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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1229/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1229/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALOTTI Parte_1 C.F._1
ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDA ITALO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CENTONZE FERRUCCIO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2022, - il cui rapporto di lavoro con Parte_1 [...] era terminato con il licenziamento per giusta causa del 24/7/2018, poi annullato Controparte_2 dal Tribunale di Monza perché ritorsivo in quanto dal 2016 aveva iniziato ad accusare problemi di salute dovuti ad anni di “superlavoro”, che l'avevano determinato a denunciare la sua condizione anche Con all' , per cui sul luogo di lavoro si era instaurato un clima ostile per l'atteggiamento persecutorio e ritorsivo tenuto dalla direzione aziendale nei suoi confronti, costringendolo a un percorso di psicoterapia per sindrome ansioso depressiva - conveniva in giudizio l' per ottenere il CP_1 riconoscimento come malattia professionale della sindrome ansioso – depressiva reattiva con disadattamento cronico da costrittività organizzativa al lavoro, con l'erogazione della relativa rendita o indennizzo in capitale.
Si costituiva l' che negava l'indennizzabilità delle tecnopatie derivanti da comportamenti vessatori CP_1 del datore di lavoro e chiedeva, in ogni caso, ai fini dell'eventuale azione di regresso, l'autorizzazione alla chiamata di terzo, nei riguardi dell'ultimo datore di lavoro.
Autorizzata la richiesta chiamata di terzo, si costituiva la che negava Controparte_2
pagina 1 di 3 ogni responsabilità per la patologia psichica sofferta dal ricorrente.
Terminata l'istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura ella presente sentenza.
L'estromissione del terzo chiamato
Il ricorrente, oppostosi fin dall'inizio alla chiamata di terzo richiesta dall' poi autorizzata, ha CP_1 chiesto l'estromissione dal giudizio della richiamando tra l'altro, la nota Controparte_2 dell'Avvocatura generale dell'Istituto del 26/9/2023.
La suddetta nota ha preso in esame solo l'intervento volontario del datore di lavoro, nel giudizio promosso dall'assicurato per il riconoscimento di malattia professionale, e non anche la sua chiamata come terzo, richiesta nel presente giudizio dall' per poter opporre al medesimo, in caso di CP_1 condanna, il riconoscimento giudiziale dell'origine professionale della malattia, ai fini dell'azione di regresso ex art 10 e 11 DPR 1124/1965, che implica l'accertamento di un fatto che costituisce reato.
Se può sicuramente convenirsi con l'Avvocatura generale sulla carenza di interesse del datore di CP_1 lavoro a intervenire volontariamente nel giudizio promosso dal lavoratore per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia, non altrettanto può dirsi nel caso in cui sia proprio l' a CP_4 chiedere di estendere il contraddittorio al datore di lavoro, al fine di potergli direttamente opporre l'accertamento incidentale del fatto che costituisce reato, cioè la natura professionale della malattia e la durata di questa, evitando così, di farsene carico nel successivo giudizio di regresso.
La domanda di estromissione del terzo dev'essere pertanto respinta, non essendo ravvisabile un difetto di interesse dell' ad opporre al terzo, cioè al datore di lavoro, l'eventuale accertamento dell'origine CP_1 professionale della malattia.
La malattia psichica di origine lavorativa
La giurisprudenza più recente è concorde ormai, nel ritenere che la tutela assicurativa debba CP_1 estendersi “ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata” (Cass. 5066/2018, conf. 8948/2020).
Ciò premesso, lo specialista in psichiatria, designato dal CTU, dott. dai dati clinico Persona_1 anamnestici ha accertato che il ricorrente ha sofferto solo per un periodo temporaneo di una patologia
In risposta alle osservazioni del CTP del ricorrente, il CTU ha sottolineato che “per quanto emerso pagina 2 di 3 anamnesticamente durante le operazioni peritali, la sintomatologia sembra essere andata incontro a miglioramento soggettivo nel corso degli ultimi anni e non sono documentati altri percorsi di cura da parte del periziato, successivi agli eventi verificatisi in ambito lavorativo.
Attualmente il ha riferito di aver iniziato un'attività lavorativa, fatto che non depone per Parte_1 una condizione di disadattamento del funzionamento in ambito lavorativo del soggetto.
La documentazione analizzata evidenzia il decorso della sintomatologia ascrivibile al disturbo diagnosticato al sig. , in un ambito cronologico ben delineato nella bozza trasmessa alle Parte_1 parti costituite”.
L'ampia ed esauriente motivazione dell'indagine peritale consente pertanto di escludere che il ricorrente abbia riportato, per effetto della patologia psichica di origine professionale, un danno di natura permanente, risarcibile dall' con un indennizzo in capitale o l'erogazione di una rendita, le CP_1 sole prestazioni oggetto della domanda svolta con il ricorso.
La domanda dev'essere pertanto respinta.
Pur non essendo oggetto di domanda l'indennità temporanea, occorre comunque osservare che gli artt
66 e 68 DPR 1124/1965 contemplano la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto nel caso di inabilità temporanea assoluta "che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro", nulla prevedendo nel caso di inabilità temporanea parziale.
Anche la giurisprudenza è nel senso di riconoscere all'infortunato, oltre alla rendita per inabilità permanente, solo l'indennità per inabilità temporanea assoluta, “diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative” (Cass. 2156/2019, 1380/2005).
In considerazione dell'obiettiva difficoltà dell'accertamento medico della patologia del ricorrente e dei postumi conseguenti, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio, ponendo a esclusivo carico dell' quelle della CTU, liquidate in separata sede. CP_1
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di giudizio, ponendo a esclusivo carico dell' quelle della CTU. CP_1
Como, 27/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1229/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALOTTI Parte_1 C.F._1
ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDA ITALO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CENTONZE FERRUCCIO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2022, - il cui rapporto di lavoro con Parte_1 [...] era terminato con il licenziamento per giusta causa del 24/7/2018, poi annullato Controparte_2 dal Tribunale di Monza perché ritorsivo in quanto dal 2016 aveva iniziato ad accusare problemi di salute dovuti ad anni di “superlavoro”, che l'avevano determinato a denunciare la sua condizione anche Con all' , per cui sul luogo di lavoro si era instaurato un clima ostile per l'atteggiamento persecutorio e ritorsivo tenuto dalla direzione aziendale nei suoi confronti, costringendolo a un percorso di psicoterapia per sindrome ansioso depressiva - conveniva in giudizio l' per ottenere il CP_1 riconoscimento come malattia professionale della sindrome ansioso – depressiva reattiva con disadattamento cronico da costrittività organizzativa al lavoro, con l'erogazione della relativa rendita o indennizzo in capitale.
Si costituiva l' che negava l'indennizzabilità delle tecnopatie derivanti da comportamenti vessatori CP_1 del datore di lavoro e chiedeva, in ogni caso, ai fini dell'eventuale azione di regresso, l'autorizzazione alla chiamata di terzo, nei riguardi dell'ultimo datore di lavoro.
Autorizzata la richiesta chiamata di terzo, si costituiva la che negava Controparte_2
pagina 1 di 3 ogni responsabilità per la patologia psichica sofferta dal ricorrente.
Terminata l'istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura ella presente sentenza.
L'estromissione del terzo chiamato
Il ricorrente, oppostosi fin dall'inizio alla chiamata di terzo richiesta dall' poi autorizzata, ha CP_1 chiesto l'estromissione dal giudizio della richiamando tra l'altro, la nota Controparte_2 dell'Avvocatura generale dell'Istituto del 26/9/2023.
La suddetta nota ha preso in esame solo l'intervento volontario del datore di lavoro, nel giudizio promosso dall'assicurato per il riconoscimento di malattia professionale, e non anche la sua chiamata come terzo, richiesta nel presente giudizio dall' per poter opporre al medesimo, in caso di CP_1 condanna, il riconoscimento giudiziale dell'origine professionale della malattia, ai fini dell'azione di regresso ex art 10 e 11 DPR 1124/1965, che implica l'accertamento di un fatto che costituisce reato.
Se può sicuramente convenirsi con l'Avvocatura generale sulla carenza di interesse del datore di CP_1 lavoro a intervenire volontariamente nel giudizio promosso dal lavoratore per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia, non altrettanto può dirsi nel caso in cui sia proprio l' a CP_4 chiedere di estendere il contraddittorio al datore di lavoro, al fine di potergli direttamente opporre l'accertamento incidentale del fatto che costituisce reato, cioè la natura professionale della malattia e la durata di questa, evitando così, di farsene carico nel successivo giudizio di regresso.
La domanda di estromissione del terzo dev'essere pertanto respinta, non essendo ravvisabile un difetto di interesse dell' ad opporre al terzo, cioè al datore di lavoro, l'eventuale accertamento dell'origine CP_1 professionale della malattia.
La malattia psichica di origine lavorativa
La giurisprudenza più recente è concorde ormai, nel ritenere che la tutela assicurativa debba CP_1 estendersi “ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata” (Cass. 5066/2018, conf. 8948/2020).
Ciò premesso, lo specialista in psichiatria, designato dal CTU, dott. dai dati clinico Persona_1 anamnestici ha accertato che il ricorrente ha sofferto solo per un periodo temporaneo di una patologia
In risposta alle osservazioni del CTP del ricorrente, il CTU ha sottolineato che “per quanto emerso pagina 2 di 3 anamnesticamente durante le operazioni peritali, la sintomatologia sembra essere andata incontro a miglioramento soggettivo nel corso degli ultimi anni e non sono documentati altri percorsi di cura da parte del periziato, successivi agli eventi verificatisi in ambito lavorativo.
Attualmente il ha riferito di aver iniziato un'attività lavorativa, fatto che non depone per Parte_1 una condizione di disadattamento del funzionamento in ambito lavorativo del soggetto.
La documentazione analizzata evidenzia il decorso della sintomatologia ascrivibile al disturbo diagnosticato al sig. , in un ambito cronologico ben delineato nella bozza trasmessa alle Parte_1 parti costituite”.
L'ampia ed esauriente motivazione dell'indagine peritale consente pertanto di escludere che il ricorrente abbia riportato, per effetto della patologia psichica di origine professionale, un danno di natura permanente, risarcibile dall' con un indennizzo in capitale o l'erogazione di una rendita, le CP_1 sole prestazioni oggetto della domanda svolta con il ricorso.
La domanda dev'essere pertanto respinta.
Pur non essendo oggetto di domanda l'indennità temporanea, occorre comunque osservare che gli artt
66 e 68 DPR 1124/1965 contemplano la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto nel caso di inabilità temporanea assoluta "che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro", nulla prevedendo nel caso di inabilità temporanea parziale.
Anche la giurisprudenza è nel senso di riconoscere all'infortunato, oltre alla rendita per inabilità permanente, solo l'indennità per inabilità temporanea assoluta, “diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative” (Cass. 2156/2019, 1380/2005).
In considerazione dell'obiettiva difficoltà dell'accertamento medico della patologia del ricorrente e dei postumi conseguenti, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio, ponendo a esclusivo carico dell' quelle della CTU, liquidate in separata sede. CP_1
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. compensa le spese di giudizio, ponendo a esclusivo carico dell' quelle della CTU. CP_1
Como, 27/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3