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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 148 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente estensore dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 148 /2025 V.G. promosso da:
(C.F.: ), nata il [...] ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(AQ), residente in [...]-, elettivamente domiciliata in
Avezzano (AQ) alla Via Cesare Battisti n. 101 presso e nello studio dell'avv. Paola Attili
( ), che la rappresenta, assiste e difende, giusta procura in CodiceFiscale_2
calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(Venezuela), residente in [...]-, elettivamente domiciliato in
Sulmona (AQ) alla Via Montenero, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alberto Paolini,
(C.F.: ) che lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura in CodiceFiscale_4
calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 26/02/2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il marito dichiara di aver rilasciato, con il consenso della coniuge, la casa coniugale in
Capistrello -Via G. Pascoli, n.24-, e di avere già asportato i propri effetti personali trasferendo altrove la propria residenza;
L'abitazione suddetta rimarrà, essendone proprietaria, nella esclusiva disponibilità della sig.ra e ciò con quanto nella stessa contenuto Parte_1
3) I figli e , già maggiorenni, rimarranno a vivere con la madre nell'abitazione Per_1 Per_2 di quest'ultima tenendo conto, peraltro, che è laureato e già autosufficiente laddove Per_1
è ancora studentessa universitaria presso l'Ateneo di Pescara;
Per_2
4) Tenuto conto di quanto sopra, il signor contribuirà al mantenimento Parte_2 della sola figlia , con il versamento mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il Per_2 dieci di ogni mese, somma che verrà rivalutata secondo gli indici Istat, ogni 12 mesi a partire dall'udienza presidenziale;
5) Il signor contribuirà alle spese straordinarie per la figlia al 50%, Parte_2 Per_2 ad esclusione di quelle universitarie da farsi ritenere contenute nell'assegno di mantenimento mensile;
6) In merito alle frequentazioni dei figli con il padre, stante l'età nessuna regolamentazione viene stabilita;
7) I coniugi e dichiarano di rinunciare, come in effetti Parte_1 Parte_2 rinunciano, ad ogni reciproca pretesa di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 26/02/2025
E hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in Avezzano il 07/07/1996 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 58 parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1996, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla predetta unione sono nati, in Avezzano, due figli: , nato il Persona_3
16.04.1997, e , nata il [...]. Persona_4
2 All'udienza del 16.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate alla tutela dei figli e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegnazione della casa coniugale:
Il marito dichiara di aver rilasciato, con il consenso della coniuge, la casa coniugale in
Capistrello -Via G. Pascoli, n.24-, e di avere già asportato i propri effetti personali trasferendo altrove la propria residenza;
L'abitazione suddetta rimarrà, essendone proprietaria, nella esclusiva disponibilità della sig.ra e ciò con quanto nella stessa contenuto, Parte_1 dando atto le parti che i figli e , già maggiorenni, rimarranno a vivere con la Per_1 Per_2 madre nell'abitazione di quest'ultima tenendo conto, peraltro, che è laureato e già Per_1 autosufficiente laddove è ancora studentessa universitaria presso l'Ateneo di Pescara;
Per_2
3 - al mantenimento per la figlia:
4) Tenuto conto di quanto sopra, il signor contribuirà al mantenimento Parte_2 della sola figlia , con il versamento mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il Per_2 dieci di ogni mese, somma che verrà rivalutata secondo gli indici Istat, ogni 12 mesi a partire dall'udienza presidenziale;
5) Il signor contribuirà alle spese straordinarie per la figlia al 50%, Parte_2 Per_2 ad esclusione di quelle universitarie da farsi ritenere contenute nell'assegno di mantenimento mensile;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero
58 parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1996.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente estensore dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 148 /2025 V.G. promosso da:
(C.F.: ), nata il [...] ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(AQ), residente in [...]-, elettivamente domiciliata in
Avezzano (AQ) alla Via Cesare Battisti n. 101 presso e nello studio dell'avv. Paola Attili
( ), che la rappresenta, assiste e difende, giusta procura in CodiceFiscale_2
calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(Venezuela), residente in [...]-, elettivamente domiciliato in
Sulmona (AQ) alla Via Montenero, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alberto Paolini,
(C.F.: ) che lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura in CodiceFiscale_4
calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 26/02/2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il marito dichiara di aver rilasciato, con il consenso della coniuge, la casa coniugale in
Capistrello -Via G. Pascoli, n.24-, e di avere già asportato i propri effetti personali trasferendo altrove la propria residenza;
L'abitazione suddetta rimarrà, essendone proprietaria, nella esclusiva disponibilità della sig.ra e ciò con quanto nella stessa contenuto Parte_1
3) I figli e , già maggiorenni, rimarranno a vivere con la madre nell'abitazione Per_1 Per_2 di quest'ultima tenendo conto, peraltro, che è laureato e già autosufficiente laddove Per_1
è ancora studentessa universitaria presso l'Ateneo di Pescara;
Per_2
4) Tenuto conto di quanto sopra, il signor contribuirà al mantenimento Parte_2 della sola figlia , con il versamento mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il Per_2 dieci di ogni mese, somma che verrà rivalutata secondo gli indici Istat, ogni 12 mesi a partire dall'udienza presidenziale;
5) Il signor contribuirà alle spese straordinarie per la figlia al 50%, Parte_2 Per_2 ad esclusione di quelle universitarie da farsi ritenere contenute nell'assegno di mantenimento mensile;
6) In merito alle frequentazioni dei figli con il padre, stante l'età nessuna regolamentazione viene stabilita;
7) I coniugi e dichiarano di rinunciare, come in effetti Parte_1 Parte_2 rinunciano, ad ogni reciproca pretesa di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 26/02/2025
E hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in Avezzano il 07/07/1996 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 58 parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1996, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla predetta unione sono nati, in Avezzano, due figli: , nato il Persona_3
16.04.1997, e , nata il [...]. Persona_4
2 All'udienza del 16.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate alla tutela dei figli e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegnazione della casa coniugale:
Il marito dichiara di aver rilasciato, con il consenso della coniuge, la casa coniugale in
Capistrello -Via G. Pascoli, n.24-, e di avere già asportato i propri effetti personali trasferendo altrove la propria residenza;
L'abitazione suddetta rimarrà, essendone proprietaria, nella esclusiva disponibilità della sig.ra e ciò con quanto nella stessa contenuto, Parte_1 dando atto le parti che i figli e , già maggiorenni, rimarranno a vivere con la Per_1 Per_2 madre nell'abitazione di quest'ultima tenendo conto, peraltro, che è laureato e già Per_1 autosufficiente laddove è ancora studentessa universitaria presso l'Ateneo di Pescara;
Per_2
3 - al mantenimento per la figlia:
4) Tenuto conto di quanto sopra, il signor contribuirà al mantenimento Parte_2 della sola figlia , con il versamento mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il Per_2 dieci di ogni mese, somma che verrà rivalutata secondo gli indici Istat, ogni 12 mesi a partire dall'udienza presidenziale;
5) Il signor contribuirà alle spese straordinarie per la figlia al 50%, Parte_2 Per_2 ad esclusione di quelle universitarie da farsi ritenere contenute nell'assegno di mantenimento mensile;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero
58 parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1996.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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