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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1987/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1987/2025 V.G. promossa da:
; Parte_1
e
CP_1
entrambi elettivamente domiciliati in P.zza Cavour n. 6, Saluzzo (CN) presso i difensori Avv.
Fabrizio FILIPPONI e Avv. Sergio CORREGGIA;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Bibiana (TO) il 26.10.2013, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2013; che dal matrimonio è nato il figlio a Pinerolo (TO) il 23.10.2014; Persona_1 che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 18.10.2024 e che la separazione era stata omologata con sentenza emessa il 23.10.2024 e pubblicata il 13.11.2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, delegandogli gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c, il quale disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 9.9.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1) Affido condiviso del minore con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le Per_1
questioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione. Il figlio manterrà la residenza presso la madre e dunque presso la ex casa coniugale che rimane a lei assegnata e di cui è unica proprietaria.
2) Il padre vive e risiede in Barge via Carlo Alberto 90 ove si è trasferito.
3) Il minore trascorrerà con il padre i giorni di martedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino Per_1
a mercoledì sera ove fara rientro alla casa materna per l'ora di cena. A fine settimana alternati trascorrerà con il padre dal giorno di venerdì alla domenica sera ove farà rientro presso la casa della madre. I ricorrenti concorderanno tra di loro eventuali cambiamenti sulla base delle loro esigenze lavorative.
4) Salvo diverso accordo, anche sulla base dei desideri del minore , lo stesso trascorrerà dal Per_1
giorno 23 dicembre sino al giorno 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro genitore, ad anni alterni. Resta la facoltà del genitore che non trascorrerà il Natale con il figlio di prevedere di trascorrere con il minore la serata del 24 dicembre per lo scambio dei doni natalizi
5) Salvo diverso accordo, anche sulla base dei desideri del minore, lo stesso trascorrerà dal Giovedì
Santo sino alla domenica di Pasqua con un genitore e dal lunedì di Pasquetta sino al martedì successivo con l'altro genitore, ad anni alterni. 6) Salvo diverso accordo, anche sulla base dei desideri del minore, ponti e festività infrasettimanali lo stesso li trascorrerà con entrambi i genitori alternativamente.
7) Ferie estive: salvo diverso accordo, anche sulla base dei desideri del minore, i genitori avranno diritto a trascorrere due settimane anche consecutive con da concordarsi per iscritto (anche Per_1
a mezzo whatsapp) entro il 31 maggio di ogni anno.
8) Stante la collocazione prevalente del minore presso la madre il padre provvederà a versare a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 400,00 (euro quattrocento) mensili sul conto corrente noto ai genitori entro il giorno 15 di ogni mese;
9) Il predetto importo è rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
10) I coniugi concordano che le spese straordinarie per il figlio restino a carico di entrambi nella quota del 50% ciascuno, sulla base del Protocollo di Intesa tra Magistratura e Avvocatura di Torino che i genitori dichiarano di conoscere e di aderire.
11) In riferimento all'assegno unico le parti concordano che lo stesso verrà integralmente incassato dalla sig.ra che annualmente potrà farne richiesta. Pt_1
12) Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% in favore di ciascun genitore salvo diverso e specifico accordo
13) I genitori si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto e documenti equipollenti in favore del figlio minore Per_1
14) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento
15) La sig.ra dichiara di essere comproprietaria al 50% di vettura targata EV487NM ed il Pt_1
sig. dichiara di essere proprietario della vettura tg GJ819KH. CP_1
16) Le parti si accordano affinché a semplice richiesta della sig.ra la vettura tg. Pt_1
EV487NM venga volturata a suo favore con i soli costi di trascrizione a carico della stessa
Pt_1
17) La sig.ra dichiara di essere titolare del conto corrente acceso presso la banca Intesa Pt_1
San Paolo, filiale di Bagnolo Piemonte;
18) Il sig. dichiara di essere titolare del conto corrente acceso presso il Banco BPM CP_1
filiale di Barge.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 4.8.2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge. È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_1
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
26.10.2013 in Bibiana (TO) da: , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Bibiana al n. 2, parte II, Serie A, Anno 2013, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 9.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bibiana di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 11/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1987/2025 V.G. promossa da:
; Parte_1
e
CP_1
entrambi elettivamente domiciliati in P.zza Cavour n. 6, Saluzzo (CN) presso i difensori Avv.
