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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, promosso congiuntamente da:
promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] nella ex IUGOSLAVIA, il 13/06/1985, residente in [...]C.F._1
VIA G.B. D'ALBERTIS 19/11 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
OG CH (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]G.B. D'ALBERTIS 19/11 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RUGA SABRINA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori , nato a , avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)
1.1. Nella casa, già dimora coniugale assegnata alla madre, sita in Genova, Via G.B. d'Albertis 19/11 di proprietà al 50% tra le parti, continuerà ad abitarvi la Sig.ra con il figlio , mentre Parte_1 Per_1 il Sig. trasferirà temporaneamente il proprio domicilio presso l'abitazione della madre, Via Pt_2
Bozzano civico 4 interno 22. Il Sig. si impegna già sin d'ora al momento dell'emissione del Pt_2 provvedimento a trasferire la residenza con gli adempimenti necessari presso il Comune di competenza, mentre la signora si impegna a volturare quanto prima a proprio nome le utenze Pt_1 domestiche.
1.2. Le parti hanno redatto con scrittura separata un elenco di beni che il Sig. preleverà Pt_2 dalla casa familiare entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto di compravendita di cui al punto 10.1 di cui infra.
2)
Il figlio è affidato, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 presso la residenza della madre in Genova, Via G.B. d'Albertis 19/11. L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà secondo i criteri di cui al piano genitoriale concordato, come descritto nei successivi articoli. 3)
3.1. I genitori si impegnano ad assumere congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative al figlio quanto alla salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, mantenendo per quanto possibile un progetto educativo unitario e tenendo conto delle aspirazioni ed inclinazioni naturali di . Per_1
3.2. Si impegnano inoltre a) a dialogare con la massima apertura e con la più leale collaborazione nel pieno rispetto delle rispettive figure genitoriali, evitando di denigrarsi, contraddirsi reciprocamente o alimentare contrasti in presenza del figlio;
b) a comunicare direttamente tra loro senza utilizzare il figlio come tramite, in particolare evitando di concordare con il bimbo, prima che con l'altro genitore, eventuali decisioni di comune competenza;
c) a favorire le rispettive relazioni con il figlio astenendosi da ogni comportamento che possa condizionarne il percorso di accettazione della separazione dei genitori;
d) a garantire la collaborazione dei rispettivi rami parentali perché il clima delle relazioni familiari resti sereno, comunque autorizzandosi sin d'ora ad avvalersi dei rispettivi ascendenti per l'accudimento di;
e) a non far frequentare al figlio persone con le Per_1
quali avessero nuove relazioni sentimentali, se non in presenza di una relazione stabile e comunque usando le dovute cautele e dialogando tra loro al fine di evitare a ogni disagio al riguardo;
f) Per_1
a partecipare senza contrasti agli eventi della vita del figlio che li coinvolgano entrambi (es. visite mediche, recite scolastiche, manifestazioni sportive ecc.), accompagnandolo invece, singolarmente, nei periodi di rispettiva competenza alle altre attività ludiche, scolastiche ed extrascolastiche (feste di compleanno, attività ludiche o sportive ecc.); g) ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate sul minore e colloquiare con lo stesso, tramite telefono, internet, in qualsiasi momento necessiti. Le comunicazioni tra i genitori potranno avvenire sia via telefono, via internet che di persona. h) gli scambi del minore col genitore non collocatario avverranno a scuola e/o a casa dei genitori e/o dei nonni materni o paterni.
4)
4.1. I genitori frequenteranno il figlio 3 giorni infrasettimanali ciascuno prevedendo Per_1
l'alternanza per la giornata di domenica, in particolare la signora terrà con sé il minore dal Pt_1
lunedì al mercoledì, il signor dal giovedì al sabato. Domenica alternata. Pt_2
Durante la settimana i genitori potranno frequentare liberamente il figlio, previo loro accordo.
4.2. Il periodo natalizio verrà suddiviso con criterio di alternanza tra i genitori nel modo seguente: dal fermo scolastico sino al 24 compreso con il regime ordinario, 25 dicembre con un genitore sempre col criterio dell'alternanza, quindi, dal 26 dicembre, fino alla sera del 01 gennaio incluso con la madre dal 01 Firmato Da: OG CH Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_1
40434796a277c3c736f51126382a5e77 - Firmato Da: NG CA 3 Emesso Da: Controparte_1
NG CA 3 Serial#: 4 Controparte_1 CodiceFiscale_5
gennaio sera al rientro a scuola col padre (in alternanza annuale tra i genitori). Si precisa sin d'ora che a partire dal corrente anno il primo Natale verrà trascorso con il signor . Pt_2
4.3. Le vacanze pasquali saranno trascorse dai genitori alternandole tra loro, di anno in anno;
la settimana bianca verrà concordata tra i genitori.
4.4. Tutte le altre festività civili e religiose saranno trascorse dai genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale.
4.5. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé il figlio per tre settimane
(anche restando in loco), anche non consecutive, impegnandosi, i genitori reciprocamente, a comunicare preventivamente luoghi e periodi scelti;
per ragioni organizzative il programma delle vacanze estive sarà concordato entro il 31/05 di ogni anno. Eventuali soggiorni in Paesi esteri dovranno essere previamente concordati tra i genitori. In caso di dissenso di un genitore, questo dovrà essere adeguatamente motivato.
5) Entrambi i genitori si impegnano a rispettare gli orari stabiliti per le frequentazioni e a comunicarsi prontamente ogni variazione. Inoltre, quando il figlio sarà presso ciascuno di loro, si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute del figlio e si impegnano, altresì, a comunicare l'uno all'altro eventuali recapiti telefonici e località ove si recheranno con lo stesso in vacanza o nel tempo libero, consentendo sempre almeno un contatto telefonico al giorno con il figlio al genitore che non lo abbia con sè.
6)
6.1. Il Sig. , si impegna a versare a titolo di ulteriore contributo al mantenimento Parte_2
per il figlio un importo mensile di euro 100,00 (euro cento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto all'adeguamento ISTAT come per legge, senza necessità di richiesta in tal senso.
6.2. L'importo sopra indicato dovrà essere versato ogni mese sul conto corrente bancario della
Sig.ra codice IBAN [...] Pt_1
6.3. Oltre a quanto previsto al punto precedente entrambi i genitori si impegnano a sostenere, mediante anticipazione o rimborso, il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, previamente documentate e concordate, come da Verbale del Tribunale di Genova del 15.9.2016 che qui si intende integralmente richiamato, derogando in punto spese scolastiche e mensa scolastica che verranno suddivisi al 50% per ciascuno tra i genitori. 7) Le parti si impegnano a trasferirsi mensilmente i giustificativi delle spese straordinarie sostenute, anche a fini di sgravio fiscale, ed al rimborso e/o reciproca compensazione delle stesse entro il mese successivo all'avvenuto trasferimento.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini delle detrazioni fiscali, il figlio è a carico di ciascuno per il 50% e che le spese sostenute da ciascuno per il 50% saranno detratte in dichiarazione dei redditi da entrambi nei limiti della medesima percentuale. I genitori si impegnano ad intestare le relative ricevute e fatture al figlio con il C.F. dello stesso e a consegnare copia dei documenti al genitore che non le abbia direttamente corrisposte, insieme a copia del giustificativo di pagamento.
Resta inteso che le spese non concordate, ma sostenute interamente da uno dei due genitori verranno interamente scaricate da quest'ultimo.
9) L'Assegno Unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, Sig.ra Parte_1
10)
10.1 Le parti a soddisfazione e a definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali convengono quanto segue:
La sig.ra si impegna a versare al signor la somma pari ad euro 54.000,00 (euro Parte_1 Pt_2
cinquantaquattromila/00) a tacitazione di ogni pendenza economica tra le parti.
promette di cedere e trasferire a la propria quota pari al 50% della Parte_2 Parte_1
piena proprietà del sottodescritto immobile: appartamento ubicato in Genova, Via Contubernio Giovanni Battista D'Albertis civico 19 Interno 11
Piano 2 censito al Catasto fabbricati del medesimo Comune, Sezione urbana GED, al Foglio 51
Particella 12 Subalterno 11 e relativa cantina pertinenziale.
dichiara e garantisce che la quota pari ad un mezzo dell'intero dell'appartamento Parte_2
in oggetto:
è di sua assoluta ed esclusiva proprietà;
è franco e libero da debiti, trascrizioni passive pregiudizievoli, liti, ipoteche e prelazioni a favore di terzi, escluso il mutuo n 08-45272389 intestato a e acceso presso Intesa Parte_2 Parte_1
Sanpaolo gravante sull'intero immobile per un capitale residuo di euro 54.033,07 per il quale la signora si impegna a richiederne prontamente relativo accollo liberatorio;
Pt_1
mobili ad oggi a favore del Sig. siano trasferite in capo alla Sig.ra il Sig. Pt_2 Parte_1 Pt_2
si impegna a fornire alla Sig.ra i dati realtivi. Parte_1
10.2 Le parti dichiarano che con il presente accordo essi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione. 11) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e comunque rinunciano ad ogni reciproca pretesa di assegno.
12) I coniugi si prestano reciproco ed irrevocabile consenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti ed equipollenti documenti per l'estero ed al rilascio/rinnovo del passaporto e di equipollente documento per l'estero nell'interesse del figlio minore senza ulteriori formalità di legge. I documenti del figlio saranno conservati dalla madre e scambiati con il padre all'occorrenza.
13) Esborsi e spese di lite compensate.
Il presente accordo avrà decorrenza con la sottoscrizione dello stesso ed il suo deposito.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, promosso congiuntamente da:
promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] nella ex IUGOSLAVIA, il 13/06/1985, residente in [...]C.F._1
VIA G.B. D'ALBERTIS 19/11 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
OG CH (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]G.B. D'ALBERTIS 19/11 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RUGA SABRINA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori , nato a , avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)
1.1. Nella casa, già dimora coniugale assegnata alla madre, sita in Genova, Via G.B. d'Albertis 19/11 di proprietà al 50% tra le parti, continuerà ad abitarvi la Sig.ra con il figlio , mentre Parte_1 Per_1 il Sig. trasferirà temporaneamente il proprio domicilio presso l'abitazione della madre, Via Pt_2
Bozzano civico 4 interno 22. Il Sig. si impegna già sin d'ora al momento dell'emissione del Pt_2 provvedimento a trasferire la residenza con gli adempimenti necessari presso il Comune di competenza, mentre la signora si impegna a volturare quanto prima a proprio nome le utenze Pt_1 domestiche.
1.2. Le parti hanno redatto con scrittura separata un elenco di beni che il Sig. preleverà Pt_2 dalla casa familiare entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto di compravendita di cui al punto 10.1 di cui infra.
2)
Il figlio è affidato, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 presso la residenza della madre in Genova, Via G.B. d'Albertis 19/11. L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà secondo i criteri di cui al piano genitoriale concordato, come descritto nei successivi articoli. 3)
3.1. I genitori si impegnano ad assumere congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative al figlio quanto alla salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, mantenendo per quanto possibile un progetto educativo unitario e tenendo conto delle aspirazioni ed inclinazioni naturali di . Per_1
3.2. Si impegnano inoltre a) a dialogare con la massima apertura e con la più leale collaborazione nel pieno rispetto delle rispettive figure genitoriali, evitando di denigrarsi, contraddirsi reciprocamente o alimentare contrasti in presenza del figlio;
b) a comunicare direttamente tra loro senza utilizzare il figlio come tramite, in particolare evitando di concordare con il bimbo, prima che con l'altro genitore, eventuali decisioni di comune competenza;
c) a favorire le rispettive relazioni con il figlio astenendosi da ogni comportamento che possa condizionarne il percorso di accettazione della separazione dei genitori;
d) a garantire la collaborazione dei rispettivi rami parentali perché il clima delle relazioni familiari resti sereno, comunque autorizzandosi sin d'ora ad avvalersi dei rispettivi ascendenti per l'accudimento di;
e) a non far frequentare al figlio persone con le Per_1
quali avessero nuove relazioni sentimentali, se non in presenza di una relazione stabile e comunque usando le dovute cautele e dialogando tra loro al fine di evitare a ogni disagio al riguardo;
f) Per_1
a partecipare senza contrasti agli eventi della vita del figlio che li coinvolgano entrambi (es. visite mediche, recite scolastiche, manifestazioni sportive ecc.), accompagnandolo invece, singolarmente, nei periodi di rispettiva competenza alle altre attività ludiche, scolastiche ed extrascolastiche (feste di compleanno, attività ludiche o sportive ecc.); g) ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate sul minore e colloquiare con lo stesso, tramite telefono, internet, in qualsiasi momento necessiti. Le comunicazioni tra i genitori potranno avvenire sia via telefono, via internet che di persona. h) gli scambi del minore col genitore non collocatario avverranno a scuola e/o a casa dei genitori e/o dei nonni materni o paterni.
4)
4.1. I genitori frequenteranno il figlio 3 giorni infrasettimanali ciascuno prevedendo Per_1
l'alternanza per la giornata di domenica, in particolare la signora terrà con sé il minore dal Pt_1
lunedì al mercoledì, il signor dal giovedì al sabato. Domenica alternata. Pt_2
Durante la settimana i genitori potranno frequentare liberamente il figlio, previo loro accordo.
4.2. Il periodo natalizio verrà suddiviso con criterio di alternanza tra i genitori nel modo seguente: dal fermo scolastico sino al 24 compreso con il regime ordinario, 25 dicembre con un genitore sempre col criterio dell'alternanza, quindi, dal 26 dicembre, fino alla sera del 01 gennaio incluso con la madre dal 01 Firmato Da: OG CH Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_1
40434796a277c3c736f51126382a5e77 - Firmato Da: NG CA 3 Emesso Da: Controparte_1
NG CA 3 Serial#: 4 Controparte_1 CodiceFiscale_5
gennaio sera al rientro a scuola col padre (in alternanza annuale tra i genitori). Si precisa sin d'ora che a partire dal corrente anno il primo Natale verrà trascorso con il signor . Pt_2
4.3. Le vacanze pasquali saranno trascorse dai genitori alternandole tra loro, di anno in anno;
la settimana bianca verrà concordata tra i genitori.
4.4. Tutte le altre festività civili e religiose saranno trascorse dai genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale.
4.5. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé il figlio per tre settimane
(anche restando in loco), anche non consecutive, impegnandosi, i genitori reciprocamente, a comunicare preventivamente luoghi e periodi scelti;
per ragioni organizzative il programma delle vacanze estive sarà concordato entro il 31/05 di ogni anno. Eventuali soggiorni in Paesi esteri dovranno essere previamente concordati tra i genitori. In caso di dissenso di un genitore, questo dovrà essere adeguatamente motivato.
5) Entrambi i genitori si impegnano a rispettare gli orari stabiliti per le frequentazioni e a comunicarsi prontamente ogni variazione. Inoltre, quando il figlio sarà presso ciascuno di loro, si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute del figlio e si impegnano, altresì, a comunicare l'uno all'altro eventuali recapiti telefonici e località ove si recheranno con lo stesso in vacanza o nel tempo libero, consentendo sempre almeno un contatto telefonico al giorno con il figlio al genitore che non lo abbia con sè.
6)
6.1. Il Sig. , si impegna a versare a titolo di ulteriore contributo al mantenimento Parte_2
per il figlio un importo mensile di euro 100,00 (euro cento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto all'adeguamento ISTAT come per legge, senza necessità di richiesta in tal senso.
6.2. L'importo sopra indicato dovrà essere versato ogni mese sul conto corrente bancario della
Sig.ra codice IBAN [...] Pt_1
6.3. Oltre a quanto previsto al punto precedente entrambi i genitori si impegnano a sostenere, mediante anticipazione o rimborso, il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore, previamente documentate e concordate, come da Verbale del Tribunale di Genova del 15.9.2016 che qui si intende integralmente richiamato, derogando in punto spese scolastiche e mensa scolastica che verranno suddivisi al 50% per ciascuno tra i genitori. 7) Le parti si impegnano a trasferirsi mensilmente i giustificativi delle spese straordinarie sostenute, anche a fini di sgravio fiscale, ed al rimborso e/o reciproca compensazione delle stesse entro il mese successivo all'avvenuto trasferimento.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini delle detrazioni fiscali, il figlio è a carico di ciascuno per il 50% e che le spese sostenute da ciascuno per il 50% saranno detratte in dichiarazione dei redditi da entrambi nei limiti della medesima percentuale. I genitori si impegnano ad intestare le relative ricevute e fatture al figlio con il C.F. dello stesso e a consegnare copia dei documenti al genitore che non le abbia direttamente corrisposte, insieme a copia del giustificativo di pagamento.
Resta inteso che le spese non concordate, ma sostenute interamente da uno dei due genitori verranno interamente scaricate da quest'ultimo.
9) L'Assegno Unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, Sig.ra Parte_1
10)
10.1 Le parti a soddisfazione e a definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali convengono quanto segue:
La sig.ra si impegna a versare al signor la somma pari ad euro 54.000,00 (euro Parte_1 Pt_2
cinquantaquattromila/00) a tacitazione di ogni pendenza economica tra le parti.
promette di cedere e trasferire a la propria quota pari al 50% della Parte_2 Parte_1
piena proprietà del sottodescritto immobile: appartamento ubicato in Genova, Via Contubernio Giovanni Battista D'Albertis civico 19 Interno 11
Piano 2 censito al Catasto fabbricati del medesimo Comune, Sezione urbana GED, al Foglio 51
Particella 12 Subalterno 11 e relativa cantina pertinenziale.
dichiara e garantisce che la quota pari ad un mezzo dell'intero dell'appartamento Parte_2
in oggetto:
è di sua assoluta ed esclusiva proprietà;
è franco e libero da debiti, trascrizioni passive pregiudizievoli, liti, ipoteche e prelazioni a favore di terzi, escluso il mutuo n 08-45272389 intestato a e acceso presso Intesa Parte_2 Parte_1
Sanpaolo gravante sull'intero immobile per un capitale residuo di euro 54.033,07 per il quale la signora si impegna a richiederne prontamente relativo accollo liberatorio;
Pt_1
mobili ad oggi a favore del Sig. siano trasferite in capo alla Sig.ra il Sig. Pt_2 Parte_1 Pt_2
si impegna a fornire alla Sig.ra i dati realtivi. Parte_1
10.2 Le parti dichiarano che con il presente accordo essi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione. 11) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e comunque rinunciano ad ogni reciproca pretesa di assegno.
12) I coniugi si prestano reciproco ed irrevocabile consenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti ed equipollenti documenti per l'estero ed al rilascio/rinnovo del passaporto e di equipollente documento per l'estero nell'interesse del figlio minore senza ulteriori formalità di legge. I documenti del figlio saranno conservati dalla madre e scambiati con il padre all'occorrenza.
13) Esborsi e spese di lite compensate.
Il presente accordo avrà decorrenza con la sottoscrizione dello stesso ed il suo deposito.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri