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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13028/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, VIA SAMMARTINO 22 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ZERBO BENEDETTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_2
domiciliato in Palermo, Via Nicolo' Turrisi n.13 90138 Palermo, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO MARIA NUNZIELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione depositato in data 25 marzo
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Palermo in data 28/07/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte II , serie A, anno 1994.
. Con ricorso depositato il 28/10/2024 ha chiesto Parte_1
dichiararsi la separazione personale da con assegnazione Parte_2
dell'immobile già adibito a casa familiare in ragione della convivenza con la figlia della coppia nata a [...], in data [...], maggiorenne ma non Per_1
economicamente sufficiente, sollecitando un ordine di protezione in considerazione di condotte violente attribuite al resistente.
Con provvedimento del 3 dicembre 2024, il Giudice delegato ha disposto l'immediato allontanamento del resistente dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi alla stessa.
Successivamente le parti, in vista dell'udienza di prima comparizione, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Palermo Via Azoti Nicolò n. 45, di proprietà esclusiva della figlia
rimane assegnata definitivamente alla Signora che la coabiterà Per_1 Parte_1 unitamente alla figlia che ne è legittima proprietaria in ragione dei problemi di salute di cui quest'ultima è affetta;
3. Il Signor che già non convive con il coniuge a seguito dell'emesso ordine di protezione Pt_2 ex art. 473 bis 71 c.p.c., ha trasferito il proprio domicilio e residenza in altro immobile condotto in locazione, sito in Palermo -Via Villagrazia n. 293;
4. la Signora provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne e allo Pt_1 Per_1 stato non economicamente autosufficiente, considerata anche la circostanza che in atto il Signor
è disoccupato e percepisce un sussidio di disoccupazione con il quale provvede al Pt_2 pagamento del canone di locazione;
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia diritto di mantenimento e/o assegno alimentare.
6. Il Signor dà altresì atto di essere venuto in possesso degli effetti personali, della Pt_2 mobilia e della documentazione esistente presso la casa coniugale avendo provveduto
[...] alla restituzione di quanto dal medesimo espressamente richiesto. Parte_1 7. Spese di lite compensate” (vedi accordo di separazione depositato in data 25/03/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 28/07/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte II, serie A, anno
1994).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 29/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13028/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, VIA SAMMARTINO 22 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ZERBO BENEDETTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_2
domiciliato in Palermo, Via Nicolo' Turrisi n.13 90138 Palermo, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO MARIA NUNZIELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione depositato in data 25 marzo
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Palermo in data 28/07/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte II , serie A, anno 1994.
. Con ricorso depositato il 28/10/2024 ha chiesto Parte_1
dichiararsi la separazione personale da con assegnazione Parte_2
dell'immobile già adibito a casa familiare in ragione della convivenza con la figlia della coppia nata a [...], in data [...], maggiorenne ma non Per_1
economicamente sufficiente, sollecitando un ordine di protezione in considerazione di condotte violente attribuite al resistente.
Con provvedimento del 3 dicembre 2024, il Giudice delegato ha disposto l'immediato allontanamento del resistente dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi alla stessa.
Successivamente le parti, in vista dell'udienza di prima comparizione, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Palermo Via Azoti Nicolò n. 45, di proprietà esclusiva della figlia
rimane assegnata definitivamente alla Signora che la coabiterà Per_1 Parte_1 unitamente alla figlia che ne è legittima proprietaria in ragione dei problemi di salute di cui quest'ultima è affetta;
3. Il Signor che già non convive con il coniuge a seguito dell'emesso ordine di protezione Pt_2 ex art. 473 bis 71 c.p.c., ha trasferito il proprio domicilio e residenza in altro immobile condotto in locazione, sito in Palermo -Via Villagrazia n. 293;
4. la Signora provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne e allo Pt_1 Per_1 stato non economicamente autosufficiente, considerata anche la circostanza che in atto il Signor
è disoccupato e percepisce un sussidio di disoccupazione con il quale provvede al Pt_2 pagamento del canone di locazione;
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia diritto di mantenimento e/o assegno alimentare.
6. Il Signor dà altresì atto di essere venuto in possesso degli effetti personali, della Pt_2 mobilia e della documentazione esistente presso la casa coniugale avendo provveduto
[...] alla restituzione di quanto dal medesimo espressamente richiesto. Parte_1 7. Spese di lite compensate” (vedi accordo di separazione depositato in data 25/03/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 28/07/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104, parte II, serie A, anno
1994).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 29/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.