Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1972, n. 864
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 gennaio 1973
Art. 4.
All'onere di lire 4.462.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente per gli anni finanziari 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1973