Fabrizio FILIPPONI e Avv. Sergio CORREGGIA;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Bibiana (TO) il 26.10.2013, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2013; che dal matrimonio è nato il figlio a Pinerolo (TO) il 23.10.2014; Persona_1 che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 18.10.2024 e che la separazione era stata omologata con sentenza emessa il 23.10.2024 e pubblicata il 13.11.2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, delegandogli gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c, il quale disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 9.9.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1) Affido condiviso del minore con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le Per_1
questioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione. Il figlio manterrà la residenza presso la madre e dunque presso la ex casa coniugale che rimane a lei assegnata e di cui è unica proprietaria.
2) Il padre vive e risiede in Barge via Carlo Alberto 90 ove si è trasferito.
3) Il minore trascorrerà con il padre i giorni di martedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino Per_1
a mercoledì sera ove fara rientro alla casa materna per l'ora di cena. A fine settimana alternati trascorrerà con il padre dal giorno di venerdì alla domenica sera ove farà rientro presso la casa della madre. I ricorrenti concorderanno tra di loro eventuali cambiamenti sulla base delle loro esigenze lavorative.
4) Salvo diverso accordo, anche sulla base dei desideri del minore , lo stesso trascorrerà dal Per_1
giorno 23 dicembre sino al giorno 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
l'altro genitore, ad anni alterni. Resta la facoltà del genitore che non trascorrerà il Natale con il figlio di prevedere di trascorrere con il minore la serata del 24 dicembre per lo scambio dei doni natalizi
5) Salvo diverso accordo, anche sulla base dei desideri del minore, lo stesso trascorrerà dal Giovedì
Santo sino alla domenica di Pasqua con un genitore e dal lunedì di Pasquetta sino al martedì successivo con l'altro genitore, ad anni alterni. 6) Salvo diverso accordo, anche sulla base dei desideri del minore, ponti e festività infrasettimanali lo stesso li trascorrerà con entrambi i genitori alternativamente.
7) Ferie estive: salvo diverso accordo, anche sulla base dei desideri del minore, i genitori avranno diritto a trascorrere due settimane anche consecutive con da concordarsi per iscritto (anche Per_1
a mezzo whatsapp) entro il 31 maggio di ogni anno.
8) Stante la collocazione prevalente del minore presso la madre il padre provvederà a versare a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 400,00 (euro quattrocento) mensili sul conto corrente noto ai genitori entro il giorno 15 di ogni mese;
9) Il predetto importo è rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
10) I coniugi concordano che le spese straordinarie per il figlio restino a carico di entrambi nella quota del 50% ciascuno, sulla base del Protocollo di Intesa tra Magistratura e Avvocatura di Torino che i genitori dichiarano di conoscere e di aderire.
11) In riferimento all'assegno unico le parti concordano che lo stesso verrà integralmente incassato dalla sig.ra che annualmente potrà farne richiesta. Pt_1
12) Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% in favore di ciascun genitore salvo diverso e specifico accordo
13) I genitori si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto e documenti equipollenti in favore del figlio minore Per_1
14) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento
15) La sig.ra dichiara di essere comproprietaria al 50% di vettura targata EV487NM ed il Pt_1
sig. dichiara di essere proprietario della vettura tg GJ819KH. CP_1
16) Le parti si accordano affinché a semplice richiesta della sig.ra la vettura tg. Pt_1
EV487NM venga volturata a suo favore con i soli costi di trascrizione a carico della stessa
Pt_1
17) La sig.ra dichiara di essere titolare del conto corrente acceso presso la banca Intesa Pt_1
San Paolo, filiale di Bagnolo Piemonte;
18) Il sig. dichiara di essere titolare del conto corrente acceso presso il Banco BPM CP_1
filiale di Barge.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 4.8.2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge. È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_1
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
26.10.2013 in Bibiana (TO) da: , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Bibiana al n. 2, parte II, Serie A, Anno 2013, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 9.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bibiana di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 11/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi