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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2757/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. ZAMENGO Parte_1 Parte_2
SILVIA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 09.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1-i coniugi continueranno a vivere separati
2-il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre in RA (VE),
trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale, preferibilmente il Persona_1 mercoledì con pernotto ed un week- end alternato dal venerdì sera alla domenica sera e il padre lo riporterà presso la casa della madre entro le ore 22.00, il figlio minore inoltre trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni con la madre e con il padre, previo accordo tra i genitori e secondo i desideri del figlio stesso e previo accordo con la madre almeno un mese prima.
-durante le vacanze natalizie e pasquali potrà trascorrere con il padre alcuni giorni Per_1 secondo le proprie esigenze e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici, -durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni con il padre anche non consecutivi, Per_1 previo accordo con la madre e secondo il desiderio del figlio. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi il periodo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno e inoltre dove trascorreranno le vacanze con lo stesso.
-il sig. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00 entro e non Per_1 oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e con BA già in possesso del sig. . L'assegno sarà Parte_1 Parte_2 rivalutato annualmente come per legge a far data dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Giudice.
-il sig. inoltre corrisponderà alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie per il figlio come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia ed Per_1 in possesso dei ricorrenti. La signora provvederà mensilmente a consegnare Parte_1 al sig. la documentazione comprovante le spese straordinarie per il figlio Parte_2
ed il sig. i obbliga a corrispondere alla signora il 50% della Per_1 Pt_2 Parte_1 somma relativa alle spese straordinarie come previsto dal protocollo del Tribunale di
Venezia entro il mese dalla consegna.
-l'assegno unico sarà richiesto e trattenuto interamente dalla signora . Parte_1
-i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore e/o di passaporto impegnandosi a sottoscrivere Persona_1
i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti.
-i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione economica tra loro pendente e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 19.09.1998, contratto matrimonio con rito concordatario a RA, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 65, Parte II, Serie A, del medesimo
Comune, anno 1998; che da tale unione nascevano i figli a RA (ve) il Persona_2
16.02.2002 maggiorenne economicamente autosufficiente, e nato a [...] Per_1 il 29.10.2007, minore;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 74/2025, pubblicata il 16.01.2025, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con sentenza n. 74/2025 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 19.09.1998 con rito religioso/concordatario da e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 65, dell'anno 1998) del Comune di RA.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
-il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre in RA (VE); trascorrerà con Persona_1 il padre un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì con pernotto ed un week- end alternato dal venerdì sera alla domenica sera e il padre lo riporterà presso la casa della madre entro le ore 22.00, il figlio minore inoltre trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni con la madre e con il padre, previo accordo tra i genitori e secondo i desideri del figlio stesso e previo accordo con la madre almeno un mese prima. -durante le vacanze natalizie e pasquali potrà trascorrere con il padre alcuni giorni Per_1 secondo le proprie esigenze e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici,
-durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni con il padre anche non consecutivi, Per_1 previo accordo con la madre e secondo il desiderio del figlio. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi il periodo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno e inoltre dove trascorreranno le vacanze con lo stesso.
-il sig. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00 entro e non Per_1 oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e con BA già in possesso del sig. . L'assegno sarà Parte_1 Parte_2 rivalutato annualmente come per legge a far data dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Giudice.
-il sig. inoltre corrisponderà alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie per il figlio come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia ed Per_1 in possesso dei ricorrenti. La signora provvederà mensilmente a consegnare Parte_1 al sig. la documentazione comprovante le spese straordinarie per il figlio Parte_2
ed il sig. i obbliga a corrispondere alla signora il 50% della Per_1 Pt_2 Parte_1 somma relativa alle spese straordinarie come previsto dal protocollo del Tribunale di
Venezia entro il mese dalla consegna.
-l'assegno unico sarà richiesto e trattenuto interamente dalla signora . Parte_1
-i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore e/o di passaporto impegnandosi a sottoscrivere Persona_1
i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti.
-i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione economica tra loro pendente e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
4 Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. ZAMENGO Parte_1 Parte_2
SILVIA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 09.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1-i coniugi continueranno a vivere separati
2-il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre in RA (VE),
trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale, preferibilmente il Persona_1 mercoledì con pernotto ed un week- end alternato dal venerdì sera alla domenica sera e il padre lo riporterà presso la casa della madre entro le ore 22.00, il figlio minore inoltre trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni con la madre e con il padre, previo accordo tra i genitori e secondo i desideri del figlio stesso e previo accordo con la madre almeno un mese prima.
-durante le vacanze natalizie e pasquali potrà trascorrere con il padre alcuni giorni Per_1 secondo le proprie esigenze e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici, -durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni con il padre anche non consecutivi, Per_1 previo accordo con la madre e secondo il desiderio del figlio. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi il periodo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno e inoltre dove trascorreranno le vacanze con lo stesso.
-il sig. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00 entro e non Per_1 oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e con BA già in possesso del sig. . L'assegno sarà Parte_1 Parte_2 rivalutato annualmente come per legge a far data dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Giudice.
-il sig. inoltre corrisponderà alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie per il figlio come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia ed Per_1 in possesso dei ricorrenti. La signora provvederà mensilmente a consegnare Parte_1 al sig. la documentazione comprovante le spese straordinarie per il figlio Parte_2
ed il sig. i obbliga a corrispondere alla signora il 50% della Per_1 Pt_2 Parte_1 somma relativa alle spese straordinarie come previsto dal protocollo del Tribunale di
Venezia entro il mese dalla consegna.
-l'assegno unico sarà richiesto e trattenuto interamente dalla signora . Parte_1
-i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore e/o di passaporto impegnandosi a sottoscrivere Persona_1
i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti.
-i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione economica tra loro pendente e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 19.09.1998, contratto matrimonio con rito concordatario a RA, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 65, Parte II, Serie A, del medesimo
Comune, anno 1998; che da tale unione nascevano i figli a RA (ve) il Persona_2
16.02.2002 maggiorenne economicamente autosufficiente, e nato a [...] Per_1 il 29.10.2007, minore;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 74/2025, pubblicata il 16.01.2025, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con sentenza n. 74/2025 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 19.09.1998 con rito religioso/concordatario da e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 65, dell'anno 1998) del Comune di RA.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
-il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre in RA (VE); trascorrerà con Persona_1 il padre un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì con pernotto ed un week- end alternato dal venerdì sera alla domenica sera e il padre lo riporterà presso la casa della madre entro le ore 22.00, il figlio minore inoltre trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni con la madre e con il padre, previo accordo tra i genitori e secondo i desideri del figlio stesso e previo accordo con la madre almeno un mese prima. -durante le vacanze natalizie e pasquali potrà trascorrere con il padre alcuni giorni Per_1 secondo le proprie esigenze e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici,
-durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni con il padre anche non consecutivi, Per_1 previo accordo con la madre e secondo il desiderio del figlio. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi il periodo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno e inoltre dove trascorreranno le vacanze con lo stesso.
-il sig. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00 entro e non Per_1 oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e con BA già in possesso del sig. . L'assegno sarà Parte_1 Parte_2 rivalutato annualmente come per legge a far data dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Giudice.
-il sig. inoltre corrisponderà alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie per il figlio come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia ed Per_1 in possesso dei ricorrenti. La signora provvederà mensilmente a consegnare Parte_1 al sig. la documentazione comprovante le spese straordinarie per il figlio Parte_2
ed il sig. i obbliga a corrispondere alla signora il 50% della Per_1 Pt_2 Parte_1 somma relativa alle spese straordinarie come previsto dal protocollo del Tribunale di
Venezia entro il mese dalla consegna.
-l'assegno unico sarà richiesto e trattenuto interamente dalla signora . Parte_1
-i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore e/o di passaporto impegnandosi a sottoscrivere Persona_1
i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti.
-i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione economica tra loro pendente e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
4 Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero