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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7214/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FAVARO CARLO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con l'avv. VIANELLO CECILIA e l'avv. NIERO ANGELA C.F._3
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5 e 8.10.2021, ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti di e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_2 conclusioni: “accertata la presenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore, accertata la sussistenza della garanzia ex art. 1490 cc, accertato il minor prezzo del bene venduto,
1 condannare ex art. 1492 cc i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di € 12.700,00 oltre ad IVA.”, e in via subordinata: “accertata la presenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore, accertata la sussistenza della colpa dei venditori per non avere informato il compratore dei predetti vizi e difetti, accertato il danno, condannare ex art. 1494 cc i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00, o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, quale risarcimento del danno, oltre ad interessi dalla domanda al saldo”.
A sostegno delle domande, l'attore ha esposto: di aver acquistato dai convenuti in data
26.10.2018, con atto n. 7644 rep. notaio dott.ssa , un immobile sito in Persona_1
Noale (Ve) via della Fornace n. 39, corrispondendo l'importo di euro 95.000,00; che all'esito di una verifica compiuta da un tecnico di fiducia, geom. , ai primi di CP_3
maggio del 2019, in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, il predetto immobile era risultato affetto da un grave vizio, posto che le travi in legno portanti dei piani terra e primo erano state parzialmente tagliate e sostituite, nella parte amputata, con travi di metallo, senza che tale intervento, verosimilmente eseguito a seguito di un incendio, fosse idoneo a garantire la staticità dei solai, tanto da rendere necessari interventi sulle travature per un costo di euro 8.750,00; che con raccomandata datata 13.06.2019 il , per il Pt_1 tramite dell'avv. Favaro, aveva pertanto intimato ad e di CP_1 CP_2 corrispondergli “una coerente riduzione del prezzo, corrispondente ai lavori necessariamente eseguiti per garantire la sicurezza del manufatto secondo i preventivi già
a Vostre mani”; che l'avv. Angela Niero, per conto del signor , aveva CP_1
contestato la prospettazione avversaria, facendo valere, da un lato, che al medesimo non era stata data la possibilità di verificare in contraddittorio quanto ex adverso lamentato, in quanto contattato dal solo dopo che costui aveva ultimato i lavori di Pt_1 ristrutturazione dell'immobile compravenduto e, dall'altro, che il era incorso nella Pt_1 decadenza prevista dall'art. 1495, comma 1, c.c..
e , nel costituirsi in giudizio, oltre a ribadire ed esplicitare quanto CP_1 CP_2 già esposto in via stragiudiziale dall'avv. Niero in punto di mancato accertamento dei vizi nel contraddittorio tra le parti e di decadenza, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione
2 dell'azione ai sensi dell'art. 1495, comma 3 , c.c. ed hanno contestato l'an ed il quantum delle richieste economiche avversarie.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudice istruttore medio tempore divenuto assegnatario del fascicolo, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
In via preliminare, si rende necessario decidere l'eccezione dei convenuti relativa al tardivo deposito, da parte del patrocinio attoreo, delle note contenenti le conclusioni definitive.
Con provvedimento fuori udienza del 4.6.2024, su istanza di parte, è stata stabilita la celebrazione con modalità cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine fino a due giorni prima dell'udienza del 27.11.2024 per il deposito di note.
Il 25.11.2024 il legale di parte attrice ha tentato senza esito di depositare le sue “note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter cpc”, perché - come si legge nella pec di “avviso di mancata consegna” - la casella del Tribunale era piena.
Il giorno successivo, 26.11.2024, il Presidente del Tribunale di Venezia, preso atto dei problemi al sistema di deposito telematico degli atti e valendosi dei poteri attribuitigli dagli art. 221, 3° co., D.L. 34/20202 e 196 quater , 2° co., disp. att. c.p.c., ha autorizzato il deposito degli atti con modalità alternative ivi compreso “a mezzo pec delle singole cancellerie”.
