Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2927/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. BOZZO MARIA PIA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1
DELL'AVERSANA ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio- scioglimento
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 6.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni conformi:
CONDIZIONI:
1) Il figlio , nato il [...] a [...], viene affidato ad entrambi i Persona_1 genitori secondo le modalità dell'affido condiviso ed avrà residenza anagrafica presso la casa materna in Beinette (Cn), Via XXIV Maggio n. 23.
2) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dello stesso saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
1
• con la madre: dal lunedì dopo la scuola (o dalle ore 9:00 del lunedì in periodo non scolastico) fino al venerdì mattina, curando la mamma l'accompagnamento a scuola di;
Per_1
• con il padre: dal venerdì dopo la scuola (o dalle ore 9:00 del venerdì in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina, con l'accompagnamento a scuola a cura del padre.
• i genitori trascorreranno con il figlio in via esclusiva tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei periodi che verranno concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato riscontro entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione delle vacanze, il periodo indicato dal genitore si considererà accettato), nonché -metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando le maggiori festività quali il Natale, il Capodanno,
l'Epifania, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4) Le parti in merito alle telefonate con il genitore non collocatario fanno espresso rinvio al decreto del 11/01/2023 Tribunale di Cuneo R.G. n. 2722/2022 che prevede: “dispone che il minore abbia contatti telefonici diretti con il genitore momentaneamente non collocatario nella misura di una volta al giorno senza intermediazione del genitore momentaneamente collocatario, salvo casi eccezionali di necessità ed urgenza”;
5) Le parti in merito all'uso della mini moto da parte di fanno espresso rinvio al Per_1 decreto del 11/01/2023 Tribunale di Cuneo R.G. n. 2722/2022 che prevede: “vieta l'uso della mini moto e la prosecuzione dell'attività sportiva connessa all'uso della mini moto da parte del minore in mancanza di assenso materno”;
6) Le parti concordano di non prevedere alcun assegno di mantenimento per il figlio Per_1
a carico di un genitore in favore dell'altro, provvedendo ognuno al mantenimento ordinario del figlio durante i periodi di collocazione del minore presso ciascuno di loro.
7) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno in favore del figlio , secondo le linee guida indicate dal Protocollo C.N.F. 29/11/2017, salvo Per_1 ulteriori integrazioni e correttivi del citato protocollo, previo accordo tra i genitori sulle spese c.d. “non obbligatorie”.
8) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e non avanzano pertanto, in tale sede, istanza reciproca di assegno divorzile.
9) Le parti confermano e richiamano le precedenti pattuizioni ovvero che a definizione di tutti i rapporti economico-patrimoniali derivanti dalla convivenza coniugale, il sig. Controparte_1 dovrà corrispondere alla sig.ra la somma di €. 20.000,00 (euro Parte_1 ventimila/00), in rate da € 2.000,00 annuali, obbligandosi ad eseguirne il pagamento con l'emissione di buoni fruttiferi postali dell'importo di € 2.000,00 ciascuno intestati al figlio entro il 31 dicembre di ogni anno;
il primo avente decorrenza dal 31 dicembre 2022. Per_1
Le parti si danno atto che il sig. ha già provveduto come sopra per la somma Controparte_1 di Euro 4.000,00, per cui residua la somma di Euro 16.000,00 ed entro il 31 dicembre 2025 verserà la somma di Euro 4.000,00 allorquando la sig.ra fornisca carta di identità del Pt_1 minore nonché il libretto postale a questi intestato onde consentire il versamento;
10) Le parti si obbligano reciprocamente a consegnare in originale carta di identità valida per l'espatrio nonché tessera sanitaria di all'altro genitore durante i rispettivi tempi di Per_2
2 collocamento pena le sanzioni di legge in caso di mancata osservanza della presente pattuizione ex art. 388 c.p.
11) I genitori concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio, in favore di sé stessi nonché del figlio minore . Per_1
Per il Pubblico Ministero
Si accolga il ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il 22.04.2017 in Controparte_1
Cuneo dal quale era nato il [...] il figlio . Esponeva: Per_1
-che, pronunciando sul ricorso congiunto di separazione consensuale, il Tribunale di Cuneo con decreto 19.05.2022 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite nel ricorso congiunto 25.03.2022 che prevedeva l'affidamento condiviso del figlio minore, i tempi di permanenza presso i genitori, con mantenimento diretto e contribuzione al 50% alle spese straordinarie;
-che con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. 26.09.2022, la esponente, a seguito di sopravvenuti fatti inerenti alla gestione del minore, chiedeva la modifica del suddetto provvedimento e con provvedimento pubblicato l'11.01.2023 il Tribunale di Cuneo visti gli artt. 337 e ss. c.c. 709 ter e 710 cpc, così provvedeva: a) dispone che il minore abbia contatti telefonici diretti con il genitore momentaneamente non collocatario nella misura di una volta al giorno senza intermediazione del genitore momentaneamente collocatario, salvo casi eccezionali di necessità ed urgenza;
b) vieta l'uso della mini moto e la prosecuzione dell'attività sportiva connessa all'uso della mini moto da parte del minore in mancanza di assenso materno. c) Rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente. d) Compensa le spese
-che sin dal provvedimento di omologa della separazione vi erano stati gravi contrasti riguardanti la gestione del minore che rendevano necessario in più occasioni l'intercessione del legale
Concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo con collocazione prevalente presso la madre e obbligo del padre di versamento di un assegno di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Si costituiva il convenuto chiedendo la conferma delle condizioni della separazione consensuale;
contestava ogni assunto di controparte e in via preliminare instava per la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e del servizio di NPI.
Con ordinanza 10.02.2024 pronunciata nel sub-procedimento aperto a seguito di ricorso ex art. 473 bis.15 c.p.c. presentato dalla il Giudice così disponeva: Pt_1
RIGETTA, per l'effetto, la richiesta della sig.ra di conferma del suddetto Pt_1 provvedimento,
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto , Controparte_1
DISPONE, per l'effetto, che il sig. possa, anche in mancanza del consenso materno, CP_1 inoltrare richiesta alla ASL competente per l'attribuzione al minore del precedente Per_1 pediatra assegnato dalla stessa ASL, e dunque della dott.ssa CP_2
3 CONDANNA la sig.ra a rimborsare alla controparte sig. le spese di lite, che si Pt_1 CP_1 liquidano ai valori minimi in euro 2.007,00 (di cui euro 588,00 per fase studio, euro 426,00 per fase introduttiva, euro 993,00 per fase di trattazione, assorbita la fase decisoria in mancanza di comparse conclusionali), oltre iva, cpa, e 15% per spese generali come per legge;
CONDANNA la parte ricorrente sig.ra ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in Pt_1 favore della parte convenuta , della somma equitativamente determinata in € Controparte_1
2.007,00
Alla prima udienza del 5.03.2024 nel procedimento principale le parti davano atto di voler intraprendere un percorso di mediazione famigliare e, dopo una serie di rinvii che consentivano loro di proseguire su tale percorso, in data 12.12.2024 le parti davano atto di avere concordato conclusioni conformi.
Il Giudice fissava quindi udienza cartolare per l'assunzione della causa a decisione collegiale e con ordinanza 6.05.2025 rimetteva gli atti al collegio per la pronuncia della sentenza.
Il P.M. precisava le conclusioni in data 8.05.2025 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordate dalle parti.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70 essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto 19.05.2022 ed essendo trascorso il termine di legge dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
dagli atti difensivi emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da anni e non avendo più ripreso la convivenza.
Le condizioni concordate in relazione alla prole minore appaiono conformi ai suoi interessi atteso che sono conformi a quelle di cui alla separazione omologata come modificate dal
Tribunale con ordinanza 11.01.2023.
Il Tribunale prende poi atto delle condizioni previste dalle parti a definizione dei loro rapporti economico-patrimoniali.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 22.04.2017 in Cuneo (CN) da Parte_1
, (C.F.: , nata a [...] il [...] e
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di C.F._2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cuneo al N. 16, parte I, anno 2017; alle seguenti condizioni concordate
1) Il figlio , nato il [...] a [...], viene affidato ad entrambi i Persona_1 genitori secondo le modalità dell'affido condiviso ed avrà residenza anagrafica presso la casa materna in Beinette (Cn), Via XXIV Maggio n. 23.
4 2) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dello stesso saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà con i genitori i seguenti Per_1 tempi:
• con la madre: dal lunedì dopo la scuola (o dalle ore 9:00 del lunedì in periodo non scolastico) fino al venerdì mattina, curando la mamma l'accompagnamento a scuola di;
Per_1
• con il padre: dal venerdì dopo la scuola (o dalle ore 9:00 del venerdì in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina, con l'accompagnamento a scuola a cura del padre.
• i genitori trascorreranno con il figlio in via esclusiva tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei periodi che verranno concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato riscontro entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione delle vacanze, il periodo indicato dal genitore si considererà accettato), nonché -metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando le maggiori festività quali il Natale, il Capodanno,
l'Epifania, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4) Le parti in merito alle telefonate con il genitore non collocatario fanno espresso rinvio al decreto del 11/01/2023 Tribunale di Cuneo R.G. n. 2722/2022 che prevede: “dispone che il minore abbia contatti telefonici diretti con il genitore momentaneamente non collocatario nella misura di una volta al giorno senza intermediazione del genitore momentaneamente collocatario, salvo casi eccezionali di necessità ed urgenza”;
5) Le parti in merito all'uso della mini moto da parte di fanno espresso rinvio al Per_1 decreto del 11/01/2023 Tribunale di Cuneo R.G. n. 2722/2022 che prevede: “vieta l'uso della mini moto e la prosecuzione dell'attività sportiva connessa all'uso della mini moto da parte del minore in mancanza di assenso materno”;
6) Le parti concordano di non prevedere alcun assegno di mantenimento per il figlio Per_1
a carico di un genitore in favore dell'altro, provvedendo ognuno al mantenimento ordinario del figlio durante i periodi di collocazione del minore presso ciascuno di loro.
7) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra-assegno in favore del figlio , secondo le linee guida indicate dal Protocollo C.N.F. 29/11/2017, salvo Per_1 ulteriori integrazioni e correttivi del citato protocollo, previo accordo tra i genitori sulle spese c.d. “non obbligatorie”.
8) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e non avanzano pertanto, in tale sede, istanza reciproca di assegno divorzile.
9) Le parti confermano e richiamano le precedenti pattuizioni ovvero che a definizione di tutti i rapporti economico-patrimoniali derivanti dalla convivenza coniugale, il sig. Controparte_1 dovrà corrispondere alla sig.ra la somma di €. 20.000,00 (euro Parte_1 ventimila/00), in rate da € 2.000,00 annuali, obbligandosi ad eseguirne il pagamento con l'emissione di buoni fruttiferi postali dell'importo di € 2.000,00 ciascuno intestati al figlio entro il 31 dicembre di ogni anno;
il primo avente decorrenza dal 31 dicembre 2022. Per_1
5 Le parti si danno atto che il sig. ha già provveduto come sopra per la somma Controparte_1 di Euro 4.000,00, per cui residua la somma di Euro 16.000,00 ed entro il 31 dicembre 2025 verserà la somma di Euro 4.000,00 allorquando la sig.ra fornisca carta di identità del Pt_1 minore nonché il libretto postale a questi intestato onde consentire il versamento;
10) Le parti si obbligano reciprocamente a consegnare in originale carta di identità valida per l'espatrio nonché tessera sanitaria di all'altro genitore durante i rispettivi tempi di Per_2 collocamento pena le sanzioni di legge in caso di mancata osservanza della presente pattuizione ex art. 388 c.p.
11) I genitori concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio, in favore di sé stessi nonché del figlio minore . Per_1
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Spese integralmente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi
6