TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2060 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 28/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Teramo Controparte_1
– Località Pietracamela – c/o Casa Comunale (P.Iva: ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Divinangelo D'Alesio (C. F.: - pec: C.F._1
) ed elett. dom. presso lo studio del suddetto Email_1
procuratore in Teramo, Viale G. Mazzini n. 2, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
, (c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Teramo alla Via Mancini Sbraccia n. 1, presso e nello studio degli Avv.ti Fabio Caprioni, (c.f.
e Amedeo Di Odoardo (c.f. ) che la CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
rappresentano e difendono nel giudizio di cui al presente atto, giusta procura in atti;
si indica di seguito l'indirizzo e-mail: – l'indirizzo di Email_2 Email_3 posta elettronica certificata: – Email_4 Ema_5 [...]
ed il numero di telefax 0861.681543 presso cui i procuratori intendono Email_6
ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica,
OPPOSTO
CONCLUSIONI
1 Parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ed in acco-glimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo emesso l'11.09.2024 dal Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro – n° RG 1705/2024. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”
Parte opposta: “In via preliminare principale:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare subordinata:
- concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata pari ad euro 21.095,19 (ventunomilazeronovantacinque/19); nel merito:
- rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata accertare il credito vantato nei confronti della
[...]
, per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto condannare Controparte_3 quest'ultima al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di Euro 21.095,19, oltre agli interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, nonché alle spese monitorie già liquidate ed alle successive occorrende;
In ogni caso
- condannare la ricorrente opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 31.10.2024, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
203/2024, emesso dal Tribunale di Teramo in data 24.09.2024, nel procedimento rubricato al n. 1705/2024 R.G., con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma lorda di €.
25.690,99 a favore di , a titolo di compensi a far data dalla13° mensilità Controparte_2
2022 al mese di agosto 2024, oltre la somma di € 567,00 a titolo di compensi ed euro 118,50 a titolo di esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
A sostegno dell'opposizione, pur non contestando il rapporto di lavoro ed il credito azionato, ha eccepito di non aver potuto far fronte alle proprie obbligazioni a causa ed in conseguenza delle vicende giudiziarie ancora in corso, ed in particolare, in ragione del sequestro giudiziario del ramo di azienda oggetto di domanda ex articolo 2932 c.c. azionata dalla parte offerente, che di fatto aveva spogliato la società di tutto il patrimonio facendo venir meno ogni disponibilità economica ed impedendole di svolgere alcuna attività.
2 Aggiungeva, altresì, di aver ritenuto di salvaguardare e non risolvere il rapporto di lavoro in corso con la , sollecitando ripetutamente il Custode Giudiziario al CP_2
pagamento di quanto dovuto alla dipendente.
Contestava, infine, il quantum della somma richiesta in quanto, pur consapevole dei principi giurisprudenziale della materia, assumeva che il lordo che poteva essere richiesto dal lavoratore era costituito solo dal netto a pagare indicato in busta paga, cui dovevano essere sommate le “ritenute sociali”, le ritenute “IRPEF” e le “Addizionali Regionali e Comunali”, con evidenza di importo inferiore a quello richiesto e cioè € 21.095,19 anziché € 25.690,99, con una diminuzione pari ad € 4.595,80.
1.2. Si costituiva in giudizio la lavoratrice contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che dall'analisi del contratto di gestione emergeva che la percepisse dal un canone di euro Controparte_1 Controparte_4
20.000,00 (ventimila/00) annui a decorrere dall'anno 2019, sicchè avrebbe ben potuto adempiere al pagamento delle retribuzioni spettanti alla lavoratrice. Sottolineava che il credito retributivo risaliva al dicembre 2022 e che quindi era evidente la condotta “inerte” tenuta dalla rispetto alla tutela della posizione creditoria della lavoratrice, Controparte_1
rilevando come non vi fosse stato alcun sollecito nei confronti del Custode, se non a seguito delle diffide trasmesse dalla Sig.ra in data 26.06.2024 e 18.07.2024. Controparte_2
Eccepiva, inoltre, come il contratto di lavoro non fosse oggetto di cessazione del ramo di azienda, sicchè non vi era alcuna ragione di richiedere al gestore il pagamento delle spettanze retributive della dipendente opposta. Contestava, infine, il rilievo avversario in ordine alla differenza tra lordo e netto e concludeva nei termini sopra indicati.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed a seguito di ordinanza ex articolo 648 c.p.c. resa in data 8.1.2025, la causa è stata fissata per discussione ex articolo 420 c.p.c. all'udienza del 28.5.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
In sede di note di udienza parte opponente ribadiva di non aver potuto far fronte alle proprie obbligazioni a causa delle vicende giudiziarie che hanno interessato la società, nelle
3 quali solo recentemente (12 Maggio 2025) è stata emessa dal Tribunale di Teramo una sentenza favorevole alla parte opponente e che consentirà a quest'ultima di rientrare in possesso del ramo di azienda oggetto di causa e del sequestro giudiziario. Assumeva che sino a questo momento è stata spogliata del suo patrimonio facendo venire meno ogni disponibilità economica ed impedendole di svolgere alcuna attività, sottolineando di non aver percepito alcun canone dal custode giudiziario. Ribadiva, infine, la contestazione in punto di quantum debeatur.
La parte opposta tornava, invece, a sottolineare come il contratto di lavoro con la dipendente fosse esterno al contratto di cessazione di ramo di azienda, ribadendo le difese articolate. premessa normativa
2. In punto di diritto è noto che, ai sensi dell'art.2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto.
Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.).
Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
E' altresì noto che per orientamento unanime e consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di
4 tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020,
n.6639).
In altri termini, i crediti pecuniari del lavoratore subordinato, non soddisfatti spontaneamente dal proprio datore di lavoro, vanno accertati e liquidati al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali, rimanendo, in tal caso, l'obbligo di corresponsione delle prime a carico esclusivo del datore di lavoro inadempiente (anche per la parte di competenza del lavoratore lavoratore) e attenendo le seconde al distinto rapporto d'imposta, cronologicamente successivo al momento dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive, sul quale il giudice non ha il potere di interferire.
Rimanendo sempre nell'ambito dei principi di diritto rilevanti ai fini del decidere, è utile anche sottolineare come ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta, ma soprattutto riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. e pluribus, Cass. nn. 15073/09,
9645/04, 8294/90, 5653/90 e 252/53).
Di conseguenza, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la
5 prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (cfr. Cass. nn. 2691/87, 3844/80, 2555/68).
Si tratta, invero, di principi di diritto enunciati in maniera oramai consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, anche in relazione a controversie nelle quali la impossibilità ad adempiere era dedotta come asseritamente derivante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quali sequestri et similia (cfr., puntualmente, Cass. 22/8/2018 n. 20908; Cass.
25/05/2017, n. 13142; Cass. 30/4/2012, n. 6594).
La giurisprudenza ha esaminato svariati casi di atti dell'autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria, che incidendo negativamente sull'attuazione del rapporto obbligatorio, siano stati invocati dal debitore per giustificare l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione della prestazione.
E' stato ritenuto che nell'ipotesi di cd. factum principis, quale atto della pubblica autorità costituente impedimento della prestazione contrattuale nella misura in cui viene ad incidere su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione, deve ritenersi sussistente la responsabilità del debitore laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa (v. Cass. n. 21973/07).
Ciò in quanto il factum principis non basta, di per sè solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità.
Perchè tale effetto estintivo si produca è necessario che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, il che vuoi dire che, di fronte all'intervento dell'autorità, il debitore non deve restare inerte nè porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti segnati dal criterio dell'ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (così, Cass. n. 818/70).
Fattispecie concreta
3. Trasponendo tali principi al caso di specie, deve ritenersi che, a fronte della prova della fonte costitutiva del credito azionato, la parte opponente, all'uopo onerata, non ha offerto idonea dimostrazione della impossibilità (definitiva, neppure allegata, o temporanea) dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria alla stessa non imputabile.
6 Al riguardo, valga in primo luogo sottolineare che il credito retributivo oggetto del decreto ingiuntivo trova supporto probatorio nella documentazione in atti.
Più in particolare, può ritenersi pacifico, in quanto non contestato e riscontrabile documentalmente, che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2 società ”, presso la casa comunale CP_1 CP_1 Controparte_3
e sede amministrativa in Teramo alla Via Savini n. 48 / 50 dall'08 giugno 2005 (doc. n. 01, modello C/2 storico, doc. n. 02 buste paga, fascicolo monitorio).
Il contratto di assunzione a tempo determinato prevedeva un impegno settimanale di
27,5, con inquadramento al livello IV del CCNL “Commercio - Terziario” e qualifica di impiegata. La scadenza del contratto era fissata al 31 dicembre 2007.
Con disposizione del 18 marzo 2010, il rapporto di lavoro veniva trasformato da part - time a full - time con decorrenza dal 01 aprile 2010 e la prestazione lavorativa settimanale veniva fissata in 40 ore in luogo delle precedenti 27,50, per poi essere trasformato a tempo indeterminato in data 10.1.2014 con trasformazione dell'orario da tempo pieno a tempo parziale.
Il credito vantato dalla ricorrente/opposta trova supporto probatorio nelle buste paga depositate, così specificate: Euro 805,71 a titolo di 13ma mensilità 2022; Euro 1.224,39 a titolo di retribuzione dicembre 2022; Euro 920,32 a titolo di retribuzione gennaio 2023; Euro
751,02 a titolo di retribuzione febbraio 2023; Euro 988,68 a titolo di retribuzione marzo 2023;
Euro 853,55 a titolo di retribuzione aprile 2023; Euro 890,47 a titolo di retribuzione maggio
2023; Euro 789,91 a titolo di 14ma mensilità 2023; Euro 1.009,77 a titolo di retribuzione giugno 2023; Euro 971,73 a titolo di retribuzione luglio 2023; Euro 1.617,30 a titolo di retribuzione agosto 2023; Euro 965,24 a titolo di retribuzione settembre 2023; Euro 1.048,90
a titolo di retribuzione ottobre 2023; Euro 1.104,16 a titolo di retribuzione novembre 2023;
Euro 853,53 a titolo 13ma mensilità 2023; Euro 1.228,18 a titolo di retribuzione dicembre
2023; Euro 1.189,72 a titolo di retribuzione gennaio 2024; Euro 941,34 a titolo di retribuzione febbraio 2024; Euro 1.072,82 a titolo di retribuzione marzo 2024; Euro 1.299,90 a titolo di retribuzione aprile 2024; Euro 1.115,33 a titolo di retribuzione maggio 2024; Euro 828,66 a titolo di 14ma mensilità 2024; Euro 894,45 a titolo di retribuzione giugno 2024; Euro
1.302,07 a titolo di retribuzione luglio 2024; Euro 1.623,84 a titolo di retribuzione agosto
2024.
L'importo complessivo richiesto è stato quantificato in complessivi euro 25.690,99
7 lordi oltre interessi e rivalutazione, detratta la somma di euro 600,00 percepita in data 03 marzo 2023 quale acconto sulle retribuzioni non percepite nell'anno 2022.
Come sopra esposto, la società opponente ha fondato la propria difesa sostenendo di non aver potuto far fronte alle proprie obbligazioni, a causa ed in conseguenza di vicende giudiziarie che hanno interessato il proprio ramo di azienda, poi oggetto di sequestro giudiziario ed affidato in custodia alla società Sostiene, infatti, la società Controparte_5
di essere stata spogliata del suo patrimonio facendo venir meno ogni disponibilità economica ed impedendole di svolgere alcuna attività, pur continuando, però, a garantire la prosecuzione del contratto di lavoro con la parte opposta.
Pur non deducendolo formalmente, non essendovi infatti alcun richiamo alle norme di diritto, la parte opponente ha inteso sostanzialmente eccepire la impossibilità temporanea della prestazione di pagamento alla stessa non imputabile, ex articolo 1256 c.c., di cui, però, non si ritengono sussistenti i presupposti costitutivi.
Al riguardo, è necessario verificare ed esaminare l'oggetto del ramo di azienda su cui è stato disposto il sequestro giudiziario, al fine di verificare, in primo luogo, se lo stesso abbia riguardato anche il rapporto di lavoro posto a sostegno della domanda monitoria.
La società - la quale ha promosso azione civile di adempimento in Controparte_5
forma specifica ex art. 2932 c.c. nei confronti della opponente, al fine di ottenere la produzione degli effetti giuridici del contratto di cessione di ramo di azienda (nell'ambito del quale è stato poi disposto sequestro giudiziario del ramo di azienda), oltre che per l'accertamento della responsabilità da inadempimento all'obbligo di trasferire il ramo di azienda per effetto dell'aggiudicazione provvisoria del 3.5.2021 di GST s.p.a. e per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno, in ragione dell'accertato inadempimento del contratto di gestione e della mancata vendita al prezzo di € 900.000,00- ha gestito il ramo di azienda, oggetto di sequestro, in forza del contratto di gestione “per l'affidamento della gestione degli impianti di risalita e l'uso delle piste di discesa con le strutture esistenti in località Prati di Tivo” sottoscritto con la parte opponente in data 17.1.2019, con scadenza iniziale al 30.9.2019 e successivamente prorogato di ulteriori otto mesi.
Dall'esame del contratto di gestione e relative proroghe emerge che la CP_1
percepisse dal o quantomeno dovesse percepire, un
[...] Parte_1 canone di euro 20.000,00 (ventimila/00) annui a decorrere dall'anno 2019. La parte opponente sostiene di non aver percepito alcun canone, ma tale aspetto riguarda semmai i rapporti di
8 debito e credito tra le parti contendenti, nel senso che l'inadempimento di tale obbligazione avrebbe semmai dovuto richiedere un intervento della società.
Nel corso della vigenza di tale contratto di affidamento, sottoscritto come detto tra la società e , ha continuato a Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
prestare attività lavorativa alle dipendenze della (cfr. modello Controparte_1
C/2 storico e buste paga). Tale aspetto fattuale appare di particolare rilievo, in quanto dimostra in maniera inequivoca che la sua prestazione lavorativa non fosse ricompresa nel ramo di azienda oggetto del contratto di affidamento e che, di conseguenza, il pagamento delle retribuzioni maturate fosse imputabile esclusivamente in capo al datore di lavoro, ovvero in capo alla società opponente (non, dunque, in capo alla società quale Controparte_5
custode giudiziario).
Dalla stessa bozza del contratto di cessione di ramo d'azienda (Doc. n. 5 fas, opposta) si legge all'art. 7 (pag. 15) che “Le parti precisano che i contratti relativi al personale dipendente non sono ricompresi nel ramo di azienda ceduto, che pertanto restano in capo alla società cedente”, ad ulteriore riprova della esclusione del rapporto di lavoro instaurato tra le presenti parti in causa dal ramo di azienda oggetto di sequestro giudiziario.
A fronte di tali considerazioni è, dunque, indubbio che il rapporto di lavoro tra
[...]
e la società opponente non fosse ricompreso nel ramo di azienda ceduto e ciò Controparte_2
dimostra, da un lato, che la società opponente mantenesse comunque una qualche altra attività nella quale la dipendente era adibita (distinta e diversa da quella oggetto del ramo CP_2 di azienda ceduto), e che, dall'altro lato, le vicende giudiziarie che la società ha avuto con la compreso il sequestro giudiziario, non riguardassero il rapporto di lavoro Controparte_5
oggetto di causa.
Il provvedimento cautelare adottato in sede civile non ha, dunque, determinato una causa di impossibilità (definitiva o temporanea) della prestazione di pagamento, rilevando semmai la circostanza quale condizione di difficoltà economica che, però, in quanto tale, non potrebbe comunque pregiudicare il diritto al pagamento delle somme dovute alla lavoratrice e pacifiche nel loro ammontare (in altri termini, pur ipotizzando che gli utili dell'attività inerente il ramo di azienda oggetto di sequestro giudiziario rappresenti una delle fonti di guadagno della società opponente, ciò non può impedire l'accertamento del diritto di credito in capo alla dipendente ed il diritto della stessa ad ottenere un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro-debitore).
9 L'obbligazione di pagamento delle retribuzioni della ricorrente era, quindi, in capo alla società opponente, non spiegandosi neppure la ragione del sollecito al pagamento rivolto dalla società datrice di lavoro al Custode giudiziario.
Né è possibile ritenere integrata la fattispecie di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al datore di lavoro ex articolo 1256 co. 2 c.c., in quanto, come sopra esposto, il contratto di lavoro non ha formato oggetto del ramo di azienda ceduto e non
è stato, dunque, inciso dagli effetti del sequestro giudiziario, oltre al fatto che comunque la società opponente poteva contare ed azionarsi per ottenere il pagamento del canone annuo a decorrere dall'anno 2019, a nulla rilevando, sotto il profilo della colpa, che poi non lo abbia realmente ottenuto. Valga, ancora, sottolineare che il contratto di gestione del ramo di azienda risulta stipulato dalla società opponente con la in data 17.1.2019, Controparte_5
l'ordinanza di sequestro giudiziario del ramo di azienda (tra cui non è ricompreso il contratto di lavoro) è stata adottata in data 24.3.2023, mentre le pretese retributive vantata dalla ricorrente/opposta risalgono alla 13° mensilità dell'anno 2022, sicchè non sussiste neppure la intera coincidenza temporale della dedotta impossibilità/indisponibilità con i tempi di maturazione del credito retributivo.
In ordine, invece, al quantum debeatur, la società opponente sostiene che il lordo che può essere richiesto dal lavoratore sia solo quello risultante dalla sommatoria del netto, con le ritenute sociali e le ritenute fiscali, assumendo, di converso, la esclusione di alcune voci, come le ferie godute ed altre voci indicate a titolo esemplificativo voce 80171, 80179, ecc.
In punto di diritto, è unanime la giurisprudenza secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo.
La complessiva somma liquidata al lavoratore all'esito del giudizio è, dunque, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute, da parte del datore di lavoro, è inerente ad un momento successivo a quello
10 dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione.
Ebbene, nell'ambito della somma lorda oggetto di accertamento va certamente incluso l'emolumento liquidato nelle buste paga a titolo di ferie godute (avendo natura retributiva), mentre le medesime considerazioni sopra esposte circa le ritenute fiscali e previdenziali valgono per le voci in buste paga contestate (voci 80171, 80179), trattandosi di voci inerenti l'esonero contributivo a cui la dipendente ha verosimilmente accesso, e cioè consistente in una riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.
In definitiva sintesi, l'opposizione non può essere accolta, con conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo (senza liquidazione della fase istruttoria, non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2060/2024 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n° 203/2024 emesso dal Tribunale di Teramo in data 24.09.2024 definitivamente esecutivo;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 4.216,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 28/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Teramo Controparte_1
– Località Pietracamela – c/o Casa Comunale (P.Iva: ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Divinangelo D'Alesio (C. F.: - pec: C.F._1
) ed elett. dom. presso lo studio del suddetto Email_1
procuratore in Teramo, Viale G. Mazzini n. 2, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
, (c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Teramo alla Via Mancini Sbraccia n. 1, presso e nello studio degli Avv.ti Fabio Caprioni, (c.f.
e Amedeo Di Odoardo (c.f. ) che la CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
rappresentano e difendono nel giudizio di cui al presente atto, giusta procura in atti;
si indica di seguito l'indirizzo e-mail: – l'indirizzo di Email_2 Email_3 posta elettronica certificata: – Email_4 Ema_5 [...]
ed il numero di telefax 0861.681543 presso cui i procuratori intendono Email_6
ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica,
OPPOSTO
CONCLUSIONI
1 Parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ed in acco-glimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo emesso l'11.09.2024 dal Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro – n° RG 1705/2024. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”
Parte opposta: “In via preliminare principale:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare subordinata:
- concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata pari ad euro 21.095,19 (ventunomilazeronovantacinque/19); nel merito:
- rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata accertare il credito vantato nei confronti della
[...]
, per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto condannare Controparte_3 quest'ultima al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di Euro 21.095,19, oltre agli interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, nonché alle spese monitorie già liquidate ed alle successive occorrende;
In ogni caso
- condannare la ricorrente opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 31.10.2024, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
203/2024, emesso dal Tribunale di Teramo in data 24.09.2024, nel procedimento rubricato al n. 1705/2024 R.G., con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma lorda di €.
25.690,99 a favore di , a titolo di compensi a far data dalla13° mensilità Controparte_2
2022 al mese di agosto 2024, oltre la somma di € 567,00 a titolo di compensi ed euro 118,50 a titolo di esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
A sostegno dell'opposizione, pur non contestando il rapporto di lavoro ed il credito azionato, ha eccepito di non aver potuto far fronte alle proprie obbligazioni a causa ed in conseguenza delle vicende giudiziarie ancora in corso, ed in particolare, in ragione del sequestro giudiziario del ramo di azienda oggetto di domanda ex articolo 2932 c.c. azionata dalla parte offerente, che di fatto aveva spogliato la società di tutto il patrimonio facendo venir meno ogni disponibilità economica ed impedendole di svolgere alcuna attività.
2 Aggiungeva, altresì, di aver ritenuto di salvaguardare e non risolvere il rapporto di lavoro in corso con la , sollecitando ripetutamente il Custode Giudiziario al CP_2
pagamento di quanto dovuto alla dipendente.
Contestava, infine, il quantum della somma richiesta in quanto, pur consapevole dei principi giurisprudenziale della materia, assumeva che il lordo che poteva essere richiesto dal lavoratore era costituito solo dal netto a pagare indicato in busta paga, cui dovevano essere sommate le “ritenute sociali”, le ritenute “IRPEF” e le “Addizionali Regionali e Comunali”, con evidenza di importo inferiore a quello richiesto e cioè € 21.095,19 anziché € 25.690,99, con una diminuzione pari ad € 4.595,80.
1.2. Si costituiva in giudizio la lavoratrice contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che dall'analisi del contratto di gestione emergeva che la percepisse dal un canone di euro Controparte_1 Controparte_4
20.000,00 (ventimila/00) annui a decorrere dall'anno 2019, sicchè avrebbe ben potuto adempiere al pagamento delle retribuzioni spettanti alla lavoratrice. Sottolineava che il credito retributivo risaliva al dicembre 2022 e che quindi era evidente la condotta “inerte” tenuta dalla rispetto alla tutela della posizione creditoria della lavoratrice, Controparte_1
rilevando come non vi fosse stato alcun sollecito nei confronti del Custode, se non a seguito delle diffide trasmesse dalla Sig.ra in data 26.06.2024 e 18.07.2024. Controparte_2
Eccepiva, inoltre, come il contratto di lavoro non fosse oggetto di cessazione del ramo di azienda, sicchè non vi era alcuna ragione di richiedere al gestore il pagamento delle spettanze retributive della dipendente opposta. Contestava, infine, il rilievo avversario in ordine alla differenza tra lordo e netto e concludeva nei termini sopra indicati.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed a seguito di ordinanza ex articolo 648 c.p.c. resa in data 8.1.2025, la causa è stata fissata per discussione ex articolo 420 c.p.c. all'udienza del 28.5.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
In sede di note di udienza parte opponente ribadiva di non aver potuto far fronte alle proprie obbligazioni a causa delle vicende giudiziarie che hanno interessato la società, nelle
3 quali solo recentemente (12 Maggio 2025) è stata emessa dal Tribunale di Teramo una sentenza favorevole alla parte opponente e che consentirà a quest'ultima di rientrare in possesso del ramo di azienda oggetto di causa e del sequestro giudiziario. Assumeva che sino a questo momento è stata spogliata del suo patrimonio facendo venire meno ogni disponibilità economica ed impedendole di svolgere alcuna attività, sottolineando di non aver percepito alcun canone dal custode giudiziario. Ribadiva, infine, la contestazione in punto di quantum debeatur.
La parte opposta tornava, invece, a sottolineare come il contratto di lavoro con la dipendente fosse esterno al contratto di cessazione di ramo di azienda, ribadendo le difese articolate. premessa normativa
2. In punto di diritto è noto che, ai sensi dell'art.2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto.
Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.).
Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
E' altresì noto che per orientamento unanime e consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di
4 tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020,
n.6639).
In altri termini, i crediti pecuniari del lavoratore subordinato, non soddisfatti spontaneamente dal proprio datore di lavoro, vanno accertati e liquidati al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali, rimanendo, in tal caso, l'obbligo di corresponsione delle prime a carico esclusivo del datore di lavoro inadempiente (anche per la parte di competenza del lavoratore lavoratore) e attenendo le seconde al distinto rapporto d'imposta, cronologicamente successivo al momento dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive, sul quale il giudice non ha il potere di interferire.
Rimanendo sempre nell'ambito dei principi di diritto rilevanti ai fini del decidere, è utile anche sottolineare come ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta, ma soprattutto riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. e pluribus, Cass. nn. 15073/09,
9645/04, 8294/90, 5653/90 e 252/53).
Di conseguenza, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la
5 prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (cfr. Cass. nn. 2691/87, 3844/80, 2555/68).
Si tratta, invero, di principi di diritto enunciati in maniera oramai consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, anche in relazione a controversie nelle quali la impossibilità ad adempiere era dedotta come asseritamente derivante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quali sequestri et similia (cfr., puntualmente, Cass. 22/8/2018 n. 20908; Cass.
25/05/2017, n. 13142; Cass. 30/4/2012, n. 6594).
La giurisprudenza ha esaminato svariati casi di atti dell'autorità legislativa, amministrativa o giudiziaria, che incidendo negativamente sull'attuazione del rapporto obbligatorio, siano stati invocati dal debitore per giustificare l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione della prestazione.
E' stato ritenuto che nell'ipotesi di cd. factum principis, quale atto della pubblica autorità costituente impedimento della prestazione contrattuale nella misura in cui viene ad incidere su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione, deve ritenersi sussistente la responsabilità del debitore laddove il medesimo vi abbia colposamente dato causa (v. Cass. n. 21973/07).
Ciò in quanto il factum principis non basta, di per sè solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità.
Perchè tale effetto estintivo si produca è necessario che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, il che vuoi dire che, di fronte all'intervento dell'autorità, il debitore non deve restare inerte nè porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti segnati dal criterio dell'ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (così, Cass. n. 818/70).
Fattispecie concreta
3. Trasponendo tali principi al caso di specie, deve ritenersi che, a fronte della prova della fonte costitutiva del credito azionato, la parte opponente, all'uopo onerata, non ha offerto idonea dimostrazione della impossibilità (definitiva, neppure allegata, o temporanea) dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria alla stessa non imputabile.
6 Al riguardo, valga in primo luogo sottolineare che il credito retributivo oggetto del decreto ingiuntivo trova supporto probatorio nella documentazione in atti.
Più in particolare, può ritenersi pacifico, in quanto non contestato e riscontrabile documentalmente, che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2 società ”, presso la casa comunale CP_1 CP_1 Controparte_3
e sede amministrativa in Teramo alla Via Savini n. 48 / 50 dall'08 giugno 2005 (doc. n. 01, modello C/2 storico, doc. n. 02 buste paga, fascicolo monitorio).
Il contratto di assunzione a tempo determinato prevedeva un impegno settimanale di
27,5, con inquadramento al livello IV del CCNL “Commercio - Terziario” e qualifica di impiegata. La scadenza del contratto era fissata al 31 dicembre 2007.
Con disposizione del 18 marzo 2010, il rapporto di lavoro veniva trasformato da part - time a full - time con decorrenza dal 01 aprile 2010 e la prestazione lavorativa settimanale veniva fissata in 40 ore in luogo delle precedenti 27,50, per poi essere trasformato a tempo indeterminato in data 10.1.2014 con trasformazione dell'orario da tempo pieno a tempo parziale.
Il credito vantato dalla ricorrente/opposta trova supporto probatorio nelle buste paga depositate, così specificate: Euro 805,71 a titolo di 13ma mensilità 2022; Euro 1.224,39 a titolo di retribuzione dicembre 2022; Euro 920,32 a titolo di retribuzione gennaio 2023; Euro
751,02 a titolo di retribuzione febbraio 2023; Euro 988,68 a titolo di retribuzione marzo 2023;
Euro 853,55 a titolo di retribuzione aprile 2023; Euro 890,47 a titolo di retribuzione maggio
2023; Euro 789,91 a titolo di 14ma mensilità 2023; Euro 1.009,77 a titolo di retribuzione giugno 2023; Euro 971,73 a titolo di retribuzione luglio 2023; Euro 1.617,30 a titolo di retribuzione agosto 2023; Euro 965,24 a titolo di retribuzione settembre 2023; Euro 1.048,90
a titolo di retribuzione ottobre 2023; Euro 1.104,16 a titolo di retribuzione novembre 2023;
Euro 853,53 a titolo 13ma mensilità 2023; Euro 1.228,18 a titolo di retribuzione dicembre
2023; Euro 1.189,72 a titolo di retribuzione gennaio 2024; Euro 941,34 a titolo di retribuzione febbraio 2024; Euro 1.072,82 a titolo di retribuzione marzo 2024; Euro 1.299,90 a titolo di retribuzione aprile 2024; Euro 1.115,33 a titolo di retribuzione maggio 2024; Euro 828,66 a titolo di 14ma mensilità 2024; Euro 894,45 a titolo di retribuzione giugno 2024; Euro
1.302,07 a titolo di retribuzione luglio 2024; Euro 1.623,84 a titolo di retribuzione agosto
2024.
L'importo complessivo richiesto è stato quantificato in complessivi euro 25.690,99
7 lordi oltre interessi e rivalutazione, detratta la somma di euro 600,00 percepita in data 03 marzo 2023 quale acconto sulle retribuzioni non percepite nell'anno 2022.
Come sopra esposto, la società opponente ha fondato la propria difesa sostenendo di non aver potuto far fronte alle proprie obbligazioni, a causa ed in conseguenza di vicende giudiziarie che hanno interessato il proprio ramo di azienda, poi oggetto di sequestro giudiziario ed affidato in custodia alla società Sostiene, infatti, la società Controparte_5
di essere stata spogliata del suo patrimonio facendo venir meno ogni disponibilità economica ed impedendole di svolgere alcuna attività, pur continuando, però, a garantire la prosecuzione del contratto di lavoro con la parte opposta.
Pur non deducendolo formalmente, non essendovi infatti alcun richiamo alle norme di diritto, la parte opponente ha inteso sostanzialmente eccepire la impossibilità temporanea della prestazione di pagamento alla stessa non imputabile, ex articolo 1256 c.c., di cui, però, non si ritengono sussistenti i presupposti costitutivi.
Al riguardo, è necessario verificare ed esaminare l'oggetto del ramo di azienda su cui è stato disposto il sequestro giudiziario, al fine di verificare, in primo luogo, se lo stesso abbia riguardato anche il rapporto di lavoro posto a sostegno della domanda monitoria.
La società - la quale ha promosso azione civile di adempimento in Controparte_5
forma specifica ex art. 2932 c.c. nei confronti della opponente, al fine di ottenere la produzione degli effetti giuridici del contratto di cessione di ramo di azienda (nell'ambito del quale è stato poi disposto sequestro giudiziario del ramo di azienda), oltre che per l'accertamento della responsabilità da inadempimento all'obbligo di trasferire il ramo di azienda per effetto dell'aggiudicazione provvisoria del 3.5.2021 di GST s.p.a. e per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno, in ragione dell'accertato inadempimento del contratto di gestione e della mancata vendita al prezzo di € 900.000,00- ha gestito il ramo di azienda, oggetto di sequestro, in forza del contratto di gestione “per l'affidamento della gestione degli impianti di risalita e l'uso delle piste di discesa con le strutture esistenti in località Prati di Tivo” sottoscritto con la parte opponente in data 17.1.2019, con scadenza iniziale al 30.9.2019 e successivamente prorogato di ulteriori otto mesi.
Dall'esame del contratto di gestione e relative proroghe emerge che la CP_1
percepisse dal o quantomeno dovesse percepire, un
[...] Parte_1 canone di euro 20.000,00 (ventimila/00) annui a decorrere dall'anno 2019. La parte opponente sostiene di non aver percepito alcun canone, ma tale aspetto riguarda semmai i rapporti di
8 debito e credito tra le parti contendenti, nel senso che l'inadempimento di tale obbligazione avrebbe semmai dovuto richiedere un intervento della società.
Nel corso della vigenza di tale contratto di affidamento, sottoscritto come detto tra la società e , ha continuato a Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
prestare attività lavorativa alle dipendenze della (cfr. modello Controparte_1
C/2 storico e buste paga). Tale aspetto fattuale appare di particolare rilievo, in quanto dimostra in maniera inequivoca che la sua prestazione lavorativa non fosse ricompresa nel ramo di azienda oggetto del contratto di affidamento e che, di conseguenza, il pagamento delle retribuzioni maturate fosse imputabile esclusivamente in capo al datore di lavoro, ovvero in capo alla società opponente (non, dunque, in capo alla società quale Controparte_5
custode giudiziario).
Dalla stessa bozza del contratto di cessione di ramo d'azienda (Doc. n. 5 fas, opposta) si legge all'art. 7 (pag. 15) che “Le parti precisano che i contratti relativi al personale dipendente non sono ricompresi nel ramo di azienda ceduto, che pertanto restano in capo alla società cedente”, ad ulteriore riprova della esclusione del rapporto di lavoro instaurato tra le presenti parti in causa dal ramo di azienda oggetto di sequestro giudiziario.
A fronte di tali considerazioni è, dunque, indubbio che il rapporto di lavoro tra
[...]
e la società opponente non fosse ricompreso nel ramo di azienda ceduto e ciò Controparte_2
dimostra, da un lato, che la società opponente mantenesse comunque una qualche altra attività nella quale la dipendente era adibita (distinta e diversa da quella oggetto del ramo CP_2 di azienda ceduto), e che, dall'altro lato, le vicende giudiziarie che la società ha avuto con la compreso il sequestro giudiziario, non riguardassero il rapporto di lavoro Controparte_5
oggetto di causa.
Il provvedimento cautelare adottato in sede civile non ha, dunque, determinato una causa di impossibilità (definitiva o temporanea) della prestazione di pagamento, rilevando semmai la circostanza quale condizione di difficoltà economica che, però, in quanto tale, non potrebbe comunque pregiudicare il diritto al pagamento delle somme dovute alla lavoratrice e pacifiche nel loro ammontare (in altri termini, pur ipotizzando che gli utili dell'attività inerente il ramo di azienda oggetto di sequestro giudiziario rappresenti una delle fonti di guadagno della società opponente, ciò non può impedire l'accertamento del diritto di credito in capo alla dipendente ed il diritto della stessa ad ottenere un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro-debitore).
9 L'obbligazione di pagamento delle retribuzioni della ricorrente era, quindi, in capo alla società opponente, non spiegandosi neppure la ragione del sollecito al pagamento rivolto dalla società datrice di lavoro al Custode giudiziario.
Né è possibile ritenere integrata la fattispecie di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al datore di lavoro ex articolo 1256 co. 2 c.c., in quanto, come sopra esposto, il contratto di lavoro non ha formato oggetto del ramo di azienda ceduto e non
è stato, dunque, inciso dagli effetti del sequestro giudiziario, oltre al fatto che comunque la società opponente poteva contare ed azionarsi per ottenere il pagamento del canone annuo a decorrere dall'anno 2019, a nulla rilevando, sotto il profilo della colpa, che poi non lo abbia realmente ottenuto. Valga, ancora, sottolineare che il contratto di gestione del ramo di azienda risulta stipulato dalla società opponente con la in data 17.1.2019, Controparte_5
l'ordinanza di sequestro giudiziario del ramo di azienda (tra cui non è ricompreso il contratto di lavoro) è stata adottata in data 24.3.2023, mentre le pretese retributive vantata dalla ricorrente/opposta risalgono alla 13° mensilità dell'anno 2022, sicchè non sussiste neppure la intera coincidenza temporale della dedotta impossibilità/indisponibilità con i tempi di maturazione del credito retributivo.
In ordine, invece, al quantum debeatur, la società opponente sostiene che il lordo che può essere richiesto dal lavoratore sia solo quello risultante dalla sommatoria del netto, con le ritenute sociali e le ritenute fiscali, assumendo, di converso, la esclusione di alcune voci, come le ferie godute ed altre voci indicate a titolo esemplificativo voce 80171, 80179, ecc.
In punto di diritto, è unanime la giurisprudenza secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo.
La complessiva somma liquidata al lavoratore all'esito del giudizio è, dunque, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute, da parte del datore di lavoro, è inerente ad un momento successivo a quello
10 dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione.
Ebbene, nell'ambito della somma lorda oggetto di accertamento va certamente incluso l'emolumento liquidato nelle buste paga a titolo di ferie godute (avendo natura retributiva), mentre le medesime considerazioni sopra esposte circa le ritenute fiscali e previdenziali valgono per le voci in buste paga contestate (voci 80171, 80179), trattandosi di voci inerenti l'esonero contributivo a cui la dipendente ha verosimilmente accesso, e cioè consistente in una riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.
In definitiva sintesi, l'opposizione non può essere accolta, con conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo (senza liquidazione della fase istruttoria, non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2060/2024 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n° 203/2024 emesso dal Tribunale di Teramo in data 24.09.2024 definitivamente esecutivo;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 4.216,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
11