Art. 2.
Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini o in polvere senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere consapevole il compratore di tale loro qualita', e' punito con la multa da 200 a 1000 lire, e in caso di recidiva con reclusione sino a tre mesi.
Se la vendita sia fatta con destinazione all'Estero la pena e' aumentata della meta'.
Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini o in polvere senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere consapevole il compratore di tale loro qualita', e' punito con la multa da 200 a 1000 lire, e in caso di recidiva con reclusione sino a tre mesi.
Se la vendita sia fatta con destinazione all'Estero la pena e' aumentata della meta'.