Improcedibile
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/06/2025, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05398/2025REG.PROV.COLL.
N. 03266/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2022, proposto dalla Società Portoverde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Portofino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Parco di Portofino, Regione Liguria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 927/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio deli Comune di Portofino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le istanze di passaggio in decisione depositate da entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 927/2021 il TAR della Liguria ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento del Comune di Portofino ord. N. 35/10 prot. 1083 del 27.12.2010, ricevuto il 19.2.2011, di ingiunzione alla demolizione di opere abusive (si tratta di due serbatoi idrici installati sul terreno di proprietà della ricorrente in assenza di titolo abilitativo e in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia), dei provvedimenti ad esso connessi.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Portofino.
All’udienza straordinaria del 7 maggio 2025 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente deve osservarsi che in memoria di replica l’appellante ha dedotto che “ occorre prendere atto che è ancora pendente la domanda di sanatoria edilizia presentata il 19 luglio 2011. Il che dovrebbe comportare la sospensione del giudizio essendo impugnato un atto, allo stato quanto meno inefficace, e questo in attesa della pronuncia del Comune che, per quanto ha recentemente comunicato il Sindaco sia pure informalmente, è (dovrebbe essere) prossimo ad approvare la convenzione (o comunque una convenzione) per l'acquisizione della disponibilità e dell'utilizzo, a fini pubblici, dei serbatoi. Ove poi si volesse aderire all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene la caducazione, e non la semplice sospensione di efficacia, di un ordine di demolizione come conseguenza della avvenuta presentazione di una domanda di sanatoria dell'opera di cui sia stata ordinata la demolizione, codesto ecc.mo Consiglio di Stato dovrebbe dichiarare cessata la materia del contendere ”.
Il 29 aprile 2025 l’appellante ha inoltre prodotto una nota in pari data del Comune di Portofino con cui si documenta il parere favorevole dell’amministrazione ad un accordo per la messa a disposizione dell’amministrazione “ di due serbatoi d’acqua a fini di possibile utilizzo pubblico ”.
Ad avviso del Collegio le richiamate risultanze, se pure non consentono di ritenere cessata la materia del contendere, dimostrano nondimeno la sopravvenuta carenza dell’interesse a coltivare il gravame, in ragione delle rilevate sopravvenienze che in ogni caso hanno determinato un nuovo assetto d’interessi fra le parti (rispetto al quale andranno tutelate le relative ragioni nell’ipotesi di esito non satisfattivo del paventato accordo).
3. Il ricorso di primo grado deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese del doppio gradi di giudizio possono essere compensate fra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza gravata dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO