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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 28888/2021 r.g. tra
(C.F. rappresentata e difesa giusta procura alle liti Parte_1 P.IVA_1 agli atti dall'avv. Gianluca De Lorenzo (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa n. 12.
- Attrice
e
C.F. ). CP_1 P.IVA_2
- Convenuta contumace
CONCLUSIONI: parte attrice concludeva come da note scritte depositate per l'udienza del 10.09.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale la domandando l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “
1. Accogliere la presente domanda ed accertata la inesistenza di un valido titolo contrattuale alla base della indebita richiesta di pagamento presentata alla società attrice, dichiarare che nulla è dovuto da questa alla convenuta CP_1
per qualsivoglia ragione e/o titolo per tutti i motivi suesposti ampiamente, e conseguentemente verificata la commissione del “fatto illecito” aquiliano dalla società convenuta ai danni di parte attrice, e caratterizzato dall'aver artatamente richiesto il
SENTENZA 1 pagamento di somme non dovute per un accordo mai concluso, riconoscere il danno extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. causa la violazione dei canoni di correttezza, lealtà e diligenza ex art. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 Cost., il tutto, oltre spese, interessi al tasso legale e svalutazione monetaria, che l'On. Giudice adito vorrà liquidare equitativamente, così come previsto dagli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., e comunque da contenersi nei limiti di valore della presente controversia, anche ai fini del contributo unificato versato;
2. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e/o competenze professionali relative al presente giudizio, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Parte attrice esponeva di aver ricevuto in data 10.07.2021 una diffida legale mediante pec dalla società convenuta, con la quale quest'ultima le intimava l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di noleggio n. 9941 avente ad oggetto “ Per_1
FOTOCOPIATRICE C203”, stipulato dall'attrice con la società Euroreting in data 13 febbraio 2008 e successivamente ceduto insieme al bene, i crediti e i diritti ad esso riferibili a alla In particolare, con la suddetta comunicazione, la Controparte_1 CP_1
qualificandosi come cessionaria della affermava che le somme
[...] CP_2
richieste “…non attengono al pagamento dei canoni di noleggio, ma sono dovute alla scadenza del contratto e/o per l'ulteriore trattenimento del bene […] DESCRIZIONE
SERVIZIO Corrispettivo per ulteriore utilizzo dopo le scadenze ex art. 13 ctr 33.684,00
Indicizzazione canoni periodici del contratto ex art. 9 ctr 976,34 Spese alienazione cespite e smaltimento ex art. 5 ctr 315,16 Spese cessione del contratto ex listino servizi art. 5 ctr 315,04 Spese chiusura contratto ex listino servizi art. 5 ctr 315,04 Spese per il recupero del bene ex listino servizi art. 5 ctr 2.440,00”.
La società attrice, dunque, in seguito ad ulteriore comunicazione ricevuta in data
17.11.2021, richiedeva alla chiarimenti in merito alla pretesa avanzata. In CP_1
riscontro a detta richiesta, la convenuta inviava a mezzo pec del 18.11.2021, a giustificazione del credito avanzato, il contratto di noleggio (n. 9941) che sarebbe stato concluso in Napoli il 13/02/2008 tra la “Concedente” il “Fornitore” CP_2
NEWDECASISTEMI Srl e la ndicata come “Utilizzatore”. Parte_1
SENTENZA 2 Pertanto, la instaurava il presente giudizio al fine di far accertare Parte_1 negativamente l'indebita richiesta avanzata dalla convenuta. Parte attrice affermava preliminarmente la competenza del Tribunale di Napoli, essendo stato concluso l'asserito contratto in Napoli. Nel merito, affermava l'inesistenza del suddetto contratto di noleggio, mai stipulato dalla e di conseguenza disconosceva le Parte_1
sottoscrizioni apposte sullo stesso dal rappresentante legale nonché amministratore unico della società . Nello specifico, si disconosceva “la n. 1 sottoscrizione Controparte_3
apposta dopo la dicitura “L'utilizzatore (Timbro e firma)” presente alla pagina 1/2 nonché le n. 3 sottoscrizioni apposte dopo la dicitura “L'utilizzatore (Timbro e firma)” del Contratto di noleggio n. 9941 del 13/02/2008 odiernamente prodotto in atti dalla parte attrice stessa e che la convenuta vorrebbe ritenere legittimo ed esistente”.
Parte attrice eccepiva, inoltre, la violazione da parte della società convenuta dei canoni di correttezza, lealtà e buona fede, chiedendo dunque il riconoscimento del risarcimento del danno aquiliano ex art. 2043 c.c. a carico della società convenuta.
All'udienza di prima trattazione il Giudice dott. Vassallo, rilevata la mancata costituzione di parte convenuta, ne dichiarava la contumacia ed assegnava i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. La causa veniva quindi istruita con la consulenza tecnica a cura della dott.ssa e, successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la Persona_2
stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 5/06/2023, la presente causa veniva assegnata alla scrivente, la quale con ordinanza del 17/9/2024 riservava la causa in decisione.
Tanto premesso, la domanda attorea è da ritenersi fondata e come tale meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero, deve anzitutto evidenziarsi che la società convenuta è rimasta contumace .
Inoltre, il contratto di noleggio da cui discende il credito di cui si chiede l'accertamento negativo deve ritenersi inesistente, non essendo lo stesso stato sottoscritto da Parte_1
[...]
Ritiene, infatti, il Tribunale di conformarsi alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, che risultano adottate a seguito di indagini effettuate con rigore scientifico, oltre che adeguatamente motivate .
SENTENZA 3 Dall'istruttoria espletata è emerso che le sottoscrizioni apposte al contratto n. 9941
(inviato dalla ll'attrice in sede stragiudiziale) non sono riconducibili al CP_1
rappresentante legale della La Ctu, infatti, ha appurato che “le quattro Parte_1
firme riferite a: “ ”, oggetto di verifica, apposte sul Controparte_3 documento: “Contratto di noleggio N. 9941” della Santander Consumer Bank del
13.2.2008, NON sono state redatte da e sono pertanto APOCRIFE”. Controparte_3
Esclusa, pertanto, l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto e non essendo stata fornita dalla convenuta, su cui gravava l'onus probandi, la prova del rapporto da cui discende il credito vantato nei confronti dell'attrice, lo stesso è da ritenersi inesistente
Quanto sin qui detto, comporta dunque l'accoglimento della domanda.
In ultima analisi, quanto alla domanda risarcitoria così come formulata da parte attrice, la stessa è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata , atteso che nulla è stato specificamente allegato e provato in merito ai danni subiti causalmente riconducibili alla condotta contestata alla convenuta, potendosi fare ricorso alla liquidazione equitativa ex art 1226 c.c. solo nell'ipotesi in cui in cui il danno, specificamente allegato dalla parte, sui cui incombe l'onus probandi ex art 2697 c.c. , non possa esser provato nel suo preciso ammontare .
In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda e, accertata l'inesistenza del contratto n.
9941, dichiara che nulla è dovuto dalla alla convenuta Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale infine rigetta la domanda di risarcimento dei danni un quanto infondata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla ogni altra istanza ed eccezione rigettata e Parte_1
disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto accerta l'inesistenza del contratto n. 9941 e del credito vantato da nei confronti dell'attrice ; CP_1
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
SENTENZA
4 - condanna la al pagamento in favore della delle spese CP_1 Parte_1 di lite che si liquidano in € 518,00 per spese e € 3.809,00 per compensi professionali oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Gianluca De Lorenzo;
- condanna la al pagamento delle spese di ctu liquidate in € 2.288,53 con CP_1
provvedimento emesso in data 17.2.2023.
Napoli, 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 28888/2021 r.g. tra
(C.F. rappresentata e difesa giusta procura alle liti Parte_1 P.IVA_1 agli atti dall'avv. Gianluca De Lorenzo (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa n. 12.
- Attrice
e
C.F. ). CP_1 P.IVA_2
- Convenuta contumace
CONCLUSIONI: parte attrice concludeva come da note scritte depositate per l'udienza del 10.09.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale la domandando l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “
1. Accogliere la presente domanda ed accertata la inesistenza di un valido titolo contrattuale alla base della indebita richiesta di pagamento presentata alla società attrice, dichiarare che nulla è dovuto da questa alla convenuta CP_1
per qualsivoglia ragione e/o titolo per tutti i motivi suesposti ampiamente, e conseguentemente verificata la commissione del “fatto illecito” aquiliano dalla società convenuta ai danni di parte attrice, e caratterizzato dall'aver artatamente richiesto il
SENTENZA 1 pagamento di somme non dovute per un accordo mai concluso, riconoscere il danno extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. causa la violazione dei canoni di correttezza, lealtà e diligenza ex art. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 Cost., il tutto, oltre spese, interessi al tasso legale e svalutazione monetaria, che l'On. Giudice adito vorrà liquidare equitativamente, così come previsto dagli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., e comunque da contenersi nei limiti di valore della presente controversia, anche ai fini del contributo unificato versato;
2. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e/o competenze professionali relative al presente giudizio, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Parte attrice esponeva di aver ricevuto in data 10.07.2021 una diffida legale mediante pec dalla società convenuta, con la quale quest'ultima le intimava l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di noleggio n. 9941 avente ad oggetto “ Per_1
FOTOCOPIATRICE C203”, stipulato dall'attrice con la società Euroreting in data 13 febbraio 2008 e successivamente ceduto insieme al bene, i crediti e i diritti ad esso riferibili a alla In particolare, con la suddetta comunicazione, la Controparte_1 CP_1
qualificandosi come cessionaria della affermava che le somme
[...] CP_2
richieste “…non attengono al pagamento dei canoni di noleggio, ma sono dovute alla scadenza del contratto e/o per l'ulteriore trattenimento del bene […] DESCRIZIONE
SERVIZIO Corrispettivo per ulteriore utilizzo dopo le scadenze ex art. 13 ctr 33.684,00
Indicizzazione canoni periodici del contratto ex art. 9 ctr 976,34 Spese alienazione cespite e smaltimento ex art. 5 ctr 315,16 Spese cessione del contratto ex listino servizi art. 5 ctr 315,04 Spese chiusura contratto ex listino servizi art. 5 ctr 315,04 Spese per il recupero del bene ex listino servizi art. 5 ctr 2.440,00”.
La società attrice, dunque, in seguito ad ulteriore comunicazione ricevuta in data
17.11.2021, richiedeva alla chiarimenti in merito alla pretesa avanzata. In CP_1
riscontro a detta richiesta, la convenuta inviava a mezzo pec del 18.11.2021, a giustificazione del credito avanzato, il contratto di noleggio (n. 9941) che sarebbe stato concluso in Napoli il 13/02/2008 tra la “Concedente” il “Fornitore” CP_2
NEWDECASISTEMI Srl e la ndicata come “Utilizzatore”. Parte_1
SENTENZA 2 Pertanto, la instaurava il presente giudizio al fine di far accertare Parte_1 negativamente l'indebita richiesta avanzata dalla convenuta. Parte attrice affermava preliminarmente la competenza del Tribunale di Napoli, essendo stato concluso l'asserito contratto in Napoli. Nel merito, affermava l'inesistenza del suddetto contratto di noleggio, mai stipulato dalla e di conseguenza disconosceva le Parte_1
sottoscrizioni apposte sullo stesso dal rappresentante legale nonché amministratore unico della società . Nello specifico, si disconosceva “la n. 1 sottoscrizione Controparte_3
apposta dopo la dicitura “L'utilizzatore (Timbro e firma)” presente alla pagina 1/2 nonché le n. 3 sottoscrizioni apposte dopo la dicitura “L'utilizzatore (Timbro e firma)” del Contratto di noleggio n. 9941 del 13/02/2008 odiernamente prodotto in atti dalla parte attrice stessa e che la convenuta vorrebbe ritenere legittimo ed esistente”.
Parte attrice eccepiva, inoltre, la violazione da parte della società convenuta dei canoni di correttezza, lealtà e buona fede, chiedendo dunque il riconoscimento del risarcimento del danno aquiliano ex art. 2043 c.c. a carico della società convenuta.
All'udienza di prima trattazione il Giudice dott. Vassallo, rilevata la mancata costituzione di parte convenuta, ne dichiarava la contumacia ed assegnava i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. La causa veniva quindi istruita con la consulenza tecnica a cura della dott.ssa e, successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la Persona_2
stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 5/06/2023, la presente causa veniva assegnata alla scrivente, la quale con ordinanza del 17/9/2024 riservava la causa in decisione.
Tanto premesso, la domanda attorea è da ritenersi fondata e come tale meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero, deve anzitutto evidenziarsi che la società convenuta è rimasta contumace .
Inoltre, il contratto di noleggio da cui discende il credito di cui si chiede l'accertamento negativo deve ritenersi inesistente, non essendo lo stesso stato sottoscritto da Parte_1
[...]
Ritiene, infatti, il Tribunale di conformarsi alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, che risultano adottate a seguito di indagini effettuate con rigore scientifico, oltre che adeguatamente motivate .
SENTENZA 3 Dall'istruttoria espletata è emerso che le sottoscrizioni apposte al contratto n. 9941
(inviato dalla ll'attrice in sede stragiudiziale) non sono riconducibili al CP_1
rappresentante legale della La Ctu, infatti, ha appurato che “le quattro Parte_1
firme riferite a: “ ”, oggetto di verifica, apposte sul Controparte_3 documento: “Contratto di noleggio N. 9941” della Santander Consumer Bank del
13.2.2008, NON sono state redatte da e sono pertanto APOCRIFE”. Controparte_3
Esclusa, pertanto, l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto e non essendo stata fornita dalla convenuta, su cui gravava l'onus probandi, la prova del rapporto da cui discende il credito vantato nei confronti dell'attrice, lo stesso è da ritenersi inesistente
Quanto sin qui detto, comporta dunque l'accoglimento della domanda.
In ultima analisi, quanto alla domanda risarcitoria così come formulata da parte attrice, la stessa è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata , atteso che nulla è stato specificamente allegato e provato in merito ai danni subiti causalmente riconducibili alla condotta contestata alla convenuta, potendosi fare ricorso alla liquidazione equitativa ex art 1226 c.c. solo nell'ipotesi in cui in cui il danno, specificamente allegato dalla parte, sui cui incombe l'onus probandi ex art 2697 c.c. , non possa esser provato nel suo preciso ammontare .
In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda e, accertata l'inesistenza del contratto n.
9941, dichiara che nulla è dovuto dalla alla convenuta Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale infine rigetta la domanda di risarcimento dei danni un quanto infondata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla ogni altra istanza ed eccezione rigettata e Parte_1
disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto accerta l'inesistenza del contratto n. 9941 e del credito vantato da nei confronti dell'attrice ; CP_1
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
SENTENZA
4 - condanna la al pagamento in favore della delle spese CP_1 Parte_1 di lite che si liquidano in € 518,00 per spese e € 3.809,00 per compensi professionali oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Gianluca De Lorenzo;
- condanna la al pagamento delle spese di ctu liquidate in € 2.288,53 con CP_1
provvedimento emesso in data 17.2.2023.
Napoli, 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5