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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 783/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 783/2024 R.G. da
, con l'Avv. BRUNNER ISABEL, giusta delega in atti;
Parte_1
e
, con l'Avv. HERBST JOHANNA, giusta delega in atti;
Parte_2
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Egna (BZ) il 16/10/1999 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Egna (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 10, Parte I, Serie /, dell'anno 1999 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Le parti confermano l'importo “una tantum” ex art. 5, co. 8 l. n. 898/1970 dovuto da parte del marito alla moglie, nell'importo complessivo di 50.000,00 €, di cui la seconda rata pari a 25.000,00 € sarà versata entro il termine che verrà fissato, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi per la fase del divorzio.
L'importo verrà versato tramite bonifico sul conto corrente intestato alla signora entro tre giorni lavorativi prima del termine fissato ai sensi dell'art. Parte_1
473bis.51 c.p.c. affinché la relativa distinta del bonifico possa essere depositata pagina 2 di 3 unitamente alle note scritte. La signora dichiara di accettare Parte_1
l'importo di cui al punto 2. dell'accordo di separazione a titolo di liquidazione “una tantum” ai sensi dell'art. 5 l. n. 898/1970. Entrambe le parti dichiarano di non vantare ulteriori pretese nei confronti dell'altro ad eccezione di quanto sopra concordato.
2) Alla signora rimarrà, inoltre, intestato il fondo pensione Parte_1
“Pensplan” aperto a suo nome in costanza di matrimonio.
3) Spese di lite compensate.
08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 783/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 783/2024 R.G. da
, con l'Avv. BRUNNER ISABEL, giusta delega in atti;
Parte_1
e
, con l'Avv. HERBST JOHANNA, giusta delega in atti;
Parte_2
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 3 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Egna (BZ) il 16/10/1999 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Egna (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 10, Parte I, Serie /, dell'anno 1999 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Le parti confermano l'importo “una tantum” ex art. 5, co. 8 l. n. 898/1970 dovuto da parte del marito alla moglie, nell'importo complessivo di 50.000,00 €, di cui la seconda rata pari a 25.000,00 € sarà versata entro il termine che verrà fissato, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi per la fase del divorzio.
L'importo verrà versato tramite bonifico sul conto corrente intestato alla signora entro tre giorni lavorativi prima del termine fissato ai sensi dell'art. Parte_1
473bis.51 c.p.c. affinché la relativa distinta del bonifico possa essere depositata pagina 2 di 3 unitamente alle note scritte. La signora dichiara di accettare Parte_1
l'importo di cui al punto 2. dell'accordo di separazione a titolo di liquidazione “una tantum” ai sensi dell'art. 5 l. n. 898/1970. Entrambe le parti dichiarano di non vantare ulteriori pretese nei confronti dell'altro ad eccezione di quanto sopra concordato.
2) Alla signora rimarrà, inoltre, intestato il fondo pensione Parte_1
“Pensplan” aperto a suo nome in costanza di matrimonio.
3) Spese di lite compensate.
08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3