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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 897/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Bagheria, via Giorgio Luigi Capitano, Parte_1
43, P.I.: ; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Alosi;
-appellante-
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Palermo, via Gian Lorenzo Bernini, 40, P.I.:
[...]
, P.IVA_2
rappresentata e difesa dalle Avv.te Isabella Notarbartolo e Susanna Sgroi;
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n. 897/2021 r.g.
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 2424/18 emesso il 26.4.2018 col quale, su ricorso di il medesimo Tribunale le aveva intimato il pagamento della somma Controparte_1
di euro 13.816,57, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce, con sentenza n. 1679 del 19.4.2021 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
La soccombente ha proposto appello, del quale la società appellata, costituendosi, ha invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 3.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante critica la sentenza per aver ritenuto il valore probatorio della fattura posta a base dell'ingiunzione trascurando il disconoscimento della “firma del destinatario” ivi apposta.
La censura non merita di essere accolta.
La ha disconosciuto la conformità all'originale del documento prodotto Parte_1
in copia e l'autenticità dell'apparente sottoscrizione del destinatario, negando l'esistenza di alcun vincolo contrattuale tra le parti.
Il Tribunale ha ritenuto inidoneo il disconoscimento, giacché non consistito – come reputato necessario – in un'articolata dichiarazione di diversità della firma in questione da quelle di tutti gli organi rappresentativi della società specificatamente identificati o identificabili.
L'appellante sostiene di aver disconosciuto il documento nel rispetto dei requisiti formali posti dalla giurisprudenza e si duole che il giudice non abbia neanche sufficientemente motivato la propria convinzione che la firma apposta sulla fattura fosse di per sé dimostrativa della ricezione della merce. Argomenta in particolare che la necessità di articolare il disconoscimento con riguardo alla pluralità di organi sociali dotati di potere rappresentativo non si poneva nella concreta n. 897/2021 r.g. 3
fattispecie, trattandosi di società dotata di organizzazione strutturale semplice e di un solo organo munito di potere di rappresentanza esterna.
L'assunto è infondato.
Il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. attiene alla sottoscrizione che la parte che produce la scrittura e intende avvalersene attribuisce alla controparte.
Nel caso di persona giuridica, ad esempio società, l'appartenenza della sottoscrizione implica l'immedesimazione organica del sottoscrittore con l'ente, ossia il suo inserimento nella struttura organizzativa e la titolarità di un potere rappresentativo che – è importante rilevarlo – può competere non soltanto all'amministratore o agli amministratori, istituzionalmente preposti in via generale al compimento degli atti esterni in nome e per conto della persona giuridica, ma anche a semplici lavoratori dipendenti non muniti di specifica procura e però agenti nell'esercizio di incombenze necessariamente comportanti attività rappresentativa con i limiti oggettivamente segnati dalla natura dell'incarico. Tra essi, ed è la fattispecie sottoposta all'esame della Corte, gli incaricati di ricevere la merce destinata alla società e di attestare con la propria firma, in rappresentanza dell'ente destinatario, l'avvenuta consegna.
In tali casi, operando necessariamente la società mediante persone fisiche le cui sottoscrizioni sono a essa potenzialmente ascrivibili, l'effettuazione di un valido disconoscimento, con l'onere per l'avversario che insista nel voler avvalersi dello scritto di chiederne la verificazione, postula che la dichiarazione del disconoscente, anche quando la struttura dell'ente è elementare, sia esplicita e articolata, cioè denunci la diversità della firma contestata da quella di tutti coloro
(amministratori e non) che per la loro posizione organizzativa nella società avrebbero potuto apporla nella situazione data, i quali, all'atto del disconoscimento, devono essere indicati o resi identificabili onde consentire all'altra parte, che non ne avrebbe altrimenti la possibilità, di promuovere la n. 897/2021 r.g. 4
procedura di verificazione (v. Cass. 12179/1997 e successive conformi, da ultimo
20871/2019).
La decisione impugnata si rivela conforme a tali principi, donde il rigetto dell'impugnazione.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado che si liquidano, in favore dell'appellata, nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Non si ravvisano i presupposti soggettivi per far luogo a condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta l'appello propotto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 1679 del 19.4.2021; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida, in favore dell'appellata, nella complessiva somma di euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA ed all'IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo il giorno 17.4.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice est. Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 897/2021 r.g. 5
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 897/2021 r.g.