Decreto cautelare 13 marzo 2024
Sentenza breve 12 aprile 2024
Decreto cautelare 5 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza breve 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 27/01/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2025REG.PROV.COLL.
N. 09046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9046 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Russo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, Guardia di finanza -Comando generale-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza -Comando generale-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il cons. Stefano Filippini
Udito l’avv. Fabrizio Lofoco per Sebastiano Russo;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia depositata dalla difesa dell’Amministrazione;
Sentita la parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza breve in epigrafe indicata il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da -OMISSIS- avverso:
- la determinazione n. 36684/2023, in data 13 dicembre 2023, con la quale il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha escluso l’interessato dal concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2023/2024, poiché non in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9), del bando di concorso;
- la determinazione n. 53766, in data 21 febbraio 2023, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, con la quale è stato indetto un concorso, per titolo ed esami, per l’ammissione di n. 1230 allievi marescialli al detto corso;
- il verbale n. 4 redatto in data 3 ottobre 2023, con il quale la Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ha proposto, tra l’altro, l’esclusione dalla presente procedura dell’interessato, per difetto delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, previste dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 9) del citato bando di concorso;
- la graduatoria finale del concorso allievi marescialli n. 10909 del 12 gennaio 2024 relativa alla esclusione del ricorrente dal corso in questione.
1.1. Con il ricorso giurisdizionale il-OMISSIS- aveva rappresentato di essere stato escluso dalla selezione concorsuale in questione perché ritenuto “ non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 9, del bando concorso ”, essendo emerso, dai controlli di rito effettuati, che “ in data 14 gennaio 2021, sottoposto a controllo da parte Compagnia dei Carabinieri - Nucleo Operativo Radiomobile di Maddaloni (CE), consegnava spontaneamente ai militari operanti una busta trasparente contenente sostanza stupefacente, rivelatasi essere del tipo «marijuana», nella misura di circa 0,84 grammi, che deteneva in mano; l’interessato, nella circostanza, aveva dichiarato che la sostanza era per uso personale ”.
Secondo l’interessato, avendo l’Amministrazione, nel motivare la ritenuta assenza delle qualità morali e di condotta, omesso di considerare il carattere “unico” e “risalente nel tempo (circa tre anni addietro)” dell’episodio posto a fondamento della determinazione di esclusione, la modica quantità di stupefacente rinvenuta e l’età (“poco più che ventenne”) del ricorrente all’epoca del fatto, i provvedimenti impugnati dovevano ritenersi illegittimi perché viziati da “eccesso di potere, insufficienza illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 3 della l. 241/90; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 241/90 e s.m.i., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b) n. 9 del bando di concorso e dell’art. 6, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 199/1995.
1.2. L’Amministrazione intimata ha resistito al giudizio dinanzi al T.a.r..
2. Detto giudice, dopo aver sollevato d’ufficio, nel corso dell’udienza camerale del 10 aprile 2024, la questione relativa alla tardiva impugnazione della clausola del bando immediatamente escludente e dato avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:
- il provvedimento impugnato fonda l’esclusione del ricorrente attraverso il richiamo all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 9, del bando di concorso, a tenore del quale “sono causa di esclusione dall’arruolamento anche …l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”;
- dunque, a fronte di clausola di bando che considera la situazione in cui si trovava l’interessato come ostativa all’arruolamento e alla partecipazione al concorso, già dalla pubblicazione (in data 21 febbraio 2023) del bando stesso il ricorrente è stato reso consapevole di rientrare nella fattispecie escludente di cui alla citata clausola della lex specialis , sicchè non avrebbe dovuto attendere - come invece ha fatto - il sopraggiungere del decreto di esclusione per attivare i rimedi giurisdizionali, in quanto a tal momento era già decorso il termine di impugnativa delle clausole del bando immediatamente escludenti;
- comunque, gli argomenti di doglianza articolati nel ricorso dovevano ritenersi anche nel merito infondati alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. II, 17/01/2023, nn. 595, 609, 610; Consiglio di Stato sez. II, 27/12/2023, n. 11255), secondo cui, mediante la previsione di cui all’art. 6 comma 1 lett i) del d.lgs 12/05/1995, n. 199, il legislatore ha proceduto ad una valutazione ex ante dell’incompatibilità della condotta di uso o detenzione di stupefacente con lo status di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, restringendo così l’ambito della discrezionalità dell’amministrazione e prevedendo che, per l’arruolamento in tale Corpo, il candidato non deve aver avuto alcuna, pur saltuaria, abitudine di consumo di tali sostanze, né alcun contatto con il mondo criminale che ruota intorno alla produzione, alla commercializzazione e allo spaccio al minuto di siffatte sostanze; di conseguenza, data la natura vincolata del potere esercitato, l’Amministrazione non era tenuta a compiere una specifica valutazione relativamente al carattere isolato e (asseritamente) risalente dell’episodio, alla modica quantità di stupefacente rinvenuta, al fatto che la sostanza fosse stata spontaneamente consegnata e all’età (“poco più che ventenne”) del ricorrente.
- dette considerazioni rendevano superfluo l’esame dell’istanza di remissione in termini formulata dalla parte ricorrente nel corso dell’udienza camerale con riferimento alla notifica del ricorso ad almeno un controinteressato (essendo emerso che quelle effettuate non erano andate a buon fine).
3. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto il presente appello, affidandolo ai motivi che possono essere riassunti nei termini seguenti:
- error in iudicando per avere il primo giudice considerato come immeditatamente escludente la clausola in questione del bando, omettendo altresì di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati verso cui la notificazione del ricorso non era andata a buon fine;
- eccesso di potere - insufficienza illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e ingiustizia manifesta - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 3 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge 241/90 e s.m.i., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b) n. 9 del bando di concorso e dell’art. 6, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 199/1995; in sostanza, l’appellante ha ribadito gli argomenti tesi a sostenere il carente apprezzamento dello specifico fatto escludente da parte dell’Amministrazione.
3.1. L’appellante ha anche chiesto la sospensione urgente dell’esecutività del provvedimento gravato.
4. L’Amministrazione si è costituita e ha contrastato l’appello.
5. Con decreto n. 4635 del 2024 è stata rigettata la richiesta di misura cautelare monocratica.
5.1. All’udienza camerale del 14 gennaio 2025, fissata per la deliberazione collegiale rispetto all’istanza cautelare, previo avviso alla parte presente della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello può essere definito con sentenza semplificata, apparendo lo stesso infondato laddove non inammissibile.
7. Invero, ad avviso del Collegio, il ricorso in appello risulta carente di specifica e motivata censura rispetto all’autonomo capo di sentenza (idoneo ex se a sorreggere la decisione) che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso di primo grado, non essendo stata tempestivamente impugnata (rispetto alla sua pubblicazione) la clausola del bando immediatamente escludente (il bando è stato pubblicato in data 21 febbraio 2023 mentre il ricorso al T.a.r. è stato notificato in data 16 febbraio 2024).
7.1. Come noto, l’art. 101 c.p.a. richiede che il ricorso in appello debba contenere, tra i vari elementi, anche “… le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata …”.
Secondo la condivisa e costante giurisprudenza di questo Istituto, nel giudizio amministrativo l'appellante ha lo specifico onere di formulare, a pena d'inammissibilità, una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio è costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado. L'assolvimento di tale onere esige dunque la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza di ciascuna delle ragioni che è in grado di sorreggere la decisione appellata.
Ciò posto, nella specie appare corretto osservare come la statuizione di inammissibilità, per tardività, del ricorso di primo grado, risulta contestata in maniera del tutto generica e apodittica nel contesto dell’atto di appello, senza cioè indicazione di quale ragione dovrebbe ritenersi ostativa rispetto alla qualificazione, come immediatamente escludente, della clausola di bando in questione. Né sono specificate le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi legittima l’impugnazione differita del bando successivamente alla adozione di un provvedimento di specifica esclusione dal concorso; invero, a fronte della citata previsione di bando, secondo cui “ sono causa di esclusione dall’arruolamento anche …l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti ”, non si comprende in che modo, l’accertata -e pure incontestata- detenzione, in data 14 gennaio 2021, per uso personale, di un seppur modesto quantitativo di «marijuana», potesse essere ragionevolmente considerata come non ostativa rispetto alla elezione concorsuale.
Come noto, le clausole di un bando che onerano l'interessato ad una immediata impugnazione sono proprio quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla selezione, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta. Come evidentemente è nella specie.
7.2. A fronte di ciò, l’appello di specie, del tutto generico nella contestazione del capo di sentenza in questione, risulta inammissibile, per le ragioni appena esposte, stante la generica ed infondata censura sul punto della tardività del ricorso introduttivo del giudizio.
8. Ma comunque, pur a fronte della decisività dei rilievi sopra esposti, non appare ultroneo, a confutazione delle censure relative al merito della questione, ricordare come la condivisa giurisprudenza di questa Sezione (cfr., da ultimo, la sentenza di questa Sezione n. 8338 del 2024, pubblicata il 17.10.2024 nonché la n. 5209 del 2024, pubblicata in data 11.6.2024), ha già affermato che, mediante l’introduzione della fattispecie escludente in parola il legislatore ha inteso disciplinare in forma espressa un ambito che in precedenza era rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, tipizzando una causa di esclusione dai concorsi di specie con formulazione chiara e inequivoca di talché, laddove vengano accertate le circostanze normativamente previste, l’Amministrazione non ha facoltà di derogare al precetto normativo ed è quindi vincolata a sancire l’esclusione del candidato dal concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 2540/2022).
Mentre, a proposito della doglianza concernente l’esigenza di un ancorché minimo onere motivazionale volto ad illustrare il carattere di attualità, necessarietà ed adeguatezza del giudizio inidoneativo, nelle richiamate pronunce è stata ampiamente chiarita la natura vincolata del provvedimento di esclusione oggetto della presente controversia, non potendo l’Amministrazione far altro che applicare una precisa disposizione normativa che non lascia spazi di discrezionalità.
9. L’appello, in definitiva, va rigettato, risultando le esposte considerazioni assorbenti pure rispetto alla questione, riproposta dall’appellante, circa l’omessa autorizzazione, da parte del T.a.r., alla rinnovazione della notifica del ricorso di primo grado ai controinteressati.
10. Ricorrono tuttavia giustificati motivi, in relazione alla natura e alle peculiarità del presente contenzioso, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello in esame, rigetta il ricorso.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.