TRIB
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/10/2024, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 725/2024
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 725/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CARLO GAVINO Parte_1 C.F._1
CAMPUS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GABRIELA PINNA NOSSAI presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE; con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. verbale di udienza del 24.10.2024
*
Con ricorso depositato in data 22.3.2024, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge Controparte_2
pagina 1 di 3 con il quale ebbe a contrarre matrimonio il giorno 18.10.2009 a Belvì, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Belvì per l'anno 2009 - atto 3 – parte I.
Dall'unione coniugale è nata ad [...] il [...] . Persona_1
Ciò premesso, la sig.ra ha ulteriormente chiesto: a) l'affidamento della minore Pt_1 Persona_1
ad entrambi i genitori, con facoltà del sig. di frequentare e tenere con sé la figlia previe intese Per_1
con il coniuge e/o secondo la volontà della minore e disporsi che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente;
b) che il sig. contribuisca mensilmente al mantenimento della Per_1
figlia attraverso la corresponsione di € 300,00, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie;
c) disporsi che i coniugi si autorizzino reciprocamente al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e per il passaporto, imponendo, altresì, al sig. occorresse- l'assenso al rilascio Parte_2
o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio della figlia minore;
d) di imporre al sig.
la voltura delle utenze relative alla casa familiare in favore della ricorrente. Per_1
Il sig. , costituitosi in data 23.10.2024, ha aderito alla domanda di separazione formulata dalla Per_1
controparte.
Le parti, dunque, comparse all'udienza del 24.10.2024, davanti al Giudice hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. , C.F. , nata Parte_1 C.F._1
a Sorgono (NU) il 14.04.1983, e , C.F. , nato a Controparte_2 C.F._2
Sassari (SS), il 05.10.1981;
2) affidamento congiunto della figlia , nata a [...] il [...], C. F. Persona_1
, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa familiare in Usini C.F._3
(SS) alla Via Garibaldi n. 83, distinta all'NCEU al Foglio 29, Mapp. 995, sub. 8, Piano T, cat. A/3, classe 1, vani 4,5, sup. cat. mq. 94, rendita € 218,86, assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3) diritto di visita padre/ figlia libero considerata l'età della ragazza che sta per compiere 15 anni, previe intese con la sig.ra e/o secondo la volontà ed il gradimento della minore;
Pt_1
4) il sig. , genitore non collocatario, si obbliga a contribuire mensilmente al Controparte_2 mantenimento della figlia minore , con la somma di € 300,00 oltre al 50% delle Persona_1
straordinarie secondo CNF;
5) l'assegno unico INPS viene percepito e continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
6) i coniugi danno reciproca autorizzazione per il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio e per il passaporto, per se stessi e per la figlia minore;
il sig. accetta che la sig.ra proceda Per_1 Pt_1 nell'immediatezza alla voltura delle utenze per la casa familiare pagina 2 di 3 7) i coniugi dichiarano di rinunciare alla notifica della sentenza di separazione ai fini del computo del termine per presentare ricorso di divorzio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'accordo raggiunto in udienza in data 24.10.2024, come sopra riportate, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Belvì alle trascrizioni di legge
[...]
(v. registri dello stato civile del Comune di Belvì per l'anno 2009 - atto 3 – parte I);
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 24.10.2024 in quanto conformi all'interesse preminente della prole.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 28 ottobre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 725/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CARLO GAVINO Parte_1 C.F._1
CAMPUS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GABRIELA PINNA NOSSAI presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE; con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. verbale di udienza del 24.10.2024
*
Con ricorso depositato in data 22.3.2024, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge Controparte_2
pagina 1 di 3 con il quale ebbe a contrarre matrimonio il giorno 18.10.2009 a Belvì, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Belvì per l'anno 2009 - atto 3 – parte I.
Dall'unione coniugale è nata ad [...] il [...] . Persona_1
Ciò premesso, la sig.ra ha ulteriormente chiesto: a) l'affidamento della minore Pt_1 Persona_1
ad entrambi i genitori, con facoltà del sig. di frequentare e tenere con sé la figlia previe intese Per_1
con il coniuge e/o secondo la volontà della minore e disporsi che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente;
b) che il sig. contribuisca mensilmente al mantenimento della Per_1
figlia attraverso la corresponsione di € 300,00, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie;
c) disporsi che i coniugi si autorizzino reciprocamente al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e per il passaporto, imponendo, altresì, al sig. occorresse- l'assenso al rilascio Parte_2
o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio della figlia minore;
d) di imporre al sig.
la voltura delle utenze relative alla casa familiare in favore della ricorrente. Per_1
Il sig. , costituitosi in data 23.10.2024, ha aderito alla domanda di separazione formulata dalla Per_1
controparte.
Le parti, dunque, comparse all'udienza del 24.10.2024, davanti al Giudice hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. , C.F. , nata Parte_1 C.F._1
a Sorgono (NU) il 14.04.1983, e , C.F. , nato a Controparte_2 C.F._2
Sassari (SS), il 05.10.1981;
2) affidamento congiunto della figlia , nata a [...] il [...], C. F. Persona_1
, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa familiare in Usini C.F._3
(SS) alla Via Garibaldi n. 83, distinta all'NCEU al Foglio 29, Mapp. 995, sub. 8, Piano T, cat. A/3, classe 1, vani 4,5, sup. cat. mq. 94, rendita € 218,86, assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3) diritto di visita padre/ figlia libero considerata l'età della ragazza che sta per compiere 15 anni, previe intese con la sig.ra e/o secondo la volontà ed il gradimento della minore;
Pt_1
4) il sig. , genitore non collocatario, si obbliga a contribuire mensilmente al Controparte_2 mantenimento della figlia minore , con la somma di € 300,00 oltre al 50% delle Persona_1
straordinarie secondo CNF;
5) l'assegno unico INPS viene percepito e continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
6) i coniugi danno reciproca autorizzazione per il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio e per il passaporto, per se stessi e per la figlia minore;
il sig. accetta che la sig.ra proceda Per_1 Pt_1 nell'immediatezza alla voltura delle utenze per la casa familiare pagina 2 di 3 7) i coniugi dichiarano di rinunciare alla notifica della sentenza di separazione ai fini del computo del termine per presentare ricorso di divorzio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'accordo raggiunto in udienza in data 24.10.2024, come sopra riportate, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Belvì alle trascrizioni di legge
[...]
(v. registri dello stato civile del Comune di Belvì per l'anno 2009 - atto 3 – parte I);
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 24.10.2024 in quanto conformi all'interesse preminente della prole.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 28 ottobre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 3 di 3