TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/07/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2794/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.2794/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione il 9 luglio 2025, promossa da
• (c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.07.1945 ed ivi residente, in via Risorgimento, 31, fraz. Catona, elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni (RC), Via U. Zanotti Bianco n. 33, presso lo studio dell'Avv.to Santo Delfino (c.f. pec: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende in forza di procura Email_1 in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti il 3.03.2024
-parte attrice- contro
• (cod. Controparte_1 fisc. ) in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in via Nazionale Catona 174/G, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv.to Scopelliti Francescantonio (c.f. (C.F.: - pec: C.F._3
che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 in calce alla comparsa di costituzione in atti il 21.11.2022
-parte convenuta- MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietario di unità Parte_1 immobiliare facenti parte del conveniva in giudizio il predetto Controparte_1
Condominio, impugnando la delibera assembleare del 15 novembre 2021 e chiedendo che, previa sospensione della sua efficacia, “per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera impugnata condannando il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge”. Deduceva che “… nel mese di agosto 2021 gli veniva notificato l'avviso (datato 26.08.2021) di convocazione Assemblea ordinaria per il giorno 21.09.2021 alle ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 22.09.2021 alle ore 16:30 in seconda pagina 1 di 10 convocazione presso lo studio dell'Amministratore con il seguente punto posto all'Ordine del Giorno: 1) Approvazione Consuntivo 2020/2021 ; 2) Approvazione Preventivo 2021/2022 (All. n. 1). Che con lett. racc. dell'8.09.2021 rilevava all'amministrazione condominiale l'assenza nell'avviso di convocazione dell'allegato Registro di Contabilità, chiedendo quindi di ricevere copia del documento entro la data fissata per la convocazione (All. n. 2). Che con altra missiva consegnata a mani dell'amministratore il 13.09.2021 richiedeva il rilascio in fotocopia delle fatture e dei giustificativi di spesa per il periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021 (All. n. 3). Che in particolare il Sig. chiedeva chiarimenti in merito a presunti pagamenti Pt_1
(comprensivi di spese legali non meglio specificate) che venivano avanzati nei propri confronti e di cui lo stesso disconosceva il contenuto. Che entrambe le missive rimanevano prive di riscontro. Che all'assemblea del 22 settembre 2021 l'attore presente in assemblea rilevava la mancata consegna dei giustificativi di spesa richiesti, come risulta dal verbale di assemblea;
che l'assemblea approvava comunque il bilancio consuntivo 2021- 2021 ed il preventivo anno 2021-2022. Che quindi in data 15 ottobre 2021 aveva avviata procedura di mediazione (n.775/2021) contestando la legittimità della delibera adottata il 22.09.2021 (All. n. 5) Che con avviso del 4.11.21 veniva convocata l'assemblea ordinaria per il giorno 12.11.2021 alle ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 15.11.2021 alle ore 15:30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno: 1) Istanza di Mediazione Sig. come da allegato;
2) Approvazione Consuntivo Parte_1
2020/2021; 3) Approvazione Preventivo 2021/2022 (All. n. 6). Che il 05.11.2021 l'attore inviava lettera racc a.r con la quale comunicava all'amministrazione condominiale che “ che a causa di uno scarico abusivo di acque reflue che fuoriesce dall'interno dell'unità immobiliare posta al II° piano f.t., di proprietà del Sig. , e Persona_1 collegato al pluviale condominiale, adibito ad esclusivo uso per lo scarico di acque piovane, si sono verificati da oltre due anni diversi intasamenti nell'impianto di scarico nonché diverse fuoriuscite di liquame sul marciapiede, invitando l'Amministratore ad intervenire per eliminare l'inconveniente ed a ripristinare lo stato dei luoghi causati dal Sig. (All. n. 7). Che in data 15.11.2021 (All. n. 8) veniva tenuta in Parte_2 seconda convocazione, cosi come previsto, l'Assemblea ordinaria nella quale, con la maggioranza di 717,00 millesimi, veniva deliberato quanto segue: “Letta l'istanza del Sig. l'Assemblea conferisce mandato all'amministratore di Parte_1 rappresentare il condominio davanti all'Istituto di mediazione Concormedia di R.C. con ampia possibilità di decisione. Rispetto al merito dell'Istanza di Mediazione preso atto che il Sig. ha ricevuto i giustificativi di spesa con racc. del 14.10.2021 Parte_1 notificatigli dopo l'assise assembleare del 22.09.2021 l'assemblea revoca il contenuto della delibera del 22.09.2021 e riprendendo quanto all'odierno ordine del giorno approva all'unanimità dei presenti il consuntivo 2020/2021 così come già esibito ai condomini con la precedente convocazione del 22.09.2021 e approva il relativo riparto. Rispetto al II punto all'o.d.g. l'Assemblea approva all'unanimità dei presenti il bilancio preventivo 2021/2022 come di seguito specificato e relativo riparto che si allega al
pagina 2 di 10 presente verbale: Amministrazione euro 950,00 – Manut. generale euro 150,00 – Mod. 770 euro 90,00 – Tenuta c/c euro 120,00 – Canc e PT euro 80,00 – Imp. euro Pt_3
100,00 – Certif. Unica euro 40,00 – energia elettrica scala euro 300,00 – Totale euro 1830,00. Alla fine, il Sig. fa presente che nel (proprio) appartamento di Parte_2 proprietà al II° piano (ultimo 3 piano) si sono verificate importanti Persona_1 infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza della camera da letto. Lo stesso chiede un intervento per eliminare le cause della detta infiltrazione invitando il Sig. Pt_1
a curare la custodia del terrazzo a suo esclusivo uso e a permettere
[...]
l'effettuazione di un sopralluogo per determinare la necessaria manutenzione da effettuarsi ed eliminare la causa dell'infiltrazione. Posto che il Sig. Parte_1 oggi è assente il presente verbale vale quale invito e diffida a permettere quanto sopra descritto entro e non oltre dieci giorni dalla conoscenza del verbale. Rispetto alla racc a/r inviata all'Amministratore dal sig. con riferimento all'utilizzo dello Parte_1 scarico da parte del Sig. , il Sig. fa presente che lo scarico Persona_1 Pt_2 era nato per canalizzare le acque bianche delle cucine in origine, successivamente alla prima ristrutturazione dello stabile lo scarico fu trasformato in pluviale con raccolta delle acque meteoriche dal terrazzo. Tuttavia, il Sig. fa presente di Parte_2 essersi interessato a benefico del condominio, predisponendo richiesta di autorizzazione al Comune di Rc per intervenire a ripristinare la regolare funzionalità del servizio. L'assemblea si scioglie alle ore 16.20” (All. n. 9). Che il verbale di assemblea del 15.11.2021 veniva notificato al sig. , in data 16.11.2021 e ricevuto in Parte_1 data 17.11.2021 (All. n. 10); che il Sig. inviava, in data 18.11.2021, Parte_1 all'Amministratore missiva, a mezzo raccomandata a/r (All. n. 11), con la CP_2 quale contestava in toto le decisioni a cui era pervenuta l'Assemblea condominiale in data 15.11.2021 nonché in merito alla lamentela espressa dal Sig. Parte_2 intervenuto nell'interesse del Sig. proprietario dell'unità Persona_1 immobiliare posta al II piano dello stabile e riportata all'interno del predetto verbale di assemblea. Significava, inoltre, che le infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza della camera da letto non erano dovute a problemi inerenti al terrazzo, ragion per cui nessun permesso si doveva concedere per l'effettuazione di un sopralluogo teso alla determinazione ad alla eliminazione delle infiltrazioni lamentate. Dette infiltrazioni, qualora esistenti, erano da ricondurre a cause che nulla hanno a che vedere con la parte di terrazzo di proprietà. Che in data 08.12.2021 veniva avviato dal Sig. Pt_1
nei confronti del nuovo procedimento di mediazione
[...] Controparte_1 obbligatorio recante prot. n. 950/2021 sempre dinanzi l'Organismo Concormedia di Reggio Calabria al fine di impugnare la delibera assembleare tenutasi in data
15.11.2021 (All. n. 12); che riuniti di due procedimento di mediazione aventi ad oggetto le distinte delibere impugnate dal e che entrambe le procedure, per il Pt_1 rifiuto del convenuto, si definivano con verbale negativo (All. n. 13). Che, alla luce di quanto accaduto, si vedeva costretto all'azione giudiziaria. L'attore impugnava quindi la delibera assembleare del 22 novembre 2021 “in uno alla precedente del 22 settembre 2021” per i seguenti motivi: invalidità della delibera per pagina 3 di 10 mancata notifica e/o conoscenza del Registro di contabilità e omessa consegna delle giustificazioni delle spese nel periodo maggio 2020 giugno 2021 come richieste ed anche per vizi nell'anagrafe condominiale che si ripercuoterebbero nei conteggi e calcoli delle spese ripartite nei bilanci approvati. Concludeva chiedendo “ In via preliminare:
1. per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 15 novembre 2021. Nel merito:
2. per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare invalida e dunque nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 15 novembre 2021 unitamente alle determinazioni ad esso connesse o da esso derivanti approvate dal CP_1
e per l'effetto 3. condannare il convenuto al
[...] Controparte_1 pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di competenze professionali in favore dello per lo spiegato intervento espletato nella fase di Controparte_3 mediazione, non andata a buon fine;
4. condannare il convenuto CP_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
[...] oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario il quale ne fa espressa richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..”. 1.1 Costituendosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di lite. Deduceva che la delibera del 22 settembre 2021 era stata revocata dalla assemblea tenutasi il successivo 15 novembre 2021 che aveva approvato i bilanci oggetto di contestazione;
che in data 14 ottobre 2021 erano state consegnate dall'amministrazione all'attore tutti giustificativi di spesa richiesti con le missive dell'8 e del 13 settembre 2021; che le contestazioni ai conteggi di bilancio risultavano generiche e prive di validi supporti;
che infondata risultava la censura mossa in merito all'irregolare tenuta dell'anagrafe condominiale e che comunque l'imputazione a della quota _4 dell'appartamento del marito ( ) non rendeva errati o viziati i conteggi Persona_2 svolti, tale da comportare l'invalidità della delibera impugnata. Che “trattandosi soltanto di una mera irregolarità della dicitura “in , comunque presente nella Per_2 titolarità patrimoniale dell'appartamento II° piano sub. 6, riferito talaltro a soggetto di uno medesimo nucleo familiare: è coniuge di . Che _4 Persona_2 insomma la dicitura contestata non influiva nella redazione dei bilanci e conseguente ripartizione delle quote, comunque attribuite ai coniugi . Concludeva Persona_3 chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario. 1.2 Venivano acquisite al giudizio le memorie difensive delle parti e i documenti allegati, depositati nel rispetto dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. . 1.3 Con ordinanza del 29.11.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazioni delle conclusioni. 1.4 Il 3.03.2024 si costituiva in giudizio il nuovo difensore dell'attore, avvocato Santo Delfino.
pagina 4 di 10 1.5 Il fascicolo veniva rimesso per la decisione a nuovo istruttore innanzi al quale le parti comparivano all'udienza del 12.03.2025; l'attore revocava il mandato conferito al nuovo difensore ma non provvedeva alla nomina di un altro. La causa veniva quindi rinviata ad altra udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione e veniva concesso termine alle parti per il deposito di scritti conclusivi, svolti da entrambe le parti ed acquisiti al giudizio.
1.6 All'udienza del 9 luglio 2025 i procuratori delle parti discutevano la causa come da verbale insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa veniva assunta in decisione.
2 Va preliminarmente osservato anche per fare chiarezza in merito alla domanda avanzata dall'attore, che il può sempre revocare una precedente delibera CP_1 condominiale: può farlo in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, o in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme e incompatibile con la prima. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza anche della Suprema Corte, al si CP_1 applicano le norme in tema di delibere delle società che consentono la possibilità di annullare una precedente votazione con una nuova. Quindi, è sempre possibile la sostituzione della vecchia delibera con una successiva. (Cass. sent. n. 8622/2018 e n. 8515/2018).
2.1 Nel caso in esame la delibera del 22 settembre 2021 risulta esplicitamente revocata dall'assemblea del 15.11.2021 e sostituita con la decisione in questa ultima sede adottata con la maggioranza di legge dall'assemblea regolarmente convocata. La delibera del 15 novembre 2021 ha sanato i vizi denunciati dall'attore anche in sede di mediazione introdotta con la domanda del 15.10.2021 (proc. n.775/21) avendo l'amministrazione condominiale fornito all'attore il 14 ottobre 2021 i documenti e i giustificativi di spesa richiesti con le missive dell'8 e del 13 settembre 2021. Pertanto, la sostituzione di una delibera, precedentemente impugnata dal in sede di Pt_1 mediazione, con la nuova delibera adottata il 15 novembre 2021 in conformità alla legge, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore.
Va inoltre rilevato che poiché la delibera impugnata è stata sostituita con una valida, non c'era motivo di intraprendere l'azione legale avverso la delibera del 22 settembre 2021 (impugnata espressamente “in uno” alla successiva del 15.11.2021) , né di proseguire la procedura di mediazione promossa avverso la predetta delibera, in quanto l'obiettivo dell'impugnazione (l'annullamento della delibera) era stato raggiunto attraverso la nuova delibera adottata dall'assemblea dei condomini il 15 novembre 2021. La delibera del 22 settembre 2021 che l'attore in citazione contesta “in uno” alla successiva del 15 novembre 2021 non può essere annullata perché l'assemblea ha provveduto a revocarla ed a sostituirla con un'altra adottata il 15.11.21 che è in questa sede impugnata e contestata dalla parte pagina 5 di 10 3 L'oggetto del presente giudizio, giuste anche le conclusioni svolte dalla parte in citazione, è la validità o meno della delibera adottata in seconda convocazione il 15 novembre 2021 che l'attore deduce invalida per violazione dell'art. 1130 bis c.c..
