Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12593 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Alessandro Gambardella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, Via Luca Giordano n.164;
-ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del Persona_1
22.03.2024 (REP 37875/7313);
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:
- di essere stata riconosciuta invalida totale al 100% dalla Commissione Legale dell' del 21.06.2018, per malattia neoplastica con decorrenza CP_1 dall'1.3.2018;
-di essere stata stata sottoposta a visita di revisione in data 30.1.2023 con riduzione al 60% della invalidità;
-di aver ricevuto, in data 16.01.2023, comunicazione di riliquidazione ed CP_ indebito con cui l' la informava che per il periodo dal luglio 2020 al gennaio 2023 le erano stati pagati euro 1.294,23 in più sulla pensione d'invalidità, per aver percepito un importo di maggiorazione sociale superiore al dovuto;
- di aver ricevuto, in data 20.02.2023, un secondo provvedimento di indebito con cui l'Ente comunicava che per il periodo dall'1.02.2023 al 31.03.2023
1
-di aver proposto, invano, ricorsi amministrativi, in data 03.03.2023 e
16.03.2023, avverso detti provvedimenti;
- di essere coniugata con il sig. dal 17.7.1999 e che per gli Parte_2 anni dal 2020 al 2022 non aveva percepito alcun reddito personale oltre alla pensione d'invalidità, mentre il coniuge aveva percepito esclusivamente un reddito pari ad euro 4.662,00 nel 2020, euro 9.185,00 nel 2021 ed euro
15.744,00 nel 2022 per lavoro dipendente, redditi conosciuti e conoscibili CP_ dall' avendo il coniuge sempre inviato la dichiarazione dei redditi all'Erario;
-il cumulo dei rediti con quelli del coniuge non aveva comportato uno sforamento dei limiti reddituali per l'anno 2020 mentre per gli anni 2021 e
2022 ci sarebbe un lieve superamento dei limiti di reddito (parziale per il 2021
e totale per il 2022).
Ha eccepito , quanto al primo indebito, di aver incamerato dette provvidenze CP_ in totale assenza di dolo, avendo l' possibilità di conoscere i redditi che aveva confidato di percepire legittimamente rendendo così illegittima ogni richiesta di restituzione di somme antecedenti la data del “provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”, in questo caso del 16.01.2023; CP_ quanto al secondo indebito, ha dedotto che l' non poteva recuperare i ratei pensione percepiti dall'1.02.2023 al 31.03.2023perchè , quantomeno in relazione alla mensilità di febbraio 2023, pari ad € 660,72, il verbale di revisione le era stato comunicato il 17.02.2023.
Richiamata la normativa di riferimento e la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare illegittima la ripetizione degli indebiti intimati alla ricorrente con la comunicazione del 16.01.2023 sulla pensione cat. Inv. Civ. n. 07853756 per l'importo di euro
1.294,23 a titolo di maggiorazione sociale – indebito n. 17432943 e con la comunicazione del 20.02.2023 sulla pensione cat. Inv. Civ. n. 07853756 per l'importo di euro 1.281,98 a titolo di ratei percepiti successivamente alla visita di revisione sanitaria – indebito n. 17563697, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che i redditi coniugali, in particolare CP_1 da lavoro dipendente, abbiano determinato il ricalcolo dal 2020, secondo i criteri legali, dei valori della maggiorazione sociale, con conguaglio dare/avere a carico della ricorrente.
Ha ,poi, eccepito, per il secondo indebito, che la normativa richiamata dal ricorrente, ossia la l'art. 52 L. 88/1989 concerne l'indebito pensionistico e non quello assistenziale , mentre la giurisprudenza, sempre richiamata da parte ricorrente, che valorizza la buona fede dell'assistito ai fini della irripetibilità delle somme corrisposte, riguarda ipotesi di indebiti assistenziali determinati
2 da motivi reddituali o amministrativi, laddove , nella specie , era venuto meno il requisito sanitario , dopo la revisione negativa . Ha chiesto rigettarsi il ricorso col favore delle spese.
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
CP_ Oggetto di causa è il recupero ,a titolo di indebito di somme erogate dall' , l'uno , a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità, l'altro, per somme erogate successivamente alla revisione sanitaria negativa.
Le questioni da esaminare sono differenti, poiché la prima riguarda la sopravvenuta carenza del requisito reddituale con la conseguente perdita del diritto e il legittimo affidamento dell'istante, la seconda, il venir meno del requisito sanitario a seguito di revisione.
Per il primo, la perdita del diritto della ricorrente alla maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità per gli anni 2020, 2021 e 2022 sarebbe stata determinata dal superamento, seppur minimo, del limite reddituale previsto ex lege.
E' incontestato che per il cumulo dei redditi da lavoro del coniuge non ha comportato il superamento dei limiti reddituali per l'anno 2020 mentre le altre due annualità si tratta di redditi conoscibili dall'Ente avendo dimostrato la ricorrente che il coniuge aveva sempre dichiarato all'Erario i redditi percepiti
Per quanto concerne la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, i giudici di legittimità hanno più volte chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente, l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens.
Invero, Cass. civ., sez. VI, n. 13223/2020: “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. CP_2
11921/2015) che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata irripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare l'affidamento”.
Ancora, Cass. civ., Sez. Lav., n. 26036 del 15/10/2019:
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che
3 accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda
o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cass., Sez. L., n. 28771 del 09/11/2018).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, Cass. civ., sez. lav., 11/01/2022 n. 570: “la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si ricava che nessun obbligo di restituzione può sussistere laddove l'accipiens abbia provveduto a dichiarare i propri redditi alla p.a. e quindi gli stessi siano entrati CP_ nella sfera di conoscibilità dell' in ragione degli obblighi di comunicazione e del Casellario dell'assistenza previsti dalle leggi nn. 102/2009 e 122/2010.
Pertanto, i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' solo i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere CP_1 consultando le banche dati a sua disposizione.
Sul punto, insegna la Suprema Corte con sentenza n. 13223/2020: “Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero CP_ perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art.
15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, CP_ sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia […] Lo stesso principio poi risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio CP_ 2020 n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del
“Casellario Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13
4 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente CP_ comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non era già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Ne discende che CP_ essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc) devono essere CP_ però dichiarati all' .
Nella fattispecie in esame, i dati reddituali della ricorrente erano conoscibili CP_ dall' avendo il coniuge dimostrato di aver dichiarato all'Erario i redditi CP_ incamerati , sicchè erano consultabili dall' presso i registri dell'anagrafe tributaria, trattandosi di redditi da lavoro. Inoltre, il superamento del limite reddituale previsto dalla normativa non è stato talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti dei benefici e ciò determina l'insussistenza del dolo della ricorrente.
Per le ragioni esposte, la domanda merita accoglimento per il primo indebito e CP_ la ricorrente non è tenuta alla restituzione in favore dell' della somma di € 1.294,23 perché irripetibile.
Diversamente deve ritenersi per il recupero delle somme versate successivamente alla comunicazione della visita di revisione. La ricorrente, sottoposta a visita di revisione il 30.1.2023 ha ricevuto comunicazione dell'esito della visita non prima del febbraio 2023.
La suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che "l'indebito assistenziale che si è determinato per il venire meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito del detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento" (cfr. Cass. n. 24180 del
2022)
Ne deriva che è ripetibile il solo rateo del marzo 2023 e non anche quello del febbraio 2023, con obbligo della ricorrente di restituire l'importo di euro
660,72 oltre accessori.
In relazione alle spese, vista la parziale soccombenza reciproca, si stima equa la compensazione delle spese per un terzo mentre i restanti due terzi si liquidano come da dispositivo, ai minimi ,stante la serialità della questione , l'assenza di istruttoria e l'esclusione della fase decisionale , mancata in ragione della modalità di trattazione cartolare .
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara illegittima la ripetizione dell'indebito di cui alla comunicazione del 16.01.2023 relativamente al periodo che va dal luglio 2020 al gennaio 2023, per l'importo di € 1.294,23;
b) dichiara illegittima la ripetizione dell'indebito di cui alla comunicazione del 20.01.2023 relativamente al mese di febbraio 2023 con la condanna CP_ dell'istante alla restituzione in favore dell' del rateo di marzo 2023, per l'importo di € 660,72 oltre accessori dalla percezione al saldo;
CP_ c) compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei due terzi che liquida in complessivi € 568,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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