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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 560/2021 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. Parte_1
f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Scaffidi Muta (con PEC CodiceFiscale_1 indicata), domiciliato nello studio di quest'ultima, in S. TA di IL, via Pescheria ang. Piazza
V. Emanuele, per procura in calce all'atto di citazione in appello, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del C. O. A. di Messina del 30 luglio 2021 su istanza del 19 luglio 2021,
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...], c. f.: Controparte_1 [...]
, rappresenta e difesa dall'avv. Giuseppe Faraci (con PEC indicata), domiciliata presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo, in S. TA di IL, C. da Cavaretta n. 11, per procura da considerarsi in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 4 gennaio 2023,
APPELLATA
e con l'intervento del
PM – sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. , CP_2
__________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 297/2021 emessa il 12 aprile 2021 dal Tribunale di Patti in materia di querela di falso.
**************
1 CONCLUSIONI delle PARTI.
Per l'appellante: “L'avv. Scaffidi Muta contesta altresì tutto quanto chiesto e dedotto ex adverso ed insiste, in via istruttoria, nell'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico: 1) chiede di procedere al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio con la nomina di altro esperto in materia, ovvero ad una consulenza tecnica d'ufficio collegiale, al fine di verificare l'autenticità dei testamenti olografi redatti il 02/11/2000 ed il 27/01/2004, nonché la riconducibilità al de cuius della grafia e della firma dei medesimi e se il più recente testamento sia compatibile con il primo quanto a grafia
e sottoscrizione. In via subordinata, l'avv. Stefania Scaffidi Muta precisa le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa, insiste per l'accoglimento delle conclusioni e delle domande già formulate, con rigetto delle conclusioni formulate dall'appellata”.
Per l'appellata: “chiede l'accoglimento delle già spiegate conclusioni, che, per comodità di chi legge, si trascrivono: 1) in via preliminare dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'appello per decorrenza del termine per impugnare;
2) senza recesso di quanto sopra e nella denegata ipotesi del suo mancato accoglimento dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la sentenza n. 297/2021 pubblicata il 12.04.2021 emessa dal Tribunale Parte_1
di Patti nel giudizio n. 36/2015; 3) condannare parte appellante al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Il P. M. – sede ha apposto il proprio visto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2021 ha Parte_1
impugnato con appello davanti a questa Corte, nei confronti di la Controparte_1
sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha rigettato la querela di falso da lui proposta e, per l'effetto, ha dichiarato la verità del testamento olografo del 27 gennaio 2004 redatto da disponendo che fosse fatta menzione della sentenza, a cura della Controparte_3 cancelleria, sull'originale o sulla copia (che ne tenesse luogo) dello stesso;
ha, altresì, rigettato ogni ulteriore domanda, ordinando, ai sensi dell'art. 226 comma 1 c. p. c., la restituzione dell'originale del documento eventualmente custodito presso la cancelleria del Tribunale ed ha, infine, condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
(liquidate come in dispositivo), nonché al pagamento in favore dell'Erario della Controparte_1 pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c. p. c., nella misura di € 20,00, ponendo le spese di c. t. u. (già liquidate in atti) definitivamente a carico dell'attore.
2 L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti e ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia provvisoriamente esecutiva, fosse accertato e dichiarato che egli è legittimo erede di CP_3
, nonché la falsità del testamento olografo a firma di quest'ultimo datato 27 gennaio 2004,
[...]
pubblicato il 12 marzo 2014 in S. TA di IL con atto in Notaio Rep. n. 27.492, Persona_1
Raccolta n. 8087, registrato in S. TA IL il 24 marzo 2014 n. 265 serie 1T; in via subordinata ha chiesto che si dichiarasse la falsità materiale della firma apposta nel testamento anzidetto, accertando che la sottoscrizione presente nella scheda testamentaria non è autografa in quanto non vergata da , e, in ogni caso, che si adottasse ogni consequenziale provvedimento Controparte_3 di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c. p. c. in esito all'accertamento della falsità, disattendendo conseguentemente tutte le eccezioni e le istanze sollevate da controparte davanti al Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente l'11 gennaio 2022 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità perché tardivamente proposto oltre il termine cd. breve dalla notificazione della sentenza, che sarebbe stata effettuata, a suo dire, il 22 aprile 2021 a mezzo PEC al difensore di controparte. Nel merito ne ha, comunque, contestato i motivi, spiegando le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Con provvedimento reso all'udienza dell'11 aprile 2022 – svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e s. m. i.) – la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
23 gennaio 2023, differita poi, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, sino all'8 aprile
2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve respingersi preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per sua tardività sollevata da parte appellata come s'è riportato sopra.
Sostiene l'appellata, in particolare, di avere notificato la sentenza di primo grado al procuratore di controparte in data 22 aprile 2021 a mezzo P. E. C., contrariamente a quanto ha dedotto l'appellante, tale che il termine per proporre impugnazione non sarebbe, nel caso concreto, quello c.d. lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, bensì quello cd. “breve” decorrente dalla suddetta data
3 di notifica, rispetto al quale la notifica dell'atto di appello, avvenuta nella specie il 19 luglio 2021, sarebbe evidentemente tardiva siccome effettuata ben oltre i 30 giorni dall'anzidetta data del 22 aprile
2021.
L'eccezione muove dal presupposto che la notifica della sentenza da parte di Controparte_1
(convenuta in primo grado), effettuata a mezzo P. E. C. al difensore di controparte, sia stata
[...]
validamente eseguita, mentre in realtà - osserva la Corte - essa deve ritenersi nulla per le ragioni di seguito esposte.
A sostegno della propria eccezione la parte appellata ha prodotto la scansione per immagini della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna relative alla notifica della sentenza di primo grado, nelle quali è indicato, come oggetto, testualmente “sentenza n. 297/2021 Tribunale di
Patti giudizio civile n. 36/2015 r. g.”.
Ora, è noto che l'atto notificato a mezzo posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, consentendo di acclarare l'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato e la corrispondenza degli atti e documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario (tra le tante si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 14063/2024; 16189/2023;
10292/2023; 20214/2021).
Nel caso in esame, invero, la parte appellata non ha dedotto alcuna impossibilità di depositare con modalità telematica l'atto notificato, come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 9 della legge 53/1994, e, dunque, il deposito di copia analogica delle ricevute suddette nel caso concreto dà luogo a nullità della notificazione in linea con il granitico principio di diritto sopra richiamato.
Non ignora la Corte il recente indirizzo della Suprema Corte che ha attenuato il rigore della interpretazione testé richiamata in materia proprio di decorso del termine “breve” per impugnare nell'ipotesi di notifica della sentenza a mezzo PEC, affermando che, a tale fine, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza ben può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p. c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (così Cass. Civ. nn. 4725/2025; 25686/2023).
4 Come però si evince facilmente dalla disamina della parte motiva delle pronunce appena richiamate, perché possa essere ritenuta valida la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC in tali casi è necessario che il file contenente il messaggio di notifica della sentenza in formato pdf sia corredato dalla dichiarazione di conformità del file medesimo ad un documento originale informatico firmato digitalmente.
Ora, nell'ipotesi all'attenzione della Corte manca una valida dichiarazione di conformità effettuata nei modi di legge, la quale avrebbe dovuto essere rilasciata dal difensore della parte notificante a norma del primo comma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 82/2005 che testualmente recita: “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Né è utile a questo fine quanto risulta trascritto in calce alla copia della r. a. c. prodotta in atti, ossia testualmente “nell'interesse della mia assistita dott.ssa , ed in relazione Controparte_1
alla sentenza di cui in oggetto, che si allega in copia informatica, e si attesta conforme al duplicato informatico, estratta dal fascicolo telematico n. 36/2015 r. g. (…)”, recante alla fine la sigla “Avv. G.
Faranda” (precedente difensore di , sia perché l'attestazione Parte_1
di conformità riguarderebbe la sentenza e non già le copie della r. a. e della r. a. c. relative alla notifica di essa (prodotte in atti), sia perché, comunque, non si tratta di un'attestazione ritualmente effettuata dal difensore a mente del citato art. 23, siccome non munita né di firma autografa, né di firma digitale da parte del legale medesimo.
Occorre ribadire a tal riguardo che ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, L. 53-1994, “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82”; ai sensi del comma 1 ter, poi, dello stesso art. 9, “in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.
Ne discende che, in difetto di una valida attestazione di conformità all'originale, la prova della notificazione della sentenza di primo grado alla controparte, fornita da parte appellata mediante il deposito di copia scansionata per immagine della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, priva degli allegati, oltre che della relata di notifica, deve ritenersi assolutamente nulla.
5 Né essa può dirsi sanata nel caso concreto – sanatoria ammessa in linea di principio dal Giudice nomofilattico – in quanto l'appellante non ha mai riconosciuto di avere ricevuto la notificazione della sentenza, ma anzi ha affermato espressamente nell'atto di appello che la sentenza impugnata non gli era stata mai notificata, contestando poi, nelle note di trattazione scritta del 2 febbraio 2022, l'assoluta nullità, se non addirittura l'inesistenza, della notificazione che controparte, invece, nella sua comparsa di costituzione, ha assunto essere stata effettuata.
Rimane assorbito nella principale ragione di nullità della notificazione rilevata come sopra ogni altro profilo di invalidità, in particolare quelli dedotti dall'appellante nell'anzidette note, quali la carenza, nell'oggetto dell'atto, della dicitura “Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994 e succ. mod.”, nonché la mancanza, nel corpo del testo del messaggio di invio, dell'avvertenza che trattavasi di una notificazione ed anche delle attestazioni richiamanti gli artt. 3, 3 bis e 9 della L. 21 gennaio 1994 n.
53, così come della procura alle liti e soprattutto della “relata di notificazione”, nella quale il difensore, dovendo compiere l'asseverazione prevista dall'art. 22, co. 2, del codice dell'amministrazione digitale, avrebbe dovuto inserire – rileva l'appellante - la dichiarazione di conformità all'originale a norma dell'articolo 3 bis, co. 5, della L. 53/94 e del co. 4 dell'art. 18 DM
44/2011.
Ciò posto, quanto all'eccezione di tardività dell'appello in esame, va detto che, in difetto di una valida notificazione della sentenza appellata, non può ritenersi applicabile nella specie il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c. p. c., essendo conseguentemente da rigettare l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla difesa di Controparte_1
Venendo al merito del gravame, col primo motivo, variamente articolato, l'appellante si duole del mancato esame da parte del Tribunale delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio da lui sollevate e, conseguentemente, del mancato accoglimento della sua richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale.
Più segnatamente rileva che nella sentenza impugnata sarebbe stata omessa qualsiasi considerazione ed ogni confutazione delle sue osservazioni alla c. t. u..
Evidenza, inoltre, l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della relazione peritale, nella quale si è affermato testualmente, in risposta al quesito formulato dal Tribunale, che: “i due testamenti olografi oggetto di causa redatti il 02.11.2020 e il
27.01.2004 sono compatibili tra di loro quanto a grafia e sottoscrizione” e che “gli stessi risultano entrambi autografi in quanto attribuibili alla mano del sig. ”. Controparte_3
Deduce la contraddittorietà delle risultanze della c. t. u. sostenendo che tra il primo testamento, datato
2 novembre 2020, ed il secondo, datato 27 gennaio 2004, sussisterebbero delle evidenti difformità di
6 sottoscrizione in quanto nel primo emergerebbe una condizione neurofisiologica del soggetto scrivente non compatibile con quella risultante dall'esuberante gestualità riscontrata nel secondo, il quale (ultimo), di fatto, non sarebbe riferibile all'autore del testo, anche per la presenza di tecnicismi verbali non sussistenti nel primo.
A suo dire il giudizio espresso dal Consulente d'ufficio in risposta ai rilievi effettuati dal C. t. p. dr.ssa
- secondo cui l'espansività della firma che risulta oggettivamente vergata con Persona_2 gesti più ampi rispetto al resto del testo rappresenterebbe “un momento liberatorio del de cuius” - non sarebbe condivisibile in quanto frutto di un'analisi che privilegerebbe l'aspetto psicologico- soggettivo piuttosto che attenersi allo studio del gesto grafico e tenere conto, come avrebbe dovuto ai fini della “verità tecnica” del documento, che l'indebolimento generale dell'organismo di un anziano influisce sulla motricità e comporta una modificazione della grafia nel senso del suo appesantimento, facendole acquistare delle caratteristiche peculiari, quali la direzione ondeggiante, i movimenti a scosse, le rotture dei legamenti, la difficoltà di chiusura degli ovali ed il loro schiacciamento alla base, dei leggeri tremori, i tratti eccessivamente spezzettati anche all'interno della stessa lettera.
Aggiunge poi che il Consulente d'ufficio, pur avendo evidenziato la disponibilità di numerose scritture di comparazione molto antiche, di carattere privato e familiare - che, benché non autenticate, sono risultate stilisticamente omogenee, come tali ritenute di sicura provenienza da CP_3
-, ha poi di fatto utilizzato quale scrittura comparativa un atto del 1958, peraltro non firmato
[...] per intero e in cui il nominativo del predetto risulta indicato come ” che non Persona_3
si riferirebbe, in realtà, al testatore de quo. Ed infatti – rileva -, a ragionare diversamente, quest'ultimo avrebbe senz'altro preteso di essere indicato con il proprio nome e cognome per intero, ossia
[...]
”, com'è dato ricavare in tutte le altre scritture di provenienza certa, quali l'atto notorio CP_3 del 3 dicembre 2007, l'atto di notorietà (contrassegnato nella relazione con la sigla C11), la comunicazione di inizio lavori (indicato nella relazione con la sigla C12), il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno e la raccomandata del 28 marzo 2012, prodotti dalla parte convenuta in primo grado, che presenterebbero un'identità di sottoscrizione non rinvenibile nell'ulteriore produzione documentale di controparte.
Osserva ancora l'appellante che il C. t. u. avrebbe dovuto considerare le critiche del C. t. di parte, il quale aveva evidenziato come il testamento del 27 gennaio 2004 non fosse riferibile all'estensore del testo, fondando i propri rilievi su un'analisi condotta attraverso l'uso della scrittura di certa provenienza costituita dall'atto di matrimonio sottoscritto dallo e che il lasso di tempo CP_1
intercorso tra la su citata scrittura privata del 1958 - epoca in cui lo aveva 36 anni -, e la scheda CP_1 testamentaria del 27 gennaio 2004, quando l'uomo aveva superato gli 80 anni, renderebbe non
7 comparabili i due scritti, dovendosi presumere che già solo per la semplice età avanzata dell'uomo il tratto di scrittura fosse diverso da quello presente nell'atto del 1958.
Fatta una premessa sul “grafismo” dello – che secondo quanto emergerebbe dalle scritture di CP_1
comparazione si caratterizzerebbe in maniera omogenea per la variabile dimensionale del corpo grafico, le incidenze angolari determinate dalla funzione assiale, le frequenze degli impulsi, le peculiarità grafomotorie che caratterizzano i passaggi interstrutturali, l'incesso ovvero il modo di condurre il gesto grafico nel quale vengono registrate le movenze -, l'appellante evidenzia l'incomprensibilità della scelta del C. t. u. di avvalersi particolarmente, come strumento comparativo, della scrittura del 1958, la quale presenterebbe delle macroscopiche differenze rispetto alle altre scritture, tale da potersene ipotizzare la non riferibilità a lui, ma semmai ad un esecutore estraneo.
Differente ne sarebbe, a suo dire, la morfografia di taluni elementi letterali, l'inclinazione generale, la direzione assiale: il C. t. u., a fronte delle osservazioni del C. t. di parte relative a tali rilevanti differenze - riguardanti il movimento, il gesto, la fisionomia dinamica - avrebbe dovuto effettuare una nuova analisi al fine di accertare tecnicamente la sussistenza di queste eterogeneità, che, secondo l'appellante, farebbero ipotizzare piuttosto l'intervento di un soggetto diverso, collocabile entro l'ambito familiare dello dotato di un profilo grafico affine a quello del de cuius, ma CP_1
sicuramente diverso sul piano dei meccanismi neuro-fisiologici.
Conseguenza dei predetti errori in cui sarebbe incorso il C. t. u. è, a dire dell'appellante, il non avere costui valutato adeguatamente che la sottoscrizione ” presente al rigo 43 del Controparte_3
testamento in questione non poteva essere riferibile alla grafo-motricità del soggetto che ha vergato il testo;
e ciò per la sua dinamica fortemente espansiva e per l'energia cinetica presente in essa, manifestamente divergente rispetto alle omografe esecuzioni dimesse sussistenti nello stesso scritto e in quello di qualche anno anteriore.
Il vigoroso slancio progressivo evidenzierebbe, secondo l'appellante, un'erogazione di energia non compatibile con quella di un soggetto ottantunenne, la cui grafia, invece, avrebbe dovuto mostrare i segni della riduzione dell'energia e della capacità motrice dovuta all'invecchiamento; tra l'altro – osserva ancora - la firma dello SB non sarebbe mai stata caratterizzata, neppure in età giovanile, da un tratto fermo, deciso e privo della minima instabilità come quello che si nota, invece, nella suddetta sottoscrizione.
Deduce ancora che l'Ausiliario tecnico non avrebbe adeguatamente attenzionato la data presente nel rigo 42 del testamento medesimo, dato che, se l'avesse fatto, avrebbe notato la presenza di un ritocco nella cifra “2”, oltre a talune divergenze rispetto al primo testamento quanto alla “A”, alla parola
“IL” ed alle cifre “4” e “1”; a tal fine – osserva - l'Ausiliario avrebbe dovuto utilizzare un microscopio o un'adeguata illuminazione o un ingrandimento fotografico anche per accertare
8 l'eventuale utilizzo di penne eroganti inchiostri diversi, visto che, peraltro, il tratto di penna e le ritmiche pressorie del tracciato della firma e della data (secondo il suo assunto) sarebbero differenti rispetto a quelli del testo.
L'appellante rileva, in definitiva, che la data apposta al rigo 42 e la sottoscrizione al rigo 43 del testamento in questione non sarebbero riferibili alla grafo-motricità dell'autore del testo e che il C. t.
u. sarebbe giunto ad errate conclusioni a causa di precisi errori metodologici consistiti nell'avere utilizzato come comparazione un “campione estraneo” alla grafo-motricità del testatore e nell'essersi fatto guidare da un elemento soggettivo esprimendo un parere condizionato da errate premesse inziali, avendo assegnato ampio spazio a quelle che gli sono apparse come convergenze di una serie di parametri (continuità, allineamento di base e simili), mentre avrebbe dovuto attenzionare altre caratteristiche (quali dimensioni assolute e relative, direzione assiale, qualità del tratto nelle dinamiche edificative, erogazione energetica, velocità) rivelatrici, nella specie, dell'intervento di un diverso soggetto.
Ne sarebbe derivata, a dire dell'appellante, l'omissione del bilancio critico conclusivo, che avrebbe dovuto essere attivato nel caso concreto alla luce delle (asserite) macroscopiche differenze esistenti in tutti i parametri più importanti nei tracciati firma posti a confronto.
Conclude sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, i due testamenti in verifica - quello olografo del 2 novembre 2000 e quello del 27 gennaio 2004 – non sarebbero stati vergati dalla stessa mano e non sarebbero tra loro compatibili quanto a grafia e sottoscrizione.
Essi non sarebbero autografi poiché – a dire dell'appellante - non attribuibili alla mano di
[...]
: quello del 27 gennaio 2004 risulterebbe falso e non riconducibile al suo (preteso) autore CP_3
( ). Controparte_3
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento.
Va subito evidenziato che il Tribunale ha raggiunto il proprio convincimento e lo ha motivato sulla base degli accertamenti accurati e delle valutazioni formulate dal Consulente tecnico d'ufficio, il quale, inviata la bozza alle parti ed acquisiti i rilievi critici formulati - nella specie - dalla sola parte attrice, a mezzo proprio Consulente (dr.ssa ), ha replicato dettagliatamente agli Persona_2
stessi, pervenendo alle ragionate conclusioni cui il primo Giudice ha dichiarato di aderire espressamente in sentenza.
Si legge, infatti, nella parte motiva della stessa (testualmente): “(…) avendo il nominato C.T.U., Dott.
affermato, all'esito di una indagine accurata e priva di significative Persona_4
censure, sulla base di un attento confronto tra i documenti impugnati di falso e numerose scritture di comparazione e saggi grafici prodotti in giudizio, che <
9 olografo del 2.11.2000) e V2 (testamento olografo del 27.1.2004, oggetto della presente querela di falso) sono stati vergati dalla stessa mano e che gli stessi sono autografi poiché scritti di pugno dal sig. >> (cfr. conclusioni della CTU, pag. 70, in atti). In particolare, ha Controparte_3
affermato il Consulente, in risposta al quesito postogli, che <<i>>, e che <<gli stessi risultano entrambi autografi in quanto attribuibili alla mano del sig.>> (cfr. relazione di CTU, pag. 71, in atti). Ciò fa fondatamente Controparte_3
presumere che il documento testamentario, fatto oggetto della odierna querela, non sia falso, ma sia pienamente attribuibile al suo autore, , che lo ha redatto e sottoscritto Controparte_3
personalmente. Alla stregua delle superiori considerazioni vanno rigettate tutte le domande proposte dall'attore” (così alle pagg. 5 e 6 della parte motiva della sentenza impugnata).
Siffatta statuizione è stata resa, evidentemente, in fedele applicazione dell'insegnamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella propria relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicandovi, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, sebbene non espressamente confutate, rimangono implicitamente disattese perché incompatibili con le diverse argomentazioni poste a base del convincimento giudiziale (in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 33742/2022; 10747/2019; 1815/2015;
282/2009; 8355/2007).
Immune da censure è, in questa granitica prospettiva interpretativa, ogni decisione che, come quella qui impugnata, non si soffermi a confutare specificamente i rilievi critici dei consulenti di parte, dei quali abbia già tenuto conto il consulente d'ufficio nella propria relazione, dato che le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non necessitano di specifica confutazione.
Sul punto non va taciuto, per di più, che il Tribunale, con l'espressione testuale sopra riportata in grassetto (“priva di significative censure”), ha dato atto, seppure concisamente, di avere ritenuto ininfluenti rispetto alla valutazione del C. t. u. le osservazioni critiche del Consulente di parte attrice, palesando così, contrariamente a quanto assume l'appellante, il proprio dissenso rispetto alle suddette argomentazioni di parte.
Erra quindi l'appellante nel ritenere censurabile la pronuncia impugnata a causa del mancato esame da parte del Tribunale delle contestazioni da lui sollevate avverso la consulenza tecnica d'ufficio, denunciandone l'omessa confutazione, stante che, a tacere di quanto da ultimo rilevato, nessun obbligo ha in tal senso il giudice di merito, quando, come nella specie, aderisce alle conclusioni del
10 C. t. u., il quale, a sua volta, abbia tenuto conto nella propria relazione, confutandoli, dei rilievi critici di parte.
Erra parimenti nel criticare l'omessa considerazione ed il mancato accoglimento, da parte del primo
Giudice, della sua richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale dal momento che è ius receptum per costante insegnamento della Suprema Corte che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri istituzionali del giudice di merito, tale che non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (ex multis v. Cass. Civ. nn. 22799/2017; 17693/2013;
20227/2010; in senso sostanzialmente conforme si veda anche Cass. Civ. n. 21525/2019).
Nella seconda parte del motivo di appello in esame lo , dolendosi solo formalmente CP_3 dell'errata interpretazione delle risultanze peritali da parte del Tribunale, in realtà non fa che riproporre le stesse critiche all'operato del C. t. u. già formulate dal Consulente di parte, adducendo in sostanza (si ribadisce in sintesi) che, per via di vari errori metodologici (sopra più nel dettaglio esposti), l'Ausiliario tecnico sarebbe addivenuto ad un giudizio di autenticità ed autografia dei testamenti del tutto sbagliato.
Nel fare ciò, però, l'appellante tralascia di considerare le specifiche ed esaurienti risposte fornite nella relazione finale dal C. t. u. e, in ogni caso, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, nel giudizio d'appello le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi non già alla relazione peritale espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata, tale che le considerazioni critiche mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle osservazioni del proprio consulente, occorre che siano trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza formulati, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342
c. p. c. p. c. (v. Cass. Civ. n. 3302/2013).
Nel caso in esame, in realtà, l'appello si pone al limite dell'inammissibilità ai sensi della norma appena citata, poiché, come detto, con esso lo si è limitato sostanzialmente a CP_3
riproporre le doglianze critiche già sollevate in primo grado avverso la bozza di relazione peritale - che il C. t. u. aveva una per una confutato -, senza muovere, in effetti, specifici rilievi avverso il fondamento logico-giuridico della pronuncia impugnata.
Ad ogni buon conto, solo per completezza si evidenzia nel merito che, quanto alle asserite difformità di sottoscrizione esistenti nei due testamenti esaminati (per cui nel primo emergerebbe una condizione neurofisiologica del soggetto scrivente non compatibile con quella risultante dall'esuberante gestualità riscontrata nel secondo), il C. t. u. ha chiarito che il Consulente di parte, in tale sua analisi, si è soffermato solo sulle diversità risultanti superficialmente al primo impatto (parlando di
11 “difformità di forte impatto visivo”), trascurando di considerare, piuttosto, le profonde analogie esistenti tra le due sottoscrizioni di cui l'Ausiliario aveva dato atto ampiamente nella relazione, legate alle loro caratteristiche intrinseche riguardanti gli aspetti meno evidenti della scrittura, ma più significative sul piano dell'identificazione del suo autore.
Al paragrafo 7 della relazione, intitolato “confronti tra caratteristiche generali e particolari dei testamenti V1 e V2”, infatti, il C. t. u. ha testualmente spiegato: “si mettono a confronto le caratteristiche generali e particolari del primo testamento V1 ed il secondo testamento V2.
Confronto delle caratteristiche generali. A seguito dell'analisi metodologica di tutti gli elementi grafici, anche quelli meno evidenti, come gli aspetti più spontanei legati alla dinamica dei movimenti, sono emerse profonde analogie che confermano una evidente corrispondenza di mano tra le scritture in esame (…). Una delle analogie più profonde è legata alla direzione del rigo. In entrambi
i testamenti si riscontra un andamento sinuoso, la grafia danza costantemente, tendendo comunque
a mantenersi sempre al di sotto il rigo. Tale caratteristica è riscontrabile in entrambi i testamenti
(documenti in verifica V1 e V2) ed in entrambe le rispettive sottoscrizioni (immagine 38). Anche
l'inclinazione degli assi è analoga e varia con la stessa intensità di oscillazione, tale tendenza è riscontrabile anche in entrambe le sottoscrizioni come si può rilevare dall'immagine 38. Un'altra analogia facilmente riscontrabile senza particolari esami è la continuità del tracciato caratterizzata da numerose giustapposizioni che emergono con evidenza in entrambi i manoscritti ed in entrambe le firme in esame (immagine 40, pag. 39). Confronto delle caratteristiche particolari. Anche dal confronto degli aspetti più particolari della grafia (…) emergono analogie e corrispondenze. • Il gruppo di lettere “Sb” del cognome. Nonostante la firma sul testamento V2 sia molto più ampia e il tratto più libero e sicuro le modalità di rappresentazione sono analoghe. L'iniziale “S” è sempre rappresentata come una “S” minuscola allungata. Il movimento si ripete quando l'autore rappresenta la lettera “b” con la stessa inclinazione e lo stesso stile grafico (immagine 41). L'iniziale
“L” del secondo cognome presenta analogie, è rappresentata con la stessa modalità, anche in questo caso la “L” nella firma sul testamento V2 è vergata con gesti più ampi e sicuri. Tuttavia, è riconoscibile la matrice del gesto (…). L'iniziale “B” del nome in entrambi i casi è vergata in due tempi, si riscontra l'uncino iniziale e delle corrispondenze relative alla seconda parte della lettera rappresentata da una doppia arcata simile ad un numero “3” inclinato (…). Gli ovali presentano analoghe caratteristiche. La lettera “a” viene rappresentata quasi sempre con un ovale aperto in alto e inclinato a destra. Relativamente alla lettera “o” si nota la forma ovoidale della lettera che è in molti casi allungata e leggermente ruotata in senso orario, il punto di inizio è posizionato sempre in alto a sinistra ed è spesso caratterizzato da un piccolo uncino interno (…) La lettera “t” è in entrambi i casi è sempre omogenea e rappresentata in modo semplificato da due tratti rigidi e
12 decisi, il primo verticale caratterizzato spesso da un uncino angoloso iniziale ed uno finale ed il secondo orizzontale che è sempre inclinato con la parte terminale rivolta a destra verso l'alto. La doppia “tt” presenta le stesse caratteristiche ed è rappresentata in tre tempi (…)”.
L'appellante, in realtà, così come aveva fatto il suo Consulente in primo grado, limita l'attenzione alla circostanza, non negata dallo stesso C. t. u., che la sottoscrizione apposta nel secondo testamento
(quello oggetto della querela di falso) mostrerebbe una dinamica fortemente espansiva e la profusione in essa di un'energia cinetica che non si riscontra né nel testo dello scritto, né negli scritti di qualche anno anteriori.
Ma il Consulente d'ufficio sul punto, premesso che le due sottoscrizioni presentano tutte le sopra riportate analogie profonde di tipo grafologico, generale e particolare, legate alla dinamica dei movimenti - che confermano un'evidente corrispondenza di mano tra le scritture in esame -, ha spiegato in maniera chiara e condivisibile che, seppure la firma del secondo testamento risulti senz'altro vergata con gesti più ampi e sicuri rispetto a quella presente nel primo, dall'analisi dei due atto non sono emerse discordanze di sorta, ma semmai, come detto, corrispondenze qualitativamente significative siccome presenti soprattutto nei gesti minuti e fuggitivi, dotati di “alto valore identificatorio” in quanto frutto di movimenti involontari.
Ha francamente attribuito questa maggiore decisione dei gesti della firma nel secondo testamento ad un moto interiore di sfogo e di liberazione del testante, che, ad avviso della Corte, è assolutamente plausibile, dal momento che con detto secondo atto l'uomo non ha fatto che confermare nella sostanza il contenuto del primo testamento, con l'aggiunta però di una più ampia e precisa spiegazione del perché nulla avrebbe disposto in favore del figlio Parte_1
segnatamente perché lo aveva “diversamente ed ampiamente compensato in vita” (si rimanda nel dettaglio alla lettura della scheda testamentaria de qua).
Evidentemente attraverso questa esplicita spiegazione (non contenuta nel primo testamento) il testatore ha estrinsecato, con effetti “liberatori” da ogni possibile scrupolo, un sentimento di equanimità da tempo nutrito interiormente, in maniera comprensibile, nei confronti dell'uno e dell'altra figlia, essendo solo costei stata nominata erede universale.
Non risponde alla realtà della complessiva valutazione effettuata sul punto dal C. t. u. quanto assume l'appellante – che cioè l'Ausiliario tecnico avrebbe effettuato un'analisi che ha privilegiato l'aspetto psicologico-soggettivo, piuttosto che attenersi allo studio del gesto grafico onde giungere alla “verità tecnica” -, dato che, come riportato più sopra, nel paragrafo n. 7 della relazione, oltre che nel resto dell'indagine comparativa illustrata nell'intera relazione, si è dato ampiamente atto di una serie di caratteristiche intrinseche della scrittura, rilevanti e peculiari del tratto grafologico, in relazione alle quali profonde e numerose sono risultate le analogie tra la scrittura e la sottoscrizione del testamento
13 datato 27 gennaio 2004 (oggetto precipuo della querela di falso) e quelle del testamento avente data
2 novembre 2000, nonché con le altre scritture di comparazione.
Quanto alla critica riguardante le scritture comparative utilizzate ed al fatto che il C. t. u. avrebbe, alla fine, dato preminenza al raffronto con una scrittura molto datata, risalente all'anno 1958, nemmeno attribuibile, a dire dell'appellante, a , l'Ausiliario tecnico ha ben Controparte_3 esposto che: “(…) le autografie di comparazione utilizzate, ammesse dal Giudice, sono state visionate
e valutate nel contradittorio tra le parti, come da verbale delle operazioni tecniche effettuate (in allegato), alle quali partecipava la dott. che non sollevava alcuna eccezione o osservazione Per_2 sulle scritture di comparizione utilizzabili nell'attuale accertamento, né in quella sede, né successivamente, durante il periodo delle attività di consulenza. Durante le operazioni peritali sono state inoltre condotte le verifiche imposte dalla metodologia. Nella presente relazione sono stati evidenziati soprattutto gli elementi chiave utili ai fini dell'indagine… A pag. 46 della presente relazione sono state riportate tutte le firme di comparizione in ordine cronologico proprio a corredo dell'indagine longitudinale preliminare redatta allo scopo di fornire un quadro completo in merito alla maturazione grafica del sig. negli anni”. CP_1
Con particolare riferimento, poi, all'osservazione sulla scrittura privata del 1958 (documento indicato con la sigla “C8”), il Consulente d'ufficio ha avuto modo di precisare che: “la firma sul documento
C8, ad un primo sguardo, presenta di fatto caratteristiche morfologiche che la rendono dissomigliante dalle altre sottoscrizioni. La firma, infatti, è vergata con gesti più ampi e decisi rispetto alle altre. Ma se ci si sofferma con più attenzione e si analizza con i dovuti criteri imposti dalla dottrina, essa presenta tutte le caratteristiche intrinseche legate agli aspetti meno evidenti della scrittura, ma più importanti ai fini identificativi, analoghe alle altre firme autografe. Inoltre, in essa non è riscontrabile neanche una discordanza in merito alle caratteristiche sostanziali della grafia, tali da poter mettere in dubbio l'omogeneità con le altre comparative”.
Nel prosieguo dell'argomento l'Ausiliario richiama a fondamento della propria spiegazione, a mo' di esempio, il gruppo di lettere “SB” del cognome della firma, che – rileva - mostra, nonostante la dimensione più ampia, le stesse movenze gestuali riscontrabili in altre firme, anche più recenti, dello
SB, tra cui quella del documento denominato “C9” (contenente una firma del 2007), con l'“uncino iniziale stretto e rivolto verso l'alto nella lettera <>, il gesto ascendente con la stessa inclinazione, il lieve flesso nel tratto discendente ”; anche nella lettera “b” si riscontra “la stessa modalità esecutiva ed un analogo stile grafico” in entrambe le firme (documenti “C8” e “C9”).
Altre analogie – ha evidenziato il C. t. u. - sono state rilevate nell'ovale finale e nella lettera “g” collegata alla successiva “i”, puntualizzando comunque l'Ausiliario che le discordanze sostanziali rilevate dal C. t. di parte (quanto, ad esempio, a dimensioni e forma della iniziale lettera “B” e di altre
14 lettere) sono solo apparenti e rientrano nella variabilità grafica dell'autore, fermo restando che – ha osservato –, secondo i maggiori periti grafici, la forma e le dimensioni delle lettere costituiscono gli elementi grafici meno utili a fini identificativi, in quanto i più facili, per la loro immediatezza visiva, da imitare.
Evidente e tecnicamente condivisibile, oltre che esaustiva, è perciò la risposta che il C. t. u. ha fornito ai riduttivi rilievi di parte (dell'attore in primo grado) avverso l'utilizzo della scrittura di comparazione del 1958, tenuto conto, per un verso, che non vi è alcuna prova che essa non possa attribuirsi a , come asserito e non affatto dimostrato dall'attore, e, per altro verso, Controparte_3
che, come emerge dalla disamina del corposo elaborato peritale, il C. t. u. ha utilizzato nella sua indagine non solo quella scrittura, ma anche una serie di altri documenti analiticamente passati in rassegna nelle numerose pagine della relazione medesima e messi adeguatamente a confronto con l'atto oggetto della querela di falso.
Di fronte alle numerose analogie riscontrate nella scrittura del 1958 con gli altri scritti, anche più recenti, dello è difficile peraltro sostenere, come ha fatto l'appellante, che essa non sia CP_1
appartenuta a solo per il fatto che costui viene indicato nella stessa come Controparte_3 [...]
” anziché con il suo intero cognome ( ”), trattandosi questo di un Persona_3 CP_3
argomento troppo riduttivo e vago che non vale, in sé, a scalfire le dettagliate risultanze della relazione peritale sul punto, ragionate ed analiticamente spiegate dal C. t. u. sul piano tecnico-grafologico.
Quanto, infine, alle doglianze evidenziate dall'appellante, sulla scorta degli stessi rilievi già mossi dal C. t. di parte dr.ssa , circa la non riferibilità alla grafo-motricità dell'autore del testo sia Per_2
della data apposta nel rigo 42, sia della firma al rigo 43 del testamento del 27 gennaio 2004, il C. t. u. ha affermato, ribadendo i risultati illustrati più diffusamente nell'intero corpo del proprio elaborato, che: “dall'analisi condotta analiticamente sui documenti in verifica e riportata nella presente relazione non emergono discordanze sostanziali tali da poter mettere in dubbio l'autografia. Infatti, oltre alle analogie non si è rilevato alcun indice tipico di imitazione come bottoni di sosta, lentezza del tracciato, soste ingiustificate o altri elementi estranei alla grafia del Sig. ”. CP_1
Ha spiegato più in particolare l'Ausiliario tecnico che non potrebbe configurarsi nella specie l'intervento di un imitatore, dato che la tecnica tipica dell'imitazione è quella di rappresentare in maniera credibile la grafia o la firma cercando di riprodurre l'una o l'altra il più fedelmente possibile, senza perciò cambiarne le forme.
Ha poi precisato che, nel caso di specie, non è oggettivamente ravvisabile alcuna delle tecniche di imitazione attraverso le quali vengono solitamente realizzate le falsificazioni di scritture o di firme
(ossia: “imitazione rapida”, “imitazione lenta”, “copia pedissequa”, “falso per fantasia”, “falso per calco o ricalco”, il cui significato è stato spiegato dal C. t. u., una per una, a pag. 69 della relazione
15 peritale, alla lettura della quale si rimanda qui per brevità), avendo perciò escluso in maniera categorica e certa l'ipotesi, adombrata da parte attrice (odierna appellante), della falsificazione della data e della firma presenti nel testamento in questione.
Anche sul punto i rilievi di parte appellante, con cui sono state sostanzialmente riproposte le medesime osservazioni critiche già sollevate dal C. t. dr.ssa , hanno trovato decisa Persona_5 smentita, sul piano tecnico, nelle repliche dell'Ausiliario d'ufficio, che la Corte reputa pienamente condivisibili in un quadro, peraltro, in cui, nella presente sede di appello, non sono state formulate obiezioni specifiche ed ulteriori contro le stesse, idonee (se del caso) ad inficiarle o a indurre, eventualmente, ad una rinnovata valutazione della questione.
Discende da tutto quanto sin qui esposto che la Corte non può che concordare con la decisione del primo Giudice che, aderendo ponderatamente alle più che condivisibili e approfondite valutazioni del
Consulente tecnico d'ufficio - il quale, si ripete, ha replicato in maniera tecnicamente adeguata e ragionata ad ognuno dei rilievi critici di parte attrice (oggi appellante) -, ha rigettato la querela di falso proposta da per l'effetto dichiarando la verità del Parte_1
testamento olografo redatto da in data 27 gennaio 2004 (con le ulteriori Controparte_3
consequenziali statuizioni di cui alla sentenza medesima).
Il secondo motivo riguarda il capo relativo alle spese processuali, dolendosi l'appellante del fatto che il Tribunale abbia condannato lui, già attore, al pagamento delle stesse in favore di controparte, anziché compensarle, come avrebbe dovuto, a suo dire, in ragione del fatto che egli, prima di proporre l'azione, ha prodotto una consulenza di parte che avrebbe certificato la non genuinità del testamento impugnato, mentre il C. t. u. è pervenuto a conclusioni diverse, peraltro da lui fermamente contestate.
Il motivo va disatteso avendo il primo Giudice, nel condannare l'attore al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, evidentemente fatto corretta applicazione della regola fondamentale della soccombenza di cui all'art 91 c. p. c., in uno con il principio della causalità, dal momento che l'attore
è risultato del tutto perdente sulla domanda di falso e su ogni altra domanda ad essa connessa.
Al rigetto integrale dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore di controparte, che vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo alla notula-spese prodotta in atti, tenuto conto dello scaglione di valore “indeterminabile” (tale è il valore delle cause di querela di falso;
tra le altre si veda sul punto Cass. Civ. n. 15642/2017) di “complessità bassa” – stante l'oggetto
16 della disputa - ed applicando i parametri tariffari prossimi ai minimi, in considerazione della bassa entità delle questioni disputate nel presente grado e della relativa rilevanza delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 3.700,00, di cui € 1.100,00 per la fase di studio della controversia,
€ 800,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.800,00 per la fase decisionale, non avendo parte appellata nella propria notula fatto richiesta di liquidazione anche della fase istruttoria e/o di trattazione, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovuta.
La differenza in minus rispetto alla somma proposta nella notula delle spese depositata dal difensore dell'appellata è dovuta al fatto che la Corte ha applicato i valori tariffari prossimi ai minimi per le ragioni sopra esposte, mentre l'istante ha fatto riferimento a quelli medi dello scaglione.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
A tal riguardo, considerato che parte appellante risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato come indicato in epigrafe, va precisato che, in conformità al condivisibile orientamento della Suprema
Corte (di cui alla pronuncia testé richiamata), la norma ex art. 13, comma 1-quater del T.U. n. 115 del 30.5.2002 richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale” dell'impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all'amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Con la conseguenza che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale", competendo poi esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria, valutare se la doppia contribuzione spetti in concreto, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto.
Si provvede separatamente sulla richiesta di liquidazione delle spettanze avanzate dal difensore dell'appellante, ammesso come in epigrafe al patrocinio a spese dello Stato.
17
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 19 luglio 2021 nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P. M. – sede, avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Patti n. 297/2021 del 12 aprile 2021, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in Parte_1 favore di controparte, liquidate in complessivi € 3.700,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto della sussistenza, quanto all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, sia dovuta o meno, nel caso concreto, la doppia contribuzione;
• provvede con separato decreto sulla richiesta di liquidazione delle spettanze avanzata dal difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato come riportato in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 14 marzo 2025
Si dà atto che alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dr.ssa Antonina Merlino, Con funzionaria dell'Ufficio il processo, addetta alla prima sezione civile di questa Corte.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
18
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 560/2021 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. Parte_1
f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Scaffidi Muta (con PEC CodiceFiscale_1 indicata), domiciliato nello studio di quest'ultima, in S. TA di IL, via Pescheria ang. Piazza
V. Emanuele, per procura in calce all'atto di citazione in appello, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del C. O. A. di Messina del 30 luglio 2021 su istanza del 19 luglio 2021,
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...], c. f.: Controparte_1 [...]
, rappresenta e difesa dall'avv. Giuseppe Faraci (con PEC indicata), domiciliata presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo, in S. TA di IL, C. da Cavaretta n. 11, per procura da considerarsi in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 4 gennaio 2023,
APPELLATA
e con l'intervento del
PM – sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. , CP_2
__________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 297/2021 emessa il 12 aprile 2021 dal Tribunale di Patti in materia di querela di falso.
**************
1 CONCLUSIONI delle PARTI.
Per l'appellante: “L'avv. Scaffidi Muta contesta altresì tutto quanto chiesto e dedotto ex adverso ed insiste, in via istruttoria, nell'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico: 1) chiede di procedere al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio con la nomina di altro esperto in materia, ovvero ad una consulenza tecnica d'ufficio collegiale, al fine di verificare l'autenticità dei testamenti olografi redatti il 02/11/2000 ed il 27/01/2004, nonché la riconducibilità al de cuius della grafia e della firma dei medesimi e se il più recente testamento sia compatibile con il primo quanto a grafia
e sottoscrizione. In via subordinata, l'avv. Stefania Scaffidi Muta precisa le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa, insiste per l'accoglimento delle conclusioni e delle domande già formulate, con rigetto delle conclusioni formulate dall'appellata”.
Per l'appellata: “chiede l'accoglimento delle già spiegate conclusioni, che, per comodità di chi legge, si trascrivono: 1) in via preliminare dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'appello per decorrenza del termine per impugnare;
2) senza recesso di quanto sopra e nella denegata ipotesi del suo mancato accoglimento dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig.
[...]
avverso la sentenza n. 297/2021 pubblicata il 12.04.2021 emessa dal Tribunale Parte_1
di Patti nel giudizio n. 36/2015; 3) condannare parte appellante al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Il P. M. – sede ha apposto il proprio visto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2021 ha Parte_1
impugnato con appello davanti a questa Corte, nei confronti di la Controparte_1
sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha rigettato la querela di falso da lui proposta e, per l'effetto, ha dichiarato la verità del testamento olografo del 27 gennaio 2004 redatto da disponendo che fosse fatta menzione della sentenza, a cura della Controparte_3 cancelleria, sull'originale o sulla copia (che ne tenesse luogo) dello stesso;
ha, altresì, rigettato ogni ulteriore domanda, ordinando, ai sensi dell'art. 226 comma 1 c. p. c., la restituzione dell'originale del documento eventualmente custodito presso la cancelleria del Tribunale ed ha, infine, condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
(liquidate come in dispositivo), nonché al pagamento in favore dell'Erario della Controparte_1 pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c. p. c., nella misura di € 20,00, ponendo le spese di c. t. u. (già liquidate in atti) definitivamente a carico dell'attore.
2 L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti e ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia provvisoriamente esecutiva, fosse accertato e dichiarato che egli è legittimo erede di CP_3
, nonché la falsità del testamento olografo a firma di quest'ultimo datato 27 gennaio 2004,
[...]
pubblicato il 12 marzo 2014 in S. TA di IL con atto in Notaio Rep. n. 27.492, Persona_1
Raccolta n. 8087, registrato in S. TA IL il 24 marzo 2014 n. 265 serie 1T; in via subordinata ha chiesto che si dichiarasse la falsità materiale della firma apposta nel testamento anzidetto, accertando che la sottoscrizione presente nella scheda testamentaria non è autografa in quanto non vergata da , e, in ogni caso, che si adottasse ogni consequenziale provvedimento Controparte_3 di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c. p. c. in esito all'accertamento della falsità, disattendendo conseguentemente tutte le eccezioni e le istanze sollevate da controparte davanti al Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente l'11 gennaio 2022 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità perché tardivamente proposto oltre il termine cd. breve dalla notificazione della sentenza, che sarebbe stata effettuata, a suo dire, il 22 aprile 2021 a mezzo PEC al difensore di controparte. Nel merito ne ha, comunque, contestato i motivi, spiegando le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Con provvedimento reso all'udienza dell'11 aprile 2022 – svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e s. m. i.) – la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
23 gennaio 2023, differita poi, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, sino all'8 aprile
2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve respingersi preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per sua tardività sollevata da parte appellata come s'è riportato sopra.
Sostiene l'appellata, in particolare, di avere notificato la sentenza di primo grado al procuratore di controparte in data 22 aprile 2021 a mezzo P. E. C., contrariamente a quanto ha dedotto l'appellante, tale che il termine per proporre impugnazione non sarebbe, nel caso concreto, quello c.d. lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, bensì quello cd. “breve” decorrente dalla suddetta data
3 di notifica, rispetto al quale la notifica dell'atto di appello, avvenuta nella specie il 19 luglio 2021, sarebbe evidentemente tardiva siccome effettuata ben oltre i 30 giorni dall'anzidetta data del 22 aprile
2021.
L'eccezione muove dal presupposto che la notifica della sentenza da parte di Controparte_1
(convenuta in primo grado), effettuata a mezzo P. E. C. al difensore di controparte, sia stata
[...]
validamente eseguita, mentre in realtà - osserva la Corte - essa deve ritenersi nulla per le ragioni di seguito esposte.
A sostegno della propria eccezione la parte appellata ha prodotto la scansione per immagini della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna relative alla notifica della sentenza di primo grado, nelle quali è indicato, come oggetto, testualmente “sentenza n. 297/2021 Tribunale di
Patti giudizio civile n. 36/2015 r. g.”.
Ora, è noto che l'atto notificato a mezzo posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, consentendo di acclarare l'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato e la corrispondenza degli atti e documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario (tra le tante si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 14063/2024; 16189/2023;
10292/2023; 20214/2021).
Nel caso in esame, invero, la parte appellata non ha dedotto alcuna impossibilità di depositare con modalità telematica l'atto notificato, come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 9 della legge 53/1994, e, dunque, il deposito di copia analogica delle ricevute suddette nel caso concreto dà luogo a nullità della notificazione in linea con il granitico principio di diritto sopra richiamato.
Non ignora la Corte il recente indirizzo della Suprema Corte che ha attenuato il rigore della interpretazione testé richiamata in materia proprio di decorso del termine “breve” per impugnare nell'ipotesi di notifica della sentenza a mezzo PEC, affermando che, a tale fine, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza ben può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p. c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (così Cass. Civ. nn. 4725/2025; 25686/2023).
4 Come però si evince facilmente dalla disamina della parte motiva delle pronunce appena richiamate, perché possa essere ritenuta valida la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC in tali casi è necessario che il file contenente il messaggio di notifica della sentenza in formato pdf sia corredato dalla dichiarazione di conformità del file medesimo ad un documento originale informatico firmato digitalmente.
Ora, nell'ipotesi all'attenzione della Corte manca una valida dichiarazione di conformità effettuata nei modi di legge, la quale avrebbe dovuto essere rilasciata dal difensore della parte notificante a norma del primo comma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 82/2005 che testualmente recita: “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Né è utile a questo fine quanto risulta trascritto in calce alla copia della r. a. c. prodotta in atti, ossia testualmente “nell'interesse della mia assistita dott.ssa , ed in relazione Controparte_1
alla sentenza di cui in oggetto, che si allega in copia informatica, e si attesta conforme al duplicato informatico, estratta dal fascicolo telematico n. 36/2015 r. g. (…)”, recante alla fine la sigla “Avv. G.
Faranda” (precedente difensore di , sia perché l'attestazione Parte_1
di conformità riguarderebbe la sentenza e non già le copie della r. a. e della r. a. c. relative alla notifica di essa (prodotte in atti), sia perché, comunque, non si tratta di un'attestazione ritualmente effettuata dal difensore a mente del citato art. 23, siccome non munita né di firma autografa, né di firma digitale da parte del legale medesimo.
Occorre ribadire a tal riguardo che ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, L. 53-1994, “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82”; ai sensi del comma 1 ter, poi, dello stesso art. 9, “in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.
Ne discende che, in difetto di una valida attestazione di conformità all'originale, la prova della notificazione della sentenza di primo grado alla controparte, fornita da parte appellata mediante il deposito di copia scansionata per immagine della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, priva degli allegati, oltre che della relata di notifica, deve ritenersi assolutamente nulla.
5 Né essa può dirsi sanata nel caso concreto – sanatoria ammessa in linea di principio dal Giudice nomofilattico – in quanto l'appellante non ha mai riconosciuto di avere ricevuto la notificazione della sentenza, ma anzi ha affermato espressamente nell'atto di appello che la sentenza impugnata non gli era stata mai notificata, contestando poi, nelle note di trattazione scritta del 2 febbraio 2022, l'assoluta nullità, se non addirittura l'inesistenza, della notificazione che controparte, invece, nella sua comparsa di costituzione, ha assunto essere stata effettuata.
Rimane assorbito nella principale ragione di nullità della notificazione rilevata come sopra ogni altro profilo di invalidità, in particolare quelli dedotti dall'appellante nell'anzidette note, quali la carenza, nell'oggetto dell'atto, della dicitura “Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994 e succ. mod.”, nonché la mancanza, nel corpo del testo del messaggio di invio, dell'avvertenza che trattavasi di una notificazione ed anche delle attestazioni richiamanti gli artt. 3, 3 bis e 9 della L. 21 gennaio 1994 n.
53, così come della procura alle liti e soprattutto della “relata di notificazione”, nella quale il difensore, dovendo compiere l'asseverazione prevista dall'art. 22, co. 2, del codice dell'amministrazione digitale, avrebbe dovuto inserire – rileva l'appellante - la dichiarazione di conformità all'originale a norma dell'articolo 3 bis, co. 5, della L. 53/94 e del co. 4 dell'art. 18 DM
44/2011.
Ciò posto, quanto all'eccezione di tardività dell'appello in esame, va detto che, in difetto di una valida notificazione della sentenza appellata, non può ritenersi applicabile nella specie il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c. p. c., essendo conseguentemente da rigettare l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla difesa di Controparte_1
Venendo al merito del gravame, col primo motivo, variamente articolato, l'appellante si duole del mancato esame da parte del Tribunale delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio da lui sollevate e, conseguentemente, del mancato accoglimento della sua richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale.
Più segnatamente rileva che nella sentenza impugnata sarebbe stata omessa qualsiasi considerazione ed ogni confutazione delle sue osservazioni alla c. t. u..
Evidenza, inoltre, l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze della relazione peritale, nella quale si è affermato testualmente, in risposta al quesito formulato dal Tribunale, che: “i due testamenti olografi oggetto di causa redatti il 02.11.2020 e il
27.01.2004 sono compatibili tra di loro quanto a grafia e sottoscrizione” e che “gli stessi risultano entrambi autografi in quanto attribuibili alla mano del sig. ”. Controparte_3
Deduce la contraddittorietà delle risultanze della c. t. u. sostenendo che tra il primo testamento, datato
2 novembre 2020, ed il secondo, datato 27 gennaio 2004, sussisterebbero delle evidenti difformità di
6 sottoscrizione in quanto nel primo emergerebbe una condizione neurofisiologica del soggetto scrivente non compatibile con quella risultante dall'esuberante gestualità riscontrata nel secondo, il quale (ultimo), di fatto, non sarebbe riferibile all'autore del testo, anche per la presenza di tecnicismi verbali non sussistenti nel primo.
A suo dire il giudizio espresso dal Consulente d'ufficio in risposta ai rilievi effettuati dal C. t. p. dr.ssa
- secondo cui l'espansività della firma che risulta oggettivamente vergata con Persona_2 gesti più ampi rispetto al resto del testo rappresenterebbe “un momento liberatorio del de cuius” - non sarebbe condivisibile in quanto frutto di un'analisi che privilegerebbe l'aspetto psicologico- soggettivo piuttosto che attenersi allo studio del gesto grafico e tenere conto, come avrebbe dovuto ai fini della “verità tecnica” del documento, che l'indebolimento generale dell'organismo di un anziano influisce sulla motricità e comporta una modificazione della grafia nel senso del suo appesantimento, facendole acquistare delle caratteristiche peculiari, quali la direzione ondeggiante, i movimenti a scosse, le rotture dei legamenti, la difficoltà di chiusura degli ovali ed il loro schiacciamento alla base, dei leggeri tremori, i tratti eccessivamente spezzettati anche all'interno della stessa lettera.
Aggiunge poi che il Consulente d'ufficio, pur avendo evidenziato la disponibilità di numerose scritture di comparazione molto antiche, di carattere privato e familiare - che, benché non autenticate, sono risultate stilisticamente omogenee, come tali ritenute di sicura provenienza da CP_3
-, ha poi di fatto utilizzato quale scrittura comparativa un atto del 1958, peraltro non firmato
[...] per intero e in cui il nominativo del predetto risulta indicato come ” che non Persona_3
si riferirebbe, in realtà, al testatore de quo. Ed infatti – rileva -, a ragionare diversamente, quest'ultimo avrebbe senz'altro preteso di essere indicato con il proprio nome e cognome per intero, ossia
[...]
”, com'è dato ricavare in tutte le altre scritture di provenienza certa, quali l'atto notorio CP_3 del 3 dicembre 2007, l'atto di notorietà (contrassegnato nella relazione con la sigla C11), la comunicazione di inizio lavori (indicato nella relazione con la sigla C12), il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno e la raccomandata del 28 marzo 2012, prodotti dalla parte convenuta in primo grado, che presenterebbero un'identità di sottoscrizione non rinvenibile nell'ulteriore produzione documentale di controparte.
Osserva ancora l'appellante che il C. t. u. avrebbe dovuto considerare le critiche del C. t. di parte, il quale aveva evidenziato come il testamento del 27 gennaio 2004 non fosse riferibile all'estensore del testo, fondando i propri rilievi su un'analisi condotta attraverso l'uso della scrittura di certa provenienza costituita dall'atto di matrimonio sottoscritto dallo e che il lasso di tempo CP_1
intercorso tra la su citata scrittura privata del 1958 - epoca in cui lo aveva 36 anni -, e la scheda CP_1 testamentaria del 27 gennaio 2004, quando l'uomo aveva superato gli 80 anni, renderebbe non
7 comparabili i due scritti, dovendosi presumere che già solo per la semplice età avanzata dell'uomo il tratto di scrittura fosse diverso da quello presente nell'atto del 1958.
Fatta una premessa sul “grafismo” dello – che secondo quanto emergerebbe dalle scritture di CP_1
comparazione si caratterizzerebbe in maniera omogenea per la variabile dimensionale del corpo grafico, le incidenze angolari determinate dalla funzione assiale, le frequenze degli impulsi, le peculiarità grafomotorie che caratterizzano i passaggi interstrutturali, l'incesso ovvero il modo di condurre il gesto grafico nel quale vengono registrate le movenze -, l'appellante evidenzia l'incomprensibilità della scelta del C. t. u. di avvalersi particolarmente, come strumento comparativo, della scrittura del 1958, la quale presenterebbe delle macroscopiche differenze rispetto alle altre scritture, tale da potersene ipotizzare la non riferibilità a lui, ma semmai ad un esecutore estraneo.
Differente ne sarebbe, a suo dire, la morfografia di taluni elementi letterali, l'inclinazione generale, la direzione assiale: il C. t. u., a fronte delle osservazioni del C. t. di parte relative a tali rilevanti differenze - riguardanti il movimento, il gesto, la fisionomia dinamica - avrebbe dovuto effettuare una nuova analisi al fine di accertare tecnicamente la sussistenza di queste eterogeneità, che, secondo l'appellante, farebbero ipotizzare piuttosto l'intervento di un soggetto diverso, collocabile entro l'ambito familiare dello dotato di un profilo grafico affine a quello del de cuius, ma CP_1
sicuramente diverso sul piano dei meccanismi neuro-fisiologici.
Conseguenza dei predetti errori in cui sarebbe incorso il C. t. u. è, a dire dell'appellante, il non avere costui valutato adeguatamente che la sottoscrizione ” presente al rigo 43 del Controparte_3
testamento in questione non poteva essere riferibile alla grafo-motricità del soggetto che ha vergato il testo;
e ciò per la sua dinamica fortemente espansiva e per l'energia cinetica presente in essa, manifestamente divergente rispetto alle omografe esecuzioni dimesse sussistenti nello stesso scritto e in quello di qualche anno anteriore.
Il vigoroso slancio progressivo evidenzierebbe, secondo l'appellante, un'erogazione di energia non compatibile con quella di un soggetto ottantunenne, la cui grafia, invece, avrebbe dovuto mostrare i segni della riduzione dell'energia e della capacità motrice dovuta all'invecchiamento; tra l'altro – osserva ancora - la firma dello SB non sarebbe mai stata caratterizzata, neppure in età giovanile, da un tratto fermo, deciso e privo della minima instabilità come quello che si nota, invece, nella suddetta sottoscrizione.
Deduce ancora che l'Ausiliario tecnico non avrebbe adeguatamente attenzionato la data presente nel rigo 42 del testamento medesimo, dato che, se l'avesse fatto, avrebbe notato la presenza di un ritocco nella cifra “2”, oltre a talune divergenze rispetto al primo testamento quanto alla “A”, alla parola
“IL” ed alle cifre “4” e “1”; a tal fine – osserva - l'Ausiliario avrebbe dovuto utilizzare un microscopio o un'adeguata illuminazione o un ingrandimento fotografico anche per accertare
8 l'eventuale utilizzo di penne eroganti inchiostri diversi, visto che, peraltro, il tratto di penna e le ritmiche pressorie del tracciato della firma e della data (secondo il suo assunto) sarebbero differenti rispetto a quelli del testo.
L'appellante rileva, in definitiva, che la data apposta al rigo 42 e la sottoscrizione al rigo 43 del testamento in questione non sarebbero riferibili alla grafo-motricità dell'autore del testo e che il C. t.
u. sarebbe giunto ad errate conclusioni a causa di precisi errori metodologici consistiti nell'avere utilizzato come comparazione un “campione estraneo” alla grafo-motricità del testatore e nell'essersi fatto guidare da un elemento soggettivo esprimendo un parere condizionato da errate premesse inziali, avendo assegnato ampio spazio a quelle che gli sono apparse come convergenze di una serie di parametri (continuità, allineamento di base e simili), mentre avrebbe dovuto attenzionare altre caratteristiche (quali dimensioni assolute e relative, direzione assiale, qualità del tratto nelle dinamiche edificative, erogazione energetica, velocità) rivelatrici, nella specie, dell'intervento di un diverso soggetto.
Ne sarebbe derivata, a dire dell'appellante, l'omissione del bilancio critico conclusivo, che avrebbe dovuto essere attivato nel caso concreto alla luce delle (asserite) macroscopiche differenze esistenti in tutti i parametri più importanti nei tracciati firma posti a confronto.
Conclude sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice, i due testamenti in verifica - quello olografo del 2 novembre 2000 e quello del 27 gennaio 2004 – non sarebbero stati vergati dalla stessa mano e non sarebbero tra loro compatibili quanto a grafia e sottoscrizione.
Essi non sarebbero autografi poiché – a dire dell'appellante - non attribuibili alla mano di
[...]
: quello del 27 gennaio 2004 risulterebbe falso e non riconducibile al suo (preteso) autore CP_3
( ). Controparte_3
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento.
Va subito evidenziato che il Tribunale ha raggiunto il proprio convincimento e lo ha motivato sulla base degli accertamenti accurati e delle valutazioni formulate dal Consulente tecnico d'ufficio, il quale, inviata la bozza alle parti ed acquisiti i rilievi critici formulati - nella specie - dalla sola parte attrice, a mezzo proprio Consulente (dr.ssa ), ha replicato dettagliatamente agli Persona_2
stessi, pervenendo alle ragionate conclusioni cui il primo Giudice ha dichiarato di aderire espressamente in sentenza.
Si legge, infatti, nella parte motiva della stessa (testualmente): “(…) avendo il nominato C.T.U., Dott.
affermato, all'esito di una indagine accurata e priva di significative Persona_4
censure, sulla base di un attento confronto tra i documenti impugnati di falso e numerose scritture di comparazione e saggi grafici prodotti in giudizio, che <
9 olografo del 2.11.2000) e V2 (testamento olografo del 27.1.2004, oggetto della presente querela di falso) sono stati vergati dalla stessa mano e che gli stessi sono autografi poiché scritti di pugno dal sig. >> (cfr. conclusioni della CTU, pag. 70, in atti). In particolare, ha Controparte_3
affermato il Consulente, in risposta al quesito postogli, che <<i>>, e che <<gli stessi risultano entrambi autografi in quanto attribuibili alla mano del sig.>> (cfr. relazione di CTU, pag. 71, in atti). Ciò fa fondatamente Controparte_3
presumere che il documento testamentario, fatto oggetto della odierna querela, non sia falso, ma sia pienamente attribuibile al suo autore, , che lo ha redatto e sottoscritto Controparte_3
personalmente. Alla stregua delle superiori considerazioni vanno rigettate tutte le domande proposte dall'attore” (così alle pagg. 5 e 6 della parte motiva della sentenza impugnata).
Siffatta statuizione è stata resa, evidentemente, in fedele applicazione dell'insegnamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella propria relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, replicandovi, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, sebbene non espressamente confutate, rimangono implicitamente disattese perché incompatibili con le diverse argomentazioni poste a base del convincimento giudiziale (in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. 33742/2022; 10747/2019; 1815/2015;
282/2009; 8355/2007).
Immune da censure è, in questa granitica prospettiva interpretativa, ogni decisione che, come quella qui impugnata, non si soffermi a confutare specificamente i rilievi critici dei consulenti di parte, dei quali abbia già tenuto conto il consulente d'ufficio nella propria relazione, dato che le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non necessitano di specifica confutazione.
Sul punto non va taciuto, per di più, che il Tribunale, con l'espressione testuale sopra riportata in grassetto (“priva di significative censure”), ha dato atto, seppure concisamente, di avere ritenuto ininfluenti rispetto alla valutazione del C. t. u. le osservazioni critiche del Consulente di parte attrice, palesando così, contrariamente a quanto assume l'appellante, il proprio dissenso rispetto alle suddette argomentazioni di parte.
Erra quindi l'appellante nel ritenere censurabile la pronuncia impugnata a causa del mancato esame da parte del Tribunale delle contestazioni da lui sollevate avverso la consulenza tecnica d'ufficio, denunciandone l'omessa confutazione, stante che, a tacere di quanto da ultimo rilevato, nessun obbligo ha in tal senso il giudice di merito, quando, come nella specie, aderisce alle conclusioni del
10 C. t. u., il quale, a sua volta, abbia tenuto conto nella propria relazione, confutandoli, dei rilievi critici di parte.
Erra parimenti nel criticare l'omessa considerazione ed il mancato accoglimento, da parte del primo
Giudice, della sua richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale dal momento che è ius receptum per costante insegnamento della Suprema Corte che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri istituzionali del giudice di merito, tale che non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (ex multis v. Cass. Civ. nn. 22799/2017; 17693/2013;
20227/2010; in senso sostanzialmente conforme si veda anche Cass. Civ. n. 21525/2019).
Nella seconda parte del motivo di appello in esame lo , dolendosi solo formalmente CP_3 dell'errata interpretazione delle risultanze peritali da parte del Tribunale, in realtà non fa che riproporre le stesse critiche all'operato del C. t. u. già formulate dal Consulente di parte, adducendo in sostanza (si ribadisce in sintesi) che, per via di vari errori metodologici (sopra più nel dettaglio esposti), l'Ausiliario tecnico sarebbe addivenuto ad un giudizio di autenticità ed autografia dei testamenti del tutto sbagliato.
Nel fare ciò, però, l'appellante tralascia di considerare le specifiche ed esaurienti risposte fornite nella relazione finale dal C. t. u. e, in ogni caso, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, nel giudizio d'appello le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi non già alla relazione peritale espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata, tale che le considerazioni critiche mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle osservazioni del proprio consulente, occorre che siano trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza formulati, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342
c. p. c. p. c. (v. Cass. Civ. n. 3302/2013).
Nel caso in esame, in realtà, l'appello si pone al limite dell'inammissibilità ai sensi della norma appena citata, poiché, come detto, con esso lo si è limitato sostanzialmente a CP_3
riproporre le doglianze critiche già sollevate in primo grado avverso la bozza di relazione peritale - che il C. t. u. aveva una per una confutato -, senza muovere, in effetti, specifici rilievi avverso il fondamento logico-giuridico della pronuncia impugnata.
Ad ogni buon conto, solo per completezza si evidenzia nel merito che, quanto alle asserite difformità di sottoscrizione esistenti nei due testamenti esaminati (per cui nel primo emergerebbe una condizione neurofisiologica del soggetto scrivente non compatibile con quella risultante dall'esuberante gestualità riscontrata nel secondo), il C. t. u. ha chiarito che il Consulente di parte, in tale sua analisi, si è soffermato solo sulle diversità risultanti superficialmente al primo impatto (parlando di
11 “difformità di forte impatto visivo”), trascurando di considerare, piuttosto, le profonde analogie esistenti tra le due sottoscrizioni di cui l'Ausiliario aveva dato atto ampiamente nella relazione, legate alle loro caratteristiche intrinseche riguardanti gli aspetti meno evidenti della scrittura, ma più significative sul piano dell'identificazione del suo autore.
Al paragrafo 7 della relazione, intitolato “confronti tra caratteristiche generali e particolari dei testamenti V1 e V2”, infatti, il C. t. u. ha testualmente spiegato: “si mettono a confronto le caratteristiche generali e particolari del primo testamento V1 ed il secondo testamento V2.
Confronto delle caratteristiche generali. A seguito dell'analisi metodologica di tutti gli elementi grafici, anche quelli meno evidenti, come gli aspetti più spontanei legati alla dinamica dei movimenti, sono emerse profonde analogie che confermano una evidente corrispondenza di mano tra le scritture in esame (…). Una delle analogie più profonde è legata alla direzione del rigo. In entrambi
i testamenti si riscontra un andamento sinuoso, la grafia danza costantemente, tendendo comunque
a mantenersi sempre al di sotto il rigo. Tale caratteristica è riscontrabile in entrambi i testamenti
(documenti in verifica V1 e V2) ed in entrambe le rispettive sottoscrizioni (immagine 38). Anche
l'inclinazione degli assi è analoga e varia con la stessa intensità di oscillazione, tale tendenza è riscontrabile anche in entrambe le sottoscrizioni come si può rilevare dall'immagine 38. Un'altra analogia facilmente riscontrabile senza particolari esami è la continuità del tracciato caratterizzata da numerose giustapposizioni che emergono con evidenza in entrambi i manoscritti ed in entrambe le firme in esame (immagine 40, pag. 39). Confronto delle caratteristiche particolari. Anche dal confronto degli aspetti più particolari della grafia (…) emergono analogie e corrispondenze. • Il gruppo di lettere “Sb” del cognome. Nonostante la firma sul testamento V2 sia molto più ampia e il tratto più libero e sicuro le modalità di rappresentazione sono analoghe. L'iniziale “S” è sempre rappresentata come una “S” minuscola allungata. Il movimento si ripete quando l'autore rappresenta la lettera “b” con la stessa inclinazione e lo stesso stile grafico (immagine 41). L'iniziale
“L” del secondo cognome presenta analogie, è rappresentata con la stessa modalità, anche in questo caso la “L” nella firma sul testamento V2 è vergata con gesti più ampi e sicuri. Tuttavia, è riconoscibile la matrice del gesto (…). L'iniziale “B” del nome in entrambi i casi è vergata in due tempi, si riscontra l'uncino iniziale e delle corrispondenze relative alla seconda parte della lettera rappresentata da una doppia arcata simile ad un numero “3” inclinato (…). Gli ovali presentano analoghe caratteristiche. La lettera “a” viene rappresentata quasi sempre con un ovale aperto in alto e inclinato a destra. Relativamente alla lettera “o” si nota la forma ovoidale della lettera che è in molti casi allungata e leggermente ruotata in senso orario, il punto di inizio è posizionato sempre in alto a sinistra ed è spesso caratterizzato da un piccolo uncino interno (…) La lettera “t” è in entrambi i casi è sempre omogenea e rappresentata in modo semplificato da due tratti rigidi e
12 decisi, il primo verticale caratterizzato spesso da un uncino angoloso iniziale ed uno finale ed il secondo orizzontale che è sempre inclinato con la parte terminale rivolta a destra verso l'alto. La doppia “tt” presenta le stesse caratteristiche ed è rappresentata in tre tempi (…)”.
L'appellante, in realtà, così come aveva fatto il suo Consulente in primo grado, limita l'attenzione alla circostanza, non negata dallo stesso C. t. u., che la sottoscrizione apposta nel secondo testamento
(quello oggetto della querela di falso) mostrerebbe una dinamica fortemente espansiva e la profusione in essa di un'energia cinetica che non si riscontra né nel testo dello scritto, né negli scritti di qualche anno anteriori.
Ma il Consulente d'ufficio sul punto, premesso che le due sottoscrizioni presentano tutte le sopra riportate analogie profonde di tipo grafologico, generale e particolare, legate alla dinamica dei movimenti - che confermano un'evidente corrispondenza di mano tra le scritture in esame -, ha spiegato in maniera chiara e condivisibile che, seppure la firma del secondo testamento risulti senz'altro vergata con gesti più ampi e sicuri rispetto a quella presente nel primo, dall'analisi dei due atto non sono emerse discordanze di sorta, ma semmai, come detto, corrispondenze qualitativamente significative siccome presenti soprattutto nei gesti minuti e fuggitivi, dotati di “alto valore identificatorio” in quanto frutto di movimenti involontari.
Ha francamente attribuito questa maggiore decisione dei gesti della firma nel secondo testamento ad un moto interiore di sfogo e di liberazione del testante, che, ad avviso della Corte, è assolutamente plausibile, dal momento che con detto secondo atto l'uomo non ha fatto che confermare nella sostanza il contenuto del primo testamento, con l'aggiunta però di una più ampia e precisa spiegazione del perché nulla avrebbe disposto in favore del figlio Parte_1
segnatamente perché lo aveva “diversamente ed ampiamente compensato in vita” (si rimanda nel dettaglio alla lettura della scheda testamentaria de qua).
Evidentemente attraverso questa esplicita spiegazione (non contenuta nel primo testamento) il testatore ha estrinsecato, con effetti “liberatori” da ogni possibile scrupolo, un sentimento di equanimità da tempo nutrito interiormente, in maniera comprensibile, nei confronti dell'uno e dell'altra figlia, essendo solo costei stata nominata erede universale.
Non risponde alla realtà della complessiva valutazione effettuata sul punto dal C. t. u. quanto assume l'appellante – che cioè l'Ausiliario tecnico avrebbe effettuato un'analisi che ha privilegiato l'aspetto psicologico-soggettivo, piuttosto che attenersi allo studio del gesto grafico onde giungere alla “verità tecnica” -, dato che, come riportato più sopra, nel paragrafo n. 7 della relazione, oltre che nel resto dell'indagine comparativa illustrata nell'intera relazione, si è dato ampiamente atto di una serie di caratteristiche intrinseche della scrittura, rilevanti e peculiari del tratto grafologico, in relazione alle quali profonde e numerose sono risultate le analogie tra la scrittura e la sottoscrizione del testamento
13 datato 27 gennaio 2004 (oggetto precipuo della querela di falso) e quelle del testamento avente data
2 novembre 2000, nonché con le altre scritture di comparazione.
Quanto alla critica riguardante le scritture comparative utilizzate ed al fatto che il C. t. u. avrebbe, alla fine, dato preminenza al raffronto con una scrittura molto datata, risalente all'anno 1958, nemmeno attribuibile, a dire dell'appellante, a , l'Ausiliario tecnico ha ben Controparte_3 esposto che: “(…) le autografie di comparazione utilizzate, ammesse dal Giudice, sono state visionate
e valutate nel contradittorio tra le parti, come da verbale delle operazioni tecniche effettuate (in allegato), alle quali partecipava la dott. che non sollevava alcuna eccezione o osservazione Per_2 sulle scritture di comparizione utilizzabili nell'attuale accertamento, né in quella sede, né successivamente, durante il periodo delle attività di consulenza. Durante le operazioni peritali sono state inoltre condotte le verifiche imposte dalla metodologia. Nella presente relazione sono stati evidenziati soprattutto gli elementi chiave utili ai fini dell'indagine… A pag. 46 della presente relazione sono state riportate tutte le firme di comparizione in ordine cronologico proprio a corredo dell'indagine longitudinale preliminare redatta allo scopo di fornire un quadro completo in merito alla maturazione grafica del sig. negli anni”. CP_1
Con particolare riferimento, poi, all'osservazione sulla scrittura privata del 1958 (documento indicato con la sigla “C8”), il Consulente d'ufficio ha avuto modo di precisare che: “la firma sul documento
C8, ad un primo sguardo, presenta di fatto caratteristiche morfologiche che la rendono dissomigliante dalle altre sottoscrizioni. La firma, infatti, è vergata con gesti più ampi e decisi rispetto alle altre. Ma se ci si sofferma con più attenzione e si analizza con i dovuti criteri imposti dalla dottrina, essa presenta tutte le caratteristiche intrinseche legate agli aspetti meno evidenti della scrittura, ma più importanti ai fini identificativi, analoghe alle altre firme autografe. Inoltre, in essa non è riscontrabile neanche una discordanza in merito alle caratteristiche sostanziali della grafia, tali da poter mettere in dubbio l'omogeneità con le altre comparative”.
Nel prosieguo dell'argomento l'Ausiliario richiama a fondamento della propria spiegazione, a mo' di esempio, il gruppo di lettere “SB” del cognome della firma, che – rileva - mostra, nonostante la dimensione più ampia, le stesse movenze gestuali riscontrabili in altre firme, anche più recenti, dello
SB, tra cui quella del documento denominato “C9” (contenente una firma del 2007), con l'“uncino iniziale stretto e rivolto verso l'alto nella lettera <
Altre analogie – ha evidenziato il C. t. u. - sono state rilevate nell'ovale finale e nella lettera “g” collegata alla successiva “i”, puntualizzando comunque l'Ausiliario che le discordanze sostanziali rilevate dal C. t. di parte (quanto, ad esempio, a dimensioni e forma della iniziale lettera “B” e di altre
14 lettere) sono solo apparenti e rientrano nella variabilità grafica dell'autore, fermo restando che – ha osservato –, secondo i maggiori periti grafici, la forma e le dimensioni delle lettere costituiscono gli elementi grafici meno utili a fini identificativi, in quanto i più facili, per la loro immediatezza visiva, da imitare.
Evidente e tecnicamente condivisibile, oltre che esaustiva, è perciò la risposta che il C. t. u. ha fornito ai riduttivi rilievi di parte (dell'attore in primo grado) avverso l'utilizzo della scrittura di comparazione del 1958, tenuto conto, per un verso, che non vi è alcuna prova che essa non possa attribuirsi a , come asserito e non affatto dimostrato dall'attore, e, per altro verso, Controparte_3
che, come emerge dalla disamina del corposo elaborato peritale, il C. t. u. ha utilizzato nella sua indagine non solo quella scrittura, ma anche una serie di altri documenti analiticamente passati in rassegna nelle numerose pagine della relazione medesima e messi adeguatamente a confronto con l'atto oggetto della querela di falso.
Di fronte alle numerose analogie riscontrate nella scrittura del 1958 con gli altri scritti, anche più recenti, dello è difficile peraltro sostenere, come ha fatto l'appellante, che essa non sia CP_1
appartenuta a solo per il fatto che costui viene indicato nella stessa come Controparte_3 [...]
” anziché con il suo intero cognome ( ”), trattandosi questo di un Persona_3 CP_3
argomento troppo riduttivo e vago che non vale, in sé, a scalfire le dettagliate risultanze della relazione peritale sul punto, ragionate ed analiticamente spiegate dal C. t. u. sul piano tecnico-grafologico.
Quanto, infine, alle doglianze evidenziate dall'appellante, sulla scorta degli stessi rilievi già mossi dal C. t. di parte dr.ssa , circa la non riferibilità alla grafo-motricità dell'autore del testo sia Per_2
della data apposta nel rigo 42, sia della firma al rigo 43 del testamento del 27 gennaio 2004, il C. t. u. ha affermato, ribadendo i risultati illustrati più diffusamente nell'intero corpo del proprio elaborato, che: “dall'analisi condotta analiticamente sui documenti in verifica e riportata nella presente relazione non emergono discordanze sostanziali tali da poter mettere in dubbio l'autografia. Infatti, oltre alle analogie non si è rilevato alcun indice tipico di imitazione come bottoni di sosta, lentezza del tracciato, soste ingiustificate o altri elementi estranei alla grafia del Sig. ”. CP_1
Ha spiegato più in particolare l'Ausiliario tecnico che non potrebbe configurarsi nella specie l'intervento di un imitatore, dato che la tecnica tipica dell'imitazione è quella di rappresentare in maniera credibile la grafia o la firma cercando di riprodurre l'una o l'altra il più fedelmente possibile, senza perciò cambiarne le forme.
Ha poi precisato che, nel caso di specie, non è oggettivamente ravvisabile alcuna delle tecniche di imitazione attraverso le quali vengono solitamente realizzate le falsificazioni di scritture o di firme
(ossia: “imitazione rapida”, “imitazione lenta”, “copia pedissequa”, “falso per fantasia”, “falso per calco o ricalco”, il cui significato è stato spiegato dal C. t. u., una per una, a pag. 69 della relazione
15 peritale, alla lettura della quale si rimanda qui per brevità), avendo perciò escluso in maniera categorica e certa l'ipotesi, adombrata da parte attrice (odierna appellante), della falsificazione della data e della firma presenti nel testamento in questione.
Anche sul punto i rilievi di parte appellante, con cui sono state sostanzialmente riproposte le medesime osservazioni critiche già sollevate dal C. t. dr.ssa , hanno trovato decisa Persona_5 smentita, sul piano tecnico, nelle repliche dell'Ausiliario d'ufficio, che la Corte reputa pienamente condivisibili in un quadro, peraltro, in cui, nella presente sede di appello, non sono state formulate obiezioni specifiche ed ulteriori contro le stesse, idonee (se del caso) ad inficiarle o a indurre, eventualmente, ad una rinnovata valutazione della questione.
Discende da tutto quanto sin qui esposto che la Corte non può che concordare con la decisione del primo Giudice che, aderendo ponderatamente alle più che condivisibili e approfondite valutazioni del
Consulente tecnico d'ufficio - il quale, si ripete, ha replicato in maniera tecnicamente adeguata e ragionata ad ognuno dei rilievi critici di parte attrice (oggi appellante) -, ha rigettato la querela di falso proposta da per l'effetto dichiarando la verità del Parte_1
testamento olografo redatto da in data 27 gennaio 2004 (con le ulteriori Controparte_3
consequenziali statuizioni di cui alla sentenza medesima).
Il secondo motivo riguarda il capo relativo alle spese processuali, dolendosi l'appellante del fatto che il Tribunale abbia condannato lui, già attore, al pagamento delle stesse in favore di controparte, anziché compensarle, come avrebbe dovuto, a suo dire, in ragione del fatto che egli, prima di proporre l'azione, ha prodotto una consulenza di parte che avrebbe certificato la non genuinità del testamento impugnato, mentre il C. t. u. è pervenuto a conclusioni diverse, peraltro da lui fermamente contestate.
Il motivo va disatteso avendo il primo Giudice, nel condannare l'attore al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, evidentemente fatto corretta applicazione della regola fondamentale della soccombenza di cui all'art 91 c. p. c., in uno con il principio della causalità, dal momento che l'attore
è risultato del tutto perdente sulla domanda di falso e su ogni altra domanda ad essa connessa.
Al rigetto integrale dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore di controparte, che vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo alla notula-spese prodotta in atti, tenuto conto dello scaglione di valore “indeterminabile” (tale è il valore delle cause di querela di falso;
tra le altre si veda sul punto Cass. Civ. n. 15642/2017) di “complessità bassa” – stante l'oggetto
16 della disputa - ed applicando i parametri tariffari prossimi ai minimi, in considerazione della bassa entità delle questioni disputate nel presente grado e della relativa rilevanza delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 3.700,00, di cui € 1.100,00 per la fase di studio della controversia,
€ 800,00 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.800,00 per la fase decisionale, non avendo parte appellata nella propria notula fatto richiesta di liquidazione anche della fase istruttoria e/o di trattazione, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovuta.
La differenza in minus rispetto alla somma proposta nella notula delle spese depositata dal difensore dell'appellata è dovuta al fatto che la Corte ha applicato i valori tariffari prossimi ai minimi per le ragioni sopra esposte, mentre l'istante ha fatto riferimento a quelli medi dello scaglione.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
A tal riguardo, considerato che parte appellante risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato come indicato in epigrafe, va precisato che, in conformità al condivisibile orientamento della Suprema
Corte (di cui alla pronuncia testé richiamata), la norma ex art. 13, comma 1-quater del T.U. n. 115 del 30.5.2002 richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale” dell'impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all'amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Con la conseguenza che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale", competendo poi esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria, valutare se la doppia contribuzione spetti in concreto, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto.
Si provvede separatamente sulla richiesta di liquidazione delle spettanze avanzate dal difensore dell'appellante, ammesso come in epigrafe al patrocinio a spese dello Stato.
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P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 19 luglio 2021 nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P. M. – sede, avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Patti n. 297/2021 del 12 aprile 2021, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in Parte_1 favore di controparte, liquidate in complessivi € 3.700,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto della sussistenza, quanto all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, sia dovuta o meno, nel caso concreto, la doppia contribuzione;
• provvede con separato decreto sulla richiesta di liquidazione delle spettanze avanzata dal difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato come riportato in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 14 marzo 2025
Si dà atto che alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dr.ssa Antonina Merlino, Con funzionaria dell'Ufficio il processo, addetta alla prima sezione civile di questa Corte.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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