TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 87/2022 promosso
Da
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Alia, Contrada Chianchitelle snc, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia Pagano
che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 12.01.2022, Parte_1
conveniva in giudizio l' deducendo di avere presentato in data 07.02.2020 CP_1
domanda per avere riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare su disoccupazione agricola per la figlia nata a Persona_1
Termini Imerese il 16.05.2005. l' comunicava l'accoglimento limitatamente CP_1
alla domanda di disoccupazione agricola ed il rigetto della domanda per assegno nucleo familiare per “carico familiare non documentato/non autorizzato”.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dell' alla corresponsione CP_1
dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla domanda n. 2020843811749.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
pag. 2 All'udienza del 18.12.2023 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo
83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h) è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nella fattispecie in esame risulta, dalla comunicazione di riesame CP_1
dell'01.04.2021 versata in atti, che è stata presentata la relativa domanda amministrativa numero n. 2020843811749 in data 07.02.2020, per la disoccupazione agricola e per l'assegno nucleo familiare per l'anno 2019,
presupposto necessario per la proponibilità dell'azione in sede giudiziaria,
sicché la stessa può dichiararsi proponibile.
Infatti, la mancata presentazione della domanda all' Controparte_2
determina, non già la mera improcedibilità, ex art. 443 c.p.c. bensì la radicale improponibilità della domanda giudiziale (Cfr. Cass. n. 12661/95; n. 8575/90).
Per quanto riguarda la domanda di riconoscimento degli ANF per l'anno 2019 il relativo assegno non è stato mai corrisposto.
L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall' ai nuclei familiari dei lavoratori agricoli e spetta ai lavoratori CP_1
dipendenti agricoli che lavorano in Italia sia operai a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (OTD) sia agli operai a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno (OTI). L'importo dell'Assegno
viene riconosciuto e determinato in base alla tipologia del nucleo familiare, al pag. 3 numero dei componenti, al reddito complessivo del nucleo familiare.
La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili). La misura dell'Assegno varia in base alle giornate di lavoro effettuate.
Gli importi sono pubblicati dall' ogni anno, in tabelle valide dal giorno 1 CP_1
luglio fino al 30 giugno dell'anno seguente (circolare 15 maggio 2024, n. CP_1
65).
Dall'esame della documentazione versata in atti sussistono i requisiti per l'erogazione in favore del ricorrente della prestazione richiesta.
Infatti, la figlia minore del ricorrente appartiene al nucleo familiare Persona_1
ed è affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente in Alia presso il padre, come disposto con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.
2071/2019 del 20.12.2019.
Il ricorrente, pertanto, ha diritto al pagamento da parte dell' dell'ANF CP_1
dovuto e relativo all'anno 2019 di cui alla domanda numero n. 2020843811749
regolarmente presentata all' in data 07.02.2020. Controparte_2
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo del mancato pagamento ne sussiste contestazione sul loro ammontare.
pag. 4 Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
In conclusione, quindi, l' deve essere condannato alla corresponsione in CP_1
favore del ricorrente dell'assegno per il nucleo familiare su disoccupazione agricola per l'anno 2019, oltre accessori come per legge.
In virtù del principio della soccombenza, l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Pia Pagano,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliendo il ricorso
- condanna l' al pagamento in favore di dell'assegno per il CP_1 Parte_1
nucleo familiare su disoccupazione agricola relativo all'anno 2019 di cui alla domanda numero n. 2020843811749 presentata in data 07.02.2020, oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 900,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Pia Pagano.
Così deciso in Termini Imerese il 6 aprile 2025.
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e pag. 5 sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 87/2022 promosso
Da
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Alia, Contrada Chianchitelle snc, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia Pagano
che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 12.01.2022, Parte_1
conveniva in giudizio l' deducendo di avere presentato in data 07.02.2020 CP_1
domanda per avere riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare su disoccupazione agricola per la figlia nata a Persona_1
Termini Imerese il 16.05.2005. l' comunicava l'accoglimento limitatamente CP_1
alla domanda di disoccupazione agricola ed il rigetto della domanda per assegno nucleo familiare per “carico familiare non documentato/non autorizzato”.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dell' alla corresponsione CP_1
dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla domanda n. 2020843811749.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
pag. 2 All'udienza del 18.12.2023 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo
83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h) è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nella fattispecie in esame risulta, dalla comunicazione di riesame CP_1
dell'01.04.2021 versata in atti, che è stata presentata la relativa domanda amministrativa numero n. 2020843811749 in data 07.02.2020, per la disoccupazione agricola e per l'assegno nucleo familiare per l'anno 2019,
presupposto necessario per la proponibilità dell'azione in sede giudiziaria,
sicché la stessa può dichiararsi proponibile.
Infatti, la mancata presentazione della domanda all' Controparte_2
determina, non già la mera improcedibilità, ex art. 443 c.p.c. bensì la radicale improponibilità della domanda giudiziale (Cfr. Cass. n. 12661/95; n. 8575/90).
Per quanto riguarda la domanda di riconoscimento degli ANF per l'anno 2019 il relativo assegno non è stato mai corrisposto.
L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall' ai nuclei familiari dei lavoratori agricoli e spetta ai lavoratori CP_1
dipendenti agricoli che lavorano in Italia sia operai a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (OTD) sia agli operai a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno (OTI). L'importo dell'Assegno
viene riconosciuto e determinato in base alla tipologia del nucleo familiare, al pag. 3 numero dei componenti, al reddito complessivo del nucleo familiare.
La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili). La misura dell'Assegno varia in base alle giornate di lavoro effettuate.
Gli importi sono pubblicati dall' ogni anno, in tabelle valide dal giorno 1 CP_1
luglio fino al 30 giugno dell'anno seguente (circolare 15 maggio 2024, n. CP_1
65).
Dall'esame della documentazione versata in atti sussistono i requisiti per l'erogazione in favore del ricorrente della prestazione richiesta.
Infatti, la figlia minore del ricorrente appartiene al nucleo familiare Persona_1
ed è affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente in Alia presso il padre, come disposto con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.
2071/2019 del 20.12.2019.
Il ricorrente, pertanto, ha diritto al pagamento da parte dell' dell'ANF CP_1
dovuto e relativo all'anno 2019 di cui alla domanda numero n. 2020843811749
regolarmente presentata all' in data 07.02.2020. Controparte_2
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo del mancato pagamento ne sussiste contestazione sul loro ammontare.
pag. 4 Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
In conclusione, quindi, l' deve essere condannato alla corresponsione in CP_1
favore del ricorrente dell'assegno per il nucleo familiare su disoccupazione agricola per l'anno 2019, oltre accessori come per legge.
In virtù del principio della soccombenza, l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Pia Pagano,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliendo il ricorso
- condanna l' al pagamento in favore di dell'assegno per il CP_1 Parte_1
nucleo familiare su disoccupazione agricola relativo all'anno 2019 di cui alla domanda numero n. 2020843811749 presentata in data 07.02.2020, oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 900,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Pia Pagano.
Così deciso in Termini Imerese il 6 aprile 2025.
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e pag. 5 sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6