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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 4691/2024 R.G.L., promossa
D A
, in persona dello Parte_1
amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GANCI ANNA LUCIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
n persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CIANCIMINO ROSARIA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in , Via F. Laurana, n. 59 Pt_1
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TALLADIRA ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso ed il ricorrente e l' CP_3
hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620239013523905000, limitatamente all'avviso di addebito opposto n. 59620170006096948000 e annulla quest'ultimo di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con esso intimati.
Condanna l'I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
CU, CPA e IVA se dovute come per legge.
Dichiara compensate tra le parti le spese relative al rapporto processuale instaurato con l' . Controparte_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/03/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239013523905000 e sottostanti cartelle di pagamento, cartella n. 29620170044447329000 (ruolo ) e cartella n. 29620180043649532000, CP_5
(limitatamente al solo ruolo ) e all' (ruolo INPS) n. 59620170006096948000, CP_5
deducendo di non aver mai ricevuto la notifica degli stessi e che, comunque, erano ormai prescritti come i relativi contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l' Controparte_7 [...]
, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto variamente Controparte_8
argomentando.
Il ricorrente rinunciava alle domande rivolte all' e l'atto introduttivo non veniva CP_5
notificato al suddetto Istituto e pertanto, in assenza di contestazioni sul punto dei resistenti costituiti, il giudizio deve intendersi proposto in capo all'INPS e all CP_3
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore di parte ricorrente e dello resistente, insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e CP_3
richieste; indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Innanzitutto, si rileva che la parte ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall' Controparte_2
.
[...]
Tale doglianza è infondata, con riferimento alla tardività della produzione documentale, atteso che in ordine alla tardività della costituzione da parte di la Suprema Corte CP_3
ha statuito il principio per il quale: “In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (ord.
n. 24813/2022; sent. 14755/2018, 23518/2019, 24027/2021).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, relativamente alle due cartelle di pagamento n. 29620170044447329000 e n.
29620180043649532000, ruoli , la parte ricorrente ha espressamente rinunciato CP_5
all'opposizione di esse nei confronti dell' , pertanto, l'opposizione dell'intimazione CP_5
di pagamento n. 29620239013523905000, viene limitata al sottostante AVA n.
59620170006096948000, asseritamente notificato in data 28.12.2017.
Osserva il GOP, la notifica dell'avviso di addebito intestato al doveva tenere Parte_1
conto della natura collettiva di esso, essendo un ente di gestione costituito dall' insieme dei proprietari delle singole unità immobiliari. Pertanto, la notifica dell'AVA al Parte_1
andava fatta direttamente all'amministratore (mandatario che lo rappresentava sia sul piano sostanziale e sia su quello processuale) o ai soggetti da lui incaricati;
altrimenti, attraverso il servizio postale e, quindi, mediante raccomandata ricevuta presso lo stabile condominiale a condizione che esistessero locali adeguati, come la portineria, considerata dalla giurisprudenza luogo idoneo, stante la sua destinazione al servizio della cosa comune.
Nel caso che ci occupa, la notifica dell'AVA opposto risulta nulla “…giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse
l'esistenza nello stabile di locali a servizio dell'amministrazione” (Cass. ord. n. 27352 del 29.12.2016
e Cass n. 11303 del 16.05.2007). Ed invero, nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 63029152824-7 prodotto dall'INPS, relativo al detto , manca la qualifica di portiere dello stabile del soggetto che, sottoscrivendo la cartolina con firma illeggibile, non si è qualificato come tale;
conseguentemente, mancando il portiere, non risulta neanche provata l'esistenza dei locali di portineria a servizio dell'amministrazione. Ne consegue che l'avviso di addebito non può ritenersi validamente notificato dall'INPS e i crediti portati dall' appaiono irrimediabilmente prescritti, rimanendo assorbita ogni altra questione. Si osserva, altresì, che anche ove si volesse ritenere valida la notifica del succitato AVA, asseritamente notificato in data 28.12.2017, il termine di prescrizione quinquennale di tale avviso di addebito sarebbe maturato il 28.12.2022, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun valido atto interruttivo della prescrizione, successivo alla detta notifica e precedente allo spirare del termine di prescrizione quinquennale e poi all'atto di intimazione di pagamento oggi impugnato, notificato il 27.02.2024.
L' infatti, ha prodotto solo avvisi di ricevimento relativi alle cartelle la cui CP_3 CP_5
opposizione è stata rinunciata dal ricorrente.
Invero, anche ove l' fosse stato ritualmente notificato il 28.12.2017, il termine di prescrizione quinquennale di tale avviso di addebito sarebbe maturato il 28.12.2022, sicché
- non trovando applicazione in questa ipotesi la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo COVID - già alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, il credito portato dall' si era già prescritto.
Infatti, deve rammentarsi che l'articolo 37 del decreto-legge 18/2020, ha stabilito una sospensione dei termini prescrizionali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per un totale a
129 giorni) rendendo tale periodo neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo
11 del DL 183/2020, ha previsto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Più specificamente, alla luce della normativa emergenziale, nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del
2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020; nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, la data del termine viene rimandata di
129 giorni;
nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 fino al il
30 giugno 2021, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182) grazie alla somma delle due sospensioni.
Atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale. Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno poste a carico dell'INPS soccombente, come liquidate in parte dispositiva mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti della che, a rigore, non è legittimata Controparte_2
passivamente per le impugnazioni delle intimazioni di pagamento finalizzate alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva (Cass. SS.UU. civili, Sent. 7514/2022:
“ La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata emessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass 19 giugno 2019
n.16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.” ).