A suo dire, la delibera sarebbe stata adottata senza la preventiva conoscenza del registro di contabilità e degli altri documenti necessari a far chiarezza sui bilanci oggetto di approvazione in assemblea L'amministrazione condominiale avrebbe omesso la notifica unitamente all'avviso di convocazione, del registro di contabilità e avrebbe anche omesso di consegnare i documenti giustificativi delle spese di bilancio sebbene formalmente richieste dall'attore con le missive dell' 8 settembre e del 13 settembre dell'anno 2021. Che i documenti forniti dall'amministrazione condominiale il 14 ottobre 2021 non erano completi e non giustificavano tutte le spese come da richiesta. 3.1 Sul punto, va preliminarmente osservato che in conformità all'art. 66 disp. attuaz. c.c. l'amministratore non è tenuto a notificare, unitamente all'avviso di convocazione, anche il registro di contabilità o i giustificativi di spesa. La norma infatti stabilisce dettagliatamente quale sia il contenuto dell'avviso e la sua funzione.
La giurisprudenza ha in più occasioni affermato che come previsto dalla norma 1130 bis c.c., non è obbligatorio allegare il registro di contabilità all'avviso di convocazione, ma che è piuttosto fondamentale che l'amministrazione condominiale metta a disposizione dei condomini i documenti contabili per la loro consultazione. Con specifico riguardo alle carenze informative è da considerare che, in materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo per l'amministratore condominiale, qualora convochi l'assemblea di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea (con specifico riguardo ai preventivi o consuntivi dei bilanci v. Cass.25693/2018).
Infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all'assemblea fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione (cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014). Del resto, l'art. 1130 bis c.c., nel prevedere che i condòmini possono “prendere visione” dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a loro spese, conferma che non esiste un obbligo per l'amministratore di depositare la documentazione giustificativa del rendiconto, bensì soltanto di consentire ai condòmini che ne facciano richiesta di prenderne visione o estrarne copia. 3.2 Ne consegue che la mancata disponibilità della documentazione contabile per l'esame dei condòmini comporta la violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di rendiconto e l'annullamento della delibera di approvazione, giacché la lesione del diritto dei condòmini all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari;
ma grava sugli interessati dimostrare che l'amministratore non abbia loro consentito di esercitare la facoltà di accesso.
pagina 6 di 10 3.3 Va inoltre osservato che se è vero che la ratio della novella è quella di portare l'assemblea a votare i bilanci nella consapevolezza e chiarezza del contenuto dei documento contabile, è altrettando vero che detto obiettivo può raggiungersi con la chiarezza delle scritture contabili, con la completezza delle voci di spesa indicate e, ove richiesto , con la dettagliata giustificazione delle voci di spesa specificamente contestate. 3.4 Nel caso in esame, risulta dai documenti allegati anche alla citazione attorea, (all.5) che l'attore, regolarmente invitato all'assemblea del 15 novembre 2021, non abbia presenziato;
che i bilanci oggetto di approvazione nella predetta assemblea, con gli allegati riparti e la nota sintetica esplicativa ed il libro cassa, siano stati consegnati allo stesso dall'amministrazione e comunque discussi in assemblea;
risulta inoltre che la richiesta di documenti giustificativi delle spese (richieste dell'8.9.21 e del 13.09.21) sia stata anche adempiuta dall'amministrazione condominiale in data 14 ottobre 2021, quindi anteriormente all'assemblea tenutasi il 15 novembre 2021. 3.4.1 In merito alla dedotta carenza dei giustificativi di spesa forniti all'attore il 14 ottobre 2021 non vi è prova nel giudizio, avendo la parte attrice omesso di allegare sia la missiva di riscontro fatta pervenire dall'amministratore, sia i documenti di spesa forniti in copia dall'amministrazione condominiale. Peraltro, non risulta indicata dall'attore quale specifica voce di bilancio o quale spesa sia rimasta priva di giustificazione o poco chiara, non avendo la parte attrice, successivamente all'impugnazione della prima delibera del 22 settembre 2021, avanzato contestazioni in merito ai conteggi o alle voci di bilancio o di spesa, piuttosto spostando le proprie contestazioni, sull'utilizzo di parti comuni dello stabile, su infiltrazioni e comunque tematiche estranee al presente giudizio. Ne deriva che le censure articolate in tali termini non possono che essere disattese in ragione della loro estrema genericità non essendo stati i lamentati vizi contabili – nemmeno precisati in corso di causa di causa – rapportabili a concrete voci e/o poste contabili. 3.5 Insomma, non risulta al giudizio dalla documentazione acquisita che la parte attrice, assente all'assemblea del 15 novembre 2021, abbia contestato o richiesto all'amministrazione la produzione del documento registro cassa o giustificativi di spesa ulteriori rispetto a quelli già forniti dall'amministrazione condominiale all'esito della precedente richiesta dell'8 e del 13 settembre 2021. Dalle missive allegate risulta piuttosto che, in esito a tale richieste, l'amministrazione abbia fornito il 14.10.2021 i giustificativi di spesa e i documenti richiesti. Risulta inoltre che la parte attrice in questa sede si sia limitata a contestare genericamente l'omessa produzione delle copie delle fatture da parte dell'amministrazione, senza però indicare quali siano le voci di spesa oggetto di mancata documentazione o giustificazione. Né la voce spese legali liquidate in sentenza a definizione di un giudizio in cui lo stesso attore era parte in causa possono ritenersi sconosciute alla stessa parte;
né la parte ha fornito prova alcuna in merito ad eventuali errori di calcolo di tali spese nei bilanci approvati pagina 7 di 10 Risulta piuttosto dal documento all.5 alla citazione, prodotto dalla stessa parte attrice, che quest'ultima ancor prima della assemblea tenutasi il 15 novembre 2021 sia stata posta a conoscenza del documento contabile oggetto di approvazione, con gli allegati libro cassa etc. 4 Va osservato, come più volte precisato anche dalla Suprema Cote (454/2017; 9099/2000; 24761/2020) che: “La contabilità presentata dall'amministratore del condominio non è necessario che sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione”. Ai sensi dell'art. 1130 bis, il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità', di un riepilogo finanziario, nonche' di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. In materia condominiale, il riepilogo finanziario consiste quindi nell'analisi dei costi e dei ricavi (ovvero delle entrate ed uscite) con la conseguente indicazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione. Come già rilevato, tuttavia non deve essere redatto con forme rigorose analoghe a quelle prescritte per i bilanci societari. La norma infatti nella sua sostanza non individua un metodo contabile preciso (di competenza o di cassa), ma un principio generale basato sulla necessità che il rendiconto condominiale sia per i condomini chiaro e intellegibile nei suoi elementi. 4.1 E' provato al giudizio che l'attore sia stato regolarmente convocato per l'assemblea del 15 novembre 2021. Risulta dal verbale condominiale ma anche dalle dichiarazioni rese negli scritti della stessa parte attrice che l'amministrazione ha provveduto a far pervenire le copie dei documenti richiesti prima della convocazione;
che la parte attrice in questa sede ha dedotto, ma non dato prova della parzialità dei documenti forniti dall'amministrazione, omettendo ogni riferimento alle spese preventivate o a consuntivo che sarebbero rimaste prive di giustificazione. È provato al giudizio che in assemblea, previa revoca delle delibera adottata il 22 i settembre 2021, si sono approvati con le maggioranze di legge i bilanci indicati nell'ordine del giorno;
che l'amministrazione ha fornito all'assemblea i chiarimenti necessari alla comprensione dei bilanci, con i documenti prodotti in allegato alla memoria difensiva depositata nel rispetto del termine concesso ex art. 183 comma 6 c.p.c.; insomma che l'attore non fosse a conoscenza del documento contabile da approvare e dei documenti giustificativi ed anche del libro cassa non è provato al giudizio anzi contraddetto dalla documenta prodotta dal convenuto . Risultano presenti la nota esplicativa con l'indicazione delle spese e degli incassi, il conto economico ordinario con tutti i capitoli di spesa (che elencano chiaramente tutte le sotto-voci ed i relativi singoli movimenti di spesa) i dare e avere di ciascuno dei condomini.
pagina 8 di 10 E' inoltre rappresentata la situazione patrimoniale (debiti/crediti nei confronti dei condomini, debiti/crediti nei confronti dei terzi, liquidità risorse di cassa). Ugualmente allegato è il bilancio dettagliato per conto, il consuntivo ripartizioni per unità/anagrafica ed il bilancio preventivo per l'anno 2021-2022 e finanche il costo per la gestione condominiale da parte dell'amministratore. Tra l'altro dai suddetti documenti, allegati dal convenuto alla memoria difensiva depositata nei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. è possibile comprendere esattamente quali siano state le entrate per l'anno di riferimento, basta leggere l'allegato dettaglio dei versamenti (che riporta dettagliatamente le date in cui sono state effettuati i versamenti dei singoli condomini) e le uscite nel bilancio dettagliato per conto (dove sono riportate tutte le fatture di spese dell'anno ed i relativi importi). Deve ritenersi che il requisito di intellegibilità e chiarezza dei singoli punti all'ordine del giorno risulti rispettato secondo quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c. Il motivo di impugnazione deve pertanto ritenersi infondato. 5 La parte attrice ha inoltre dedotto l'invalidità della delibera del 15 novembre 2021 per l'esistenza di “preesistenti vizi nell'anagrafe condominiale”. Lamenta che la condomina è proprietaria di due appartamenti (I piano _4 sub. 3 e II piano sub. 6) più la quota parte del terrazzo. Che accanto al nome _4
si trova nel bilancio approvato “la strana dicitura “in Verduci”, dicitura che ai sensi
[...] della legge condominiale è totalmente irrilevante”. Lamenta quindi che “ In verità, il Sig. , marito della , è Persona_2 Parte_4 titolare di un diritto di proprietà sull'appartamento posto al II piano (sub. 6) e che come tale doveva esser inserito in tutti i bilanci predisposti e approvati dall'organo assembleare;
ed invece ciò non è accaduto.. che l'intero bilancio dovrà essere rettificato tenendo conto dei reali proprietari degli immobili del oggi convenuto”. CP_1
Il , costituendosi nel giudizio, ha dato prova che la dicitura in CP_1 _4
è solo un errore materiale, in quanto l'avere sommato insieme le quote degli Per_2 appartamenti in proprietà a ciascuno dei due coniugi non ha comportato alcun errore di calcolo o di ripartizione delle spese nei bilanci approvati. 5.1 Ora, è provato al giudizio dai documenti acquisiti che è coniuge di _4
; che la prima è proprietaria dell'appartamento sub 3 posto al piano primo Persona_2 dello stabile condominiale mentre il marito, , è proprietario Persona_2 dell'appartamento sub 6 posto al piano secondo dello stesso stabile (all.14 alla citazione) e delle connesse pertinenze. Ma è anche provato al giudizio che l'avere considerato i due proprietari, coniugi Verduci, in una unica voce di spesa in bilancio non ha Pt_1 comportato alcun errore nei conteggi, né nel calcolo di ripartizione delle spese, ripartite appunto per millesimi e correttamente conteggiati in capo ai due coniugi. È insomma provato al giudizio che l'errore materiale dell'anagrafe condominiale non ha comportato alcun errore nei conteggi dei bilanci approvati (consuntivo anno 2020-2021 e preventivo anno 2021-2022) né nella ripartizione delle spese, imputate solidamente ai due coniugi;
che quella anagrafica non è una irregolarità di rilevanza tale da comportare pagina 9 di 10 l'invalidità della delibera adottata il 15 novembre 2021 non intaccando la regolarità dei calcoli e conteggi consuntivati e preventivati. L'anagrafe condominiale va certamente rettificata, ma l'irregolarità dedotta non si ripercuote affatto sui conteggi e sulle ripartizioni delle spese dei bilanci approvati, né è tale da legittimare l'interesse dell'attore ad impugnare la delibera o ad invalidarla. La quota dei millesimi dei coniugi – risulta correttamente Per_2 _4 conteggiata seppur riferita ai coniugi considerati insieme e non singolarmente, ma tale fatto non comporta alcun errore di calcolo dei millesimi, di conteggio o di ripartizione, ed è pertanto irrilevante ai fini dell'annullamento della impugnata delibera Risulta pertanto infondata anche la predetta censura che va rigettata. 6 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice tenuta a rifonderle alla parte convenuta. Le spese si liquidano come da dispositivo sulla base delle vigenti tabelle ed in considerazione del valore dichiarato della lite e tenuto conto della poca complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2794/2022 R.G.A.C. promossa da contro Parte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta la domanda attorea perché infondata;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 3.809,00 (euro 851,00 per studio;
euro 602,00 introduttiva;
euro 903,00 trattazione;
euro 1453,00 decisoria) disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fracescantonio Scopelliti dichiaratosi antistatario. Così deciso in Reggio Calabria, il 31 luglio 2025
Il GOP
Grazia Cammaroto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.2794/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione il 9 luglio 2025, promossa da
• (c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.07.1945 ed ivi residente, in via Risorgimento, 31, fraz. Catona, elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni (RC), Via U. Zanotti Bianco n. 33, presso lo studio dell'Avv.to Santo Delfino (c.f. pec: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende in forza di procura Email_1 in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti il 3.03.2024
-parte attrice- contro
• (cod. Controparte_1 fisc. ) in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in via Nazionale Catona 174/G, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv.to Scopelliti Francescantonio (c.f. (C.F.: - pec: C.F._3
che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 in calce alla comparsa di costituzione in atti il 21.11.2022
-parte convenuta- MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietario di unità Parte_1 immobiliare facenti parte del conveniva in giudizio il predetto Controparte_1
Condominio, impugnando la delibera assembleare del 15 novembre 2021 e chiedendo che, previa sospensione della sua efficacia, “per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera impugnata condannando il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge”. Deduceva che “… nel mese di agosto 2021 gli veniva notificato l'avviso (datato 26.08.2021) di convocazione Assemblea ordinaria per il giorno 21.09.2021 alle ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 22.09.2021 alle ore 16:30 in seconda pagina 1 di 10 convocazione presso lo studio dell'Amministratore con il seguente punto posto all'Ordine del Giorno: 1) Approvazione Consuntivo 2020/2021 ; 2) Approvazione Preventivo 2021/2022 (All. n. 1). Che con lett. racc. dell'8.09.2021 rilevava all'amministrazione condominiale l'assenza nell'avviso di convocazione dell'allegato Registro di Contabilità, chiedendo quindi di ricevere copia del documento entro la data fissata per la convocazione (All. n. 2). Che con altra missiva consegnata a mani dell'amministratore il 13.09.2021 richiedeva il rilascio in fotocopia delle fatture e dei giustificativi di spesa per il periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2021 (All. n. 3). Che in particolare il Sig. chiedeva chiarimenti in merito a presunti pagamenti Pt_1
(comprensivi di spese legali non meglio specificate) che venivano avanzati nei propri confronti e di cui lo stesso disconosceva il contenuto. Che entrambe le missive rimanevano prive di riscontro. Che all'assemblea del 22 settembre 2021 l'attore presente in assemblea rilevava la mancata consegna dei giustificativi di spesa richiesti, come risulta dal verbale di assemblea;
che l'assemblea approvava comunque il bilancio consuntivo 2021- 2021 ed il preventivo anno 2021-2022. Che quindi in data 15 ottobre 2021 aveva avviata procedura di mediazione (n.775/2021) contestando la legittimità della delibera adottata il 22.09.2021 (All. n. 5) Che con avviso del 4.11.21 veniva convocata l'assemblea ordinaria per il giorno 12.11.2021 alle ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 15.11.2021 alle ore 15:30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno: 1) Istanza di Mediazione Sig. come da allegato;
2) Approvazione Consuntivo Parte_1
2020/2021; 3) Approvazione Preventivo 2021/2022 (All. n. 6). Che il 05.11.2021 l'attore inviava lettera racc a.r con la quale comunicava all'amministrazione condominiale che “ che a causa di uno scarico abusivo di acque reflue che fuoriesce dall'interno dell'unità immobiliare posta al II° piano f.t., di proprietà del Sig. , e Persona_1 collegato al pluviale condominiale, adibito ad esclusivo uso per lo scarico di acque piovane, si sono verificati da oltre due anni diversi intasamenti nell'impianto di scarico nonché diverse fuoriuscite di liquame sul marciapiede, invitando l'Amministratore ad intervenire per eliminare l'inconveniente ed a ripristinare lo stato dei luoghi causati dal Sig. (All. n. 7). Che in data 15.11.2021 (All. n. 8) veniva tenuta in Parte_2 seconda convocazione, cosi come previsto, l'Assemblea ordinaria nella quale, con la maggioranza di 717,00 millesimi, veniva deliberato quanto segue: “Letta l'istanza del Sig. l'Assemblea conferisce mandato all'amministratore di Parte_1 rappresentare il condominio davanti all'Istituto di mediazione Concormedia di R.C. con ampia possibilità di decisione. Rispetto al merito dell'Istanza di Mediazione preso atto che il Sig. ha ricevuto i giustificativi di spesa con racc. del 14.10.2021 Parte_1 notificatigli dopo l'assise assembleare del 22.09.2021 l'assemblea revoca il contenuto della delibera del 22.09.2021 e riprendendo quanto all'odierno ordine del giorno approva all'unanimità dei presenti il consuntivo 2020/2021 così come già esibito ai condomini con la precedente convocazione del 22.09.2021 e approva il relativo riparto. Rispetto al II punto all'o.d.g. l'Assemblea approva all'unanimità dei presenti il bilancio preventivo 2021/2022 come di seguito specificato e relativo riparto che si allega al
pagina 2 di 10 presente verbale: Amministrazione euro 950,00 – Manut. generale euro 150,00 – Mod. 770 euro 90,00 – Tenuta c/c euro 120,00 – Canc e PT euro 80,00 – Imp. euro Pt_3
100,00 – Certif. Unica euro 40,00 – energia elettrica scala euro 300,00 – Totale euro 1830,00. Alla fine, il Sig. fa presente che nel (proprio) appartamento di Parte_2 proprietà al II° piano (ultimo 3 piano) si sono verificate importanti Persona_1 infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza della camera da letto. Lo stesso chiede un intervento per eliminare le cause della detta infiltrazione invitando il Sig. Pt_1
a curare la custodia del terrazzo a suo esclusivo uso e a permettere
[...]
l'effettuazione di un sopralluogo per determinare la necessaria manutenzione da effettuarsi ed eliminare la causa dell'infiltrazione. Posto che il Sig. Parte_1 oggi è assente il presente verbale vale quale invito e diffida a permettere quanto sopra descritto entro e non oltre dieci giorni dalla conoscenza del verbale. Rispetto alla racc a/r inviata all'Amministratore dal sig. con riferimento all'utilizzo dello Parte_1 scarico da parte del Sig. , il Sig. fa presente che lo scarico Persona_1 Pt_2 era nato per canalizzare le acque bianche delle cucine in origine, successivamente alla prima ristrutturazione dello stabile lo scarico fu trasformato in pluviale con raccolta delle acque meteoriche dal terrazzo. Tuttavia, il Sig. fa presente di Parte_2 essersi interessato a benefico del condominio, predisponendo richiesta di autorizzazione al Comune di Rc per intervenire a ripristinare la regolare funzionalità del servizio. L'assemblea si scioglie alle ore 16.20” (All. n. 9). Che il verbale di assemblea del 15.11.2021 veniva notificato al sig. , in data 16.11.2021 e ricevuto in Parte_1 data 17.11.2021 (All. n. 10); che il Sig. inviava, in data 18.11.2021, Parte_1 all'Amministratore missiva, a mezzo raccomandata a/r (All. n. 11), con la CP_2 quale contestava in toto le decisioni a cui era pervenuta l'Assemblea condominiale in data 15.11.2021 nonché in merito alla lamentela espressa dal Sig. Parte_2 intervenuto nell'interesse del Sig. proprietario dell'unità Persona_1 immobiliare posta al II piano dello stabile e riportata all'interno del predetto verbale di assemblea. Significava, inoltre, che le infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza della camera da letto non erano dovute a problemi inerenti al terrazzo, ragion per cui nessun permesso si doveva concedere per l'effettuazione di un sopralluogo teso alla determinazione ad alla eliminazione delle infiltrazioni lamentate. Dette infiltrazioni, qualora esistenti, erano da ricondurre a cause che nulla hanno a che vedere con la parte di terrazzo di proprietà. Che in data 08.12.2021 veniva avviato dal Sig. Pt_1
nei confronti del nuovo procedimento di mediazione
[...] Controparte_1 obbligatorio recante prot. n. 950/2021 sempre dinanzi l'Organismo Concormedia di Reggio Calabria al fine di impugnare la delibera assembleare tenutasi in data
15.11.2021 (All. n. 12); che riuniti di due procedimento di mediazione aventi ad oggetto le distinte delibere impugnate dal e che entrambe le procedure, per il Pt_1 rifiuto del convenuto, si definivano con verbale negativo (All. n. 13). Che, alla luce di quanto accaduto, si vedeva costretto all'azione giudiziaria. L'attore impugnava quindi la delibera assembleare del 22 novembre 2021 “in uno alla precedente del 22 settembre 2021” per i seguenti motivi: invalidità della delibera per pagina 3 di 10 mancata notifica e/o conoscenza del Registro di contabilità e omessa consegna delle giustificazioni delle spese nel periodo maggio 2020 giugno 2021 come richieste ed anche per vizi nell'anagrafe condominiale che si ripercuoterebbero nei conteggi e calcoli delle spese ripartite nei bilanci approvati. Concludeva chiedendo “ In via preliminare:
1. per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 15 novembre 2021. Nel merito:
2. per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare invalida e dunque nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 15 novembre 2021 unitamente alle determinazioni ad esso connesse o da esso derivanti approvate dal CP_1
e per l'effetto 3. condannare il convenuto al
[...] Controparte_1 pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di competenze professionali in favore dello per lo spiegato intervento espletato nella fase di Controparte_3 mediazione, non andata a buon fine;
4. condannare il convenuto CP_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio,
[...] oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario il quale ne fa espressa richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..”. 1.1 Costituendosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di lite. Deduceva che la delibera del 22 settembre 2021 era stata revocata dalla assemblea tenutasi il successivo 15 novembre 2021 che aveva approvato i bilanci oggetto di contestazione;
che in data 14 ottobre 2021 erano state consegnate dall'amministrazione all'attore tutti giustificativi di spesa richiesti con le missive dell'8 e del 13 settembre 2021; che le contestazioni ai conteggi di bilancio risultavano generiche e prive di validi supporti;
che infondata risultava la censura mossa in merito all'irregolare tenuta dell'anagrafe condominiale e che comunque l'imputazione a della quota _4 dell'appartamento del marito ( ) non rendeva errati o viziati i conteggi Persona_2 svolti, tale da comportare l'invalidità della delibera impugnata. Che “trattandosi soltanto di una mera irregolarità della dicitura “in , comunque presente nella Per_2 titolarità patrimoniale dell'appartamento II° piano sub. 6, riferito talaltro a soggetto di uno medesimo nucleo familiare: è coniuge di . Che _4 Persona_2 insomma la dicitura contestata non influiva nella redazione dei bilanci e conseguente ripartizione delle quote, comunque attribuite ai coniugi . Concludeva Persona_3 chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario. 1.2 Venivano acquisite al giudizio le memorie difensive delle parti e i documenti allegati, depositati nel rispetto dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. . 1.3 Con ordinanza del 29.11.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazioni delle conclusioni. 1.4 Il 3.03.2024 si costituiva in giudizio il nuovo difensore dell'attore, avvocato Santo Delfino.
pagina 4 di 10 1.5 Il fascicolo veniva rimesso per la decisione a nuovo istruttore innanzi al quale le parti comparivano all'udienza del 12.03.2025; l'attore revocava il mandato conferito al nuovo difensore ma non provvedeva alla nomina di un altro. La causa veniva quindi rinviata ad altra udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione e veniva concesso termine alle parti per il deposito di scritti conclusivi, svolti da entrambe le parti ed acquisiti al giudizio.
1.6 All'udienza del 9 luglio 2025 i procuratori delle parti discutevano la causa come da verbale insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa veniva assunta in decisione.
2 Va preliminarmente osservato anche per fare chiarezza in merito alla domanda avanzata dall'attore, che il può sempre revocare una precedente delibera CP_1 condominiale: può farlo in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, o in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme e incompatibile con la prima. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza anche della Suprema Corte, al si CP_1 applicano le norme in tema di delibere delle società che consentono la possibilità di annullare una precedente votazione con una nuova. Quindi, è sempre possibile la sostituzione della vecchia delibera con una successiva. (Cass. sent. n. 8622/2018 e n. 8515/2018).
2.1 Nel caso in esame la delibera del 22 settembre 2021 risulta esplicitamente revocata dall'assemblea del 15.11.2021 e sostituita con la decisione in questa ultima sede adottata con la maggioranza di legge dall'assemblea regolarmente convocata. La delibera del 15 novembre 2021 ha sanato i vizi denunciati dall'attore anche in sede di mediazione introdotta con la domanda del 15.10.2021 (proc. n.775/21) avendo l'amministrazione condominiale fornito all'attore il 14 ottobre 2021 i documenti e i giustificativi di spesa richiesti con le missive dell'8 e del 13 settembre 2021. Pertanto, la sostituzione di una delibera, precedentemente impugnata dal in sede di Pt_1 mediazione, con la nuova delibera adottata il 15 novembre 2021 in conformità alla legge, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore.
Va inoltre rilevato che poiché la delibera impugnata è stata sostituita con una valida, non c'era motivo di intraprendere l'azione legale avverso la delibera del 22 settembre 2021 (impugnata espressamente “in uno” alla successiva del 15.11.2021) , né di proseguire la procedura di mediazione promossa avverso la predetta delibera, in quanto l'obiettivo dell'impugnazione (l'annullamento della delibera) era stato raggiunto attraverso la nuova delibera adottata dall'assemblea dei condomini il 15 novembre 2021. La delibera del 22 settembre 2021 che l'attore in citazione contesta “in uno” alla successiva del 15 novembre 2021 non può essere annullata perché l'assemblea ha provveduto a revocarla ed a sostituirla con un'altra adottata il 15.11.21 che è in questa sede impugnata e contestata dalla parte pagina 5 di 10 3 L'oggetto del presente giudizio, giuste anche le conclusioni svolte dalla parte in citazione, è la validità o meno della delibera adottata in seconda convocazione il 15 novembre 2021 che l'attore deduce invalida per violazione dell'art. 1130 bis c.c..
A suo dire, la delibera sarebbe stata adottata senza la preventiva conoscenza del registro di contabilità e degli altri documenti necessari a far chiarezza sui bilanci oggetto di approvazione in assemblea L'amministrazione condominiale avrebbe omesso la notifica unitamente all'avviso di convocazione, del registro di contabilità e avrebbe anche omesso di consegnare i documenti giustificativi delle spese di bilancio sebbene formalmente richieste dall'attore con le missive dell' 8 settembre e del 13 settembre dell'anno 2021. Che i documenti forniti dall'amministrazione condominiale il 14 ottobre 2021 non erano completi e non giustificavano tutte le spese come da richiesta. 3.1 Sul punto, va preliminarmente osservato che in conformità all'art. 66 disp. attuaz. c.c. l'amministratore non è tenuto a notificare, unitamente all'avviso di convocazione, anche il registro di contabilità o i giustificativi di spesa. La norma infatti stabilisce dettagliatamente quale sia il contenuto dell'avviso e la sua funzione.
La giurisprudenza ha in più occasioni affermato che come previsto dalla norma 1130 bis c.c., non è obbligatorio allegare il registro di contabilità all'avviso di convocazione, ma che è piuttosto fondamentale che l'amministrazione condominiale metta a disposizione dei condomini i documenti contabili per la loro consultazione. Con specifico riguardo alle carenze informative è da considerare che, in materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo per l'amministratore condominiale, qualora convochi l'assemblea di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea (con specifico riguardo ai preventivi o consuntivi dei bilanci v. Cass.25693/2018).
Infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all'assemblea fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione (cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014). Del resto, l'art. 1130 bis c.c., nel prevedere che i condòmini possono “prendere visione” dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a loro spese, conferma che non esiste un obbligo per l'amministratore di depositare la documentazione giustificativa del rendiconto, bensì soltanto di consentire ai condòmini che ne facciano richiesta di prenderne visione o estrarne copia. 3.2 Ne consegue che la mancata disponibilità della documentazione contabile per l'esame dei condòmini comporta la violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di rendiconto e l'annullamento della delibera di approvazione, giacché la lesione del diritto dei condòmini all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari;
ma grava sugli interessati dimostrare che l'amministratore non abbia loro consentito di esercitare la facoltà di accesso.
pagina 6 di 10 3.3 Va inoltre osservato che se è vero che la ratio della novella è quella di portare l'assemblea a votare i bilanci nella consapevolezza e chiarezza del contenuto dei documento contabile, è altrettando vero che detto obiettivo può raggiungersi con la chiarezza delle scritture contabili, con la completezza delle voci di spesa indicate e, ove richiesto , con la dettagliata giustificazione delle voci di spesa specificamente contestate. 3.4 Nel caso in esame, risulta dai documenti allegati anche alla citazione attorea, (all.5) che l'attore, regolarmente invitato all'assemblea del 15 novembre 2021, non abbia presenziato;
che i bilanci oggetto di approvazione nella predetta assemblea, con gli allegati riparti e la nota sintetica esplicativa ed il libro cassa, siano stati consegnati allo stesso dall'amministrazione e comunque discussi in assemblea;
risulta inoltre che la richiesta di documenti giustificativi delle spese (richieste dell'8.9.21 e del 13.09.21) sia stata anche adempiuta dall'amministrazione condominiale in data 14 ottobre 2021, quindi anteriormente all'assemblea tenutasi il 15 novembre 2021. 3.4.1 In merito alla dedotta carenza dei giustificativi di spesa forniti all'attore il 14 ottobre 2021 non vi è prova nel giudizio, avendo la parte attrice omesso di allegare sia la missiva di riscontro fatta pervenire dall'amministratore, sia i documenti di spesa forniti in copia dall'amministrazione condominiale. Peraltro, non risulta indicata dall'attore quale specifica voce di bilancio o quale spesa sia rimasta priva di giustificazione o poco chiara, non avendo la parte attrice, successivamente all'impugnazione della prima delibera del 22 settembre 2021, avanzato contestazioni in merito ai conteggi o alle voci di bilancio o di spesa, piuttosto spostando le proprie contestazioni, sull'utilizzo di parti comuni dello stabile, su infiltrazioni e comunque tematiche estranee al presente giudizio. Ne deriva che le censure articolate in tali termini non possono che essere disattese in ragione della loro estrema genericità non essendo stati i lamentati vizi contabili – nemmeno precisati in corso di causa di causa – rapportabili a concrete voci e/o poste contabili. 3.5 Insomma, non risulta al giudizio dalla documentazione acquisita che la parte attrice, assente all'assemblea del 15 novembre 2021, abbia contestato o richiesto all'amministrazione la produzione del documento registro cassa o giustificativi di spesa ulteriori rispetto a quelli già forniti dall'amministrazione condominiale all'esito della precedente richiesta dell'8 e del 13 settembre 2021. Dalle missive allegate risulta piuttosto che, in esito a tale richieste, l'amministrazione abbia fornito il 14.10.2021 i giustificativi di spesa e i documenti richiesti. Risulta inoltre che la parte attrice in questa sede si sia limitata a contestare genericamente l'omessa produzione delle copie delle fatture da parte dell'amministrazione, senza però indicare quali siano le voci di spesa oggetto di mancata documentazione o giustificazione. Né la voce spese legali liquidate in sentenza a definizione di un giudizio in cui lo stesso attore era parte in causa possono ritenersi sconosciute alla stessa parte;
né la parte ha fornito prova alcuna in merito ad eventuali errori di calcolo di tali spese nei bilanci approvati pagina 7 di 10 Risulta piuttosto dal documento all.5 alla citazione, prodotto dalla stessa parte attrice, che quest'ultima ancor prima della assemblea tenutasi il 15 novembre 2021 sia stata posta a conoscenza del documento contabile oggetto di approvazione, con gli allegati libro cassa etc. 4 Va osservato, come più volte precisato anche dalla Suprema Cote (454/2017; 9099/2000; 24761/2020) che: “La contabilità presentata dall'amministratore del condominio non è necessario che sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione”. Ai sensi dell'art. 1130 bis, il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità', di un riepilogo finanziario, nonche' di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. In materia condominiale, il riepilogo finanziario consiste quindi nell'analisi dei costi e dei ricavi (ovvero delle entrate ed uscite) con la conseguente indicazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione. Come già rilevato, tuttavia non deve essere redatto con forme rigorose analoghe a quelle prescritte per i bilanci societari. La norma infatti nella sua sostanza non individua un metodo contabile preciso (di competenza o di cassa), ma un principio generale basato sulla necessità che il rendiconto condominiale sia per i condomini chiaro e intellegibile nei suoi elementi. 4.1 E' provato al giudizio che l'attore sia stato regolarmente convocato per l'assemblea del 15 novembre 2021. Risulta dal verbale condominiale ma anche dalle dichiarazioni rese negli scritti della stessa parte attrice che l'amministrazione ha provveduto a far pervenire le copie dei documenti richiesti prima della convocazione;
che la parte attrice in questa sede ha dedotto, ma non dato prova della parzialità dei documenti forniti dall'amministrazione, omettendo ogni riferimento alle spese preventivate o a consuntivo che sarebbero rimaste prive di giustificazione. È provato al giudizio che in assemblea, previa revoca delle delibera adottata il 22 i settembre 2021, si sono approvati con le maggioranze di legge i bilanci indicati nell'ordine del giorno;
che l'amministrazione ha fornito all'assemblea i chiarimenti necessari alla comprensione dei bilanci, con i documenti prodotti in allegato alla memoria difensiva depositata nel rispetto del termine concesso ex art. 183 comma 6 c.p.c.; insomma che l'attore non fosse a conoscenza del documento contabile da approvare e dei documenti giustificativi ed anche del libro cassa non è provato al giudizio anzi contraddetto dalla documenta prodotta dal convenuto . Risultano presenti la nota esplicativa con l'indicazione delle spese e degli incassi, il conto economico ordinario con tutti i capitoli di spesa (che elencano chiaramente tutte le sotto-voci ed i relativi singoli movimenti di spesa) i dare e avere di ciascuno dei condomini.
