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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/03/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 04 marzo 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione all'esecuzione promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. S. Caporotundo come da mandato in atti Parte_1
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. A.. Donvito come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. ha proposto opposizione al Parte_1
precetto notificato in data 01.03.2023, con cui la , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ha intimato il pagamento della di € 136.143,00, in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 19.04.2011
Con comparsa di risposta del 15.05.2023 si costituiva in giudizio la , quale Controparte_1
cessionaria della , per chiedere il rigetto della spiegata opposizione in Controparte_2
quanto infondata in fatto e in diritto.
A fondamento dei motivi di opposizione, il sig. eccepiva la carenza di legittimazione attiva Pt_1
della e nel merito contestava la nullità della clausola di determinazione degli interessi Controparte_1
Pa attesa la divergenza tra e TAEG e la illegittimità degli interessi applicati con il metodo dell'ammortamento alla francese.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale. Preliminarmente occorre decidere in ordine alla carenza di legittimazione attiva sollevata dalla opponente.
La eccezione è destituita di fondamento.
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario che si sostituisce al regime ordinario civilistico previsto dall'art. 1260 c.c. Il fenomeno è rubricato - e conosciuto - come “Cessione di rapporti giuridici” e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti o ex clienti.
Ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
La Norma in parola prevede, dunque, il passaggio ad una forma di opponibilità erga omnes della cessione di crediti in ragione della pubblicazione di detta cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
Infatti, leggendo l'art. 58 T.u.b., comma 2°, in combinato con il 4° comma, le formalità anzidette sono equiparate a tutti gli effetti, alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 del c.c.
Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 10200/21, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario
(si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del credito).
Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto
(con indicazione del “Ndg” specifico);
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
“Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020,
n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”.
Tornando al caso in esame, la società cessionaria ha prodotto: avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
Contratto di mutuo ipotecario;
dichiarazione liberatoria della cedente Banca Monte dei Paschi di Siena SPA del 11 maggio 2023 rilasciata da soggetto legittimato e munito di procura speciale.
Quanto, invece, alle doglianze sollevate dal in merito alla eccezione di nullità della clausola Pt_1
Pa di determinazione degli interessi attesa la divergenza tra e TAEG e la illegittimità degli interessi applicati con il metodo dell'ammortamento alla francese, il giudicante ritiene di condividere le risultanze dell'elaborato peritale svolte dal CTU dott. e depositate in data 16.10.2024. Persona_1
Il CTU ha concluso determinando il debito del Sig. , nei confronti dell'istituto di Parte_1
credito alla data del 30 novembre 2014, in € 103.635,14.
Ne consegue che l'importo precettato deve essere rideterminato nel minor importo di
Il parziale accoglimento della domanda avanzata, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione promossa dal sig. e, per l'effetto, ridetermina Parte_1
l'importo precettato nella minore somma di € 103.635,14 oltre interessi legali dal 30.11.2014
e fino al soddisfo oltre a spese di precetto come ivi indicate;
2) Spese di lite compensate fra le parti in causa;
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Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)