TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15723/2022
N. R.G. 15723/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15723/2022 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Parisi (C.F. ) presso il cui studio in C.F._1
Messina, Via del Vespro n. 100, è elettivamente domiciliata.
Opponente
, in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Concetta Savoca (C.F. ) P.IVA_2 C.F._2 presso il cui studio in , Via Verona n. 19, è elettivamente domiciliata. Pt_1
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.11.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4606/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 13.10.2022 nel procedimento n. 9615/2022 R.G., depositato il 14.10.2022, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro € 42.365,89 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un contratto per la fornitura di prodotti lapidei. L'attrice, invero, contestava la pretesa creditoria in quanto le fatture prodotte a corredo del ricorso erano ritenute inidonee a provare il credito, affermando, altresì, che la somma ingiunta era comunque errata. Pertanto, formulava le seguenti domande: “1) In via preliminare ritenere e dichiarare l'inefficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta a conforto della pretesa creditoria e per l'effetto revocare e/o privare di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n.
4606/2022 RG;
2) In via principale ritenere e dichiarare manifestamente infondato in fatto ed in diritto quanto richiesto dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo impugnato, per le ragioni Parte_1 ampiamente argomentate in narrativa;
3) Per l'effetto revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, secondo quanto dedotto in narrativa;
4) In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse le somme ingiunte dovute, ridurre il debito nella misura che verrà determinata in corso di causa con conseguente revoca del D.I. opposto;
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire
pagina 1 di 4 nonché, in via istruttoria, di produrre documenti, di articolare mezzi di prova, di indicare testi e di chiedere consulenza tecnica d'ufficio, nei prefiggendi termini di legge a conforto di quanto esposto in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di difesa.”. La costituitasi con comparsa del 20.03.2023, chiedeva il rigetto Parte_1 dell'opposizione, osservando in ordine al valore probatorio delle fatture come la deducente avesse prodotto in sede monitoria, anche a seguito di espressa richiesta di integrazione documentale ex art. 640 c.p.c., pure i documenti di trasporto, le scritture contabili, le diffide formali compiute in data 14 ottobre 2021, 20 gennaio 2022 e 19 maggio 2022, nonché il contratto del 17.02.2021 relativo all'acquisto di prodotti lapidei. Sicchè, concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: − preliminarmente, in accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. ed in mancanza di prova scritta a sostegno dell'opposizione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
− nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso dispiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4606 del 13 ottobre 2022 (procedimento n. 9615/2022 R.G.); − con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. Dopo la costituzione del nuovo procuratore della l'avv. Sabrina Concetta Parte_1
Savoca, in sostituzione del precedente legale, alla prima udienza la causa andava in riserva sulle richieste ivi formulate, al cui esito con ordinanza del 10.05.2023 si concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnandosi i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma.
Alla successiva udienza del 25.03.2024, la causa tuttavia era rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. stante la mancata comparizione delle parti, le quali peraltro non avevano neppure depositato memorie istruttorie. Di poi, all'udienza dell'08.04.2024, era presente solo il legale dell'opposta, il quale chiedeva un breve rinvio essendo in corso delle trattative di bonario componimento o, in subordine, un rinvio per precisazione delle conclusioni.
Rinviato, quindi, il giudizio per p.c. al 18.11.2024, anche in tale data compariva esclusivamente il legale dell'opposta che dava atto di come l'accordo transattivo raggiunto tra le parti non fosse stato rispettato dall'opponente per cui insisteva nelle conclusioni già rassegnate. Conseguentemente, la causa andava a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************************
Tanto premesso, i motivi di opposizione si rivelano infondati e da rigettare per le seguenti ragioni. Con l'unico motivo di opposizione la ha, invero, lamentato Controparte_1
l'inidoneità delle fatture -prodotte in sede monitoria dalla ricorrente- ad assurgere nella presente fase a prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo avversato, contestando l'effettività della fornitura nei quantitativi indicati nelle fatture e dalle specifiche consegne. Orbene, con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
pagina 2 di 4 Occorre, infatti, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone all'opponente, che ricopre la posizione sostanziale di convenuto, di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito, non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei prefati fatti e dei documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. da ultimo Cass.
n. 31837/2021). Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il credito vantato dall'opposta non è stato documentato unicamente con le succitate fatture, bensì -come si evince dai documenti in atti- anche mediante i DDT (v. fascicolo monitorio), i registri IVA degli anni 2021-2022 (v. all. fascicolo monitorio) con relativa attestazione che le scritture contabili della società erano regolarmente tenute, il contratto del 17.02.2021 la cui sottoscrizione non è stata contestata (v. all. 1 fascicolo monitorio) nonché le diffide inviate alla debitrice e rimaste prive di riscontro (v. all. 3-4-5- fascicolo opposta).
Dall'esame del corredo probatorio offerto dall'opposta è emerso che i documenti di trasporto allegati sono stati tutti debitamente sottoscritti dal conducente e che il vettore che si è occupato del trasporto, la società Impreser S.r.l., è risultato essere facente parte dell'organizzazione dell'opponente e/o, comunque, un soggetto alla stessa riconducibile (v. memoria di replica autorizzata del 30.04.2023 e relativo allegato), né detta evenienza è stata contestata dalla Controparte_1
I DDT prodotti sono tali da poter essere considerati come idonea prova del credito e dell'effettiva esecuzione della prestazione oggetto della pretesa creditoria atteso che la firma del conducente costituisce prova della consegna dei beni ivi descritti, producendo gli effetti previsti dall'art. 1510 comma II c.c., alla stregua del quale “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore…”. Né parte opponente, a fronte dei citati documenti, ha mosso contestazioni specifiche in ordine all'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate o alla qualità dei prodotti recapitati o ancora all'ammontare del credito vantato dalla curatela fornendo ad esempio una diversa ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti essendosi limitata ad affermare che “la somma ingiunta è comunque errata”. Conseguentemente, deve ritenersi raggiunta da parte della la prova in ordine Parte_1 alla conclusione e all'esecuzione del contratto dal quale scaturisce il credito azionato, così come la prova in ordine al suo esatto ammontare non avendo effettuato l'opponente, si ripete, alcuna pertinente contestazione e/o disconoscimento. Nondimeno, all'uopo si osserva che la società opposta, dapprima all'udienza del 18.11.2024 e di poi con la successiva comparsa conclusionale, ha dato atto che le parti hanno -nelle more del processo- raggiunto un accordo transattivo con il versamento dilazionato dell'importo ingiunto, ma che a seguito della mancata corresponsione delle rate pattuite la stessa è stata constretta a risolvere la transazione e a coltivare il giudizio di opposizione essendo stati versati alla creditrice solo € 16.310,00.
Pertanto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, nel caso in cui nel corso del giudizio siano stati effettuati dei pagamenti che estinguono la pretesa creditoria, anche solo parzialmente, il giudice dell'opposizione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi in tal caso la pagina 3 di 4 sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cfr.
Cass. S.U. n. 7448/1993; Cass. n. 21432/20211).
Per l'effetto, preso atto dell'avvenuto pagamento da parte della debitrice della somma di €
16.310,00 in relazione al decreto ingiuntivo qui opposto, secondo quanto dedotto dalla creditrice e non contestato dalla controparte, il decreto ingiuntivo medesimo andrà revocato, condannandosi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 26.055,89, ottenuta detraendo dall'importo ingiunto l'acconto di cui sopra (42.365,89 - 16.310,00), oltre interessi come in domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4606/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 13.10.2022 nel procedimento n. 9615/2022 R.G. e depositato il 14.10.2022.
- Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 26.055,89 oltre interessi come da domanda.
- Condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta alle spese di lite che liquida complessivamente in € 5.810,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 29 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
N. R.G. 15723/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15723/2022 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Parisi (C.F. ) presso il cui studio in C.F._1
Messina, Via del Vespro n. 100, è elettivamente domiciliata.
Opponente
, in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Concetta Savoca (C.F. ) P.IVA_2 C.F._2 presso il cui studio in , Via Verona n. 19, è elettivamente domiciliata. Pt_1
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 18.11.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4606/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 13.10.2022 nel procedimento n. 9615/2022 R.G., depositato il 14.10.2022, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro € 42.365,89 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un contratto per la fornitura di prodotti lapidei. L'attrice, invero, contestava la pretesa creditoria in quanto le fatture prodotte a corredo del ricorso erano ritenute inidonee a provare il credito, affermando, altresì, che la somma ingiunta era comunque errata. Pertanto, formulava le seguenti domande: “1) In via preliminare ritenere e dichiarare l'inefficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta a conforto della pretesa creditoria e per l'effetto revocare e/o privare di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n.
4606/2022 RG;
2) In via principale ritenere e dichiarare manifestamente infondato in fatto ed in diritto quanto richiesto dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo impugnato, per le ragioni Parte_1 ampiamente argomentate in narrativa;
3) Per l'effetto revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, secondo quanto dedotto in narrativa;
4) In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse le somme ingiunte dovute, ridurre il debito nella misura che verrà determinata in corso di causa con conseguente revoca del D.I. opposto;
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire
pagina 1 di 4 nonché, in via istruttoria, di produrre documenti, di articolare mezzi di prova, di indicare testi e di chiedere consulenza tecnica d'ufficio, nei prefiggendi termini di legge a conforto di quanto esposto in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di difesa.”. La costituitasi con comparsa del 20.03.2023, chiedeva il rigetto Parte_1 dell'opposizione, osservando in ordine al valore probatorio delle fatture come la deducente avesse prodotto in sede monitoria, anche a seguito di espressa richiesta di integrazione documentale ex art. 640 c.p.c., pure i documenti di trasporto, le scritture contabili, le diffide formali compiute in data 14 ottobre 2021, 20 gennaio 2022 e 19 maggio 2022, nonché il contratto del 17.02.2021 relativo all'acquisto di prodotti lapidei. Sicchè, concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: − preliminarmente, in accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. ed in mancanza di prova scritta a sostegno dell'opposizione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
− nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso dispiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4606 del 13 ottobre 2022 (procedimento n. 9615/2022 R.G.); − con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. Dopo la costituzione del nuovo procuratore della l'avv. Sabrina Concetta Parte_1
Savoca, in sostituzione del precedente legale, alla prima udienza la causa andava in riserva sulle richieste ivi formulate, al cui esito con ordinanza del 10.05.2023 si concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnandosi i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma.
Alla successiva udienza del 25.03.2024, la causa tuttavia era rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. stante la mancata comparizione delle parti, le quali peraltro non avevano neppure depositato memorie istruttorie. Di poi, all'udienza dell'08.04.2024, era presente solo il legale dell'opposta, il quale chiedeva un breve rinvio essendo in corso delle trattative di bonario componimento o, in subordine, un rinvio per precisazione delle conclusioni.
Rinviato, quindi, il giudizio per p.c. al 18.11.2024, anche in tale data compariva esclusivamente il legale dell'opposta che dava atto di come l'accordo transattivo raggiunto tra le parti non fosse stato rispettato dall'opponente per cui insisteva nelle conclusioni già rassegnate. Conseguentemente, la causa andava a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************************
Tanto premesso, i motivi di opposizione si rivelano infondati e da rigettare per le seguenti ragioni. Con l'unico motivo di opposizione la ha, invero, lamentato Controparte_1
l'inidoneità delle fatture -prodotte in sede monitoria dalla ricorrente- ad assurgere nella presente fase a prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo avversato, contestando l'effettività della fornitura nei quantitativi indicati nelle fatture e dalle specifiche consegne. Orbene, con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
pagina 2 di 4 Occorre, infatti, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone all'opponente, che ricopre la posizione sostanziale di convenuto, di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito, non essendo sufficiente il disconoscimento generico dei prefati fatti e dei documenti prodotti, basato su mere clausole di stile (cfr. da ultimo Cass.
n. 31837/2021). Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il credito vantato dall'opposta non è stato documentato unicamente con le succitate fatture, bensì -come si evince dai documenti in atti- anche mediante i DDT (v. fascicolo monitorio), i registri IVA degli anni 2021-2022 (v. all. fascicolo monitorio) con relativa attestazione che le scritture contabili della società erano regolarmente tenute, il contratto del 17.02.2021 la cui sottoscrizione non è stata contestata (v. all. 1 fascicolo monitorio) nonché le diffide inviate alla debitrice e rimaste prive di riscontro (v. all. 3-4-5- fascicolo opposta).
Dall'esame del corredo probatorio offerto dall'opposta è emerso che i documenti di trasporto allegati sono stati tutti debitamente sottoscritti dal conducente e che il vettore che si è occupato del trasporto, la società Impreser S.r.l., è risultato essere facente parte dell'organizzazione dell'opponente e/o, comunque, un soggetto alla stessa riconducibile (v. memoria di replica autorizzata del 30.04.2023 e relativo allegato), né detta evenienza è stata contestata dalla Controparte_1
I DDT prodotti sono tali da poter essere considerati come idonea prova del credito e dell'effettiva esecuzione della prestazione oggetto della pretesa creditoria atteso che la firma del conducente costituisce prova della consegna dei beni ivi descritti, producendo gli effetti previsti dall'art. 1510 comma II c.c., alla stregua del quale “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore…”. Né parte opponente, a fronte dei citati documenti, ha mosso contestazioni specifiche in ordine all'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate o alla qualità dei prodotti recapitati o ancora all'ammontare del credito vantato dalla curatela fornendo ad esempio una diversa ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti essendosi limitata ad affermare che “la somma ingiunta è comunque errata”. Conseguentemente, deve ritenersi raggiunta da parte della la prova in ordine Parte_1 alla conclusione e all'esecuzione del contratto dal quale scaturisce il credito azionato, così come la prova in ordine al suo esatto ammontare non avendo effettuato l'opponente, si ripete, alcuna pertinente contestazione e/o disconoscimento. Nondimeno, all'uopo si osserva che la società opposta, dapprima all'udienza del 18.11.2024 e di poi con la successiva comparsa conclusionale, ha dato atto che le parti hanno -nelle more del processo- raggiunto un accordo transattivo con il versamento dilazionato dell'importo ingiunto, ma che a seguito della mancata corresponsione delle rate pattuite la stessa è stata constretta a risolvere la transazione e a coltivare il giudizio di opposizione essendo stati versati alla creditrice solo € 16.310,00.
Pertanto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, nel caso in cui nel corso del giudizio siano stati effettuati dei pagamenti che estinguono la pretesa creditoria, anche solo parzialmente, il giudice dell'opposizione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi in tal caso la pagina 3 di 4 sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cfr.
Cass. S.U. n. 7448/1993; Cass. n. 21432/20211).
Per l'effetto, preso atto dell'avvenuto pagamento da parte della debitrice della somma di €
16.310,00 in relazione al decreto ingiuntivo qui opposto, secondo quanto dedotto dalla creditrice e non contestato dalla controparte, il decreto ingiuntivo medesimo andrà revocato, condannandosi l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 26.055,89, ottenuta detraendo dall'importo ingiunto l'acconto di cui sopra (42.365,89 - 16.310,00), oltre interessi come in domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4606/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 13.10.2022 nel procedimento n. 9615/2022 R.G. e depositato il 14.10.2022.
- Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 26.055,89 oltre interessi come da domanda.
- Condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta alle spese di lite che liquida complessivamente in € 5.810,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 29 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4