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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3745/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3745/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Sarah Marino Parte_1 in sostituzione dell'avv. FABRIZI ANTONIO che precisa le conclusioni come da ricorso. Discute la causa riportandosi agli atti
Per l'avv. CONTINI MARCO precisa le conclusioni come in Controparte_1 comparsa Discute la causa riportandosi agli atti
Per la pratica è presente il dott. Matteo Bicchini.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3745/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. FABRIZI ANTONIO e con elezione di P.IVA_1
domicilio in VIA COSTANTINO MAES, 50 00162 ROMA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. CONTINI MARCO e con elezione di domicilio in San Barnaba 39 20122
Milano presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società , assuntore del concordato della società unipersonale, come da Parte_1 CP_2
proposta di concordato e da decreto di omologa del Tribunale di UC in data 24.2.2020, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio l'avv. proponendo le Controparte_1 seguenti domande: “ A) accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di euro 25.142,85 dell'avv. nei confronti della , Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in narrativa B) per l'effetto,
pagina 2 di 6 condannare l'avv. al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli indicati Parte_1
in narrativa, della somma di euro 12.521,96 già realizzata ovvero della diversa somma che dovesse medio tempore il convenuto realizzare anche dall'esecuzione forzata promossa e comunque dovesse risultare in corso di causa oppure ancora da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda od altra fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, i.v.a. e c.p.a.»
Ha proposto la società ricorrente azione di accertamento negativo del debito e di ripetizione dell'indebito fondata sulle seguenti premesse: 1 ) che l'avv. era stato Controparte_1
ammesso al passivo del fallimento per la somma di euro 47.720,27 per competenze professionali ed era creditore della procedura quella di euro 25.142,85 ( il concordato prevedeva il pagamento del 50% dei crediti privilegiati , quota che per l'avv. era di euro 47.720,27, ed il 10% dei CP_1
chirografari, quota pari ad euro 12.827,21 ); 2 ) che aveva ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 860 emesso il 11.1.2023 per il pagamento della somma indicata, decreto ingiuntivo che non era stato opposto ed era divenuto definitivamente esecutivo, 3 ) che l'avv. aveva posto CP_1 in esecuzione il decreto ottenendo l'assegnazione della somma di euro 12.521,96 ed aveva proceduto ad un secondo pignoramento nei confronti di per il resto 4 ) che il Parte_2 Controparte_3
Tribunale di UC con sentenza n. 66/2023 pubblicata il 2.8.2023 , confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 2422 del 23.11.2023, aveva dichiarato la risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento della società ricorrente 5 ) che la ricorrente, in ragione della risoluzione del concordato, non potrà più richiedere di detrarre dalle somme dovute in esecuzione del concordato i crediti ammessi al passivo del fallimento eventualmente corrisposti direttamente a tali soggetti.
Si è costituito il convenuto resistendo all'accoglimento delle domande proposte dalla società ricorrente e formulando le seguenti conclusioni : “ si chiede che il Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia respingere le domande avanzate dalla ricorrente, in quanto inammissibili perché contrarie al giudicato formatosi per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 860/2023 emesso dal Tribunale di
Milano il 11.1.2023, nonché in quanto infondate in fatto e in diritto. In denegata ipotesi, si chiede che la condanna eventualmente impartita nei confronti del convenuto venga ridotta, in ragione delle spese legali sostenute dal convenuto per il recupero forzoso del credito, a € 7.393,33, ovvero a quella
pagina 3 di 6 somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese vive, spese generali e competenze del giudizio.”
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 28.5.2025, con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
E' infondata la domanda di ripetizione di indebito per la somma di euro 12.521,26.
L'anzidetta somma è stata pagata dalla società ricorrente a seguito di procedura esecutiva promossa dal resistente in forza del decreto ingiuntivo 860/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 11.1.2023, nei confronti della società ricorrente, assuntore del concordato della società unipersonale CP_2
ed accollataria del debito del fallimento giusta proposta omologata dal Tribunale di CP_2
UC del 24.2.2020 ( l'esistenza dell'accollo dei debiti trova conferma anche nella sentenza di risoluzione del concordato n. 66/2023 del Tribunale di UC )
La somma in parola è stata corrisposta dalla società ricorrente in pendenza del concordato ( cfr pignoramento del 18.4.2023 sub. doc. 13 di parte resistente ) ed in esecuzione degli obblighi gravanti sulla società a norma della proposta di concordato omologata dal Tribunale ( “la società si impegna ad accollarsi tutti i debiti maturati fino alla data di presentazione della presente istanza” (art. 8, pag. 15, doc. 4) e “si dovrà addivenire altresì che la sottoscritta società potrà provvedere direttamente al pagamento dei creditori salvo comunicazione e approvazione del Curatore” (art. 9, pag. 16, doc. 4 ) ed in forza del decreto ingiuntivo n. 860/2023.
L'intervenuta risoluzione del concordato fallimentare in ragione dell'inadempimento della società ricorrente, in forza della sentenza n.66 emessa dal Tribunale di UC pubblicata il 2.8.2023, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 2422 del 23..11.2023, non priva di titolo il pagamento effettuato in favore del resistente in pendenza del concordato e non obbliga il creditore alla restituzione delle somme percepite in pendenza del concordato ( cfr art. 1458 c.c. in materia di risoluzione dei contratti ” la risoluzione del contratto ha effetti retroattivi tra le parti” ma “ non pregiudica i diritti acquistati dai terzi “ ; art. 252 del C.C.I.I. , a norma del quale, a seguito di pagina 4 di 6 risoluzione di un concordato fallimentare, “ i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tutt'ora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto riscosso”. ).
Dunque è infondata la domande di restituzione della somma di euro 12.256,96, già corrisposta al resistente in pendenza del concordato.
Va precisato che la risoluzione del contratto di concordato e del connesso accollo, spiegando effetti retroattivi tra le parti contraenti, fa sorgere in capo alle stesse i conseguenti obblighi restitutori nell'ambito dei quali rientra anche l'obbligo del fallimento ( debitore originario ) di tenere indenne l'assuntore del concordato ( società ) di quanto questa abbia versato ai creditori in Parte_1
pendenza del concordato.
Il credito residuo vantato dal resistente nei confronti della società ricorrente è insussistente.
Il resistente non ha contestato l'insussistenza di tale debito, circoscrivendo la difesa all'eccezione di difetto di interesse ad agire.
Tale interesse sussiste per trattarsi di credito oggetto di decreto ingiuntivo non opposto.
Va precisato in proposito che il giudicato non impedisce che sul diritto irritrattabilmente accertato possa riverberarsi l'efficacia (modificativa, estintiva o impeditiva) di quei fatti giuridici che siano ontologicamente sopravvenuti alla sua formazione. In tali ultimi casi, come avviene nei rapporti di durata, l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, con la conseguenza che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione, come appunto è avvenuto nel caso di specie con l'intervenuta risoluzione del concordato fallimentare ( Cass. 18 luglio 2002, n. 10420; Cass. 14 dicembre 1998, n. 12554, secondo cui “In tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus" che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Ne consegue che, passata in giudicato una sentenza di condanna generica pronunciata anche con riguardo al futuro, gli effetti relativi al tempo precedente la decisione non potranno più venire meno o essere modificati, mentre dei fatti in essa non considerati potrà tenersi conto in sede di successiva determinazione quantitativa del debito”. )
Pertanto il resistente non ha titolo per pretendere il pagamento dalla società ricorrente di quanto ancora dovuto in forza del concordato fallimentare e del decreto ingiuntivo e ciò in ragione dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del concordato cui è conseguita la perdita della qualifica di assuntore del concordato ed accollatario del debito in capo alla società ricorrente che non
è quindi più legittimata a pagare i creditori secondo le condizioni fissate nel concordato.
pagina 5 di 6 In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico della società ricorrente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 5.200/26.000 ) per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale in ragione delle peculiarità del rito
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede: respinge la domanda della società ricorrente di ripetizione della somma di euro 12.521,96 dichiara insussistente il credito residuo del resistente nei confronti della società ricorrente condanna la ricorrente a rifondare al resistente le spese del giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3745/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. Sarah Marino Parte_1 in sostituzione dell'avv. FABRIZI ANTONIO che precisa le conclusioni come da ricorso. Discute la causa riportandosi agli atti
Per l'avv. CONTINI MARCO precisa le conclusioni come in Controparte_1 comparsa Discute la causa riportandosi agli atti
Per la pratica è presente il dott. Matteo Bicchini.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3745/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. FABRIZI ANTONIO e con elezione di P.IVA_1
domicilio in VIA COSTANTINO MAES, 50 00162 ROMA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. CONTINI MARCO e con elezione di domicilio in San Barnaba 39 20122
Milano presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società , assuntore del concordato della società unipersonale, come da Parte_1 CP_2
proposta di concordato e da decreto di omologa del Tribunale di UC in data 24.2.2020, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio l'avv. proponendo le Controparte_1 seguenti domande: “ A) accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di euro 25.142,85 dell'avv. nei confronti della , Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in narrativa B) per l'effetto,
pagina 2 di 6 condannare l'avv. al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli indicati Parte_1
in narrativa, della somma di euro 12.521,96 già realizzata ovvero della diversa somma che dovesse medio tempore il convenuto realizzare anche dall'esecuzione forzata promossa e comunque dovesse risultare in corso di causa oppure ancora da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda od altra fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, i.v.a. e c.p.a.»
Ha proposto la società ricorrente azione di accertamento negativo del debito e di ripetizione dell'indebito fondata sulle seguenti premesse: 1 ) che l'avv. era stato Controparte_1
ammesso al passivo del fallimento per la somma di euro 47.720,27 per competenze professionali ed era creditore della procedura quella di euro 25.142,85 ( il concordato prevedeva il pagamento del 50% dei crediti privilegiati , quota che per l'avv. era di euro 47.720,27, ed il 10% dei CP_1
chirografari, quota pari ad euro 12.827,21 ); 2 ) che aveva ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 860 emesso il 11.1.2023 per il pagamento della somma indicata, decreto ingiuntivo che non era stato opposto ed era divenuto definitivamente esecutivo, 3 ) che l'avv. aveva posto CP_1 in esecuzione il decreto ottenendo l'assegnazione della somma di euro 12.521,96 ed aveva proceduto ad un secondo pignoramento nei confronti di per il resto 4 ) che il Parte_2 Controparte_3
Tribunale di UC con sentenza n. 66/2023 pubblicata il 2.8.2023 , confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 2422 del 23.11.2023, aveva dichiarato la risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento della società ricorrente 5 ) che la ricorrente, in ragione della risoluzione del concordato, non potrà più richiedere di detrarre dalle somme dovute in esecuzione del concordato i crediti ammessi al passivo del fallimento eventualmente corrisposti direttamente a tali soggetti.
Si è costituito il convenuto resistendo all'accoglimento delle domande proposte dalla società ricorrente e formulando le seguenti conclusioni : “ si chiede che il Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia respingere le domande avanzate dalla ricorrente, in quanto inammissibili perché contrarie al giudicato formatosi per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 860/2023 emesso dal Tribunale di
Milano il 11.1.2023, nonché in quanto infondate in fatto e in diritto. In denegata ipotesi, si chiede che la condanna eventualmente impartita nei confronti del convenuto venga ridotta, in ragione delle spese legali sostenute dal convenuto per il recupero forzoso del credito, a € 7.393,33, ovvero a quella
pagina 3 di 6 somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese vive, spese generali e competenze del giudizio.”
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 28.5.2025, con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
E' infondata la domanda di ripetizione di indebito per la somma di euro 12.521,26.
L'anzidetta somma è stata pagata dalla società ricorrente a seguito di procedura esecutiva promossa dal resistente in forza del decreto ingiuntivo 860/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 11.1.2023, nei confronti della società ricorrente, assuntore del concordato della società unipersonale CP_2
ed accollataria del debito del fallimento giusta proposta omologata dal Tribunale di CP_2
UC del 24.2.2020 ( l'esistenza dell'accollo dei debiti trova conferma anche nella sentenza di risoluzione del concordato n. 66/2023 del Tribunale di UC )
La somma in parola è stata corrisposta dalla società ricorrente in pendenza del concordato ( cfr pignoramento del 18.4.2023 sub. doc. 13 di parte resistente ) ed in esecuzione degli obblighi gravanti sulla società a norma della proposta di concordato omologata dal Tribunale ( “la società si impegna ad accollarsi tutti i debiti maturati fino alla data di presentazione della presente istanza” (art. 8, pag. 15, doc. 4) e “si dovrà addivenire altresì che la sottoscritta società potrà provvedere direttamente al pagamento dei creditori salvo comunicazione e approvazione del Curatore” (art. 9, pag. 16, doc. 4 ) ed in forza del decreto ingiuntivo n. 860/2023.
L'intervenuta risoluzione del concordato fallimentare in ragione dell'inadempimento della società ricorrente, in forza della sentenza n.66 emessa dal Tribunale di UC pubblicata il 2.8.2023, confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 2422 del 23..11.2023, non priva di titolo il pagamento effettuato in favore del resistente in pendenza del concordato e non obbliga il creditore alla restituzione delle somme percepite in pendenza del concordato ( cfr art. 1458 c.c. in materia di risoluzione dei contratti ” la risoluzione del contratto ha effetti retroattivi tra le parti” ma “ non pregiudica i diritti acquistati dai terzi “ ; art. 252 del C.C.I.I. , a norma del quale, a seguito di pagina 4 di 6 risoluzione di un concordato fallimentare, “ i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tutt'ora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto riscosso”. ).
Dunque è infondata la domande di restituzione della somma di euro 12.256,96, già corrisposta al resistente in pendenza del concordato.
Va precisato che la risoluzione del contratto di concordato e del connesso accollo, spiegando effetti retroattivi tra le parti contraenti, fa sorgere in capo alle stesse i conseguenti obblighi restitutori nell'ambito dei quali rientra anche l'obbligo del fallimento ( debitore originario ) di tenere indenne l'assuntore del concordato ( società ) di quanto questa abbia versato ai creditori in Parte_1
pendenza del concordato.
Il credito residuo vantato dal resistente nei confronti della società ricorrente è insussistente.
Il resistente non ha contestato l'insussistenza di tale debito, circoscrivendo la difesa all'eccezione di difetto di interesse ad agire.
Tale interesse sussiste per trattarsi di credito oggetto di decreto ingiuntivo non opposto.
Va precisato in proposito che il giudicato non impedisce che sul diritto irritrattabilmente accertato possa riverberarsi l'efficacia (modificativa, estintiva o impeditiva) di quei fatti giuridici che siano ontologicamente sopravvenuti alla sua formazione. In tali ultimi casi, come avviene nei rapporti di durata, l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, con la conseguenza che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione, come appunto è avvenuto nel caso di specie con l'intervenuta risoluzione del concordato fallimentare ( Cass. 18 luglio 2002, n. 10420; Cass. 14 dicembre 1998, n. 12554, secondo cui “In tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus" che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Ne consegue che, passata in giudicato una sentenza di condanna generica pronunciata anche con riguardo al futuro, gli effetti relativi al tempo precedente la decisione non potranno più venire meno o essere modificati, mentre dei fatti in essa non considerati potrà tenersi conto in sede di successiva determinazione quantitativa del debito”. )
Pertanto il resistente non ha titolo per pretendere il pagamento dalla società ricorrente di quanto ancora dovuto in forza del concordato fallimentare e del decreto ingiuntivo e ciò in ragione dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del concordato cui è conseguita la perdita della qualifica di assuntore del concordato ed accollatario del debito in capo alla società ricorrente che non
è quindi più legittimata a pagare i creditori secondo le condizioni fissate nel concordato.
pagina 5 di 6 In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico della società ricorrente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 5.200/26.000 ) per le fasi di studio ed introduttiva e compensi minimi per quella di trattazione e decisionale in ragione delle peculiarità del rito
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede: respinge la domanda della società ricorrente di ripetizione della somma di euro 12.521,96 dichiara insussistente il credito residuo del resistente nei confronti della società ricorrente condanna la ricorrente a rifondare al resistente le spese del giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
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