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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. MONTECUOLLO AMELIA, presso la quale elettivamente domicilia
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. MEROLA MARIANGELA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/04/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Cellole (CE) in data
10.07.2005 e che dal matrimonio erano nati tre figli ( , nato il [...]; nata Per_1 Pt_3 Per_ il 28/03/2008; , nata il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, il sig. in Parte_2
Cellole (CE) alla loc. S. Lucia e la sig.ra in Cellole (CE) alla via Parte_1
Gioberti n.34;
2. La signora rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore;
Pt_1 Per_
3. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Pt_3 con residenza privilegiata presso l'abitazione materna in Cellole (CE) alla via
Gioberti n.34, con facoltà del padre di incontrarle secondo tempi e modalità stabiliti tra i coniugi. In particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì, salvo diversa contingente decisione da prendere di comune accordo per sopravvenuti impegni di entrambi i coniugi) dalle ore 17,00 alle ore 20,30; nonché a fine settimana alterni dalle ore 9,00 del sabato
(posticipate alla fine dell'orario scolastico se sussistente tale impegno dei minori) alle ore 20,30 della domenica;
nel periodo natalizio, si alterneranno tra i coniugi le festività del 24- 25 dicembre a quelle del 31 dicembre-1° gennaio ed a quella dell'Epifania; nel periodo pasquale si alterneranno tra i coniugi le festività di Pasqua
e di Lunedì in Albis;
nel periodo estivo, il padre potrà tenere con se i figli per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, concordando preventivamente col coniuge detto periodo;
si alterneranno tra i coniugi i compleanni e gli onomastici delle minori;
i genitori terranno con sé i figli ciascuno per il giorno del proprio compleanno ed onomastico, nonché rispettivamente per le festività del Papà e della
Mamma;
4. Il figlio maggiorenne continuerà ad abitare presso l'abitazione materna alla Per_3 via Gioberti n.34;
5. entrambi i coniugi si impegnano, reciprocamente, a favorire e comunque a non ostacolare il diritto dei figli di frequentare l'altro genitore e i parenti di quest'ultimo; Per_
6. La potestà genitoriale, ex art. 155 co.3 cc, sulle figlie minori e sarà Pt_3 esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, educazione ed alla salute della stesso, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle naturali inclinazioni delle minori;
7. Il sig. corrisponderà a titolo di assegno mensile di Parte_2 mantenimento in favore dei tre figli, entro e non oltre il 05 (cinque) di ogni mese, la somma di € 450,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il suddetto importo sarà accreditato mensilmente su Carta Prepagata Postepay intestata alla signora avente il seguente numero Parte_1
5333171188137109;
8. Le eventuali spese di natura o carattere straordinario (scolastiche, mediche, ricreative e/o sportive) necessarie per tutti e tre i figli della coppia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% , sempre previamente concordate e documentate;
9. Il sig. potrà asportare dalla casa coniugale sia i propri effetti personali Parte_2 che gli attrezzi da lavoro;
10. Gli arredi della casa rimarranno presso l'abitazione coniugale;
11. I coniugi prestano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente, prestandosi sin d'ora assenso per l'eventuale espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CELLOLE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 6, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/04/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. MONTECUOLLO AMELIA, presso la quale elettivamente domicilia
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. MEROLA MARIANGELA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/04/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Cellole (CE) in data
10.07.2005 e che dal matrimonio erano nati tre figli ( , nato il [...]; nata Per_1 Pt_3 Per_ il 28/03/2008; , nata il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, il sig. in Parte_2
Cellole (CE) alla loc. S. Lucia e la sig.ra in Cellole (CE) alla via Parte_1
Gioberti n.34;
2. La signora rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore;
Pt_1 Per_
3. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Pt_3 con residenza privilegiata presso l'abitazione materna in Cellole (CE) alla via
Gioberti n.34, con facoltà del padre di incontrarle secondo tempi e modalità stabiliti tra i coniugi. In particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì, salvo diversa contingente decisione da prendere di comune accordo per sopravvenuti impegni di entrambi i coniugi) dalle ore 17,00 alle ore 20,30; nonché a fine settimana alterni dalle ore 9,00 del sabato
(posticipate alla fine dell'orario scolastico se sussistente tale impegno dei minori) alle ore 20,30 della domenica;
nel periodo natalizio, si alterneranno tra i coniugi le festività del 24- 25 dicembre a quelle del 31 dicembre-1° gennaio ed a quella dell'Epifania; nel periodo pasquale si alterneranno tra i coniugi le festività di Pasqua
e di Lunedì in Albis;
nel periodo estivo, il padre potrà tenere con se i figli per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, concordando preventivamente col coniuge detto periodo;
si alterneranno tra i coniugi i compleanni e gli onomastici delle minori;
i genitori terranno con sé i figli ciascuno per il giorno del proprio compleanno ed onomastico, nonché rispettivamente per le festività del Papà e della
Mamma;
4. Il figlio maggiorenne continuerà ad abitare presso l'abitazione materna alla Per_3 via Gioberti n.34;
5. entrambi i coniugi si impegnano, reciprocamente, a favorire e comunque a non ostacolare il diritto dei figli di frequentare l'altro genitore e i parenti di quest'ultimo; Per_
6. La potestà genitoriale, ex art. 155 co.3 cc, sulle figlie minori e sarà Pt_3 esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, educazione ed alla salute della stesso, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle naturali inclinazioni delle minori;
7. Il sig. corrisponderà a titolo di assegno mensile di Parte_2 mantenimento in favore dei tre figli, entro e non oltre il 05 (cinque) di ogni mese, la somma di € 450,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il suddetto importo sarà accreditato mensilmente su Carta Prepagata Postepay intestata alla signora avente il seguente numero Parte_1
5333171188137109;
8. Le eventuali spese di natura o carattere straordinario (scolastiche, mediche, ricreative e/o sportive) necessarie per tutti e tre i figli della coppia saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% , sempre previamente concordate e documentate;
9. Il sig. potrà asportare dalla casa coniugale sia i propri effetti personali Parte_2 che gli attrezzi da lavoro;
10. Gli arredi della casa rimarranno presso l'abitazione coniugale;
11. I coniugi prestano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente, prestandosi sin d'ora assenso per l'eventuale espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CELLOLE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 6, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/04/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso