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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione ordinaria
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Germana Radice Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice relatore
Dott.ssa Ida Cuffaro Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.04.2025; nel procedimento per reclamo r.g.n. 213/2022 promosso da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, rappresentate e difese dall'avv. Domenico Spasari, ed elettivamente C.F._3
domiciliate presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, viale Kennedy, n. 2, come da procura in calce all'atto introduttivo
Reclamanti
E
, c.f. , in qualità di procuratrice generale di Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mencarelli ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, via Cino 31 come da procura rilasciata in data 10.03.2025;
Reclamato
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato l'11.02.2022, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza n.
[...] Parte_4
109/2022 emessa nel procedimento R.G.N. 760/2021, con cui l'intestato Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art 700 c.p.c, diretto ad ottenere l'autorizzazione alla messa in vendita dei beni mobili o alla demolizione degli stessi e dell'autovettura di proprietà del de cuius del resistente, , situati all'interno Controparte_3
dell'immobile di loro proprietà ma concesso in comodato d'uso al defunto.
1 A sostegno del reclamo hanno dedotto che il giudice della cautela avrebbe erroneamente ricostruito la vicenda fattuale sottesa al ricorso, ritenendolo inammissibile sia per carenza di strumentalità e provvisorietà sia perchè proposto in funzione di una pronuncia di accertamento mero, quando, al contrario, il diritto di prorprietà delle ricorrenti sull'immmobile in cui erano custoditi i beni del defunto non Controparte_3
era stato in alcun modo messo in discussione.
Hanno concluso, quindi, insistendo per l'accoglimento del ricorso e per ordinare al resistente di provvedere entro l'assegnando termine a ritirare e Controparte_2
prendere in consegna i beni mobili già appartenuti al defunto , Controparte_3
attualmente custoditi dalle ricorrenti, come in ricorso meglio specificato, ovvero autorizzare le istanti alla distruzione e demolizione dei beni stessi.
Si è costituita in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
contestando quanto dedotto ed allegato dalla controparte e concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 2 aprile 2025, lette le conclusoni rassegnate dalle parti nelle note di udienza ex art 127 ter, regolarmente depositate, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
2. Il reclamo non può essere accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare è bene ricordare che nel nostro ordinamento il legislatore ha predisposto dei rimedi cautelari, tipici o atipici, i cui connotati sono rappresentati dalla provvisorietà e dalla strumentalità, atteso che hanno lo scopo di anticipare, con provvedimenti a carattere provvisorio, la tutela che sarà richiesta in via ordinaria, in tutti quei casi in cui la durata del giudizio di cognizione potrebbe pregiudicare irrimediabilmente le situazioni di diritto che, ad un'indagine sommaria, appaiono meritevoli di protezione.
In quest'ottica, il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. ha natura strumentale, pur se in forma attenuata (dopo le modifiche introdotte con il D.L. n. 35/2005) rispetto alla domanda di merito, da proporsi in via ordinaria (cfr. Cass. n. 19892/2019, n. 6039/2019, 29429/2018)
e la parte ricorrente è tenuta a palesare, nel ricorso cautelare, a pena di inammissibilità,
l'oggetto della successiva – anche se eventuale – azione che intende intraprendere;
ciò consente di accertare il nesso di strumentalità rispetto al diritto a cautela del quale si chiede la misura, di verificare la competenza del giudice adito e di rendere effettivo il diritto di difesa del destinatario del provvedimento cautelare.
2 Ciò premesso, il ricorso a tale strumento presuppone l'esistenza, anche solo da un'analisi sommaria, di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela (fumus boni iuris) nonché l'imminente verificarsi di un danno irreparabile, che non possa essere altrimenti impedito (periculum in mora).
Dunque con riguardo al requisito del periculum in mora l'art. 700 c.p.c. richiede un pregiudizio irreparabile ed imminente cui non sia possibile porre rimedio con gli ordinari strumenti processuali (cfr. sul punto Tribunale di Roma 24.03.2014; Tribunale di Torino
26.11.2020 secondo cui in considerazione del fatto che i rimedi cautelari d'urgenza comportano l'adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all'esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell'art. 700 c.p.c. consente
l'anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all'esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di in pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'ordinanza reclamata debba essere confermata avendo correttamente motivato circa l'inammissibilità del ricorso cautelare per difetto di strumentalità rispetto alla futura, seppure eventuale, azione di merito.
Le odierne reclamanti, infatti, nel ricorso cautelare hanno testualmente dichiarato che
“chiaro è il fumus che sorregge sia l'attuale ricorso che la futura eventuale domanda, diretta ad accertare che le esponenti hanno l'esclusivo e pieno diritto di proprietà sugli immobili citati già concessi in comodato al defunto , con tutte Controparte_3
le facoltà ad esso correlate, ivi inclusa quella di avere la piena disponibilità del suindicato fabbricato” (v. pag 3 del ricorso).
Il ricorso cautelare, dunque, è stato introdotto in funzione di un'eventuale e successiva sentenza di mero accertamento.
Preme rilevare che da lungo tempo ormai in dottrina e in giurisprudenza ci si interroga sull'ammissibilità di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in funzione di assicurazione provvisoria degli effetti di una sentenza di mero accertamento e, dunque, se vi sia spazio per la tutela cautelare atipica di mero accertamento.
Tale tutela è stata ritenuta ammissibile qualora congiuntamente all'azione di mero accertamento sia proposta congiuntamente una domanda accessoria di condanna, si pensi alle inibitorie o agli ordini di fare o non fare. In tali casi, infatti, l'ammissibilità del provvedimento cautelare sarebbe giustificato dall'anticipazione non tanto degli effetti
3 della sentenza di mero accertamento, quanto piuttosto dagli effetti della sentenza di condanna.
Nel caso di specie alla domanda di mero accertamento formulata dalle ricorrenti non
è connessa o collegata la richiesta di alcuna ulteriore statuizione consequenziale, pertanto già sotto tale profilo il ricorso cautelare non può ritenersi ammissibile.
È bene, dunque, chiedersi se il ricorso in parola, avendo come unico oggetto il mero accertamento del diritto, possa invece considerarsi ammissibile.
L'ammissibilità di una tutela cautelare di mero accertamento in cui il richiesto provvedimento d'urgenza abbia come unico oggetto il mero accertamento del diritto dell'istante è questione particolarmente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento cui ha aderito il giudice della cautela, i caratteri della provvisorietà e dell'instabilità che connotano la tutela cautelare non consentirebbero di anticipare gli effetti di un giudicato di accertamento o anche di accertamento costitutivo.
Una pronuncia di mero accertamento è di per sé insuscettibile di esecuzione e priva del carattere di strumentalità rispetto ad una futura decisione di merito di cui deve assicurare l'effettività, quindi sarebbe incompatibile con la struttura e la funzione dei provvedimenti d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c. (cfr. Tribunale di Milano, 30.09.2003; Tribunale di
Verona, 23.12.1993; più recente anche Tribunale di Napoli, 05.09.2023).
Difetterebbe, altresì, l'interesse ad agire in via cautelare ed urgente, atteso che la misura cautelare invocata, per sua natura caratterizzata dalla sommarietà e provvisorietà della cognizione, non sembra poter essere strumentale alla tutela del bene della vita (la certezza circa l'esistenza di un diritto) oggetto dell'azione di mero accertamento, considerato che, peraltro, la misura cautelare non sarebbe suscettibile di esecuzione forzata e risulterebbe, dunque, priva di utilità giuridicamente apprezzabile (cfr. Trib. di
Roma, ord. del 2.12.2009 e ord. del 27.01.2017).
Secondo un altro orientamento che sembrerebbe maggioritario non vi sarebbero ostacoli ad anticipare in via d'urgenza gli effetti delle sentenze di mero accertamento in tutti i casi in cui il provvedimento risulti idoneo ad assicurare provvisoriamente che la decisione di merito sia fruttuosa ovvero che la durata del processo non possa ritorcersi in danno dell'attore che abbia ragione, determinando situazioni irreversibili o pregiudizi irreparabili a carico delle posizioni soggettive di vantaggio che vengono garantite dall'ordinamento giuridico (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 02.12.2009; ordinanza del 10.07.2003; Tribunale di Perugia, 29.12.2009; Tribunale di Cagliari, 30.01.2008). In altri termini, dunque, il provvedimento d'urgenza in funzione di mero accertamento, deve
4 servire ad eliminare una situazione di incertezza foriera di un pregiudizio imminente e irreperabile e, dunque, sussistendo i requisiti richiesti normativamente per l'accesso a detta tutela (cfr. Tribunale di Napoli del 22.09.2021).
Ciò posto, il Collegio rileva che, anche a voler seguire l'orientamento favorevole all'ammissibilità di una tutela cautelare atipica di mero accertamento, questo ne subordina l'ammissibilità alla sussistenza dei requisiti propri dello strumento cautelare, ossia il fumus bonis iuris e il periculum in mora. Requisiti mancanti, nel caso di specie.
Sotto il primo profilo, infatti, non è chiaro quale sia la situazione giuridica prospetatta dalle ricorrenti di cui si invoca la tutela e che intendono salvaguardare nell'attesa del giudizio di merito, posto che, peraltro, è stata loro la scelta di riporre in apposito magazzino i beni di propietà del defunto e di affrontare le Controparte_3
relative spese di locazione.
Del pari, conformemente a quanto stabilito dal giudice della cautela, non sono ravvisabili danni direttamente connessi con la situazione di incertezza del diritto azionato e in relazione ai quali risulti impossibile o particolarmente difficile la reintegrazione per equivalente. In mancanza di un pregiudizio imminente e irreparabile, come detto, la tutela cautelare in funzione di mero accertamento non è ammissibile.
Ad ogni modo preme rilevare che, anche a voler ritenere – come sostenuto dalle reclamanti – che la tutela cautelare atipica non sia stata richiesta in funzione dell'accertamento della proprietà degli immobili concessi in comodato d'uso al resistente
– il reclamo sarebbe a maggior ragione inammissibile per difetto di strumentalità, non essendo indicato l'oggetto della successiva, anche se eventuale, azione di merito, diversa da quella di accertamento mero indicata nel ricorso cautelare.
3. Alla luce delle argomentazioni svolte il reclamo non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in ragione del tenore dell'attività espletata (esclusa la fase istruttoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 introdotta dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228 del 24.12.2012, con conseguente obbligo per i reclamanti al pagamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato versato.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo avanzato avverso l'ordinanza n. 109/2022 emessa nel procedimento R.G.N. 760/2021:
• RIGETTA il reclamo;
• condanna parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata, delle spese di lite che liquida in euro 1.300 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002;
Così deciso in Vibo Valentia, C.C. del 09.04.2025
Il Presidente
Germana Radice
Il Giudice est.
Gaia Calafiore
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