pagina 8 di 10 E' inoltre rappresentata la situazione patrimoniale (debiti/crediti nei confronti dei condomini, debiti/crediti nei confronti dei terzi, liquidità risorse di cassa). Ugualmente allegato è il bilancio dettagliato per conto, il consuntivo ripartizioni per unità/anagrafica ed il bilancio preventivo per l'anno 2021-2022 e finanche il costo per la gestione condominiale da parte dell'amministratore. Tra l'altro dai suddetti documenti, allegati dal convenuto alla memoria difensiva depositata nei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. è possibile comprendere esattamente quali siano state le entrate per l'anno di riferimento, basta leggere l'allegato dettaglio dei versamenti (che riporta dettagliatamente le date in cui sono state effettuati i versamenti dei singoli condomini) e le uscite nel bilancio dettagliato per conto (dove sono riportate tutte le fatture di spese dell'anno ed i relativi importi). Deve ritenersi che il requisito di intellegibilità e chiarezza dei singoli punti all'ordine del giorno risulti rispettato secondo quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c. Il motivo di impugnazione deve pertanto ritenersi infondato. 5 La parte attrice ha inoltre dedotto l'invalidità della delibera del 15 novembre 2021 per l'esistenza di “preesistenti vizi nell'anagrafe condominiale”. Lamenta che la condomina è proprietaria di due appartamenti (I piano _4 sub. 3 e II piano sub. 6) più la quota parte del terrazzo. Che accanto al nome _4
si trova nel bilancio approvato “la strana dicitura “in Verduci”, dicitura che ai sensi
[...] della legge condominiale è totalmente irrilevante”. Lamenta quindi che “ In verità, il Sig. , marito della , è Persona_2 Parte_4 titolare di un diritto di proprietà sull'appartamento posto al II piano (sub. 6) e che come tale doveva esser inserito in tutti i bilanci predisposti e approvati dall'organo assembleare;
ed invece ciò non è accaduto.. che l'intero bilancio dovrà essere rettificato tenendo conto dei reali proprietari degli immobili del oggi convenuto”. CP_1
Il , costituendosi nel giudizio, ha dato prova che la dicitura in CP_1 _4
è solo un errore materiale, in quanto l'avere sommato insieme le quote degli Per_2 appartamenti in proprietà a ciascuno dei due coniugi non ha comportato alcun errore di calcolo o di ripartizione delle spese nei bilanci approvati. 5.1 Ora, è provato al giudizio dai documenti acquisiti che è coniuge di _4
; che la prima è proprietaria dell'appartamento sub 3 posto al piano primo Persona_2 dello stabile condominiale mentre il marito, , è proprietario Persona_2 dell'appartamento sub 6 posto al piano secondo dello stesso stabile (all.14 alla citazione) e delle connesse pertinenze. Ma è anche provato al giudizio che l'avere considerato i due proprietari, coniugi Verduci, in una unica voce di spesa in bilancio non ha Pt_1 comportato alcun errore nei conteggi, né nel calcolo di ripartizione delle spese, ripartite appunto per millesimi e correttamente conteggiati in capo ai due coniugi. È insomma provato al giudizio che l'errore materiale dell'anagrafe condominiale non ha comportato alcun errore nei conteggi dei bilanci approvati (consuntivo anno 2020-2021 e preventivo anno 2021-2022) né nella ripartizione delle spese, imputate solidamente ai due coniugi;
che quella anagrafica non è una irregolarità di rilevanza tale da comportare pagina 9 di 10 l'invalidità della delibera adottata il 15 novembre 2021 non intaccando la regolarità dei calcoli e conteggi consuntivati e preventivati. L'anagrafe condominiale va certamente rettificata, ma l'irregolarità dedotta non si ripercuote affatto sui conteggi e sulle ripartizioni delle spese dei bilanci approvati, né è tale da legittimare l'interesse dell'attore ad impugnare la delibera o ad invalidarla. La quota dei millesimi dei coniugi – risulta correttamente Per_2 _4 conteggiata seppur riferita ai coniugi considerati insieme e non singolarmente, ma tale fatto non comporta alcun errore di calcolo dei millesimi, di conteggio o di ripartizione, ed è pertanto irrilevante ai fini dell'annullamento della impugnata delibera Risulta pertanto infondata anche la predetta censura che va rigettata. 6 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice tenuta a rifonderle alla parte convenuta. Le spese si liquidano come da dispositivo sulla base delle vigenti tabelle ed in considerazione del valore dichiarato della lite e tenuto conto della poca complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2794/2022 R.G.A.C. promossa da contro Parte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta la domanda attorea perché infondata;
-condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 3.809,00 (euro 851,00 per studio;
euro 602,00 introduttiva;
euro 903,00 trattazione;
euro 1453,00 decisoria) disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fracescantonio Scopelliti dichiaratosi antistatario. Così deciso in Reggio Calabria, il 31 luglio 2025
Il GOP
Grazia Cammaroto
pagina 10 di 10