Articolo 2 della Legge 2 agosto 1897, n. 378
Articolo 1Articolo 3
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5 settembre 1897
Art. 2.

Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini o in polvere senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere consapevole il compratore di tale loro qualita', e' punito con la multa da 200 a 1000 lire, e in caso di recidiva con reclusione sino a tre mesi.

Se la vendita sia fatta con destinazione all'Estero la pena e' aumentata della meta'.

Entrata in vigore il 5 settembre 1897