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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA GR Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. BONALUME PAOLO sostituito dall'Avv. Murgia
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI presente dott.ssa Deiana IA
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA GR
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati Dott.ssa IA GR Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 115/2025 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. BONALUME PAOLO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI come da procura in atti
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 969/2024 del 29.7.2024 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda di accertamento del credito e di condanna proposta dalla ora Parte_2 [...]
nei confronti della per il Parte_1 Controparte_1
pagamento di quanto dovutole per capitale, interessi anche anatocistici, sanzioni e spese ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D. Lgs. 231/2002 come novellato dal D. lgs. 192/2012 per il mancato pagamento di una fattura dell'importo di € 8.486,79 emessa dalla società Repas Lunch Coupon
e da essa ceduto alla pagina 2 di 5 Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo l'omessa considerazione delle allegazioni e delle produzioni da lei fatte.
Pertanto, ha chiesto: in via principale, accertare la certezza, la liquidità e l'esigibilità della somma di € 3.018,52 a lei dovuta a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della nota di debito e la somma di € 80 a titolo di interessi ai sensi dell'art. 6, co. 2, del
D.Lgs. 231/2002; in via subordinata, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti dell'AOU della diversa somma ritenuta dovuta e condannare la stessa al pagamento di tale somma, con vittoria di spese.
Si è costituita l'AOU di chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata, con rigetto della domanda eventualmente anche per intervenuta prescrizione;
ha domandato in via subordinata la rimessione in istruttoria della causa con concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza la causa è stata trattata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello la ha lamentato l'omessa considerazione di allegazioni e produzioni: erroneamente, a suo dire, il Giudice non avrebbe considerato che la non aveva contestato i crediti e che, quindi, questi dovevano ritenersi provati, con anche gli interessi richiesti, in base al principio di non contestazione.
L'appello non merita accoglimento.
In tema di preclusioni processuali, la costante giurisprudenza di legittimità statuisce che
“Occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari
(dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass., ord. n. 21332 del 30.7.2024). Ne deriva che con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., dunque, non possono essere fatti valere i fatti principali posti a fondamento della domanda. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, si osserva che parte attrice in citazione domandava la condanna dell' al pagamento “dei seguenti crediti, dei quali è diventata titolare in virtù di contratto di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato: i. € 8.486,79 per sorte capitale, portati dalla fattura emessa dalla società Repas Lunch Coupon srl, riepilogata nell'elenco che si produce sub doc. 3;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale fino alla data dell'effettivo pagamento: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e che alla data del 01.12.2020 ammontano ad € 922,62. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. […]; iv. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna della n. 1 fattura costituente la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
v. €
3.018,52 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'
[...]
, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i)”, per CP_1
poi rimandare alle “note debito interessi” prodotte (cfr. docc. 4 e 5).
Con la seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. la produceva le fatture emesse dalla
Repas per la fornitura di buoni pasto per cui con la nota a debito, prodotta con citazione, aveva richiesto la corresponsione degli interessi (cfr. docc.1-2).
Ciò posto in fatto, correttamente il Giudice riteneva che fra la domanda e i documenti allegati alla citazione e alla seconda memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. non vi fosse corrispondenza, in quanto l'attrice, che chiedeva la condanna per il pagamento di somme sia per capitale che per interessi, allegava e provava fatti principali tardivamente e solo con la memoria istruttoria.
Viceversa, si osserva che l'appello ha ristretto la domanda alla condanna al pagamento del solo importo di € 3.018,52 a titolo di interessi di mora (come da doc. 4 e 5), agli interessi anatocistici e a quelli pretesi in forza dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. 231/2002, mentre l'atto introduttivo riguardava anche la richiesta di pagamento di € 8.486,79, come da fattura n. 40/19 emessa da Repas, non richiamata nell'atto di appello.
pagina 4 di 5 Alla luce di ciò, ritiene questa Corte che l'attrice non ha provato il proprio diritto di credito indicato nel suo atto introduttivo e definito tardivamente con la produzione dei documenti nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
In ogni caso, si concorda con la valutazione del tribunale che, preso atto del pressoché integrale pagamento del dovuto, riteneva che l'attrice non avesse specificato la data e l'ammontare delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni.
Per tali motivi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata con condanna della al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della CP_1
liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento con valori minimi, stante la CP_1
semplicità delle questioni trattate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 969/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari in data 29.7.2024; condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della liquidate in € 1.458,00 per compensi, Controparte_1
oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 21.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa IA GR
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA GR Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. BONALUME PAOLO sostituito dall'Avv. Murgia
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI presente dott.ssa Deiana IA
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA GR
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati Dott.ssa IA GR Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 115/2025 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. BONALUME PAOLO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI come da procura in atti
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 969/2024 del 29.7.2024 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda di accertamento del credito e di condanna proposta dalla ora Parte_2 [...]
nei confronti della per il Parte_1 Controparte_1
pagamento di quanto dovutole per capitale, interessi anche anatocistici, sanzioni e spese ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D. Lgs. 231/2002 come novellato dal D. lgs. 192/2012 per il mancato pagamento di una fattura dell'importo di € 8.486,79 emessa dalla società Repas Lunch Coupon
e da essa ceduto alla pagina 2 di 5 Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo l'omessa considerazione delle allegazioni e delle produzioni da lei fatte.
Pertanto, ha chiesto: in via principale, accertare la certezza, la liquidità e l'esigibilità della somma di € 3.018,52 a lei dovuta a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della nota di debito e la somma di € 80 a titolo di interessi ai sensi dell'art. 6, co. 2, del
D.Lgs. 231/2002; in via subordinata, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti dell'AOU della diversa somma ritenuta dovuta e condannare la stessa al pagamento di tale somma, con vittoria di spese.
Si è costituita l'AOU di chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata, con rigetto della domanda eventualmente anche per intervenuta prescrizione;
ha domandato in via subordinata la rimessione in istruttoria della causa con concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza la causa è stata trattata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello la ha lamentato l'omessa considerazione di allegazioni e produzioni: erroneamente, a suo dire, il Giudice non avrebbe considerato che la non aveva contestato i crediti e che, quindi, questi dovevano ritenersi provati, con anche gli interessi richiesti, in base al principio di non contestazione.
L'appello non merita accoglimento.
In tema di preclusioni processuali, la costante giurisprudenza di legittimità statuisce che
“Occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari
(dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass., ord. n. 21332 del 30.7.2024). Ne deriva che con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., dunque, non possono essere fatti valere i fatti principali posti a fondamento della domanda. pagina 3 di 5 Nel caso di specie, si osserva che parte attrice in citazione domandava la condanna dell' al pagamento “dei seguenti crediti, dei quali è diventata titolare in virtù di contratto di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato: i. € 8.486,79 per sorte capitale, portati dalla fattura emessa dalla società Repas Lunch Coupon srl, riepilogata nell'elenco che si produce sub doc. 3;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale fino alla data dell'effettivo pagamento: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e che alla data del 01.12.2020 ammontano ad € 922,62. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. […]; iv. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna della n. 1 fattura costituente la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
v. €
3.018,52 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'
[...]
, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i)”, per CP_1
poi rimandare alle “note debito interessi” prodotte (cfr. docc. 4 e 5).
Con la seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. la produceva le fatture emesse dalla
Repas per la fornitura di buoni pasto per cui con la nota a debito, prodotta con citazione, aveva richiesto la corresponsione degli interessi (cfr. docc.1-2).
Ciò posto in fatto, correttamente il Giudice riteneva che fra la domanda e i documenti allegati alla citazione e alla seconda memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. non vi fosse corrispondenza, in quanto l'attrice, che chiedeva la condanna per il pagamento di somme sia per capitale che per interessi, allegava e provava fatti principali tardivamente e solo con la memoria istruttoria.
Viceversa, si osserva che l'appello ha ristretto la domanda alla condanna al pagamento del solo importo di € 3.018,52 a titolo di interessi di mora (come da doc. 4 e 5), agli interessi anatocistici e a quelli pretesi in forza dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. 231/2002, mentre l'atto introduttivo riguardava anche la richiesta di pagamento di € 8.486,79, come da fattura n. 40/19 emessa da Repas, non richiamata nell'atto di appello.
pagina 4 di 5 Alla luce di ciò, ritiene questa Corte che l'attrice non ha provato il proprio diritto di credito indicato nel suo atto introduttivo e definito tardivamente con la produzione dei documenti nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
In ogni caso, si concorda con la valutazione del tribunale che, preso atto del pressoché integrale pagamento del dovuto, riteneva che l'attrice non avesse specificato la data e l'ammontare delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni.
Per tali motivi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata con condanna della al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della CP_1
liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento con valori minimi, stante la CP_1
semplicità delle questioni trattate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 969/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari in data 29.7.2024; condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della liquidate in € 1.458,00 per compensi, Controparte_1
oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 21.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa IA GR
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