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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 957 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.02.2023, avverso la sentenza n.1149/20 del tribunale di Brindisi
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica (BR), Parte_1 C.F._1
alla via C. Battisti n.66, presso lo studio dell'avv. Carlo Verusio che la rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova del Foro di Milano e Yasmine Laachir del Foro di Trento, da cui è rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata in Brindisi, al Corso
Roma n. 61, presso lo studio dell'avv. Mario Menzione, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE CONTRO
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, regolarmente notificato conveniva in giudizio i convenuti in epigrafe, chiedendo in via Parte_1
1 principale la condanna della assicuratrice del mezzo su cui viaggiava Controparte_1 quale terza trasportata, ai sensi dell'art.141 D.P.R. 209/2005, al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro di cui in seguito, quantificato in € 51.641,815 o in altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo e, in via subordinata, previo accertamento della responsabilità di natura extracontrattuale ex art.2052 in capo al convenuto
nella produzione dell'evento dannoso, la sua condanna al medesimo risarcimento P_
suddetto, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiarava antistatario.
Deduceva l'attrice che mentre percorreva la s.s. Fasano - Ostuni, a fianco del marito CP_3
sull'autovettura Fiat Panda tg. EZ754NN, condotta da quest'ultimo e di proprietà della
[...]
intorno alle ore 5,00 del mattino del 14.6.2015, Controparte_2
improvvisamente dall'opposto senso di marcia sopraggiungeva un cavallo scosso, il quale investiva frontalmente l'auto, rovinando con le zampe anteriori contro il cristallo anteriore dell'auto che mandava in frantumi, attingendo con gli zoccoli anche il suo volto.
Intervenuta la Polizia Stradale, che identificava il cavallo ed il suo proprietario, l'attrice veniva trasportata all'ospedale di Ostuni, ove all'esito di una tac le veniva diagnosticato “tumefazione dei tessuti epicranici in sede parietale posteriore dx in prossimità del vertice, frattura pluriframmentaria della parete anteriore, mediale e posteriore del seno mascellare di sinistra con multipli frammenti affossati, coesiste emoseno, frattura del ramo zigomatico di sx con dislocazione e affossamento dei monconi, rima di frattura sostanzialmente composta a livello del temporale interessante la parete anteriore dell'articolazione del condilo”.
Veniva quindi trasferita presso il reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Perrino di Brindisi ove veniva completata la diagnosi con l'attestazione di ulteriori lesioni.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta, la chiedeva, in via Controparte_1 pregiudiziale la dichiarazione di inapplicabilità al caso della disciplina di cui all'art.141 del codice delle assicurazioni, stante l'assenza del presupposto dello scontro tra almeno due veicoli e, in ogni caso, il rigetto della domanda per la sussistenza del caso fortuito, con accertamento della responsabilità ex art.2052 del proprietario del cavallo;
in subordine, invocando il concorso di colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, chiedeva la liquidazione dei danni e delle spese nei limiti della riconducibilità al sinistro e l'accertamento dell'obbligo di di manlevarla da ogni P_
conseguenza pregiudizievole, con sua condanna alla refusione di tutto quanto essa fosse stata condannata a corrispondere all'attrice, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio.
2 Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale al fine di decidere in merito all'eccezione sollevata in via preliminare dalla convenuta;
detta ordinanza veniva poi revocata e, espletata C.T.U. medico legale, con provvedimento del 27.5.2020, disposta la trascrizione scritta del procedimento. Alla udienza all'uopo fissata, rilevato che la relazione di CTU era stata depositata in data successiva al deposito delle note conclusive da parte della convenuta, la causa veniva di nuovo rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., previa assegnazione del fascicolo all'odierno giudicante”.
Con sentenza n. 1149/20 il tribunale di Brindisi, così provvedeva: “1) Rigetta la domanda ex art 141
C.d.A. proposta nei confronti della perché inammissibile;
2) Accoglie Controparte_1
la domanda formulata in via subordinata e per l'effetto, dichiara la responsabilità ex art.2052 c.c. di nella causazione del sinistro per cui è causa, lo condanna al risarcimento del danno, P_ che liquida in complessivi € 45.483,51, come ripartita in parte motiva, oltre interessi legali dal dì dell'evento e fino al soddisfo sulla somma di € 41.343,51, devalutata al momento del sinistro ed annualmente rivalutata;
3) pone a carico di le spese di C.T.U.; 6) condanna P_ P_
, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in € 7.8119,00, di
[...] cui € 565,00 per spese non imponibili ed € 7.254,00 per compenso, oltre RSG, CAP ed IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Venusio, che se ne è dichiarato antistatario. 7) condanna Pt_1
alla refusione delle spese di lite in favore della che si liquidano
[...] Controparte_1
in € 7.254,00 per compenso, oltre RSG, CAP ed IVA. 8) dichiara compensate le spese di lite tra l'attrice e la Controparte_2
Alla predetta sentenza interponeva appello la sig.ra per i motivi che saranno di seguito Pt_1
esaminati.
Resisteva al gravame la Controparte_1
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Rigettata l'inibitoria e precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 15.02.2023 la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis occorre precisare che l'eccezione ex art.348 bis c.p.c. avanzata da Controparte_1
va disattesa essendo stata superata la fase in cui avrebbe potuto essere accolta.
[...]
L'appello in esame investe il capo di sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda principale proposta da ex art.141 Codice delle Assicurazioni nei confronti della Parte_1
3 nonché il capo che l'ha condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore della compagnia di assicurazioni medesima, rimanendo pertanto per il resto la decisione del tribunale di prime cure coperta dal giudicato.
Con il primo motivo di gravame rubricato “
1. Falsa e/o erronea interpretazione dell'art. 141 DPR
209/2005 – sull'ammissibilità della domanda principale” l'appellante in sintesi ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda principale proposta dalla nei Pt_1 confronti della ritenendo inapplicabile la suddetta norma nell'ipotesi in Controparte_1
cui nel sinistro, come nel caso in esame, non fossero coinvolti almeno due veicoli.
Sul punto l'appellante ha segnalato l'orientamento dalla stessa ritenuto maggioritario di cui all'ordinanza Cass.n.16477/17 sostenendo esemplificativamente che da tale decisione deriverebbe che ogni terzo trasportato che abbia subito dei danni avrebbe comunque diritto ad essere risarcito dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del veicolo su cui viaggia a prescindere dalla circostanza del coinvolgimento di almeno due veicoli, eccetto il caso fortuito.
Deduce che il diverso orientamento di Cass. n.25033/19 sarebbe minoritario.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n 35318/22, hanno fatto chiarezza sulla corretta portata e sulla effettiva applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 141 C.d.A., affermando che il sistema delineato dalla stessa presuppone che in un sinistro stradale siano coinvolti almeno due veicoli.
Così recita l'art. 141 cod. ass. («risarcimento del terzo trasportato»): «
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio
e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di
4 assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150».
In precedenza, la Suprema Corte con sentenza n.16477/17, citata dalla medesima appellante a sostegno delle proprie tesi difensive, aveva affermato il seguente principio: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
Ciò che tuttavia aveva generato confusione, e quindi interpretazioni contrastanti, era un obiter dictum in cui si affermava che “a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.
Proprio sulla base di quanto appena riferito, si sarebbe creato un orientamento secondo il quale non sarebbe necessario il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro.
Successivamente, però, sempre la terza Sezione (n.25033/19, più di recente, n.17963/21), aveva sancito che il trasportato non può esperire l'azione diretta ex art. 141 se nel sinistro non è coinvolto almeno un altro veicolo, ritenendo che “il presupposto per l'operatività dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private relativo al risarcimento del terzo trasportato consiste in un sinistro, anche in assenza di scontro, che coinvolga più (e, quindi, almeno due) veicoli”.
In realtà, secondo le SS UU, le pronunce citate non rappresentano un contrasto interpretativo in senso stretto, anche perché la stessa Cassazione del 2017, che aveva aperto ad interpretazioni diverse, null'altro sostiene se non che per l'applicazione dell'art 141 debbano esserci almeno due veicoli coinvolti, perché la circostanza che “scolora” sullo sfondo non è che vi sia o meno un secondo veicolo, ma che questo sia assicurato in coerenza con il tenore del principio di diritto poi formulato.
In estrema sintesi e per quanto qui interessa, il Supremo giudice di legittimità a S.U. ha chiarito che come per ogni norma, la corretta interpretazione dovrà essere dapprima desunta dalle parole stesse usate nel testo. Il dato letterale fondamentale è costituito dall'espressione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto coinvolto un solo mezzo.
Inoltre, va ricordato che anche l'interpretazione sistematica dell'art. 141 si basa sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, e
5 presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile).
In definitiva sul punto la Corte di Cassazione a S.U. con sentenza n. 35318/22 ha dettato i seguenti principi di diritto: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame concernente uno scontro tra il veicolo in cui viaggiava la terza trasportata ed un cavallo, che in base all'art.147 del Codice della Strada non può essere considerato un veicolo (
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli) la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui ha rigettato la domanda ex art.141 del Codice delle Assicurazioni proposta dalla nei confronti dalla Pt_1 Controparte_1
perché inammissibile.
[...]
Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
chiedendone la compensazione in considerazione della complessità e del contrasto in ordine all'art.141 del Codice delle assicurazioni.
Il motivo è fondato.
La citata sentenza delle Sezioni unite che ha fatto chiarezza sulla corretta portata e sulla effettiva applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 141 C.d.A. è successiva all'introduzione del presente giudizio di appello sicché i contrasti interpretativi precedenti e composti dalla stessa giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nulla per le spese con riguardo agli appellati contumaci.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, avverso la sentenza n. 1149/20 del tribunale di Brindisi, così provvede:
- accoglie l'appello limitatamente al motivo di cui in narrativa confermando nel resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio;
- condanna alla restituzione in favore di delle somme Controparte_1 Parte_1
versate in esecuzione della sentenza impugnata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(Avv. Patrizia Ingravallo) (Dott. Riccardo Mele)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 957 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.02.2023, avverso la sentenza n.1149/20 del tribunale di Brindisi
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica (BR), Parte_1 C.F._1
alla via C. Battisti n.66, presso lo studio dell'avv. Carlo Verusio che la rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova del Foro di Milano e Yasmine Laachir del Foro di Trento, da cui è rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata in Brindisi, al Corso
Roma n. 61, presso lo studio dell'avv. Mario Menzione, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE CONTRO
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, regolarmente notificato conveniva in giudizio i convenuti in epigrafe, chiedendo in via Parte_1
1 principale la condanna della assicuratrice del mezzo su cui viaggiava Controparte_1 quale terza trasportata, ai sensi dell'art.141 D.P.R. 209/2005, al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro di cui in seguito, quantificato in € 51.641,815 o in altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo e, in via subordinata, previo accertamento della responsabilità di natura extracontrattuale ex art.2052 in capo al convenuto
nella produzione dell'evento dannoso, la sua condanna al medesimo risarcimento P_
suddetto, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiarava antistatario.
Deduceva l'attrice che mentre percorreva la s.s. Fasano - Ostuni, a fianco del marito CP_3
sull'autovettura Fiat Panda tg. EZ754NN, condotta da quest'ultimo e di proprietà della
[...]
intorno alle ore 5,00 del mattino del 14.6.2015, Controparte_2
improvvisamente dall'opposto senso di marcia sopraggiungeva un cavallo scosso, il quale investiva frontalmente l'auto, rovinando con le zampe anteriori contro il cristallo anteriore dell'auto che mandava in frantumi, attingendo con gli zoccoli anche il suo volto.
Intervenuta la Polizia Stradale, che identificava il cavallo ed il suo proprietario, l'attrice veniva trasportata all'ospedale di Ostuni, ove all'esito di una tac le veniva diagnosticato “tumefazione dei tessuti epicranici in sede parietale posteriore dx in prossimità del vertice, frattura pluriframmentaria della parete anteriore, mediale e posteriore del seno mascellare di sinistra con multipli frammenti affossati, coesiste emoseno, frattura del ramo zigomatico di sx con dislocazione e affossamento dei monconi, rima di frattura sostanzialmente composta a livello del temporale interessante la parete anteriore dell'articolazione del condilo”.
Veniva quindi trasferita presso il reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Perrino di Brindisi ove veniva completata la diagnosi con l'attestazione di ulteriori lesioni.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta, la chiedeva, in via Controparte_1 pregiudiziale la dichiarazione di inapplicabilità al caso della disciplina di cui all'art.141 del codice delle assicurazioni, stante l'assenza del presupposto dello scontro tra almeno due veicoli e, in ogni caso, il rigetto della domanda per la sussistenza del caso fortuito, con accertamento della responsabilità ex art.2052 del proprietario del cavallo;
in subordine, invocando il concorso di colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, chiedeva la liquidazione dei danni e delle spese nei limiti della riconducibilità al sinistro e l'accertamento dell'obbligo di di manlevarla da ogni P_
conseguenza pregiudizievole, con sua condanna alla refusione di tutto quanto essa fosse stata condannata a corrispondere all'attrice, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio.
2 Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale al fine di decidere in merito all'eccezione sollevata in via preliminare dalla convenuta;
detta ordinanza veniva poi revocata e, espletata C.T.U. medico legale, con provvedimento del 27.5.2020, disposta la trascrizione scritta del procedimento. Alla udienza all'uopo fissata, rilevato che la relazione di CTU era stata depositata in data successiva al deposito delle note conclusive da parte della convenuta, la causa veniva di nuovo rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., previa assegnazione del fascicolo all'odierno giudicante”.
Con sentenza n. 1149/20 il tribunale di Brindisi, così provvedeva: “1) Rigetta la domanda ex art 141
C.d.A. proposta nei confronti della perché inammissibile;
2) Accoglie Controparte_1
la domanda formulata in via subordinata e per l'effetto, dichiara la responsabilità ex art.2052 c.c. di nella causazione del sinistro per cui è causa, lo condanna al risarcimento del danno, P_ che liquida in complessivi € 45.483,51, come ripartita in parte motiva, oltre interessi legali dal dì dell'evento e fino al soddisfo sulla somma di € 41.343,51, devalutata al momento del sinistro ed annualmente rivalutata;
3) pone a carico di le spese di C.T.U.; 6) condanna P_ P_
, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in € 7.8119,00, di
[...] cui € 565,00 per spese non imponibili ed € 7.254,00 per compenso, oltre RSG, CAP ed IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Venusio, che se ne è dichiarato antistatario. 7) condanna Pt_1
alla refusione delle spese di lite in favore della che si liquidano
[...] Controparte_1
in € 7.254,00 per compenso, oltre RSG, CAP ed IVA. 8) dichiara compensate le spese di lite tra l'attrice e la Controparte_2
Alla predetta sentenza interponeva appello la sig.ra per i motivi che saranno di seguito Pt_1
esaminati.
Resisteva al gravame la Controparte_1
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Rigettata l'inibitoria e precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 15.02.2023 la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis occorre precisare che l'eccezione ex art.348 bis c.p.c. avanzata da Controparte_1
va disattesa essendo stata superata la fase in cui avrebbe potuto essere accolta.
[...]
L'appello in esame investe il capo di sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda principale proposta da ex art.141 Codice delle Assicurazioni nei confronti della Parte_1
3 nonché il capo che l'ha condannata al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore della compagnia di assicurazioni medesima, rimanendo pertanto per il resto la decisione del tribunale di prime cure coperta dal giudicato.
Con il primo motivo di gravame rubricato “
1. Falsa e/o erronea interpretazione dell'art. 141 DPR
209/2005 – sull'ammissibilità della domanda principale” l'appellante in sintesi ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda principale proposta dalla nei Pt_1 confronti della ritenendo inapplicabile la suddetta norma nell'ipotesi in Controparte_1
cui nel sinistro, come nel caso in esame, non fossero coinvolti almeno due veicoli.
Sul punto l'appellante ha segnalato l'orientamento dalla stessa ritenuto maggioritario di cui all'ordinanza Cass.n.16477/17 sostenendo esemplificativamente che da tale decisione deriverebbe che ogni terzo trasportato che abbia subito dei danni avrebbe comunque diritto ad essere risarcito dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del veicolo su cui viaggia a prescindere dalla circostanza del coinvolgimento di almeno due veicoli, eccetto il caso fortuito.
Deduce che il diverso orientamento di Cass. n.25033/19 sarebbe minoritario.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n 35318/22, hanno fatto chiarezza sulla corretta portata e sulla effettiva applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 141 C.d.A., affermando che il sistema delineato dalla stessa presuppone che in un sinistro stradale siano coinvolti almeno due veicoli.
Così recita l'art. 141 cod. ass. («risarcimento del terzo trasportato»): «
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio
e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di
4 assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150».
In precedenza, la Suprema Corte con sentenza n.16477/17, citata dalla medesima appellante a sostegno delle proprie tesi difensive, aveva affermato il seguente principio: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
Ciò che tuttavia aveva generato confusione, e quindi interpretazioni contrastanti, era un obiter dictum in cui si affermava che “a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.
Proprio sulla base di quanto appena riferito, si sarebbe creato un orientamento secondo il quale non sarebbe necessario il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro.
Successivamente, però, sempre la terza Sezione (n.25033/19, più di recente, n.17963/21), aveva sancito che il trasportato non può esperire l'azione diretta ex art. 141 se nel sinistro non è coinvolto almeno un altro veicolo, ritenendo che “il presupposto per l'operatività dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private relativo al risarcimento del terzo trasportato consiste in un sinistro, anche in assenza di scontro, che coinvolga più (e, quindi, almeno due) veicoli”.
In realtà, secondo le SS UU, le pronunce citate non rappresentano un contrasto interpretativo in senso stretto, anche perché la stessa Cassazione del 2017, che aveva aperto ad interpretazioni diverse, null'altro sostiene se non che per l'applicazione dell'art 141 debbano esserci almeno due veicoli coinvolti, perché la circostanza che “scolora” sullo sfondo non è che vi sia o meno un secondo veicolo, ma che questo sia assicurato in coerenza con il tenore del principio di diritto poi formulato.
In estrema sintesi e per quanto qui interessa, il Supremo giudice di legittimità a S.U. ha chiarito che come per ogni norma, la corretta interpretazione dovrà essere dapprima desunta dalle parole stesse usate nel testo. Il dato letterale fondamentale è costituito dall'espressione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto coinvolto un solo mezzo.
Inoltre, va ricordato che anche l'interpretazione sistematica dell'art. 141 si basa sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, e
5 presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile).
In definitiva sul punto la Corte di Cassazione a S.U. con sentenza n. 35318/22 ha dettato i seguenti principi di diritto: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame concernente uno scontro tra il veicolo in cui viaggiava la terza trasportata ed un cavallo, che in base all'art.147 del Codice della Strada non può essere considerato un veicolo (
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli) la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui ha rigettato la domanda ex art.141 del Codice delle Assicurazioni proposta dalla nei confronti dalla Pt_1 Controparte_1
perché inammissibile.
[...]
Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
chiedendone la compensazione in considerazione della complessità e del contrasto in ordine all'art.141 del Codice delle assicurazioni.
Il motivo è fondato.
La citata sentenza delle Sezioni unite che ha fatto chiarezza sulla corretta portata e sulla effettiva applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 141 C.d.A. è successiva all'introduzione del presente giudizio di appello sicché i contrasti interpretativi precedenti e composti dalla stessa giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nulla per le spese con riguardo agli appellati contumaci.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, avverso la sentenza n. 1149/20 del tribunale di Brindisi, così provvede:
- accoglie l'appello limitatamente al motivo di cui in narrativa confermando nel resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio;
- condanna alla restituzione in favore di delle somme Controparte_1 Parte_1
versate in esecuzione della sentenza impugnata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(Avv. Patrizia Ingravallo) (Dott. Riccardo Mele)
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