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 13/02/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/01/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 4691/2024 R.G.L., promossa
D A
, in persona dello Parte_1
amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GANCI ANNA LUCIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
n persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CIANCIMINO ROSARIA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in , Via F. Laurana, n. 59 Pt_1
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TALLADIRA ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso ed il ricorrente e l' CP_3
hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620239013523905000, limitatamente all'avviso di addebito opposto n. 59620170006096948000 e annulla quest'ultimo di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con esso intimati.
Condanna l'I.N.P.S. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
CU, CPA e IVA se dovute come per legge.
Dichiara compensate tra le parti le spese relative al rapporto processuale instaurato con l' . Controparte_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/03/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239013523905000 e sottostanti cartelle di pagamento, cartella n. 29620170044447329000 (ruolo ) e cartella n. 29620180043649532000, CP_5
(limitatamente al solo ruolo ) e all' (ruolo INPS) n. 59620170006096948000, CP_5
deducendo di non aver mai ricevuto la notifica degli stessi e che, comunque, erano ormai prescritti come i relativi contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e l' Controparte_7 [...]
, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto variamente Controparte_8
argomentando.
Il ricorrente rinunciava alle domande rivolte all' e l'atto introduttivo non veniva CP_5
notificato al suddetto Istituto e pertanto, in assenza di contestazioni sul punto dei resistenti costituiti, il giudizio deve intendersi proposto in capo all'INPS e all CP_3
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore di parte ricorrente e dello resistente, insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e CP_3
richieste; indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Innanzitutto, si rileva che la parte ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall' Controparte_2
.
[...]
Tale doglianza è infondata, con riferimento alla tardività della produzione documentale, atteso che in ordine alla tardività della costituzione da parte di la Suprema Corte CP_3
ha statuito il principio per il quale: “In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (ord.
n. 24813/2022; sent. 14755/2018, 23518/2019, 24027/2021).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, relativamente alle due cartelle di pagamento n. 29620170044447329000 e n.
29620180043649532000, ruoli , la parte ricorrente ha espressamente rinunciato CP_5
all'opposizione di esse nei confronti dell' , pertanto, l'opposizione dell'intimazione CP_5
di pagamento n. 29620239013523905000, viene limitata al sottostante AVA n.
59620170006096948000, asseritamente notificato in data 28.12.2017.
Osserva il GOP, la notifica dell'avviso di addebito intestato al doveva tenere Parte_1
conto della natura collettiva di esso, essendo un ente di gestione costituito dall' insieme dei proprietari delle singole unità immobiliari. Pertanto, la notifica dell'AVA al Parte_1
andava fatta direttamente all'amministratore (mandatario che lo rappresentava sia sul piano sostanziale e sia su quello processuale) o ai soggetti da lui incaricati;
altrimenti, attraverso il servizio postale e, quindi, mediante raccomandata ricevuta presso lo stabile condominiale a condizione che esistessero locali adeguati, come la portineria, considerata dalla giurisprudenza luogo idoneo, stante la sua destinazione al servizio della cosa comune.
Nel caso che ci occupa, la notifica dell'AVA opposto risulta nulla “…giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse
l'esistenza nello stabile di locali a servizio dell'amministrazione” (Cass. ord. n. 27352 del 29.12.2016
e Cass n. 11303 del 16.05.2007). Ed invero, nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 63029152824-7 prodotto dall'INPS, relativo al detto , manca la qualifica di portiere dello stabile del soggetto che, sottoscrivendo la cartolina con firma illeggibile, non si è qualificato come tale;
conseguentemente, mancando il portiere, non risulta neanche provata l'esistenza dei locali di portineria a servizio dell'amministrazione. Ne consegue che l'avviso di addebito non può ritenersi validamente notificato dall'INPS e i crediti portati dall' appaiono irrimediabilmente prescritti, rimanendo assorbita ogni altra questione. Si osserva, altresì, che anche ove si volesse ritenere valida la notifica del succitato AVA, asseritamente notificato in data 28.12.2017, il termine di prescrizione quinquennale di tale avviso di addebito sarebbe maturato il 28.12.2022, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun valido atto interruttivo della prescrizione, successivo alla detta notifica e precedente allo spirare del termine di prescrizione quinquennale e poi all'atto di intimazione di pagamento oggi impugnato, notificato il 27.02.2024.
L' infatti, ha prodotto solo avvisi di ricevimento relativi alle cartelle la cui CP_3 CP_5
opposizione è stata rinunciata dal ricorrente.
Invero, anche ove l' fosse stato ritualmente notificato il 28.12.2017, il termine di prescrizione quinquennale di tale avviso di addebito sarebbe maturato il 28.12.2022, sicché
- non trovando applicazione in questa ipotesi la sospensione dei termini prevista dalle norme eccezionali del periodo COVID - già alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, il credito portato dall' si era già prescritto.
Infatti, deve rammentarsi che l'articolo 37 del decreto-legge 18/2020, ha stabilito una sospensione dei termini prescrizionali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per un totale a
129 giorni) rendendo tale periodo neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo
11 del DL 183/2020, ha previsto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Più specificamente, alla luce della normativa emergenziale, nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del
2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020; nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, la data del termine viene rimandata di
129 giorni;
nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 fino al il
30 giugno 2021, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182) grazie alla somma delle due sospensioni.
Atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale. Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno poste a carico dell'INPS soccombente, come liquidate in parte dispositiva mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti della che, a rigore, non è legittimata Controparte_2
passivamente per le impugnazioni delle intimazioni di pagamento finalizzate alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva (Cass. SS.UU. civili, Sent. 7514/2022:
“ La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata emessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass 19 giugno 2019
n.16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.” ).
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 13/02/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/01/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino