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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 12579/19 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12579 del Ruolo Generale dell'anno 2019 introdotto da
C.F. , con l'Avv. PASTEGA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI MARIA
RICORRENTE
contro
, C.F. con l'Avv. GIORDANO CP_1 C.F._2
DANIELA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Dato atto che il figlio divenuto maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente, si è trasferito dal 6 ottobre 2024 presso l'abitazione materna:
# nel merito come da memoria 10.12.2020, pronunciandosi il non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e visitazione di entrambi i figli nelle more divenuti maggiorenni e disponendosi a far data dal mese di ottobre 2024 la revoca delle statuizioni a modifica di cui all'ordinanza
12/15.1.2024 in punto concorso al mantenimento del figlio Per_1
# in via istruttoria come da memorie ex art.183 comma sesto cpc. n.
2-3 per quanto non ammesso, rinnovando la chiamata a chiarimenti del CTU, come già formulata a verbale di udienza 13.4.2023.
Per parte resistente:
In via preliminare si ribadisce l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda della ricorrente diretta ad ottenere di essere liberata dal mutuo che in data 20 gennaio 2009 ha stipulato unitamente al CP_1
disponendo che costui contribuisca al mantenimento dei figli anche pagando e/o rimborsando il mutuo dai coniugi contratto nel 2009 e gravante sulla casa familiare e se ne chiede il rigetto;
Nel merito
1)respingersi la domanda di addebito formulata nei confronti del;
CP_1
Pag. 2 di 16 2)respingersi la domanda di assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per sé perché infondata;
3)confermarsi l'affido condiviso del figlio minorenne e Per_1
confermarsi la sua residenza presso il padre , rimettendo all'accordo diretto tra madre e figlio il piano di frequentazione.
4)confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, alla affinchè vi viva con il PT
figlio NI, ora maggiorenne, ma non totalmente economicamente autosufficiente;
5) disporre che la madre nel periodo 8 aprile 2023-1 ottobre 2023 contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo € 300.000 Per_1
mensili, salvo la cifra maggiore ritenuta di giustizia;
6) disporre che dal 1ottobre 2023 il padre provveda al mantenimento diretto del figlio che vive con lui e la madre al mantenimento diretto del Per_1
figlio NI che vive con lei;
7)disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese extra mantenimento per i figli come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Venezia;
7)disporsi che la dal mese di novembre 2020 all'attualità restituisca PT
al quanto da lui versatole per il pagamento della di lui quota parte del CP_1
mutuo stipulato con , cioè € 1.369,00, e da lei non versato CP_2
all'istituto mutuante;
8)disporsi che, salvo i periodi in cui entrambi i coniugi chiedono la sospensione del mutuo da loro stipulato con l'istituto bancario Banca
Pag. 3 di 16 Popolare Friuladria, in quanto mutuatari in egual misura, provvedano ciascuno a pagare il 50% del rateo di mutuo mensile dovuto in virtù del contratto di mutuo stipulato in data 20 gennaio 2009 ,rateo calcolato dalla banca mutuante nel piano di ammortamento documentato sub 14 dal resistente, versando ciascuno la dovuta quota parte del rateo sul conto corrente 325-46510939;
9) disporsi che la provveda a corrispondere il dovuto importo PT
complessivo dal conto corrente a lei intestato, puntualmente;
In via istruttoria:
1)disporre l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi della PT
relative all'anno di imposta 2022, nonché di tutte le fatture da lei emesse nel 2023, atteso che non è ancora scaduto il tempo per la presentazione dei redditi relativa a detto anno di imposta, e nel gennaio 2024;
2)disporre l'acquisizione della movimentazione dei conti correnti della relative al 2021, al 2022, al 2023, sino all'attualità. PT
Spese e competenze di causa rifuse.
Per il P.M.:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 16 Con ricorso depositato in data 9.12.2019 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 4.9.2004; che i coniugi CP_1
risiedevano in una unità immobiliare sita in Spinea, in comproprietà; che l'esponente aveva acquistato la propria quota grazie ad un prestito del padre e contraendo un mutuo per 63.000,00 euro;
che dal matrimonio erano nati NI il 18.4.2004 e il 6.11.2006; che svolgeva attività di Per_1
organizzatrice di eventi con un reddito variabile, che nel 2018 era stato pari a 21.863,00 euro;
che il marito era direttore generale della ALL NOW
S.r.l.; che la quota del 50% della partecipazione sociale era solo fittiziamente intestata a ma in realtà di proprietà del Controparte_3
marito; che il marito godeva di notevoli proventi derivanti dalla società; che questi aveva anche recentemente acquistato un immobile in Costarica, costringendo l'esponente a contrarre un mutuo di 162.000,00 euro apparentemente concesso per la ristrutturazione della casa coniugale;
che il marito aveva assunto comportamenti violenti nei confronti dell'esponente; che egli aveva una relazione extraconiugale con , con NA
la quale si intratteneva anche pubblicamente, in atteggiamenti affettuosi;
che il padre si disinteressava dei figli, allontanandosi spesso da casa, e li apostrofava con parole offensive. Tutto ciò premesso chiedeva:
“Pronunciarsi la separazione giudiziale tra e Parte_1 [...]
, con addebito a quest'ultimo; Affidarsi i figli minori ad entrambi CP_1
i coniugi, ma con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà del padre di visitarli e tenerli presso di sé, in conformità dell'ordinanza del
Presidente in data 16.10.2020; Assegnarsi la casa coniugale con ogni arredo e corredo alla moglie perché vi abiti con i figli;
Stabilirsi l'obbligo per il marito di corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento dei
Pag. 5 di 16 figli, assegno di euro 3.000,00 mensili, ovvero in quella diversa somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie per gli stessi figli in conformità del Protocollo del Tribunale di Venezia;
Stabilirsi l'obbligo per il marito di somministrare alla moglie assegno di mantenimento nella misura di euro 1.000,00 mensile;
Disporsi
a carico del marito il pagamento e/o rimborso della rata di mutuo gravante sulla casa familiare, quale integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli”.
Si costituiva il convenuto contestando quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente. Affermava che la crisi coniugale era sorta al tempo della nascita del secondo figlio e che da allora la moglie si era progressivamente allontanata dal marito e di essersi sempre interessato dei figli sotto ogni aspetto. Sotto il profilo patrimoniale, precisava che il secondo mutuo era stato contratto per estinguere il primo e per effettuare effettivamente la ristrutturazione della casa famigliare. Affermava di avere uno stipendio mensile di circa 4.300,00 euro e che questa era la sua unica entrata.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di addebito, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e che fosse stabilito a suo carico un contributo al mantenimento per i figli di 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice, dopo aver sentito i coniugi all'udienza del 1.7.2020, con ordinanza, così disponeva: “Affida i figli minori ad entrambi i genitori in maniera condivisa, fatta eccezione per l'ordinaria amministrazione, con localizzazione presso la madre;
3) il programma di frequentazione tra i
Pag. 6 di 16 figli e i genitori sarà così organizzato settimana A fine settimana con il padre dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola ed il mercoledì dal termine dell'orario scolastico con riaccompagnamento a scuola il giovedì; settimana B dal mercoledì dal termine dell'orario scolastico fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
fine settimana con la madre;
tre settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno i giorni di
Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in alternanza con
l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della Regione
Veneto; 4) assegna alla ricorrente la casa coniugale, compresi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali del resistente, il quale rilascerà l'abitazione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
5) pone a carico del padre l'obbligo di versare
l'importo di euro 1.600 a titolo di concorso nel mantenimento dei minori.
Somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore a decorrere dal mese di rilascio dell'abitazione coniugale e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal settembre 2021, prendendo a base quello odierno;
6) le spese straordinarie, come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019, saranno sostenute dalla madre per il 30% e dal padre per il 70%”.
Su concorde richiesta delle parti era stata pronunciata sentenza non definitiva n. 627/21 di data 17.3.2021 sullo status con cui era stata
Pag. 7 di 16 dichiarata la separazione tra i coniugi. Con ordinanza di rimessione in istruttoria il collegio assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c. Quindi con ordinanza di data 8.7.22 il giudice, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, ammetteva in parte la prova per testimoni dedotta dalle parti, disponeva indagini da parte della G.d.F. e CTU contabile. In data 31.3.2021, e svolgevano la Parte_1 CP_1
prima richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali fondata, per entrambi, su di un asserito deterioramento della propria situazione economica, che veniva rigettata con ordinanza di data 21.7.2021. In data
7.6.2023 chiedeva una seconda modifica dei provvedimenti CP_1
provvisori assumendo che dal mese di aprile 2023 si era trasferito Per_1
dal padre. Il Giudice, in data 20.9.2023 disponeva l'audizione del figlio minore e con ordinanza di data 12.1.2024 così statuiva: “dispone Per_1
la localizzazione del figlio presso il padre;
la frequentazione tra Per_1
la madre ed il figlio avverrà sulla base di accordi diretti tra loro;
revoca a far tempo dal maggio 2023 l'obbligo a carico del di versare alla CP_1
l'importo di euro 650 a titolo di concorso nel mantenimento del PT
figlio pone a carico della l'obbligo di versare al a Per_1 PT CP_1
decorrere dal maggio 2023 euro 195 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio somma da versare al domicilio del creditore entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base all'indice Istat FOI a partire dal mese di maggio 2024 prendendo a base l'indice di maggio
2023; ridetermina a partire dal mese di luglio 2023 in euro 1.005 l'obbligo
a carico del a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1
NI. In data 10.11.2023 svolgeva un'ulteriore istanza di modifica,
Pag. 8 di 16 fondata sul suo sopravvenuto stato di disoccupazione, la cui decisione veniva riservata assieme al merito.
Il giudice, infatti, svolti gli incombenti istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La separazione personale delle parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva.
A) ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Va respinta la domanda di addebito svolta da . Parte_1
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.
40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che
Pag. 9 di 16 derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/20).
Del pari l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e tale circostanza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.
20866/21).
chiede l'addebito della separazione al marito fondandola Parte_1
sull'infedeltà del marito che avrebbe iniziato una relazione con NA
. Il non ha negato la relazione, ma assume che essa non ha
[...] CP_1
determinato la crisi coniugale. Sentita come testimone la stessa Per_2
ha confermato di aver iniziato con il una relazione a partire dal 1918. CP_1
Sulla base della testimonianza resa dalla sorella del , la quale risulta CP_1
pienamente attendibile in considerazione delle precise e circostanziate dichiarazioni rese, può affermarsi che in realtà la coppia era già da tempo in crisi quando il iniziò la relazione extraconiugale e i coniugi di fatto CP_1
vivevano già separati sotto lo stesso tetto. La teste ha infatti Testimone_1
dichiarato di aver osservato che dalla nascita del secondo genito i due coniugi si erano allontanati e, dalle confidenze ricevute dal fratello e dal nipote, aveva appreso che i due non dormivano nello stesso letto e spesso facevano vite separate, tanto che lei stessa aveva più volte sollecitato il fratello a prendere la decisione di separarsi, confermando che il aveva CP_1
cercato di continuare la convivenza con la nonostante la loro crisi PT
coniugale, in quanto costei ogni qualvolta c'era una discussione prendeva
Pag. 10 di 16 con sé i figli e se ne andava rendendosi non reperibile al telefono anche per tutto il giorno e lo minacciava che, in caso di separazione, si sarebbe trasferita con i figli a Piacenza presso i suoi genitori.
Altre circostanze allegate dalla a sostegno della richiesta di PT
addebito della separazione sono legate ad atteggiamenti violenti ed irrispettosi nei suoi confronti da parte del marito, ma in realtà dalle testimonianze assunte risultano solo delle risposte poco garbate date dal marito alla moglie (“tu non capisci niente”) in occasione delle partire dei figli, ma sono rimasti sfornite di prova le allegazioni di violenze o di atteggiamenti vessatori continui da parte del marito, tali da aver determinato il venir meno del rapporto affettivo tra i coniugi.
Ne consegue che la relazione extraconiugale non è stata la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, ma semmai, la sua conseguenza.
B) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Entrambi i figli sono divenuti maggiorenni per cui nulla va disposto con riguardo al loro affidamento.
In relazione al loro mantenimento, va evidenziato che il figlio NI ha sempre vissuto e vive ancora presso la madre nella ex casa coniugale.
Quanto a egli si è trasferito presso il padre dal mese di aprile Per_1
2023, salvo poi ritornare a vivere con la madre. Tuttavia, la stessa ricorrente ha dichiarato, negli scritti conclusionali che: “il figlio si Per_1
è effettivamente trasferito presso la madre il 6 ottobre 2024, ivi rimanendovi fin dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del
29.11.2024, per poi nuovamente cambiare idea e ritrasferirsi presso il padre, ove attualmente risiede”. Quindi il figlio si è Per_1
Pag. 11 di 16 definitivamente trasferito presso il padre e sulla base di tale situazione di fatto dovrà essere assunta la decisione riguardo al loro mantenimento.
Ora in relazione alla situazione reddituale della signora quale PT
emersa in sede di CTU, risulta che la stessa è comproprietaria - per la quota di 1/2 - con , del compendio immobiliare formato CP_1
dall'immobile residenziale e relativa pertinenza, sito in Spinea (VE), il cui valore, nel 2020, era pari a 114.055,48 euro. La stessa svolge attività di accompagnatrice turistica con un reddito pari a circa 22.000,00 euro annui nel 2020. E' inoltre onerata dal pagamento di un mutuo a tasso variabile con rateo pari a 780,00 euro mensili nel luglio del 2023.
Quanto al sig. , questi è comproprietario della casa coniugale assieme CP_1
alla moglie. Quanto all'immobile in Costarica, va osservato che il CTU ha potuto solo confermare che nel 2009 è stato acquistato un immobile in
Guanacaste (Costa Rica) per $ 217.275, dalla società anonima P.IVA_1
di cui il era Presidente. Questi ha comunque ammesso che la società è CP_1
composta da lui e dal padre, salvo affermare che l'acquisto è avvenuto con denaro del padre. Al di là di quanto da questi affermato, è verosimile che la proprietà di fatto dell'immobile vada ricondotta al che ha in questo CP_1
modo evitato di apparire anche proprietario di tale immobile.
Inoltre, risultano acquistati con provviste finanziarie erogate da CP_1
due unità immobiliari siti in Chirignago-Venezia (VE) per un valore
[...]
di 440.000,00 euro: un appartamento al primo piano in via Sant'Elena e negozio al piano terra in via Miranese al prezzo di 256.000,00 e un appartamento al primo piano in via Sant'Elena e negozio al piano terra in via Miranese al prezzo di € 184.000,00. L'intero acquisto è stato finanziato
Pag. 12 di 16 mediante la sottoscrizione da parte di di un contratto di mutuo con CP_1
Banca Mediolanum per 293.000,00 euro e dalle somme prelevate dal conto corrente n. 30217 intestato a per 147.000,00 euro. Tali immobili CP_1
risultano intestati alla madre ed in essi risiede lo stesso in virtù di un CP_1
contratto di locazione con la madre. Trattasi all'evidenza, di beni acquistati dal e di cui ha la disponibilità, intestati alla madre solo allo scopo di CP_1
non risultarne prima facie proprietario.
è inoltre titolare effettivo e proprietario sostanziale della CP_1
quota rappresentate il 50% del capitale sociale di All Now S.r.l. intestata fiduciariamente, in data 8.3.2011, a il cui valore era nel Controparte_3
2019 pari a 159.507,00 euro e nel 2020 a 141.229,00 euro. Egli risulta inoltre essere stato dipendente di All Now S.r.l., dal 2016 con mansioni di direttore generale, con fringe benefits costituita dall'auto aziendale con carta carburante, per cui percepiva un reddito annuo pari a 95.500,00 euro circa nel 2022. Egli si è dimesso volontariamente in data 1.10.23, percependo verosimilmente il TFR, assumendo uno stato di crisi economica della società, la quale ha richiesto la Cassa Integrazione per i propri dipendenti per il periodo 9.10.2023/6.1.2024. Trattasi tuttavia di difficoltà transitorie come indicato nella relazione tecnica dettagliata di data 10.10.2023 della All Now S.r.l. allegata in atti.
Va inoltre sottolineato che il si è volontariamente dimesso, con ciò CP_1
dimostrando di avere una capacità economica sufficiente a far comunque fronte ai propri impegni economici, specie nei confronti dei figli, e potrà comunque riprendere la collaborazione, se non già in essere, terminato il periodo di difficoltà della società.
Pag. 13 di 16 Ora va ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n.
21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
In considerazione di quanto premesso, il Collegio ritiene di dover confermare l'obbligo per il signor a contribuire al mantenimento del CP_1
figlio NI mediante il versamento della somma 1.005,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, e, a carico della signora l'obbligo di versare al la somma di 195,00 euro a titolo di PT CP_1
concorso nel mantenimento del figlio rivalutabili annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie di entrambi i figli, così come previste dal protocollo di questo Tribunale, saranno ripartite per la quota del 70% in capo al e per il 30% a carico della CP_1 PT
Andrà inoltre confermata l'assegnazione della casa coniugale a PT
.
[...]
Quest'ultima ha confermato di non richiedere un assegno di mantenimento per sé, per cui nulla va disposto, così come nulla ha richiesto in punto pagamento da parte del dell'intera rata di mutuo, comunque CP_1
Pag. 14 di 16 inammissibile in questa sede;
del pagamento della rata del mutuo di cui si è solo tenuto conto in sede di determinazione del contributo al mantenimento del figlio NI posto a carico del , che continua a vivere nella casa CP_1
coniugale.
Vanno inoltre respinte le ulteriori domande svolte dal in quanto CP_1
inammissibili in questo giudizio.
C) SPESE DI LITE
Quanto al regolamento delle spese di lite, comprensive dei due sub procedimenti di modifica dei provvedimenti provvisori, in considerazione della reciproca soccombenza, esse possono essere interamente compensate tra le parti. Le spese di CTU vanno poste per la quota del 50% a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, nel giudizio di separazione personale dei coniugi e così dispone;
Parte_1 CP_1
Rigetta la domanda di addebito della separazione svolta da;
Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
del figlio NI mediante il versamento della somma 1.005,00 euro, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e, a carico di PT
, l'obbligo di versare al la somma di 195,00 euro a titolo di
[...] CP_1
concorso nel mantenimento del figlio , rivalutabile annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie di entrambi i figli, così come
Pag. 15 di 16 previste dal protocollo di questo Tribunale, saranno ripartite per la quota del 70% in capo al e per il 30% a carico della CP_1 PT
Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, gli oneri di CTU già liquidati.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 12579/19 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12579 del Ruolo Generale dell'anno 2019 introdotto da
C.F. , con l'Avv. PASTEGA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI MARIA
RICORRENTE
contro
, C.F. con l'Avv. GIORDANO CP_1 C.F._2
DANIELA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Dato atto che il figlio divenuto maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente, si è trasferito dal 6 ottobre 2024 presso l'abitazione materna:
# nel merito come da memoria 10.12.2020, pronunciandosi il non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e visitazione di entrambi i figli nelle more divenuti maggiorenni e disponendosi a far data dal mese di ottobre 2024 la revoca delle statuizioni a modifica di cui all'ordinanza
12/15.1.2024 in punto concorso al mantenimento del figlio Per_1
# in via istruttoria come da memorie ex art.183 comma sesto cpc. n.
2-3 per quanto non ammesso, rinnovando la chiamata a chiarimenti del CTU, come già formulata a verbale di udienza 13.4.2023.
Per parte resistente:
In via preliminare si ribadisce l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda della ricorrente diretta ad ottenere di essere liberata dal mutuo che in data 20 gennaio 2009 ha stipulato unitamente al CP_1
disponendo che costui contribuisca al mantenimento dei figli anche pagando e/o rimborsando il mutuo dai coniugi contratto nel 2009 e gravante sulla casa familiare e se ne chiede il rigetto;
Nel merito
1)respingersi la domanda di addebito formulata nei confronti del;
CP_1
Pag. 2 di 16 2)respingersi la domanda di assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per sé perché infondata;
3)confermarsi l'affido condiviso del figlio minorenne e Per_1
confermarsi la sua residenza presso il padre , rimettendo all'accordo diretto tra madre e figlio il piano di frequentazione.
4)confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, alla affinchè vi viva con il PT
figlio NI, ora maggiorenne, ma non totalmente economicamente autosufficiente;
5) disporre che la madre nel periodo 8 aprile 2023-1 ottobre 2023 contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo € 300.000 Per_1
mensili, salvo la cifra maggiore ritenuta di giustizia;
6) disporre che dal 1ottobre 2023 il padre provveda al mantenimento diretto del figlio che vive con lui e la madre al mantenimento diretto del Per_1
figlio NI che vive con lei;
7)disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese extra mantenimento per i figli come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Venezia;
7)disporsi che la dal mese di novembre 2020 all'attualità restituisca PT
al quanto da lui versatole per il pagamento della di lui quota parte del CP_1
mutuo stipulato con , cioè € 1.369,00, e da lei non versato CP_2
all'istituto mutuante;
8)disporsi che, salvo i periodi in cui entrambi i coniugi chiedono la sospensione del mutuo da loro stipulato con l'istituto bancario Banca
Pag. 3 di 16 Popolare Friuladria, in quanto mutuatari in egual misura, provvedano ciascuno a pagare il 50% del rateo di mutuo mensile dovuto in virtù del contratto di mutuo stipulato in data 20 gennaio 2009 ,rateo calcolato dalla banca mutuante nel piano di ammortamento documentato sub 14 dal resistente, versando ciascuno la dovuta quota parte del rateo sul conto corrente 325-46510939;
9) disporsi che la provveda a corrispondere il dovuto importo PT
complessivo dal conto corrente a lei intestato, puntualmente;
In via istruttoria:
1)disporre l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi della PT
relative all'anno di imposta 2022, nonché di tutte le fatture da lei emesse nel 2023, atteso che non è ancora scaduto il tempo per la presentazione dei redditi relativa a detto anno di imposta, e nel gennaio 2024;
2)disporre l'acquisizione della movimentazione dei conti correnti della relative al 2021, al 2022, al 2023, sino all'attualità. PT
Spese e competenze di causa rifuse.
Per il P.M.:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 16 Con ricorso depositato in data 9.12.2019 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 4.9.2004; che i coniugi CP_1
risiedevano in una unità immobiliare sita in Spinea, in comproprietà; che l'esponente aveva acquistato la propria quota grazie ad un prestito del padre e contraendo un mutuo per 63.000,00 euro;
che dal matrimonio erano nati NI il 18.4.2004 e il 6.11.2006; che svolgeva attività di Per_1
organizzatrice di eventi con un reddito variabile, che nel 2018 era stato pari a 21.863,00 euro;
che il marito era direttore generale della ALL NOW
S.r.l.; che la quota del 50% della partecipazione sociale era solo fittiziamente intestata a ma in realtà di proprietà del Controparte_3
marito; che il marito godeva di notevoli proventi derivanti dalla società; che questi aveva anche recentemente acquistato un immobile in Costarica, costringendo l'esponente a contrarre un mutuo di 162.000,00 euro apparentemente concesso per la ristrutturazione della casa coniugale;
che il marito aveva assunto comportamenti violenti nei confronti dell'esponente; che egli aveva una relazione extraconiugale con , con NA
la quale si intratteneva anche pubblicamente, in atteggiamenti affettuosi;
che il padre si disinteressava dei figli, allontanandosi spesso da casa, e li apostrofava con parole offensive. Tutto ciò premesso chiedeva:
“Pronunciarsi la separazione giudiziale tra e Parte_1 [...]
, con addebito a quest'ultimo; Affidarsi i figli minori ad entrambi CP_1
i coniugi, ma con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà del padre di visitarli e tenerli presso di sé, in conformità dell'ordinanza del
Presidente in data 16.10.2020; Assegnarsi la casa coniugale con ogni arredo e corredo alla moglie perché vi abiti con i figli;
Stabilirsi l'obbligo per il marito di corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento dei
Pag. 5 di 16 figli, assegno di euro 3.000,00 mensili, ovvero in quella diversa somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie per gli stessi figli in conformità del Protocollo del Tribunale di Venezia;
Stabilirsi l'obbligo per il marito di somministrare alla moglie assegno di mantenimento nella misura di euro 1.000,00 mensile;
Disporsi
a carico del marito il pagamento e/o rimborso della rata di mutuo gravante sulla casa familiare, quale integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli”.
Si costituiva il convenuto contestando quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente. Affermava che la crisi coniugale era sorta al tempo della nascita del secondo figlio e che da allora la moglie si era progressivamente allontanata dal marito e di essersi sempre interessato dei figli sotto ogni aspetto. Sotto il profilo patrimoniale, precisava che il secondo mutuo era stato contratto per estinguere il primo e per effettuare effettivamente la ristrutturazione della casa famigliare. Affermava di avere uno stipendio mensile di circa 4.300,00 euro e che questa era la sua unica entrata.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di addebito, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e che fosse stabilito a suo carico un contributo al mantenimento per i figli di 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice, dopo aver sentito i coniugi all'udienza del 1.7.2020, con ordinanza, così disponeva: “Affida i figli minori ad entrambi i genitori in maniera condivisa, fatta eccezione per l'ordinaria amministrazione, con localizzazione presso la madre;
3) il programma di frequentazione tra i
Pag. 6 di 16 figli e i genitori sarà così organizzato settimana A fine settimana con il padre dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola ed il mercoledì dal termine dell'orario scolastico con riaccompagnamento a scuola il giovedì; settimana B dal mercoledì dal termine dell'orario scolastico fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
fine settimana con la madre;
tre settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno i giorni di
Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; in alternanza con
l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della Regione
Veneto; 4) assegna alla ricorrente la casa coniugale, compresi gli arredi e corredi, fatta eccezione per gli effetti personali del resistente, il quale rilascerà l'abitazione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
5) pone a carico del padre l'obbligo di versare
l'importo di euro 1.600 a titolo di concorso nel mantenimento dei minori.
Somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore a decorrere dal mese di rilascio dell'abitazione coniugale e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal settembre 2021, prendendo a base quello odierno;
6) le spese straordinarie, come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019, saranno sostenute dalla madre per il 30% e dal padre per il 70%”.
Su concorde richiesta delle parti era stata pronunciata sentenza non definitiva n. 627/21 di data 17.3.2021 sullo status con cui era stata
Pag. 7 di 16 dichiarata la separazione tra i coniugi. Con ordinanza di rimessione in istruttoria il collegio assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c. Quindi con ordinanza di data 8.7.22 il giudice, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, ammetteva in parte la prova per testimoni dedotta dalle parti, disponeva indagini da parte della G.d.F. e CTU contabile. In data 31.3.2021, e svolgevano la Parte_1 CP_1
prima richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali fondata, per entrambi, su di un asserito deterioramento della propria situazione economica, che veniva rigettata con ordinanza di data 21.7.2021. In data
7.6.2023 chiedeva una seconda modifica dei provvedimenti CP_1
provvisori assumendo che dal mese di aprile 2023 si era trasferito Per_1
dal padre. Il Giudice, in data 20.9.2023 disponeva l'audizione del figlio minore e con ordinanza di data 12.1.2024 così statuiva: “dispone Per_1
la localizzazione del figlio presso il padre;
la frequentazione tra Per_1
la madre ed il figlio avverrà sulla base di accordi diretti tra loro;
revoca a far tempo dal maggio 2023 l'obbligo a carico del di versare alla CP_1
l'importo di euro 650 a titolo di concorso nel mantenimento del PT
figlio pone a carico della l'obbligo di versare al a Per_1 PT CP_1
decorrere dal maggio 2023 euro 195 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio somma da versare al domicilio del creditore entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione in base all'indice Istat FOI a partire dal mese di maggio 2024 prendendo a base l'indice di maggio
2023; ridetermina a partire dal mese di luglio 2023 in euro 1.005 l'obbligo
a carico del a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1
NI. In data 10.11.2023 svolgeva un'ulteriore istanza di modifica,
Pag. 8 di 16 fondata sul suo sopravvenuto stato di disoccupazione, la cui decisione veniva riservata assieme al merito.
Il giudice, infatti, svolti gli incombenti istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La separazione personale delle parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva.
A) ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Va respinta la domanda di addebito svolta da . Parte_1
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.
40795/21). Naturalmente grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che
Pag. 9 di 16 derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/20).
Del pari l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e tale circostanza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.
20866/21).
chiede l'addebito della separazione al marito fondandola Parte_1
sull'infedeltà del marito che avrebbe iniziato una relazione con NA
. Il non ha negato la relazione, ma assume che essa non ha
[...] CP_1
determinato la crisi coniugale. Sentita come testimone la stessa Per_2
ha confermato di aver iniziato con il una relazione a partire dal 1918. CP_1
Sulla base della testimonianza resa dalla sorella del , la quale risulta CP_1
pienamente attendibile in considerazione delle precise e circostanziate dichiarazioni rese, può affermarsi che in realtà la coppia era già da tempo in crisi quando il iniziò la relazione extraconiugale e i coniugi di fatto CP_1
vivevano già separati sotto lo stesso tetto. La teste ha infatti Testimone_1
dichiarato di aver osservato che dalla nascita del secondo genito i due coniugi si erano allontanati e, dalle confidenze ricevute dal fratello e dal nipote, aveva appreso che i due non dormivano nello stesso letto e spesso facevano vite separate, tanto che lei stessa aveva più volte sollecitato il fratello a prendere la decisione di separarsi, confermando che il aveva CP_1
cercato di continuare la convivenza con la nonostante la loro crisi PT
coniugale, in quanto costei ogni qualvolta c'era una discussione prendeva
Pag. 10 di 16 con sé i figli e se ne andava rendendosi non reperibile al telefono anche per tutto il giorno e lo minacciava che, in caso di separazione, si sarebbe trasferita con i figli a Piacenza presso i suoi genitori.
Altre circostanze allegate dalla a sostegno della richiesta di PT
addebito della separazione sono legate ad atteggiamenti violenti ed irrispettosi nei suoi confronti da parte del marito, ma in realtà dalle testimonianze assunte risultano solo delle risposte poco garbate date dal marito alla moglie (“tu non capisci niente”) in occasione delle partire dei figli, ma sono rimasti sfornite di prova le allegazioni di violenze o di atteggiamenti vessatori continui da parte del marito, tali da aver determinato il venir meno del rapporto affettivo tra i coniugi.
Ne consegue che la relazione extraconiugale non è stata la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, ma semmai, la sua conseguenza.
B) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Entrambi i figli sono divenuti maggiorenni per cui nulla va disposto con riguardo al loro affidamento.
In relazione al loro mantenimento, va evidenziato che il figlio NI ha sempre vissuto e vive ancora presso la madre nella ex casa coniugale.
Quanto a egli si è trasferito presso il padre dal mese di aprile Per_1
2023, salvo poi ritornare a vivere con la madre. Tuttavia, la stessa ricorrente ha dichiarato, negli scritti conclusionali che: “il figlio si Per_1
è effettivamente trasferito presso la madre il 6 ottobre 2024, ivi rimanendovi fin dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del
29.11.2024, per poi nuovamente cambiare idea e ritrasferirsi presso il padre, ove attualmente risiede”. Quindi il figlio si è Per_1
Pag. 11 di 16 definitivamente trasferito presso il padre e sulla base di tale situazione di fatto dovrà essere assunta la decisione riguardo al loro mantenimento.
Ora in relazione alla situazione reddituale della signora quale PT
emersa in sede di CTU, risulta che la stessa è comproprietaria - per la quota di 1/2 - con , del compendio immobiliare formato CP_1
dall'immobile residenziale e relativa pertinenza, sito in Spinea (VE), il cui valore, nel 2020, era pari a 114.055,48 euro. La stessa svolge attività di accompagnatrice turistica con un reddito pari a circa 22.000,00 euro annui nel 2020. E' inoltre onerata dal pagamento di un mutuo a tasso variabile con rateo pari a 780,00 euro mensili nel luglio del 2023.
Quanto al sig. , questi è comproprietario della casa coniugale assieme CP_1
alla moglie. Quanto all'immobile in Costarica, va osservato che il CTU ha potuto solo confermare che nel 2009 è stato acquistato un immobile in
Guanacaste (Costa Rica) per $ 217.275, dalla società anonima P.IVA_1
di cui il era Presidente. Questi ha comunque ammesso che la società è CP_1
composta da lui e dal padre, salvo affermare che l'acquisto è avvenuto con denaro del padre. Al di là di quanto da questi affermato, è verosimile che la proprietà di fatto dell'immobile vada ricondotta al che ha in questo CP_1
modo evitato di apparire anche proprietario di tale immobile.
Inoltre, risultano acquistati con provviste finanziarie erogate da CP_1
due unità immobiliari siti in Chirignago-Venezia (VE) per un valore
[...]
di 440.000,00 euro: un appartamento al primo piano in via Sant'Elena e negozio al piano terra in via Miranese al prezzo di 256.000,00 e un appartamento al primo piano in via Sant'Elena e negozio al piano terra in via Miranese al prezzo di € 184.000,00. L'intero acquisto è stato finanziato
Pag. 12 di 16 mediante la sottoscrizione da parte di di un contratto di mutuo con CP_1
Banca Mediolanum per 293.000,00 euro e dalle somme prelevate dal conto corrente n. 30217 intestato a per 147.000,00 euro. Tali immobili CP_1
risultano intestati alla madre ed in essi risiede lo stesso in virtù di un CP_1
contratto di locazione con la madre. Trattasi all'evidenza, di beni acquistati dal e di cui ha la disponibilità, intestati alla madre solo allo scopo di CP_1
non risultarne prima facie proprietario.
è inoltre titolare effettivo e proprietario sostanziale della CP_1
quota rappresentate il 50% del capitale sociale di All Now S.r.l. intestata fiduciariamente, in data 8.3.2011, a il cui valore era nel Controparte_3
2019 pari a 159.507,00 euro e nel 2020 a 141.229,00 euro. Egli risulta inoltre essere stato dipendente di All Now S.r.l., dal 2016 con mansioni di direttore generale, con fringe benefits costituita dall'auto aziendale con carta carburante, per cui percepiva un reddito annuo pari a 95.500,00 euro circa nel 2022. Egli si è dimesso volontariamente in data 1.10.23, percependo verosimilmente il TFR, assumendo uno stato di crisi economica della società, la quale ha richiesto la Cassa Integrazione per i propri dipendenti per il periodo 9.10.2023/6.1.2024. Trattasi tuttavia di difficoltà transitorie come indicato nella relazione tecnica dettagliata di data 10.10.2023 della All Now S.r.l. allegata in atti.
Va inoltre sottolineato che il si è volontariamente dimesso, con ciò CP_1
dimostrando di avere una capacità economica sufficiente a far comunque fronte ai propri impegni economici, specie nei confronti dei figli, e potrà comunque riprendere la collaborazione, se non già in essere, terminato il periodo di difficoltà della società.
Pag. 13 di 16 Ora va ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n.
21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
In considerazione di quanto premesso, il Collegio ritiene di dover confermare l'obbligo per il signor a contribuire al mantenimento del CP_1
figlio NI mediante il versamento della somma 1.005,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, e, a carico della signora l'obbligo di versare al la somma di 195,00 euro a titolo di PT CP_1
concorso nel mantenimento del figlio rivalutabili annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie di entrambi i figli, così come previste dal protocollo di questo Tribunale, saranno ripartite per la quota del 70% in capo al e per il 30% a carico della CP_1 PT
Andrà inoltre confermata l'assegnazione della casa coniugale a PT
.
[...]
Quest'ultima ha confermato di non richiedere un assegno di mantenimento per sé, per cui nulla va disposto, così come nulla ha richiesto in punto pagamento da parte del dell'intera rata di mutuo, comunque CP_1
Pag. 14 di 16 inammissibile in questa sede;
del pagamento della rata del mutuo di cui si è solo tenuto conto in sede di determinazione del contributo al mantenimento del figlio NI posto a carico del , che continua a vivere nella casa CP_1
coniugale.
Vanno inoltre respinte le ulteriori domande svolte dal in quanto CP_1
inammissibili in questo giudizio.
C) SPESE DI LITE
Quanto al regolamento delle spese di lite, comprensive dei due sub procedimenti di modifica dei provvedimenti provvisori, in considerazione della reciproca soccombenza, esse possono essere interamente compensate tra le parti. Le spese di CTU vanno poste per la quota del 50% a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, nel giudizio di separazione personale dei coniugi e così dispone;
Parte_1 CP_1
Rigetta la domanda di addebito della separazione svolta da;
Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
del figlio NI mediante il versamento della somma 1.005,00 euro, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e, a carico di PT
, l'obbligo di versare al la somma di 195,00 euro a titolo di
[...] CP_1
concorso nel mantenimento del figlio , rivalutabile annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie di entrambi i figli, così come
Pag. 15 di 16 previste dal protocollo di questo Tribunale, saranno ripartite per la quota del 70% in capo al e per il 30% a carico della CP_1 PT
Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, gli oneri di CTU già liquidati.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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