'equa distribuzione di tali periodi tra i genitori, ove possibile, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze e degli interessi dei bambini;
- durante le vacanze scolastiche estive, il padre trascorrerà con e due Per_1 Per_2 settimane consecutive, preferibilmente l'ultima di luglio e la prima di agosto. I bambini trascorreranno anche con la mamma almeno due settimane consecutive, preferibilmente la seconda e la terza settimana di agosto. I periodi in questione dovranno essere concordati tra pagina 2 di 7 i coniugi entro il 31 marzo di ogni anno, all'esito dell'approvazione dei rispettivi piani ferie.
Il resto delle vacanze e staranno con la mamma, ove possibile, e/o saranno Per_1 Per_2 iscritti a centri estivi (scelti di comune accordo tra i genitori e dagli stessi pagati nella misura del 50% ciascuno, salvo eventuali coperture con welfare aziendali);
4) I genitori dovranno, in ogni caso, comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi in cui si recheranno con i figli, garantendo di rendersi reperibili, anche se all'estero.
5) A titolo di contribuzione al mantenimento di e , il padre provvederà a Per_1 Per_2 corrispondere a il complessivo importo mensile di € 900,00 (€ 450,00 per Parte_1 ciascun figlio); l'importo, rivalutabile ISTAT come per Legge, sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente di , le cui coordinate sono già note a Parte_1
, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_2
6) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie di e Per_1
, con le modalità e secondo le previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Milano, Per_2 che le parti dichiarano di conoscere e condividere e che convengono costituire parte integrante del presente accordo. Le parti espressamente convengono che, avendo entrambe la facoltà, quanto alle spese mediche, di fruire delle rispettive assicurazioni, si confronteranno su quale sia la scelta migliore. La precedenza sarà in ogni caso data al SSNN e la scelta di rivolgersi al servizio privato dovrà essere assunta di comune accordo tra i genitori alla luce delle tempistiche, dell'eventuale urgenza e/o gravità della situazione per i figli e della copertura delle rispettive assicurazioni. In caso di attivazione della polizza assicurativa, al genitore anticipatario sarà rimborsato il 50% di quanto di volta in volta effettivamente pagato e della eventuale franchigia, al netto ed a seguito del rimborso di cui alla copertura assicurativa azionata, il tutto da documentarsi. Le parti espressamente concordano e si danno atto, altresì, di considerare i costi connessi alla baby sitter quali spese straordinarie, da sostenersi nella misura del 50% ciascuna, con l'intesa che le ore di straordinario che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di esigenze personali di uno dei genitori resteranno invece in capo esclusivo a questo.
7) Per far fronte al pagamento delle spese straordinarie, baby sitter compresa, i coniugi provvederanno a versare sul conto corrente agli stessi cointestato ed acceso presso Unicredit – su cui entrambi manterranno facoltà di disposizione e prelievo – entro il giorno 5 di ogni mese, il 50% della somma alla stessa dovuta a titolo di retribuzione per il mese precedente, e, con cadenza trimestrale, il 50% di quanto dovutole a titolo di contributi INPS. Quanto alle ulteriori spese straordinarie, su detto conto saranno versati i denari necessari all'occorrenza della spesa, da condividersi sulla base del protocollo di Milano, entro i cinque giorni successivi all'intervenuto accordo di spesa. La giacenza attiva del predetto conto sarà divisa tra le parti in pari misura entro e non oltre sette giorni dall'omologa della separazione, così da renderlo funzionale allo scopo.
8) Le parti sin d'ora concordano e convengono che ciascuno dei figli sia iscritto ad un corso pomeridiano di lingua francese e ad uno sportivo o musicale, entro un budget massimo annuale a carico di ciascun genitore pari a € 300,00 per ciascun figlio per ciascun corso (per un totale di
€ 600,00 a figlio totali all'anno / € 1.200,00 complessivamente all'anno per i due figli). Nel budget sopra indicato, le parti altresì concordano che i figli frequenteranno, fino al compimento dei 14 anni di età, un corso di lingua francese ed il catechismo, finalizzato al ricevimento dei pagina 3 di 7 Sacramenti;
quest'ultimo, senza che ne derivi l'impegno per – che pur si Parte_2 impegna ad organizzarsi affinché e , anche nei week end di spettanza paterna e Per_1 Per_2 sino al compimento dei 14 anni, possano partecipare alla Santa Messa e/o alle lezioni di catechismo – di frequentare la chiesa o l'oratorio. si impegna a che i figli, Parte_1 sempre sino al compimento dei 14 anni di età, vedano la TV in francese. Quanto all'insegnamento linguistico durante l'orario scolastico, le parti sin d'ora concordano che per prima lingua dovrà intendersi l'inglese, ed il francese quale seconda. 9) In ragione dell'affetto che lega i figli alla attuale baby sitter, signora le parti si Parte_3 impegnano a non sostituirla. Pur trattandosi di spesa specificamente riconosciuta come straordinaria, le parti espressamente riconoscono che l'eventuale scelta di sostituzione dovrà essere tra le stesse condivisa, dichiarando comune lo scopo di contemperare il benessere e la serenità dei figli con eventuali modifiche rispetto al contratto di lavoro in essere. L'ing. si Pt_2 impegna a mantenere la titolarità del rapporto di lavoro, nonché a redigere le buste paga della baby sitter, anche ai fini di cui al punto 7) che precede.
10) Le parti si impegnano a non trasferire fuori Milano la propria residenza per almeno 5 anni a decorrere dall'omologa della separazione.
11) Le parti si impegnano altresì a non far frequentare a e eventuali nuovi compagni Per_1 Per_2 per almeno 1 anno dall'omologa della separazione.
12) Le parti si danno reciproco assenso al rinnovo - rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
13) Al fine di regolare definitivamente tutte le questioni di carattere economico – patrimoniale in essere, si impegna ad acquistare la quota di proprietà (50%) di , Parte_1 Parte_2 che accetta, dell'abitazione di Milano, Via Noe n. 17, così catastalmente identificata: al foglio 317, mappale 131, subalterno 5, Via Enrico Noe n. 17, piano 1-6-S1, zona censuaria 2, categoria A/3, classe
3, vani 7, superficie catastale totale mq. 116, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 115, rendita
Euro 813,42 (atto di compravendita del 30/03/2017 posizione n. 0075356-16, repertorio n. 34.028 di repertorio, n. 17.046 di raccolta, registrato in Lodi il 11.4.2017 n. 2881 Serie 1T) al prezzo di €
260.000,00 (duecentosessantamila/00), con impegno a corrispondere al marito, nel caso in cui l'abitazione dovesse essere dalla stessa posta in vendita prima del decorso di 5 anni dalla data dell'omologa della separazione, l'ulteriore somma di € 15.000,00. In detta eventualità
[...] si impegna ad informare il marito alla stipula del contratto preliminare di Parte_1 compravendita, di cui gli farà avere copia, ed il pagamento sarà effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla data del rogito. La cessione si perfezionerà a mezzo atto pubblico notarile entro e non oltre 45 giorni dall'omologa del verbale di separazione consensuale avanti al Notaio individuato dalla signora . Contestualmente alla cessione, l'ing. provvederà Parte_1 Pt_2 ad estinguere il mutuo acceso presso la (atto del Notaio del Controparte_1 Per_3
30.3.2017 posizione n. 0077495-17, n. 34029 di repertorio, n. 17047 di raccolta registrato in
Lodi il 11.4.2017 n. 2882 Serie 1T) allo stesso intestato a suo tempo contratto per l'acquisto del 50% dell'immobile. Tutte le spese connesse al trasferimento della quota dell'immobile coniugale del signor in capo a (catastali, notarili, etc) saranno a carico Pt_2 Parte_1 di quest'ultima, mentre quelle, bancarie e non, connesse all'estinzione del mutuo di cui al punto che precede saranno a carico di . si farà integralmente carico Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 7 delle spese straordinarie inerenti all'immobile, con effetto retroattivo dall'assemblea dell'08.02.2024.
14) I coniugi dichiarano che la disposizione patrimoniale di cui sopra è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
15) L'ing. lascerà l'abitazione di Via Noe, che resterà assegnata alla moglie con quanto Pt_2
l'arreda, entro 60 giorni dalla data del deposito del presente ricorso, provvedendo ad asportare i suoi effetti personali, la TV e gli altri oggetti su cui si sono accordati separatamente, ed il servizio di bicchieri di cristallo noto alle parti. si impegna, laddove dovesse Parte_1 provvedere a sostituire arredi e/o suppellettili di proprietà del , a consegnarglieli. Pt_2
16) La signora si impegna a provvedere entro il medesimo termine di 60 giorni ad Parte_1 effettuare la voltura a suo nome di tutti i contratti relativi alle utenze domestiche.
17) I coniugi dichiarano di aver regolamentato con i patti sopra esposti tutti i loro rapporti, patrimoniali e non, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatte salve le condizioni di cui al presente ricorso.
18) Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Castrignano del Capo (LE) in data 18.6.2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite;
pagina 5 di 7 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castrignano del Capo (LE) e di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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