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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 318/2025 R.G.A.C.
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in VIA M. Parte_1 C.F._1
REGIS 49 (PAL. presso lo studio dell'Avv. GIULIO LIMA che lo Parte_2 rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA DOGALI, Controparte_1 C.F._2
25 MESSINA presso lo studio dell'Avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 marzo 2025 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e premetteva:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 7 maggio 1999 in
– atto trascritto al n. 24, parte II, serie A, anno 1999; Pt_2
- che dalla predetta unione nascevano le figlie (il 26.09.1999) e (il Per_1 Per_2
20.09.2003);
- che in data 14 marzo 2023 veniva pubblicata la sentenza di separazione dei coniugi alle condizioni raggiunte dalle parti nelle more del giudizio;
- che la figlia convivente con la madre, aveva raggiunto la maggiore età e da qualche Per_2
mese riceveva il mantenimento dal padre in modo diretto;
- che la figlia studiava presso il Conservatorio di Messina e viveva con il padre che si Per_1
occupava del suo integrale mantenimento;
- di essere proprietario, nella misura di ½ indiviso con , delle due unità Controparte_1
immobiliari di cui è composta la palazzina di Via San Leone II Papa n. 74, ; Pt_2
- che, come da accordi di separazione, l'unità sita al primo piano è abitata esclusivamente dalla Italiano;
- che il piano terra veniva utilizzato come magazzino dalla Italiano e come piccolo locale officina dal ricorrente il quale, non disponendo di un'abitazione personale, aveva chiesto, senza successo, la collaborazione della Italiano al fine sottoscriver le comunicazioni di inizio lavori da depositare agli enti interessati ed iniziare gli interventi necessari a modificare la destinazione d'uso dell'immobile sito al piano terra, così da renderlo abitabile e ivi potersi trasferire;
- di essere cointestatario con la resistente di un libretto postale materialmente in possesso della , con saldo pari ad euro 6.536,03; CP_1
- che la resistente è in possesso e nella disponibilità di una somma pari ad euro 90.000,00 di cui non è titolare, poiché tale somma costituisce bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c. di esclusiva titolarità del ricorrente.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ che la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 4 legge 1 dicembre 1970, n. 898, Voglia fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi innanzi a sé, per ivi, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Milazzo (ME) in data 07/05/1999 a , trascritto nei Pt_2
Registri dello Stato Civile del Comune al n. 24, Parte II, serie A, 1999, alle seguenti condizioni che si chiede vengano accolte e disposte, in parziale sostituzione e modifiche di quelle di cui alle concordate condizioni di separazione:
- Sul mantenimento delle figlie, Dare atto della disponibilità del sig. , di versare Parte_1 direttamente alla figlia convivente con la madre, il contributo mensile disposto nelle Per_2 condizioni di separazione, essendo questa divenuta maggiorenne;
somma che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Ed ancora, della disponibilità del ricorrente di ottemperare all'obbligo di mantenimento della figlia
, con egli convivente. Obbligo che, naturalmente, permarrà fin tanto che ciascuna delle Per_1 figlie, l'una in via autonoma rispetto all'altra, non divenga economicamente indipendente e fermo, ancora, che gli obblighi mantenitivi qui assunti devono considerarsi suscettibili di aumento o diminuzione in termini quantitativi, in ragione di eventuali mutande condizioni economiche dell'odierno ricorrente;
- Sui Rapporti tra le parti, Dare atto della disponibilità ed impegno del ricorrente, qui assunto, di mantenere un contegno di rispetto oltre che di serena comunicazione con la GN , al CP_1 fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuna delle figlie, tutelando la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione di questo, sia alla presenza delle figlie, che non. Per l'Effetto, Invitare e, se del caso, Ordinare alla GN , di ispirare il proprio contegno nei confronti del ricorrente sugli stessi canoni, CP_1
Invitando formalmente le parti a prestarsi consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e, nello specifico,
Autorizzando espressamente l'odierno ricorrente a fissare la propria residenza in , Via San Pt_2
Leone II papa n.74.
- Disporre con ogni opportuno provvedimento, la divisione tra i comparenti degli immobili di cui essi sono comproprietari nella misura di ½ indiviso, procedendo – nell'impossibilità, oltre che non convenienza, di dividere materialmente i medesimi in due parti distinte – con l'attribuzione ad essi della proprietà esclusiva di uno dei due immobili facenti parte della palazzina in proprietà comune;
con disponibilità – qui manifestata dal ricorrente – di attribuire alla GN la Controparte_1 proprietà esclusiva dell'appartamento al primo piano della palazzina sita in , Via San leone Pt_2
II Papa n.74, dalla stessa tutt'ora abitato, e ad esso ricorrente dell'immobile ubicato al piano terra del fabbricato;
Disponendo, altresì, gli opportuni conguagli in denaro, che andranno corrisposti in ragione della differenza di valore tra le due unità, giacchè come detto, la prima consiste in un appartamento completamente rifinito in ogni sua parte, mentre la seconda è un magazzino allo stato rustico, del quale, prima di ogni altra cosa, andrà mutata la destinazione d'uso. - Ordinare alla resistente, GN , di corrispondere al sig. la metà della somma Controparte_1 Parte_1 di € 6.536,03 – dunque, € 3.268,01 - contenuta nel libretto postale cointestato ai comparenti ed acceso presso la Filiale di Santo Pietro, , di Poste Italiane S.p.a., oppure quella diversa Pt_2 somma, maggiore o minore di quella suindicata, che risulterà sussistere sul predetto libretto, con obbligo, tuttavia, di rendiconto da parte della resistente, che come detto ne è stata e ne è la detentrice esclusiva;
- Ordinare alla GN , con ogni opportuna statuizione, di Controparte_1 restituire al ricorrente la somma di € 90.000,00 di cui al paragrafo n.2) della superiore premessa, per l'effetto Ordinando ad essa resistente di curare tutti gli adempimenti necessari a disinvestire la polizza accesa in proprio favore – che peraltro, nel frattempo risulta essere andata a scadenza – in modo che la polizza sia liquidata e la relativa somma restituita al ricorrente, che ne è il titolare esclusivo;
- Disporre, con ogni opportuna statuizione, la restituzione dalla sciolta comunione, della somma di € 98.841,46 in favore del ricorrente, che questi aveva prelevato dal proprio patrimonio personale, impiegandola – giusto quanto descritto al paragrafo n.3) della premessa - in spese del patrimonio comune;
- Disporre, infine e per le stesse ragioni di cui alla precedente domanda, la restituzione al ricorrente della somma di € 10.000,00, che gli erano stati donati dal padre nel 2010
e che questi ha impiegato in spese del patrimonio comune. Volersi, infine, Disporre la trasmissione della emananda sentenza all'ufficio dello Stato civile di affinchè proceda alle annotazioni Pt_2 prescritte ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 396/2000. - Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei termini di legge. - In caso di opposizione o contestazione delle suddette richieste, ad opera di controparte, Condannare quest'ultima al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 9.06.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, la quale aderiva alla domanda di divorzio rilevando l'inesistenza di fatti e circostanze
[...] sopravvenute tali da indurre a modificare l'assetto raggiunto con gli accordi di separazione di cui chiedeva la conferma.
All'udienza del 15 luglio 2025 le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del 14.03.2023.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Il Collegio ritiene, altresì, che le condizioni concordate tra le parti nel predetto accordo possono essere integralmente recepite posto che regolano compiutamente i rapporti tra le parti, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né pregiudizievoli per la prole.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della lite, devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 07.05.1999 a con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al Pt_2
n. 24, parte II, serie A, anno 1999, tra e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere alla prescritta annotazione Pt_2 della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
- dispone che le condizioni di divorzio vengano regolamentate secondo quanto indicato nell'accordo sottoscritto dalle parti il 15 luglio 2025;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.