Alle ore 14.08 del 26.11.2024, pertanto, l'avv. Favaro ha inviato a mezzo pec all'indirizzo della cancelleria civile del Tribunale di Venezia le sue note, unitamente alla prova del fallito deposito telematico ed al provvedimento del Presidente del Tribunale.
Il deposito è stato lavorato alle ore 10.26 del giorno 27.11.2024, dopo l'orario fissato per la celebrazione dell'udienza.
La ricostruzione cronologica dei fatti spiega perché il deposito delle note da parte del patrocinio attoreo non è stato indicato nel verbale di causa e giustifica la conclusione che, ciononostante, lo stesso debba ritenersi tempestivo.
Sarebbe, infatti, inammissibile addebitare alla parte le conseguenze di un disguido generalizzato e acclarato del sistema informatico del Ministero della Giustizia, tanto più perché è stato documentato che il difensore di parte attrice aveva provato a depositare la
3 nota nel termine assegnato ed ha in seguito sollecitamente adempiuto nella modalità autorizzata dal Presidente del Tribunale.
Di conseguenza, le domande attoree verranno analizzate, nel merito e in via istruttoria, facendo riferimento, come esplicitato nella nota depositata il 26.11.2024, a quelle rassegnate nella citazione.
Nel merito, l'azione esperita da è infondata e va rigettata. Parte_1
Entrambe le domande di merito dal predetto formulate in via alternativa (quanti minoris e risarcitoria) sono soggette alla condizione ed ai termini indicati nell'art. 1495 c.c. (“In caso di compravendita, l'azione contrattuale d'inadempimento va regolata, non già secondo la disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e sgg. cod. civ., bensì secondo la disciplina speciale prevista dagli artt. 1492 e sgg. cod. civ., che per notevoli aspetti è caratterizzata da specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale, in particolare dall'onere, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 cod. civ. sia quella di risarcimento danni prevista dall'art. 1494 cod. civ., di denunciare i vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta.” - cfr. Cass. 6234/2000).
Condizione e termini che, nel caso di specie, non risultano rispettati.
La tempestività della denuncia, ex art. 1495, comma 1, c.c. è una condizione necessaria dell'azione proposta ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. per cui “incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr., ex multis, Cass. n.
24328/2019).
Il , in concreto, non ha assolto l'onere probatorio in questione. Pt_1
Da un lato, infatti, la circostanza per cui la scoperta dei vizi sarebbe avvenuta ai primi di maggio risulta sconfessata dal doc. 2 di parte convenuta, non specificamente contestato da parte attrice, il quale dimostra che il aveva avuto contezza del vizio in questione Pt_1 ben prima della data indicata, tanto che il 17.03.2019 aveva ricevuto un “Preventivo per intervento di sostituzione trave danneggiata dal fuoco trave di solaio. Presso vostra abitazione sita in via Fornace Noale (VE)”.
4 Ma anche a voler concedere che la scoperta del vizio, quanto meno nella sua reale portata, risalga al 2.05.2019, data del sopralluogo del Geom. , comunque non vi è CP_3
traccia di denuncia antecedente alla raccomandata 13.06.2019.
Nei fatti, la circostanza per cui i venditori sarebbero stati “immediatamente informati dei gravi vizi e difetti rilevati in sede di ristrutturazione, telefonicamente, a mezzo sms e con sopralluogo congiunto”, peraltro genericamente dedotta dall'attore, è rimasta indimostrata.
Per altro verso, la missiva dell'avv. Favaro di data 13.06.2019 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) fa riferimento ad un immotivato diniego dei convenuti di riconoscere una coerente riduzione del prezzo, senza tuttavia contestualizzare in alcun modo l'accaduto.
Da ultimo, benché la missiva dell'avv. Niero di data 11.07.2019 confermi implicitamente che vi sia stato un incontro tra le parti, nulla consente di accertare che la denuncia del vizio sia avvenuta tempestivamente, ossia entro otto giorni dalla scoperta dei vizi. Tanto più che, secondo la prospettazione di parte convenuta, l'attore avrebbe contattato i convenuti solo dopo che i lavori di ristrutturazione erano già stati eseguiti (cfr. doc. 9 fasc. attoreo).
Neppure l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati da parte attrice in citazione avrebbe consentito di pervenire ad un esito diverso in ordine al rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1495 comma 1 c.c., posto che il sopralluogo del sig. CP_1
presso l'immobile attoreo veniva genericamente collocato nel maggio 2019.
[...]
È pur vero che il ha contestato l'applicabilità dello stretto termine di decadenza Pt_1 indicato nell'art. 1495, comma 1, c.c., invocando il disposto del terzo comma della medesima norma e, in particolare, affermando che i venditori, a seguito dell'incendio avrebbero “sigillato le parti combuste” e al momento della trattativa avrebbero
“scientemente omesso ogni informazione al compratore relativa all'incendio ed al conseguente danneggiamento ed inadeguato rifacimento della travatura di sostegno dei solai dei due piani”.
Sul punto, premesso che laddove parte attrice asserisca che la denuncia non sia necessaria ai sensi dell'art. 1495, comma 3, c.c., dovrà poi anche dimostrare che “il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”, va in ogni caso richiamato il consolidato orientamento della Cassazione per cui “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta (…), l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel
5 semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa” (cfr. Cass. n. 5251/2004).
Nel caso di specie, si esclude che i venditori abbiano posto in essere la predetta opera illecita di occultamento dei vizi, trattandosi di travi portanti soprastanti il controsoffitto del solaio del piano terra, peraltro immediatamente visibili dall'attore - quanto al taglio ed alla congiuntura metallica - una volta rimosso il controsoffitto (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).
Né può ritenersi che i venditori stessi abbiano riconosciuto i vizi, dal momento che la circostanza non è stata dimostrata, né avrebbe potuto esserlo per il tramite del generico capitolo di prova formulato da parte attrice sul punto.
L'eccezione di decadenza formulata dai convenuti, dunque, va integralmente accolta.
L'azione esercitata dal , in ogni caso, deve ritenersi altresì prescritta. Pt_1
La Cassazione anche di recente ha chiarito che “In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio” (cfr. Cass. n. 3926/2023).
Nel caso di specie, ove non vi è prova del riconoscimento del vizio da parte dei venditori, dopo la denuncia di data 13.06.2019 non si registrano atti interruttivi del decorso del termine annuale di prescrizione fino alla notifica dell'atto di citazione in data 5-8.10.2021.
Neppure può essere utilmente invocato il disposto dell'art. 2941 n. 8, sia perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “per la sospensione della prescrizione dell'azione di garanzia accordata al compratore, agli effetti dell'art. 2941 c.c., n. 8, occorre accertare la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria al vero, quanto altresì caratterizzata da consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente” (Cass. Sez. 2,
20/08/2013, n. 19240), sia perché, in ogni caso, anche a voler collocare la data della scoperta al 13.06.2019 (ma la stessa, per quanto detto sopra, è sicuramente avvenuta in precedenza), da quel momento il termine annuale di prescrizione ha ripreso a decorrere, senza che siano intervenuti ulteriori atti interruttivi fino alla notifica della citazione (5-
8.10.2021).
6 Non coglie nel segno, infine, la tesi di parte attrice, peraltro esplicitata per la prima volta solo in seguito alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, per cui andrebbe applicato al caso di specie l'art. 1669 c.c., trattandosi di azione diversa da quelle espressamente e specificamente esperite dall'attore (artt. 1492 e 1494 c.c.) e, comunque, dovendosi ritenere anche in tal caso non rispettato il termine di otto giorni dalla scoperta per la denuncia.
Al rigetto delle domande attoree consegue la condanna del al pagamento delle Pt_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere in fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: rigetta le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
;
[...]
condanna al pagamento in favore di e delle Parte_1 CP_1 CP_2
spese di lite, che liquida in euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FAVARO CARLO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con l'avv. VIANELLO CECILIA e l'avv. NIERO ANGELA C.F._3
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27.11.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5 e 8.10.2021, ha agito in giudizio Parte_1
nei confronti di e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_2 conclusioni: “accertata la presenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore, accertata la sussistenza della garanzia ex art. 1490 cc, accertato il minor prezzo del bene venduto,
1 condannare ex art. 1492 cc i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di € 12.700,00 oltre ad IVA.”, e in via subordinata: “accertata la presenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore, accertata la sussistenza della colpa dei venditori per non avere informato il compratore dei predetti vizi e difetti, accertato il danno, condannare ex art. 1494 cc i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00, o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, quale risarcimento del danno, oltre ad interessi dalla domanda al saldo”.
A sostegno delle domande, l'attore ha esposto: di aver acquistato dai convenuti in data
26.10.2018, con atto n. 7644 rep. notaio dott.ssa , un immobile sito in Persona_1
Noale (Ve) via della Fornace n. 39, corrispondendo l'importo di euro 95.000,00; che all'esito di una verifica compiuta da un tecnico di fiducia, geom. , ai primi di CP_3
maggio del 2019, in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, il predetto immobile era risultato affetto da un grave vizio, posto che le travi in legno portanti dei piani terra e primo erano state parzialmente tagliate e sostituite, nella parte amputata, con travi di metallo, senza che tale intervento, verosimilmente eseguito a seguito di un incendio, fosse idoneo a garantire la staticità dei solai, tanto da rendere necessari interventi sulle travature per un costo di euro 8.750,00; che con raccomandata datata 13.06.2019 il , per il Pt_1 tramite dell'avv. Favaro, aveva pertanto intimato ad e di CP_1 CP_2 corrispondergli “una coerente riduzione del prezzo, corrispondente ai lavori necessariamente eseguiti per garantire la sicurezza del manufatto secondo i preventivi già
a Vostre mani”; che l'avv. Angela Niero, per conto del signor , aveva CP_1
contestato la prospettazione avversaria, facendo valere, da un lato, che al medesimo non era stata data la possibilità di verificare in contraddittorio quanto ex adverso lamentato, in quanto contattato dal solo dopo che costui aveva ultimato i lavori di Pt_1 ristrutturazione dell'immobile compravenduto e, dall'altro, che il era incorso nella Pt_1 decadenza prevista dall'art. 1495, comma 1, c.c..
e , nel costituirsi in giudizio, oltre a ribadire ed esplicitare quanto CP_1 CP_2 già esposto in via stragiudiziale dall'avv. Niero in punto di mancato accertamento dei vizi nel contraddittorio tra le parti e di decadenza, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione
2 dell'azione ai sensi dell'art. 1495, comma 3 , c.c. ed hanno contestato l'an ed il quantum delle richieste economiche avversarie.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudice istruttore medio tempore divenuto assegnatario del fascicolo, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
In via preliminare, si rende necessario decidere l'eccezione dei convenuti relativa al tardivo deposito, da parte del patrocinio attoreo, delle note contenenti le conclusioni definitive.
Con provvedimento fuori udienza del 4.6.2024, su istanza di parte, è stata stabilita la celebrazione con modalità cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine fino a due giorni prima dell'udienza del 27.11.2024 per il deposito di note.
Il 25.11.2024 il legale di parte attrice ha tentato senza esito di depositare le sue “note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter cpc”, perché - come si legge nella pec di “avviso di mancata consegna” - la casella del Tribunale era piena.
Il giorno successivo, 26.11.2024, il Presidente del Tribunale di Venezia, preso atto dei problemi al sistema di deposito telematico degli atti e valendosi dei poteri attribuitigli dagli art. 221, 3° co., D.L. 34/20202 e 196 quater , 2° co., disp. att. c.p.c., ha autorizzato il deposito degli atti con modalità alternative ivi compreso “a mezzo pec delle singole cancellerie”.
Alle ore 14.08 del 26.11.2024, pertanto, l'avv. Favaro ha inviato a mezzo pec all'indirizzo della cancelleria civile del Tribunale di Venezia le sue note, unitamente alla prova del fallito deposito telematico ed al provvedimento del Presidente del Tribunale.
Il deposito è stato lavorato alle ore 10.26 del giorno 27.11.2024, dopo l'orario fissato per la celebrazione dell'udienza.
La ricostruzione cronologica dei fatti spiega perché il deposito delle note da parte del patrocinio attoreo non è stato indicato nel verbale di causa e giustifica la conclusione che, ciononostante, lo stesso debba ritenersi tempestivo.
Sarebbe, infatti, inammissibile addebitare alla parte le conseguenze di un disguido generalizzato e acclarato del sistema informatico del Ministero della Giustizia, tanto più perché è stato documentato che il difensore di parte attrice aveva provato a depositare la
3 nota nel termine assegnato ed ha in seguito sollecitamente adempiuto nella modalità autorizzata dal Presidente del Tribunale.
Di conseguenza, le domande attoree verranno analizzate, nel merito e in via istruttoria, facendo riferimento, come esplicitato nella nota depositata il 26.11.2024, a quelle rassegnate nella citazione.
Nel merito, l'azione esperita da è infondata e va rigettata. Parte_1
Entrambe le domande di merito dal predetto formulate in via alternativa (quanti minoris e risarcitoria) sono soggette alla condizione ed ai termini indicati nell'art. 1495 c.c. (“In caso di compravendita, l'azione contrattuale d'inadempimento va regolata, non già secondo la disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e sgg. cod. civ., bensì secondo la disciplina speciale prevista dagli artt. 1492 e sgg. cod. civ., che per notevoli aspetti è caratterizzata da specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale, in particolare dall'onere, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 cod. civ. sia quella di risarcimento danni prevista dall'art. 1494 cod. civ., di denunciare i vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta.” - cfr. Cass. 6234/2000).
Condizione e termini che, nel caso di specie, non risultano rispettati.
La tempestività della denuncia, ex art. 1495, comma 1, c.c. è una condizione necessaria dell'azione proposta ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. per cui “incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr., ex multis, Cass. n.
24328/2019).
Il , in concreto, non ha assolto l'onere probatorio in questione. Pt_1
Da un lato, infatti, la circostanza per cui la scoperta dei vizi sarebbe avvenuta ai primi di maggio risulta sconfessata dal doc. 2 di parte convenuta, non specificamente contestato da parte attrice, il quale dimostra che il aveva avuto contezza del vizio in questione Pt_1 ben prima della data indicata, tanto che il 17.03.2019 aveva ricevuto un “Preventivo per intervento di sostituzione trave danneggiata dal fuoco trave di solaio. Presso vostra abitazione sita in via Fornace Noale (VE)”.
4 Ma anche a voler concedere che la scoperta del vizio, quanto meno nella sua reale portata, risalga al 2.05.2019, data del sopralluogo del Geom. , comunque non vi è CP_3
traccia di denuncia antecedente alla raccomandata 13.06.2019.
Nei fatti, la circostanza per cui i venditori sarebbero stati “immediatamente informati dei gravi vizi e difetti rilevati in sede di ristrutturazione, telefonicamente, a mezzo sms e con sopralluogo congiunto”, peraltro genericamente dedotta dall'attore, è rimasta indimostrata.
Per altro verso, la missiva dell'avv. Favaro di data 13.06.2019 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) fa riferimento ad un immotivato diniego dei convenuti di riconoscere una coerente riduzione del prezzo, senza tuttavia contestualizzare in alcun modo l'accaduto.
Da ultimo, benché la missiva dell'avv. Niero di data 11.07.2019 confermi implicitamente che vi sia stato un incontro tra le parti, nulla consente di accertare che la denuncia del vizio sia avvenuta tempestivamente, ossia entro otto giorni dalla scoperta dei vizi. Tanto più che, secondo la prospettazione di parte convenuta, l'attore avrebbe contattato i convenuti solo dopo che i lavori di ristrutturazione erano già stati eseguiti (cfr. doc. 9 fasc. attoreo).
Neppure l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati da parte attrice in citazione avrebbe consentito di pervenire ad un esito diverso in ordine al rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1495 comma 1 c.c., posto che il sopralluogo del sig. CP_1
presso l'immobile attoreo veniva genericamente collocato nel maggio 2019.
[...]
È pur vero che il ha contestato l'applicabilità dello stretto termine di decadenza Pt_1 indicato nell'art. 1495, comma 1, c.c., invocando il disposto del terzo comma della medesima norma e, in particolare, affermando che i venditori, a seguito dell'incendio avrebbero “sigillato le parti combuste” e al momento della trattativa avrebbero
“scientemente omesso ogni informazione al compratore relativa all'incendio ed al conseguente danneggiamento ed inadeguato rifacimento della travatura di sostegno dei solai dei due piani”.
Sul punto, premesso che laddove parte attrice asserisca che la denuncia non sia necessaria ai sensi dell'art. 1495, comma 3, c.c., dovrà poi anche dimostrare che “il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”, va in ogni caso richiamato il consolidato orientamento della Cassazione per cui “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta (…), l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel
5 semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa” (cfr. Cass. n. 5251/2004).
Nel caso di specie, si esclude che i venditori abbiano posto in essere la predetta opera illecita di occultamento dei vizi, trattandosi di travi portanti soprastanti il controsoffitto del solaio del piano terra, peraltro immediatamente visibili dall'attore - quanto al taglio ed alla congiuntura metallica - una volta rimosso il controsoffitto (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).
Né può ritenersi che i venditori stessi abbiano riconosciuto i vizi, dal momento che la circostanza non è stata dimostrata, né avrebbe potuto esserlo per il tramite del generico capitolo di prova formulato da parte attrice sul punto.
L'eccezione di decadenza formulata dai convenuti, dunque, va integralmente accolta.
L'azione esercitata dal , in ogni caso, deve ritenersi altresì prescritta. Pt_1
La Cassazione anche di recente ha chiarito che “In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio” (cfr. Cass. n. 3926/2023).
Nel caso di specie, ove non vi è prova del riconoscimento del vizio da parte dei venditori, dopo la denuncia di data 13.06.2019 non si registrano atti interruttivi del decorso del termine annuale di prescrizione fino alla notifica dell'atto di citazione in data 5-8.10.2021.
Neppure può essere utilmente invocato il disposto dell'art. 2941 n. 8, sia perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “per la sospensione della prescrizione dell'azione di garanzia accordata al compratore, agli effetti dell'art. 2941 c.c., n. 8, occorre accertare la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria al vero, quanto altresì caratterizzata da consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente” (Cass. Sez. 2,
20/08/2013, n. 19240), sia perché, in ogni caso, anche a voler collocare la data della scoperta al 13.06.2019 (ma la stessa, per quanto detto sopra, è sicuramente avvenuta in precedenza), da quel momento il termine annuale di prescrizione ha ripreso a decorrere, senza che siano intervenuti ulteriori atti interruttivi fino alla notifica della citazione (5-
8.10.2021).
6 Non coglie nel segno, infine, la tesi di parte attrice, peraltro esplicitata per la prima volta solo in seguito alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, per cui andrebbe applicato al caso di specie l'art. 1669 c.c., trattandosi di azione diversa da quelle espressamente e specificamente esperite dall'attore (artt. 1492 e 1494 c.c.) e, comunque, dovendosi ritenere anche in tal caso non rispettato il termine di otto giorni dalla scoperta per la denuncia.
Al rigetto delle domande attoree consegue la condanna del al pagamento delle Pt_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere in fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: rigetta le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
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condanna al pagamento in favore di e delle Parte_1 CP_1 CP_2
spese di lite, che liquida in euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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