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Decreto 22 marzo 2025
Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 219/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott. Alessandro Nastri, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 07/02/2025 dalla (C.F. Parte_1
); P.IVA_1 richiamato il proprio decreto interlocutorio del 24/02/2025 (ritualmente comunicato in pari data al difensore della ricorrente); letta altresì la memoria integrativa depositata dalla ricorrente in data 18/03/2025;
ritenuto che
, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
rilevato che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base dell'allegazione e documentazione in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
dato atto che la ricorrente chiede l'ingiunzione per la sola sorte capitale e per gli interessi corrispettivi (individuati nel contratto in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 206/05), e che, pertanto, non viene in rilievo la vessatorietà delle clausole contrattuali con le quali sono stati regolamentati gli effetti economici del ritardo nel pagamento;
ritenuto che
, in definitiva, in base alle motivazioni suesposte, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione non sono vessatorie;
precisato che, trattandosi di debito di valuta, non è evidentemente dovuta alcuna rivalutazione monetaria;
considerato che
non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione richiesta dalla ricorrente, non essendo stato provato il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (di per sé non integrato dal perdurare dell'inadempimento del debitore); visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di Controparte_1 C.F._1 quaranta giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 14.609,13;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano in € 567,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 22/03/2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Nastri)
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott. Alessandro Nastri, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 07/02/2025 dalla (C.F. Parte_1
); P.IVA_1 richiamato il proprio decreto interlocutorio del 24/02/2025 (ritualmente comunicato in pari data al difensore della ricorrente); letta altresì la memoria integrativa depositata dalla ricorrente in data 18/03/2025;
ritenuto che
, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
rilevato che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base dell'allegazione e documentazione in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
dato atto che la ricorrente chiede l'ingiunzione per la sola sorte capitale e per gli interessi corrispettivi (individuati nel contratto in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 206/05), e che, pertanto, non viene in rilievo la vessatorietà delle clausole contrattuali con le quali sono stati regolamentati gli effetti economici del ritardo nel pagamento;
ritenuto che
, in definitiva, in base alle motivazioni suesposte, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione non sono vessatorie;
precisato che, trattandosi di debito di valuta, non è evidentemente dovuta alcuna rivalutazione monetaria;
considerato che
non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione richiesta dalla ricorrente, non essendo stato provato il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (di per sé non integrato dal perdurare dell'inadempimento del debitore); visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di Controparte_1 C.F._1 quaranta giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 14.609,13;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano in € 567,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 22/03/2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Nastri)