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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 166/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLOZZI PAOLO , elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. BARONI TIBERIO elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All' esito della udienza cartolare del 07.10.2024,
l'avv. PAOLOZZI PAOLO , per la parte opponente, conclude come segue: “(…) Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata, ed altresì condannare ex art 96 cpc I e III comma parte opposta al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di giustizia e per Parte_1
l'effetto compensare la somma precettata riducendola proporzionalmente (…)”;
pagina 1 di 8 l'avv. BARONI TIBERIO, per la parte opposta, conclude come segue: “(…) Si chiede che il Giudice
Voglia accogliere le conclusioni sia nel merito che in via istruttoria (…)”; segnatamente conclude come segue “(…) ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezioni disattesa e/o rigettata respingere
l'opposizione così come proposta perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in parte motiva qui da intendersi come integralmente riportate e per l'effetto condannare Parte_1
in via riconvenzionale ordinando la cancellazione a sua cura e spese con condanna al risarcimento dei danni patiti e patendi patrimoniali e non derivanti dalla mancata cancellazione di ipoteca e dall'invendibilità del bene quantificati in euro 5000 e/o comunque nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia anche indicando una penale in via anche forfetaria per ogni giorno di ritardo.
Condannare altresì la al pagamento delle spese della presente opposizione anche ex Parte_1
art. 96 I e III comma cpc. Con vittoria di spese, anticipi e competenze (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione al Parte_1
precetto notificato ad essa parte opponente in forza della sentenza n. 1064/2021, emessa dal Tribunale di Arezzo in data 21.12.2021 e comunicata alle parti in data 21.12.2021 e chiedeva quanto segue:
“(…) Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata, ed altresì condannare ex art 96 cpc I e III comma parte opposta al pagamento in favore di della somma che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto compensare la somma precettata riducendola proporzionalmente (…)”. Segnatamente esponeva che in data 21.12.2021 era stata emessa la sentenza n. 1064/2021 nella causa n. 486/2013/RG pendente tra ed essa Controparte_1 Parte_1
con cui il Tribunale in accoglimento dell'opposizione proposta da ,
[...] Controparte_1
aveva condannato essa al pagamento delle competenze legali di controparte;
che in Parte_1
data 22.12.2021 il Tribunale aveva provveduto alla comunicazione della sentenza alle parti;
che con email del 23.12.2021 (doc.1 allegato all'atto di opposizione) il legale di controparte aveva chiesto l'adempimento spontaneo di quanto previsto in sentenza, tramite il pagamento delle spese legali liquidate, concedendo termine per adempire sino al 27.12.2021; che essa opponente aveva risposto in pari data alla suddetta richiesta, chiedendo di attendere quantomeno il 30.12.2021 al fine di poter relazionare con la propria cliente (doc.2 allegato all'atto di opposizione); che a tale richiesta controparte aveva fatto presente di non poter attendere e confermava il termine del 27 per adempiere
(doc. 3 allegato all'atto di opposizione); che con email del 29.12.2021 la difesa di controparte aveva ribadito la volontà di procedere esecutivamente non appena rilasciata la formula esecutiva (doc. 4
pagina 2 di 8 allegato all'atto di opposizione); che in data 03.01.2022 essa esponente aveva risposto chiedendo la nota spese e le indicazioni per poter pagare, avendo essa intenzione di adempire Parte_1
spontaneamente; che a tale richiesta era stato risposto in pari data che il conteggio delle competenze non era necessario e comunicato l'IBAN del difensore del (doc. 5 allegato all'atto di CP_1
opposizione); che con successive email (doc. 6 allegato all'atto di opposizione) essa opponente precisava a controparte che non essendo stata disposta in sentenza la liquidazione delle spese direttamente al legale era necessario pagare direttamente al;
che non perveniva nulla di CP_1
quanto richiesto per poter ottemperare al pagamento, e veniva ribadito che si sarebbe proceduto con la notifica del precetto;
che in data 4.01.2022 la difesa di essa esponente, tramite Pec, comunicava formalmente la volontà della propria assistita di voler adempiere al pagamento di quanto previsto, ma che per fare ciò era necessario avere la proforma dei compensi, l'IBAN del Vacchiano o sua autorizzazione scritta al pagamento diretto al legale (doc. 7 allegato all'atto di opposizione); che con la risposta giunta tramite Pec pochi minuto dopo ancora una volta non veniva fornito quanto richiesto
(doc. 8 allegato all'atto di opposizione), tranne ribadire che entro un'ora sarebbe stato notificato il precetto;
che alle ore 12.52 del medesimo giorno, perveniva presso lo studio della difesa di essa esponente, altra comunicazione in cui veniva segnalata l'avvenuta notifica del precetto (doc.9 allegato all'atto di opposizione); che, a dire di essa opponente, la ricostruzione sopra fatta di quanto avvenuto dal 23.12.2021 al 4.01.2022 doveva essere già sufficiente a comprendere l'illegittimità di quanto posto in essere dalla controparte, che di fatto aveva impedito ad essa di poter adempire Parte_1
spontaneamente a quanto disposto in sentenza, violando contestualmente più norme, sia sostanziali che deontologiche;
che l' art. 66 del codice deontologico prevedeva che “L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita”; che detto principio era stato ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza emessa a Sezioni Unite n. 961/2017; che, inoltre, a dire di essa esponente, quanto posto in essere dalla controparte aveva violato contestualmente sia il principio generale di buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni previsto dal codice, sia direttamente quanto previsto dagli artt. 1206 e ss del codice civile in punto di mora del creditore non avendo compiuto quanto necessario affinché essa avesse potuto adempiere l'obbligazione; che il principio Parte_1
della buona fede non doveva permeare la sola fase dell'esecuzione del contratto ma anche la fase dell'accesso alla tutela giudiziaria, anche in considerazione dei principi costituzionali del giusto processo, come ribadito anche dal Tribunale di Napoli con sentenza del 07.01.2014 con cui si ribadiva che “ (…) Viola il principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c. nonché il dovere di lealtà processuale di cui agli art. 88 e 92 comma 1 c.p.c., il creditore che, nonostante specifiche
pagina 3 di 8 circostanze (…) consiglino di attendere l'adempimento, proceda al compimento di attività funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva (…)”; che, premesso quanto sopra, essa esponente chiedeva non solo che fossero dichiarate non dovute alla controparte le somme afferenti il precetto (euro 135,00 per compensi oltre accessori) poiché essa avrebbe potuto adempiere spontaneamente ove Parte_1
ne fosse stata offerta la possibilità, ed allo stesso modo non dovuti gli interessi sull'importo precettato;
ma, chiedeva, altresì, che il Giudice sanzionasse l'abuso perpetrato da parte opposta ex art. 96 I e III comma c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1
ed eccepiva l'infondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con ogni
[...]
conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio e concludeva come in epigrafe riportato, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale.
Rigettate le prove orali in quanto ritenute superflue ai fini della decisione;
all' esito della udienza cartolare del 07.10.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, il
Giudice tratteneva al causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ( rito ante riforma Cartabia).
*****
Occorre, innanzitutto, rigettare anche in questa sede le richieste istruttorie reiterate dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni atteso che le stesse appaiono superflue ai fini ella decisione.
E' bene, poi, per comodità espositiva, pronunciarsi innanzitutto sulla domanda riconvenzionale proposta dal con la quale si chiede che il Giudice ordini la cancellazione dell'ipoteca CP_1 iscritta sull'abitazione della moglie del , ed in conseguenza di ciò condanni la CP_1
a risarcire il Controparte_2 CP_1
con una somma di euro 5.000,00 per i danni subiti.
La domanda appare inammissibile in questa sede atteso che ai sensi dell'art. 36 c.p.c., il Giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali “(…) che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore (…)”.
Nel caso in esame, appare evidente che il titolo dedotto in giudizio dalla parte opponente è la sentenza n. 1064/2021, posta a fondamento dell'atto di precetto in parola.
Dalla lettura di detta sentenza ( allegata alla comparsa di costituzione) emerge che non vi è mai alcun cenno alla predetta ipoteca.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta deve essere dichiarata inammissibile in questa sede.
pagina 4 di 8 Ciò posto, passando, ora, ad esaminare la fondatezza o meno dell'opposizione è bene, innanzitutto, evidenziare che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Nel caso di specie, parte opposta, nella propria comparsa di costituzione, a pag. 4 ha riferito che
“(…) In assenza ancora una volta, decorso ormai un mese dalla prima richiesta, del pagamento delle somme dovute, una volta esaminata la documentazione delle banche dati, veniva predisposto atto di pignoramento presso terzi, tuttavia pro bono pacis, decurtando in tale atto l'importo delle spese di precetto! L'atto con le relative copie veniva spedito il 4.2.2022 agli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Treviso competenti per le notifiche nella speranza di uno spontaneo pagamento: a quella data non ancora avvenuto! (…)”. In particolare, parte opposta, sempre a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, aggiunge che nell'atto di pignoramento dopo aver premesso che “(…) il debitore non ha provveduto al pagamento della somma precettata e pertanto il creditore intende Controparte_1
sottoporre a pignoramento tutte le somme dovute e debende dal terzo, fino alla concorrenza del proprio credito come risultante da precetto (…)”, ha aggiunto la seguente espressione “(…) detratti i compensi di precetto per euro 135 oltre accessori di legge oggetto di opposizione (pari a euro 196,98 da precetto) e pertanto si intende sottoporre a pignoramento la somma di euro 7054,84 (…)”, anziché il maggior importo di euro 7.251,82 riportato nell'atto di precetto.
Inoltre, parte opposta, a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta riferisce che nell'atto di pignoramento “(…)
1. nessun interesse è stato calcolato;
2. è stata sottoposta a pignoramento la somma di euro 7054,84 detratta la somma di euro 196,98 corrispondente a euro 135,00 oltre accessori di precetto (…)”.
A fronte di quanto riferito da parte opposta, la non ha contestato Parte_1
alcunché, limitandosi, nella memoria istruttoria n. 1), a contestare e chiedere il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal . CP_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., devono considerarsi pacifici i fatti riportati da parte opposta a pag. 4 e a pag. 10 della comparsa di costituzione e di cui sopra e, di conseguenza, la parte opposta deve ritenersi esonerata dal doverne fornire la prova ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass.
Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
pagina 5 di 8 espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021).
Va, inoltre, precisato che, in virtù delle preclusioni istruttorie, eventuali contestazioni in ordine ai fatti riportati dalla parte convenuta/opposta nella comparsa di costituzione e risposta devono essere effettuate da parte attrice/opponente entro il termine del deposito della memoria istruttoria n. 1), in quanto entro detto termine deve essere precisato il thema decidenum: ciò in base sia all'art. 183, comma sesto, c.p.c. ( rito ante Cartabia), che alla luce dell' art. 171-ter ( rito post Cartabia).
Le preclusioni istruttorie rappresentano, infatti, lo snodo fondamentale del processo civile in quanto i suddetti termini hanno natura perentoria ed, è noto, la previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
Inoltre, la natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal
Giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti ( cfr., sul punto, tra le altre, Cass. n.
4376/2001).
Peraltro, nel caso in esame, i fatti di cui sopra non solo non sono stati contestati entro il termine per il deposito della memoria istruttoria n. 1) ma non risultano neppure depositate le memorie istruttorie n.
2) e n. 3); né detti fatti risultano mai contestati nel corso dell'intero giudizio.
Ciò posto, occorre, ora evidenziare che el proporre opposizione a precetto Parte_1
ha chiesto, innanzitutto, di “(…) dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata (…), ed inoltre, di “(…) condannare ex art 96 cpc I e III comma parte opposta al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto Parte_1
compensare la somma precettata riducendola proporzionalmente (…)”.
In relazione alla richiesta di “(…) dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata (…), deve dichiararsi cessata la materia del contendere ove si pensi che parte opponente non contesta che il , nel successivo atto di pignoramento presso terzi aveva CP_1
decurtato l'importo delle spese di precetto e non aveva chiesto gli interessi.
L'opponente dopo aver espresso le motivazioni poste a fondamento della propria opposizione, a pag. 4 dell'atto di opposizione chiede che il Giudice voglia “(…) in primo luogo dichiarare non dovute a controparte le somme afferenti il precetto (euro 135,00 per compensi oltre accessori) poiché
pagina 6 di 8 avrebbe potuto adempiere spontaneamente ove ne fosse stata offerta la possibilità, Parte_1 ed allo stesso modo non dovuti gli interessi sull'importo precettato (…)”.
Orbene, poiché il nel successivo atto di pignoramento presso terzi aveva già CP_1
decurtato l'importo delle spese di precetto e non aveva chiesto gli interessi deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Tuttavia, per il principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio devono comunque porsi a carico della parte opposta.
Ed, infatti, a fronte del fatto che la difesa della opponente, con mail del 03.01.2022 ( cfr. doc. 6 allegato all'atto di opposizione ) aveva richiesto le coordinate bancarie per effettuare il pagamento, di contro, la difesa del , anziché inviare l'IBAN del proprio assistito, aveva ritenuto di CP_1
inviare il proprio IBAN.
Né risulta che la difesa dell'opposto, successivamente, abbia inviato l' IBAN del proprio assistito e/o l'autorizzazione dello stesso all' incasso diretto da parte del suo difensore, nonostante che la sentenza n. 1064/2021 - posta a fondamento dell'atto di precetto -, non disponesse la liquidazione in favore del legale antistatario e detta circostanza era stata fatta presente dalla opponente con la mail del 03.01.2022
( cfr. doc. 6 allegato all'atto di opposizione ).
Ed, infatti, parte opposta, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta si limita, sul punto, a riferire che “(…) Venivano fornite le coordinate bancarie dello studio con indicazione di essere già stati autorizzati dal cliente per la riscossione (…)” e, tuttavia, non fornisce alcuna prova di essere stato autorizzato dal proprio cliente alla riscossione.
Di conseguenza, tenuto conto del fatto che la sentenza n. 1064/2021, posta a fondamento dell'atto di precetto, risulta comunicata alle parti in data 22.12.2021 e che sino alla data del 04.01.2022 non vi è prova che la difesa di parte opposta avesse comunicato l'IBAN del proprio cliente e/o l'autorizzazione dello stesso all' incasso diretto da parte del suo difensore;
tenuto conto, altresì, del fatto che con mail del 04.01.2022, prima ancora che fosse notificato l'atto di precetto, la difesa dell'opponente aveva confermato ancora una volta “(…) la disponibilità della Banca (…) al pagamento di quanto disposto con sentenza (…)” previo ricevimento dell' IBAN del proprio assistito e/o l'autorizzazione dello stesso all' incasso diretto da parte del suo difensore ( cfr. doc. 7 allegato all'atto di opposizione ), appare verosimile che la notifica del precetto il giorno 04.01.2022 ha reso impossibile l'adempimento spontaneo da parte dell'opponente, salvo che effettuarlo a persona non legittimata a riceverlo.
Ed, infatti, si ribadisce, sebbene parte opposta, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta riferisce che “(…) Venivano fornite le coordinate bancarie dello studio con indicazione di essere già
pagina 7 di 8 stati autorizzati dal cliente per la riscossione (…)”, tuttavia, non ha fornito alcuna prova di essere stato autorizzato dal proprio cliente alla riscossione.
In conclusione, poiché l'opposizione appare fondata in quanto l' opposta con il suo comportamento ha reso impossibile l'adempimento spontaneo, va a sé che, per il principio della soccombenza virtuale, le spese del presente procedimento devono essere poste a carico della parte opposta e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.000,00 per la fase decisionale.
Tenuto conto, poi, del fatto che parte opponente non contesta che il nell' atto di CP_1
pignoramento presso terzi avesse decurtato l'importo delle spese di precetto e non avesse richiesto gli interessi, non sembrano ricorrere i presupposti per la condanna del , ex art. 96, comma CP_1
I e III, c.p.c..
Deve, pertanto, rigettarsi la domanda proposta da parte opponente, ex art. 96, comma I e III, c.p.c..
Deve, infine, rigettarsi anche la domanda proposta da parte opposta, ex art. 96, comma I e III, c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione a precetto proposta da
, con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1 CP_1
, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opposto, ogni diversa domanda
[...]
ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata;
2. rigetta la domanda di condanna del , ex art. 96, comma I, II e III, c.p.c.; CP_1
3. dichiara inammissibile in questa sede la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta;
4. rigetta la domanda proposta da parte opposta, ex art. 96, comma I e III, c.p.c.;
5. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 264,00 per spese, € 3.455,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali,
IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 13/01/2025 il Giudice dr. ssa Carmela Labella
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 166/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLOZZI PAOLO , elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. BARONI TIBERIO elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All' esito della udienza cartolare del 07.10.2024,
l'avv. PAOLOZZI PAOLO , per la parte opponente, conclude come segue: “(…) Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata, ed altresì condannare ex art 96 cpc I e III comma parte opposta al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di giustizia e per Parte_1
l'effetto compensare la somma precettata riducendola proporzionalmente (…)”;
pagina 1 di 8 l'avv. BARONI TIBERIO, per la parte opposta, conclude come segue: “(…) Si chiede che il Giudice
Voglia accogliere le conclusioni sia nel merito che in via istruttoria (…)”; segnatamente conclude come segue “(…) ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezioni disattesa e/o rigettata respingere
l'opposizione così come proposta perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in parte motiva qui da intendersi come integralmente riportate e per l'effetto condannare Parte_1
in via riconvenzionale ordinando la cancellazione a sua cura e spese con condanna al risarcimento dei danni patiti e patendi patrimoniali e non derivanti dalla mancata cancellazione di ipoteca e dall'invendibilità del bene quantificati in euro 5000 e/o comunque nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia anche indicando una penale in via anche forfetaria per ogni giorno di ritardo.
Condannare altresì la al pagamento delle spese della presente opposizione anche ex Parte_1
art. 96 I e III comma cpc. Con vittoria di spese, anticipi e competenze (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione al Parte_1
precetto notificato ad essa parte opponente in forza della sentenza n. 1064/2021, emessa dal Tribunale di Arezzo in data 21.12.2021 e comunicata alle parti in data 21.12.2021 e chiedeva quanto segue:
“(…) Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata, ed altresì condannare ex art 96 cpc I e III comma parte opposta al pagamento in favore di della somma che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto compensare la somma precettata riducendola proporzionalmente (…)”. Segnatamente esponeva che in data 21.12.2021 era stata emessa la sentenza n. 1064/2021 nella causa n. 486/2013/RG pendente tra ed essa Controparte_1 Parte_1
con cui il Tribunale in accoglimento dell'opposizione proposta da ,
[...] Controparte_1
aveva condannato essa al pagamento delle competenze legali di controparte;
che in Parte_1
data 22.12.2021 il Tribunale aveva provveduto alla comunicazione della sentenza alle parti;
che con email del 23.12.2021 (doc.1 allegato all'atto di opposizione) il legale di controparte aveva chiesto l'adempimento spontaneo di quanto previsto in sentenza, tramite il pagamento delle spese legali liquidate, concedendo termine per adempire sino al 27.12.2021; che essa opponente aveva risposto in pari data alla suddetta richiesta, chiedendo di attendere quantomeno il 30.12.2021 al fine di poter relazionare con la propria cliente (doc.2 allegato all'atto di opposizione); che a tale richiesta controparte aveva fatto presente di non poter attendere e confermava il termine del 27 per adempiere
(doc. 3 allegato all'atto di opposizione); che con email del 29.12.2021 la difesa di controparte aveva ribadito la volontà di procedere esecutivamente non appena rilasciata la formula esecutiva (doc. 4
pagina 2 di 8 allegato all'atto di opposizione); che in data 03.01.2022 essa esponente aveva risposto chiedendo la nota spese e le indicazioni per poter pagare, avendo essa intenzione di adempire Parte_1
spontaneamente; che a tale richiesta era stato risposto in pari data che il conteggio delle competenze non era necessario e comunicato l'IBAN del difensore del (doc. 5 allegato all'atto di CP_1
opposizione); che con successive email (doc. 6 allegato all'atto di opposizione) essa opponente precisava a controparte che non essendo stata disposta in sentenza la liquidazione delle spese direttamente al legale era necessario pagare direttamente al;
che non perveniva nulla di CP_1
quanto richiesto per poter ottemperare al pagamento, e veniva ribadito che si sarebbe proceduto con la notifica del precetto;
che in data 4.01.2022 la difesa di essa esponente, tramite Pec, comunicava formalmente la volontà della propria assistita di voler adempiere al pagamento di quanto previsto, ma che per fare ciò era necessario avere la proforma dei compensi, l'IBAN del Vacchiano o sua autorizzazione scritta al pagamento diretto al legale (doc. 7 allegato all'atto di opposizione); che con la risposta giunta tramite Pec pochi minuto dopo ancora una volta non veniva fornito quanto richiesto
(doc. 8 allegato all'atto di opposizione), tranne ribadire che entro un'ora sarebbe stato notificato il precetto;
che alle ore 12.52 del medesimo giorno, perveniva presso lo studio della difesa di essa esponente, altra comunicazione in cui veniva segnalata l'avvenuta notifica del precetto (doc.9 allegato all'atto di opposizione); che, a dire di essa opponente, la ricostruzione sopra fatta di quanto avvenuto dal 23.12.2021 al 4.01.2022 doveva essere già sufficiente a comprendere l'illegittimità di quanto posto in essere dalla controparte, che di fatto aveva impedito ad essa di poter adempire Parte_1
spontaneamente a quanto disposto in sentenza, violando contestualmente più norme, sia sostanziali che deontologiche;
che l' art. 66 del codice deontologico prevedeva che “L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita”; che detto principio era stato ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza emessa a Sezioni Unite n. 961/2017; che, inoltre, a dire di essa esponente, quanto posto in essere dalla controparte aveva violato contestualmente sia il principio generale di buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni previsto dal codice, sia direttamente quanto previsto dagli artt. 1206 e ss del codice civile in punto di mora del creditore non avendo compiuto quanto necessario affinché essa avesse potuto adempiere l'obbligazione; che il principio Parte_1
della buona fede non doveva permeare la sola fase dell'esecuzione del contratto ma anche la fase dell'accesso alla tutela giudiziaria, anche in considerazione dei principi costituzionali del giusto processo, come ribadito anche dal Tribunale di Napoli con sentenza del 07.01.2014 con cui si ribadiva che “ (…) Viola il principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c. nonché il dovere di lealtà processuale di cui agli art. 88 e 92 comma 1 c.p.c., il creditore che, nonostante specifiche
pagina 3 di 8 circostanze (…) consiglino di attendere l'adempimento, proceda al compimento di attività funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva (…)”; che, premesso quanto sopra, essa esponente chiedeva non solo che fossero dichiarate non dovute alla controparte le somme afferenti il precetto (euro 135,00 per compensi oltre accessori) poiché essa avrebbe potuto adempiere spontaneamente ove Parte_1
ne fosse stata offerta la possibilità, ed allo stesso modo non dovuti gli interessi sull'importo precettato;
ma, chiedeva, altresì, che il Giudice sanzionasse l'abuso perpetrato da parte opposta ex art. 96 I e III comma c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1
ed eccepiva l'infondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con ogni
[...]
conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio e concludeva come in epigrafe riportato, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale.
Rigettate le prove orali in quanto ritenute superflue ai fini della decisione;
all' esito della udienza cartolare del 07.10.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, il
Giudice tratteneva al causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ( rito ante riforma Cartabia).
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Occorre, innanzitutto, rigettare anche in questa sede le richieste istruttorie reiterate dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni atteso che le stesse appaiono superflue ai fini ella decisione.
E' bene, poi, per comodità espositiva, pronunciarsi innanzitutto sulla domanda riconvenzionale proposta dal con la quale si chiede che il Giudice ordini la cancellazione dell'ipoteca CP_1 iscritta sull'abitazione della moglie del , ed in conseguenza di ciò condanni la CP_1
a risarcire il Controparte_2 CP_1
con una somma di euro 5.000,00 per i danni subiti.
La domanda appare inammissibile in questa sede atteso che ai sensi dell'art. 36 c.p.c., il Giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali “(…) che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore (…)”.
Nel caso in esame, appare evidente che il titolo dedotto in giudizio dalla parte opponente è la sentenza n. 1064/2021, posta a fondamento dell'atto di precetto in parola.
Dalla lettura di detta sentenza ( allegata alla comparsa di costituzione) emerge che non vi è mai alcun cenno alla predetta ipoteca.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta deve essere dichiarata inammissibile in questa sede.
pagina 4 di 8 Ciò posto, passando, ora, ad esaminare la fondatezza o meno dell'opposizione è bene, innanzitutto, evidenziare che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Nel caso di specie, parte opposta, nella propria comparsa di costituzione, a pag. 4 ha riferito che
“(…) In assenza ancora una volta, decorso ormai un mese dalla prima richiesta, del pagamento delle somme dovute, una volta esaminata la documentazione delle banche dati, veniva predisposto atto di pignoramento presso terzi, tuttavia pro bono pacis, decurtando in tale atto l'importo delle spese di precetto! L'atto con le relative copie veniva spedito il 4.2.2022 agli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Treviso competenti per le notifiche nella speranza di uno spontaneo pagamento: a quella data non ancora avvenuto! (…)”. In particolare, parte opposta, sempre a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, aggiunge che nell'atto di pignoramento dopo aver premesso che “(…) il debitore non ha provveduto al pagamento della somma precettata e pertanto il creditore intende Controparte_1
sottoporre a pignoramento tutte le somme dovute e debende dal terzo, fino alla concorrenza del proprio credito come risultante da precetto (…)”, ha aggiunto la seguente espressione “(…) detratti i compensi di precetto per euro 135 oltre accessori di legge oggetto di opposizione (pari a euro 196,98 da precetto) e pertanto si intende sottoporre a pignoramento la somma di euro 7054,84 (…)”, anziché il maggior importo di euro 7.251,82 riportato nell'atto di precetto.
Inoltre, parte opposta, a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta riferisce che nell'atto di pignoramento “(…)
1. nessun interesse è stato calcolato;
2. è stata sottoposta a pignoramento la somma di euro 7054,84 detratta la somma di euro 196,98 corrispondente a euro 135,00 oltre accessori di precetto (…)”.
A fronte di quanto riferito da parte opposta, la non ha contestato Parte_1
alcunché, limitandosi, nella memoria istruttoria n. 1), a contestare e chiedere il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal . CP_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., devono considerarsi pacifici i fatti riportati da parte opposta a pag. 4 e a pag. 10 della comparsa di costituzione e di cui sopra e, di conseguenza, la parte opposta deve ritenersi esonerata dal doverne fornire la prova ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass.
Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare
pagina 5 di 8 espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021).
Va, inoltre, precisato che, in virtù delle preclusioni istruttorie, eventuali contestazioni in ordine ai fatti riportati dalla parte convenuta/opposta nella comparsa di costituzione e risposta devono essere effettuate da parte attrice/opponente entro il termine del deposito della memoria istruttoria n. 1), in quanto entro detto termine deve essere precisato il thema decidenum: ciò in base sia all'art. 183, comma sesto, c.p.c. ( rito ante Cartabia), che alla luce dell' art. 171-ter ( rito post Cartabia).
Le preclusioni istruttorie rappresentano, infatti, lo snodo fondamentale del processo civile in quanto i suddetti termini hanno natura perentoria ed, è noto, la previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
Inoltre, la natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal
Giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti ( cfr., sul punto, tra le altre, Cass. n.
4376/2001).
Peraltro, nel caso in esame, i fatti di cui sopra non solo non sono stati contestati entro il termine per il deposito della memoria istruttoria n. 1) ma non risultano neppure depositate le memorie istruttorie n.
2) e n. 3); né detti fatti risultano mai contestati nel corso dell'intero giudizio.
Ciò posto, occorre, ora evidenziare che el proporre opposizione a precetto Parte_1
ha chiesto, innanzitutto, di “(…) dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata (…), ed inoltre, di “(…) condannare ex art 96 cpc I e III comma parte opposta al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto Parte_1
compensare la somma precettata riducendola proporzionalmente (…)”.
In relazione alla richiesta di “(…) dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata (…), deve dichiararsi cessata la materia del contendere ove si pensi che parte opponente non contesta che il , nel successivo atto di pignoramento presso terzi aveva CP_1
decurtato l'importo delle spese di precetto e non aveva chiesto gli interessi.
L'opponente dopo aver espresso le motivazioni poste a fondamento della propria opposizione, a pag. 4 dell'atto di opposizione chiede che il Giudice voglia “(…) in primo luogo dichiarare non dovute a controparte le somme afferenti il precetto (euro 135,00 per compensi oltre accessori) poiché
pagina 6 di 8 avrebbe potuto adempiere spontaneamente ove ne fosse stata offerta la possibilità, Parte_1 ed allo stesso modo non dovuti gli interessi sull'importo precettato (…)”.
Orbene, poiché il nel successivo atto di pignoramento presso terzi aveva già CP_1
decurtato l'importo delle spese di precetto e non aveva chiesto gli interessi deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Tuttavia, per il principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio devono comunque porsi a carico della parte opposta.
Ed, infatti, a fronte del fatto che la difesa della opponente, con mail del 03.01.2022 ( cfr. doc. 6 allegato all'atto di opposizione ) aveva richiesto le coordinate bancarie per effettuare il pagamento, di contro, la difesa del , anziché inviare l'IBAN del proprio assistito, aveva ritenuto di CP_1
inviare il proprio IBAN.
Né risulta che la difesa dell'opposto, successivamente, abbia inviato l' IBAN del proprio assistito e/o l'autorizzazione dello stesso all' incasso diretto da parte del suo difensore, nonostante che la sentenza n. 1064/2021 - posta a fondamento dell'atto di precetto -, non disponesse la liquidazione in favore del legale antistatario e detta circostanza era stata fatta presente dalla opponente con la mail del 03.01.2022
( cfr. doc. 6 allegato all'atto di opposizione ).
Ed, infatti, parte opposta, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta si limita, sul punto, a riferire che “(…) Venivano fornite le coordinate bancarie dello studio con indicazione di essere già stati autorizzati dal cliente per la riscossione (…)” e, tuttavia, non fornisce alcuna prova di essere stato autorizzato dal proprio cliente alla riscossione.
Di conseguenza, tenuto conto del fatto che la sentenza n. 1064/2021, posta a fondamento dell'atto di precetto, risulta comunicata alle parti in data 22.12.2021 e che sino alla data del 04.01.2022 non vi è prova che la difesa di parte opposta avesse comunicato l'IBAN del proprio cliente e/o l'autorizzazione dello stesso all' incasso diretto da parte del suo difensore;
tenuto conto, altresì, del fatto che con mail del 04.01.2022, prima ancora che fosse notificato l'atto di precetto, la difesa dell'opponente aveva confermato ancora una volta “(…) la disponibilità della Banca (…) al pagamento di quanto disposto con sentenza (…)” previo ricevimento dell' IBAN del proprio assistito e/o l'autorizzazione dello stesso all' incasso diretto da parte del suo difensore ( cfr. doc. 7 allegato all'atto di opposizione ), appare verosimile che la notifica del precetto il giorno 04.01.2022 ha reso impossibile l'adempimento spontaneo da parte dell'opponente, salvo che effettuarlo a persona non legittimata a riceverlo.
Ed, infatti, si ribadisce, sebbene parte opposta, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta riferisce che “(…) Venivano fornite le coordinate bancarie dello studio con indicazione di essere già
pagina 7 di 8 stati autorizzati dal cliente per la riscossione (…)”, tuttavia, non ha fornito alcuna prova di essere stato autorizzato dal proprio cliente alla riscossione.
In conclusione, poiché l'opposizione appare fondata in quanto l' opposta con il suo comportamento ha reso impossibile l'adempimento spontaneo, va a sé che, per il principio della soccombenza virtuale, le spese del presente procedimento devono essere poste a carico della parte opposta e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.000,00 per la fase decisionale.
Tenuto conto, poi, del fatto che parte opponente non contesta che il nell' atto di CP_1
pignoramento presso terzi avesse decurtato l'importo delle spese di precetto e non avesse richiesto gli interessi, non sembrano ricorrere i presupposti per la condanna del , ex art. 96, comma CP_1
I e III, c.p.c..
Deve, pertanto, rigettarsi la domanda proposta da parte opponente, ex art. 96, comma I e III, c.p.c..
Deve, infine, rigettarsi anche la domanda proposta da parte opposta, ex art. 96, comma I e III, c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione a precetto proposta da
, con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1 CP_1
, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opposto, ogni diversa domanda
[...]
ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di dichiarare non dovute le somme afferenti il precetto e gli interessi sulla somma precettata;
2. rigetta la domanda di condanna del , ex art. 96, comma I, II e III, c.p.c.; CP_1
3. dichiara inammissibile in questa sede la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta;
4. rigetta la domanda proposta da parte opposta, ex art. 96, comma I e III, c.p.c.;
5. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 264,00 per spese, € 3.455,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali,
IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 13/01/2025 il Giudice dr. ssa Carmela Labella
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