Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025
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Sentenza 11 aprile 2025

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Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, in composizione collegiale, ha pronunciato ordinanza nel procedimento di reclamo promosso da due parti contro un'ordinanza precedente che aveva dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 700 c.p.c. Le reclamanti avevano impugnato tale ordinanza, sostenendo che il giudice della cautela avesse erroneamente ricostruito la vicenda fattuale, ritenendo il ricorso inammissibile per carenza di strumentalità e provvisorietà, nonché per essere stato proposto in funzione di una pronuncia di mero accertamento. Le reclamanti contestavano tale valutazione, affermando che il loro diritto di proprietà sull'immobile in cui erano custoditi i beni del defunto non era stato messo in discussione e chiedevano l'autorizzazione alla vendita o demolizione dei beni del defunto, oppure l'ordine al resistente di ritirarli. Si era costituita la parte resistente, procuratrice di un'altra parte, contestando le argomentazioni delle reclamanti e chiedendo il rigetto del reclamo.

Il Tribunale ha rigettato il reclamo, confermando l'ordinanza impugnata. Ha preliminarmente richiamato la natura strumentale e provvisoria dei rimedi cautelari, inclusi quelli ex art. 700 c.p.c., i quali richiedono la palesazione dell'oggetto della futura azione di merito a pena di inammissibilità, al fine di accertare il nesso di strumentalità e la competenza del giudice. Ha altresì ribadito la necessità della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il ricorso cautelare fosse stato introdotto in funzione di un'eventuale e successiva sentenza di mero accertamento, come desumibile dalle dichiarazioni delle reclamanti. Ha poi approfondito la dibattuta questione dell'ammissibilità di una tutela cautelare di mero accertamento, evidenziando come, anche seguendo l'orientamento più favorevole, tale ammissibilità sia subordinata alla sussistenza dei requisiti cautelari. Nel merito, ha ritenuto che nel caso concreto tali requisiti mancassero, non essendo chiara la situazione giuridica prospettata dalle reclamanti né ravvisandosi danni imminenti e irreparabili. Ha infine condannato le reclamanti al pagamento delle spese di lite e al versamento di un importo pari al contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
    Numero :
    Data del deposito : 11 aprile 2025

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