Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza e assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco De Santis, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso TR dall'avvocato Giuliano Quaranta, resistente;
e , in persona del legale rappresentante in carica, RO rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Ferrati, terzo chiamato;
oggetto: risarcimento danni.
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 6.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, già dipendente del
Comune di dal 31.12.1983 all'1.7.2019 (collocato a riposo, a seguito del giudizio di CP_1
inidoneità alle mansioni della qualifica di appartenenza e di inabilità a proficuo lavoro, espresso
Parte dal collegio medico dell' di Lecce), deducendo di essere state poste in essere in suo danno
“gravi violazioni della privacy (segnatamente “nella Determina del 01.07.2019 Reg. Sett. N. 128
- Reg. Gen.le N. 352 - Registro pubblicazione n. 785, a firma del Responsabile del Settore
Finanziario Dott.ssa , oltre al numero di matricola del dipendente (“n. 19”), anche Persona_1 il cognome dello stesso, “sig. ” e, nella Determina Reg. Sett. N. 38 del 18.10.2019 - Parte_1
Reg. Gen.le N. 658 del 21.10.2019 - Registro pubblicazione n. 1287, a firma del Responsabile del
Settore Finanziario Rag. , venivano riportati tutti i dati (sensibili) anagrafici del CP_3
Sig. , ovvero luogo e data di nascita e pedissequamente anche l'indirizzo di Parte_1 residenza”); deducendo altresì che “dopo essere stato messo a conoscenza che tutti i suoi dati sensibili e le problematiche di salute divenute alla mercé di tutti, e a causa del forte stress accumulato in quei giorni, egli è stato vittima di infarto”; dolendosi della violazione da parte del datore di lavoro dei principi generali in materia di protezione dei dati personali e facendo leva sulla “colpa di organizzazione” dell'amministrazione convenuta, ha chiesto al giudice del lavoro
, nella misura pari ad € 50.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta Parte_1 congrua”, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il costituitosi, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza e la TR improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132/2014; nel merito, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Ad ogni buon conto, ha chiesto “autorizzarsi la chiamata in causa dei terzi dott.ssa CP_5
Rag. (“i quali hanno proceduto alla redazione e pubblicazione delle CP_3 determinazioni contestate”) e Lloyd's Rappresentanza Generale in Italia”, quest'ultima al fine di
“tenerlo indenne per via del contratto di assicurazione n. CPA140219C, manlevandolo da qualsivoglia pretesa economica del ricorrente”.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è, altresì, costituita in giudizio RO
, che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito, previa
[...]
ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti Parte_1
del con ricorso del 5 ottobre 2023 notificato, in uno con il pedissequo decreto TR di fissazione dell'udienza di prima comparizione, a mezzo di posta elettronica certificata, in data
23 ottobre 2023; - per l'effetto, assolvere da qualunque domanda Controparte_6
nel presente giudizio proposta nei suoi confronti;
- subordinatamente, contenere il risarcimento dovuto al ricorrente entro i limiti costituiti dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- quanto al rapporto assicurativo: previa ogni opportuna declaratoria, contenere
l'obbligo di entro i limiti quantitativi (massimale e franchigia) e Controparte_6
qualitativi (soli danni da morte, lesioni personali ed alle cose) di polizza”.
Istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza sollevata dalla parte resistente, laddove l'atto introduttivo del giudizio contiene una esauriente indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in lite, mediante un compiuto riferimento alle violazioni della normativa a tutela della privacy assertivamente poste in essere dal datore di lavoro e potenzialmente causative del danno alla salute di cui si rivendica il risarcimento. Ugualmente, è da ritenere infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, dovendosi, in relazione alla presente vicenda litigiosa, fare riferimento alla previsione di cui all'art. 2 ter D.L. n. 132/14, come modificato dall'art.
9. D. Lgs. n. 149/22, secondo cui
“per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Tanto puntualizzato, il ricorso è, in ogni caso, infondato nel merito e non può, pertanto, che essere rigettato.
Come ripetutamente affermato, in termini condivisibili, dalla Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile sez. I, 26.5.2021, n. 14618) “… l'illegittimo trattamento di dati sensibili D.Lgs.
n. 196 del 2003, ex art. 4 configurabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non determina un'automatica risarcibilità del danno poiché il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) deve essere provato dal danneggiato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e la difficoltà di assolvere l'onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento, senza che rilevi in senso contrario il suo eventuale inquadramento quale pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. n. 15240 del 3.7.2014).
Tuttavia, poiché i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, in base al D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, art. 15 sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c., il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre incombe al danneggiante la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso (Cass. n. 10646 del 26.6.2012; Cass. n. 18812 del 5.9.2014)”.
Nella vicenda in esame, la prospettazione attorea secondo cui il sia stato vittima Parte_1 di infarto “a causa del forte stress accumulato”, proprio in quanto “messo a conoscenza che tutti i suoi dati sensibili e le problematiche di salute (fossero) divenute alla mercè di tutti” (ciò, evidentemente, in rapporto alla pubblicazione delle determine n. 128 dell'1.7.2019 e n. 38 del
18.10.2019 citate in premessa), non risulta suffragata da alcuna ulteriore allegazione o istanza istruttoria (eventualmente utile a porre in correlazione, a monte, la conoscenza del trattamento dei dati con la condizione di stress assertivamente scaturitane e, poi, a valle, detta ultima condizione con l'insorgenza della patologia oggetto di intervento cardiochirurgico), con il corollario che il nesso di derivazione di cui trattasi, sotto il duplice profilo che viene in rilievo, non può che essere apprezzato se non in termini meramente ipotetici e non altrimenti verificabili.
E ciò a maggior ragione, ove si consideri, in senso contrario a quanto prospettato in ricorso, per un verso, che la certificazione sanitaria in atti (vds. allegato 3 della memoria di costituzione del evidenzia come il , sin dal mese di maggio 2012, fosse risultato TR Parte_1 affetto da “cardiopatia ipertensiva con segni ecocardiografici di disfunzione ventricolare sinistra sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica”; per altro verso, come non via sia ragione di comprendere come la situazione di forte stress - che si assume essersi “accumulato in quei giorni”, sì da causare l'infarto - possa essersi determinata (inopinatamente e senza alcuna ulteriore indicazione utile a giustificare lo iato temporale che viene in rilievo) a distanza di due anni dalla pubblicazione degli atti contenenti i dati sensibili e le problematiche di salute del
. Parte_1
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che risultare priva di sbocco.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo, dovendosi, a tale riguardo, tenere conto, quanto alla posizione di RO
, che “in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una
[...]
volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cassazione civile, sez. III, 3.2.2025, n. 2520).
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 6.10.2023, da nei confronti del e nel contraddittorio con il terzo chiamato Parte_1 TR
, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna Controparte_6 Parte_1 al pagamento delle spese processuali in favore del e di
[...] TR [...]
, che si liquidano, per ciascuna di dette parti, in euro 3.200,00, oltre a Controparte_6
rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, 8 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma