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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1243 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Garibaldi n. 49, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Ruberto, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, via G. Da Fiore, n. 34
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
nato a [...] il [...], ivi residente in C.da Caronte, n. Controparte_2
23 (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 4.2.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in riassunzione ritualmente notificata, Con ricorso depositato in cancelleria il 9.9.2019 ed iscritto al n. 1362/19 RG Trib. Lamezia, la ditta esponeva in fatto che: a) In Parte_1
data 21.12.2015 veniva affidato in custodia dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme alla ditta materiale pirotecnico oggetto di sequestro nei confronti del Sig. Parte_1 [...]
nell'ambito del procedimento penale n. 2720/2015 RGNR Mod. 21; b) La ditta Controparte_2
custode, richiesta della sua disponibilità, aveva accettato l'incarico di custodia, comprensivo di trasporto del materiale dal Comando della Guardia di Finanza al proprio deposito, custodia e vigilanza, concordando un corrispettivo di € 80,00 per il viaggio e di € 8,00 giornaliere per l'ulteriore attività, per come risulta dal preventivo del 21.12.2015 e dal successivo verbale di affidamento;
c) Si procedeva, pertanto, al conferimento dell'incarico, di talché l'esponente provvedeva al trasporto della merce sequestrata presso i propri locali e da allora iniziava l'attività di custodia giudiziale;
d) Non avendo ricevuto notizie sull'esito del procedimento, procedeva alla richiesta di liquidazione parziale di indennità e compensi spettanti dal 21.12.2015 al 28.9.2018 in € 8.176,00, oltre Iva sulla base del preventivo concordato, di cui € 80,00 per un trasporto ed € 8.096,00 per 1.012 giorni di custodia
(1.012*8); e) con decreto di liquidazione del 24.6.2019 la Procura di Lamezia Terme liquidava per l'attività svolta sino al 24.6.2019 l'importo complessivo di € 2.703,52 Iva inclusa, riconoscendo solo l'attività svolta successivamente alla presentazione dell'istanza e, pertanto, dall'1.10.2018 al
24.6.2019, pari a 267 giorni. Tanto esposto, la società presentava opposizione Parte_1 avverso tale decreto, chiedendo che per l'attività svolta nel procedimento penale n. 2720/2015 RGNR, comprensiva di un'operazione di trasporto e custodia dal 21.12.2015 al 24.6.2019, venisse ad essa liquidato l'importo di € 10.328,00 oltre Iva, per un totale € 12.600,16 Iva inclusa, giusta applicazione del concordato criterio di € 8,00 giornalieri per l'attività svolta nei 1281 giorni decorsi dal 21.12.2015 al 24.6.2019. All'esito, il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza dell'11.2.2022, così provvedeva: “rilevato che la parte non ha prodotto il decreto di liquidazione e che lo stesso non è neanche ricavabile per effetto della successiva acquisizione d'ufficio del fascicolo processuale e che pertanto il ricorso va rigettato e confermato il decreto di pagamento impugnato;
rilevato che – quanto alle spese della procedura – le stesse vanno compensate per intero, nonostante la soccombenza, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita in giudizio e non ha articolato difese;
P. Q. M.
Visti gli artt.
702 bis e ss. c.p.c., 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 d. lgs. n. 150/2011 RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto di pagamento impugnato. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese della procedura.” Tale ordinanza veniva impugnata in Cassazione per non essere stato richiesto ed acquisito il decreto di liquidazione.
Esponeva poi l'attore che la Suprema Corte, con ordinanza del 6.7.2023, depositata il 10.8.2023, accoglieva il ricorso per entrambi i motivi, cassava l'ordinanza impugnata e rinviava la causa al
Tribunale di Lamezia Terme anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
I resistenti, regolarmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione e, all'udienza del
4.2.2025, la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito e preliminarmente deve ritenersi provata la custodia del materiale pirotecnico, come emerge dai verbali depositati in atti e da tutta la documentazione allegata.
In diritto, inoltre, si richiamano i seguenti principio di diritto che il Tribunale in sede di riassunzione, intende applicare: “L'art. 15, comma quinto, d.lgs. 150/2011 prevede espressamente che il Presidente del tribunale chiamato a pronunciarsi sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”; ancora: “L'art. 15 d.lgs. 150/2011 non ricollega alla mancanza del decreto oggetto di opposizione alcun effetto preclusivo per l'esame delle questioni dibattute, dovendosi tener conto anche del contenuto del provvedimento esposto negli atti difensivi” (entrambi i principi sono stati affermati per il caso di specie nell'ordinanza n. 2597/2023).
Invero, il giudizio che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. Ne consegue che, essendo l'amministratore un "ausiliario" del giudice, la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria” (Cass. 17375/2018).
Ciò premesso, il Tribunale è chiamato a determinare l'indennità di custodia per il periodo di giorni dal 21.12.2015 al 24.6.2019, pattuito per € 8,00 per ciascun giorno.
Alla somma così determinata, vanno aggiunte le spese del trasporto, puntualmente documentate (cfr. doc. fascicolo parte ricorrente), pari ad € 80,00.
Atteso che il numero complessivo dei giorni della costudita de qua è pari a 1.281 giorni, segue un totale di 10.328,00 oltre Iva, per un totale € 12.600,16 Iva inclusa, giusta applicazione del concordato criterio di € 8,00 giornalieri per l'attività svolta nei 1281 giorni decorsi dal 21.12.2015 al 24.6.2019.
Sul capitale spettano unicamente gli interessi legali atteso che il ricorrente aziona un credito determinato sulla base di tariffe (indicate dagli usi locali) la cui quantificazione altro non è che un'operazione aritmetica tra moltiplicatori su base giornaliera, volta ad individuare il corrispettivo della prestazione di custodia, potendo quindi ritenersi l'obbligazione di valuta, determinata nel suo ammontare pecuniario sin dall'inizio.
L'iva non andrà calcolata sugli interessi di mora, ma solo sul capitale ex art. 15 del d.P.R. 633/ 1972.
Il decreto di liquidazione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme del 24.6.2019, nonché
l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme dell'11.2.2022, depositata il 14.2.2022, vanno quindi entrambi revocati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e data la scarsa complessità dell'istruttoria e l'assenza di questioni di diritto particolarmente complesse saranno valutate ai valori minimi (€ 2.540,00 per compensi per il presente giudizio, € 2.540,00 per il giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme concluso con l'ordinanza revocata, € 1.541,00 per il giudizio di legittimità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso, annulla il decreto di liquidazione della Procura della Repubblica di Lamezia
Terme del 24.6.2019;
- determina l'indennità di custodia in favore del ricorrente in 10.328,00 oltre Iva, per un totale €
12.600,16 Iva inclusa, in conseguenza dell'applicazione del concordato criterio di € 8,00 oltre Iva per ognuno dei 1281 giorni di attività svolta e di € 80,00 oltre Iva per l'operazione di trasporto;
- condanna il al pagamento di € 10.328,00 oltre iva, per un totale di € Controparte_1
12.606,16 Iva inclusa, e di € 80,00 oltre Iva per l'operazione di trasporto;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente dei compensi per € 2.540,00 per il CP_1 presente giudizio, € 2.540,00 per il giudizio di opposizione e di € 1.541,00 per il giudizio di legittimità, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 14 giugno 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice Teresa Valeria Grieco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1243 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Garibaldi n. 49, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Ruberto, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, via G. Da Fiore, n. 34
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
nato a [...] il [...], ivi residente in C.da Caronte, n. Controparte_2
23 (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 4.2.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in riassunzione ritualmente notificata, Con ricorso depositato in cancelleria il 9.9.2019 ed iscritto al n. 1362/19 RG Trib. Lamezia, la ditta esponeva in fatto che: a) In Parte_1
data 21.12.2015 veniva affidato in custodia dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme alla ditta materiale pirotecnico oggetto di sequestro nei confronti del Sig. Parte_1 [...]
nell'ambito del procedimento penale n. 2720/2015 RGNR Mod. 21; b) La ditta Controparte_2
custode, richiesta della sua disponibilità, aveva accettato l'incarico di custodia, comprensivo di trasporto del materiale dal Comando della Guardia di Finanza al proprio deposito, custodia e vigilanza, concordando un corrispettivo di € 80,00 per il viaggio e di € 8,00 giornaliere per l'ulteriore attività, per come risulta dal preventivo del 21.12.2015 e dal successivo verbale di affidamento;
c) Si procedeva, pertanto, al conferimento dell'incarico, di talché l'esponente provvedeva al trasporto della merce sequestrata presso i propri locali e da allora iniziava l'attività di custodia giudiziale;
d) Non avendo ricevuto notizie sull'esito del procedimento, procedeva alla richiesta di liquidazione parziale di indennità e compensi spettanti dal 21.12.2015 al 28.9.2018 in € 8.176,00, oltre Iva sulla base del preventivo concordato, di cui € 80,00 per un trasporto ed € 8.096,00 per 1.012 giorni di custodia
(1.012*8); e) con decreto di liquidazione del 24.6.2019 la Procura di Lamezia Terme liquidava per l'attività svolta sino al 24.6.2019 l'importo complessivo di € 2.703,52 Iva inclusa, riconoscendo solo l'attività svolta successivamente alla presentazione dell'istanza e, pertanto, dall'1.10.2018 al
24.6.2019, pari a 267 giorni. Tanto esposto, la società presentava opposizione Parte_1 avverso tale decreto, chiedendo che per l'attività svolta nel procedimento penale n. 2720/2015 RGNR, comprensiva di un'operazione di trasporto e custodia dal 21.12.2015 al 24.6.2019, venisse ad essa liquidato l'importo di € 10.328,00 oltre Iva, per un totale € 12.600,16 Iva inclusa, giusta applicazione del concordato criterio di € 8,00 giornalieri per l'attività svolta nei 1281 giorni decorsi dal 21.12.2015 al 24.6.2019. All'esito, il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza dell'11.2.2022, così provvedeva: “rilevato che la parte non ha prodotto il decreto di liquidazione e che lo stesso non è neanche ricavabile per effetto della successiva acquisizione d'ufficio del fascicolo processuale e che pertanto il ricorso va rigettato e confermato il decreto di pagamento impugnato;
rilevato che – quanto alle spese della procedura – le stesse vanno compensate per intero, nonostante la soccombenza, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita in giudizio e non ha articolato difese;
P. Q. M.
Visti gli artt.
702 bis e ss. c.p.c., 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 d. lgs. n. 150/2011 RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto di pagamento impugnato. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese della procedura.” Tale ordinanza veniva impugnata in Cassazione per non essere stato richiesto ed acquisito il decreto di liquidazione.
Esponeva poi l'attore che la Suprema Corte, con ordinanza del 6.7.2023, depositata il 10.8.2023, accoglieva il ricorso per entrambi i motivi, cassava l'ordinanza impugnata e rinviava la causa al
Tribunale di Lamezia Terme anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
I resistenti, regolarmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione e, all'udienza del
4.2.2025, la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito e preliminarmente deve ritenersi provata la custodia del materiale pirotecnico, come emerge dai verbali depositati in atti e da tutta la documentazione allegata.
In diritto, inoltre, si richiamano i seguenti principio di diritto che il Tribunale in sede di riassunzione, intende applicare: “L'art. 15, comma quinto, d.lgs. 150/2011 prevede espressamente che il Presidente del tribunale chiamato a pronunciarsi sull'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”; ancora: “L'art. 15 d.lgs. 150/2011 non ricollega alla mancanza del decreto oggetto di opposizione alcun effetto preclusivo per l'esame delle questioni dibattute, dovendosi tener conto anche del contenuto del provvedimento esposto negli atti difensivi” (entrambi i principi sono stati affermati per il caso di specie nell'ordinanza n. 2597/2023).
Invero, il giudizio che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. Ne consegue che, essendo l'amministratore un "ausiliario" del giudice, la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria” (Cass. 17375/2018).
Ciò premesso, il Tribunale è chiamato a determinare l'indennità di custodia per il periodo di giorni dal 21.12.2015 al 24.6.2019, pattuito per € 8,00 per ciascun giorno.
Alla somma così determinata, vanno aggiunte le spese del trasporto, puntualmente documentate (cfr. doc. fascicolo parte ricorrente), pari ad € 80,00.
Atteso che il numero complessivo dei giorni della costudita de qua è pari a 1.281 giorni, segue un totale di 10.328,00 oltre Iva, per un totale € 12.600,16 Iva inclusa, giusta applicazione del concordato criterio di € 8,00 giornalieri per l'attività svolta nei 1281 giorni decorsi dal 21.12.2015 al 24.6.2019.
Sul capitale spettano unicamente gli interessi legali atteso che il ricorrente aziona un credito determinato sulla base di tariffe (indicate dagli usi locali) la cui quantificazione altro non è che un'operazione aritmetica tra moltiplicatori su base giornaliera, volta ad individuare il corrispettivo della prestazione di custodia, potendo quindi ritenersi l'obbligazione di valuta, determinata nel suo ammontare pecuniario sin dall'inizio.
L'iva non andrà calcolata sugli interessi di mora, ma solo sul capitale ex art. 15 del d.P.R. 633/ 1972.
Il decreto di liquidazione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme del 24.6.2019, nonché
l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme dell'11.2.2022, depositata il 14.2.2022, vanno quindi entrambi revocati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e data la scarsa complessità dell'istruttoria e l'assenza di questioni di diritto particolarmente complesse saranno valutate ai valori minimi (€ 2.540,00 per compensi per il presente giudizio, € 2.540,00 per il giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme concluso con l'ordinanza revocata, € 1.541,00 per il giudizio di legittimità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso, annulla il decreto di liquidazione della Procura della Repubblica di Lamezia
Terme del 24.6.2019;
- determina l'indennità di custodia in favore del ricorrente in 10.328,00 oltre Iva, per un totale €
12.600,16 Iva inclusa, in conseguenza dell'applicazione del concordato criterio di € 8,00 oltre Iva per ognuno dei 1281 giorni di attività svolta e di € 80,00 oltre Iva per l'operazione di trasporto;
- condanna il al pagamento di € 10.328,00 oltre iva, per un totale di € Controparte_1
12.606,16 Iva inclusa, e di € 80,00 oltre Iva per l'operazione di trasporto;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente dei compensi per € 2.540,00 per il CP_1 presente giudizio, € 2.540,00 per il giudizio di opposizione e di € 1.541,00 per il giudizio di legittimità, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Lamezia Terme, 14 giugno 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco