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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
1557/2022
e Parte_1 Parte_2
Ass. avv. GRIPPO BARTOLOMEO FRANCESCO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv. PELLERINO ROBERTA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto le due ordinanze impugnate sono state sostituite in corso di causa dalle ordinanze ingiunzione di rettifica delle sanzioni amministrative irrogate, depositate dall'ente convenuto in data 16/1/2024;
• le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti, come dalle medesime richiesto all'odierna udienza di discussione;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite
Torino, 23/1/2024
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
1
QUINTA SEZIONE LAVORO
1557/2022
e Parte_1 Parte_2
Ass. avv. GRIPPO BARTOLOMEO FRANCESCO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv. PELLERINO ROBERTA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto le due ordinanze impugnate sono state sostituite in corso di causa dalle ordinanze ingiunzione di rettifica delle sanzioni amministrative irrogate, depositate dall'ente convenuto in data 16/1/2024;
• le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti, come dalle medesime richiesto all'odierna udienza di discussione;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite
Torino, 23/1/2024
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
1