Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00824/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate riscossione Direzione regionale Puglia, Agenzia delle entrate Direzione regionale Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Lfm S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Dionigi, Giuseppe Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
“per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
1) il provvedimento implicito di cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del “visto di conformità” e dei provvedimenti connessi e precedenti, ivi compreso il provvedimento di sospensione cautelare, con contestuale accertamento del diritto a vedersi confermata l''abilitazione richiesta;
2) per quanto lesivo, il provvedimento di sospensione cautelare dell’aggiornamento elenco professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, notificato al ricorrente in data 11 febbraio 2020, con cui la Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la ridetta sospensione cautelare della richiesta del dott. -OMISSIS- del 4/12/2019, relativa alle annualità 2017, 2018 e 2019, cui faceva seguito l’implicito provvedimento di cancellazione dal relativo albo, per motivi attinenti all’esposizione debitoria da parte del ricorrente, e quindi per presunta violazione dell’art. 8, comma 1, lett. “c” del D.M. 164/1999, e quindi per “aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria”;
3) per quanto occorra, l’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300186/2023 del 9/11/2023, relativo all’anno di imposta 2017, intestato a LFM s.p.a.;
4) per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300206/2023 del 16/11/2023, relativo all’anno di imposta 2017, intestato a LFM s.p.a.;
5) per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300242/2023 del 28/11/2023, che sostituisce l’atto del 16/11/23, relativo all’anno di imposta 2017- 2018, intestato a LFM s.p.a.;
6) per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300233/2023 relativo all’anno di imposta 2018, intestato a LFM s.p.a.;
7) ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli gravati;
nonché per l’accertamento dell’intervenuta iscrizione del professionista, così come richiesta a suo tempo, nell’albo dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità per le annualità 2017 - 2018 – 2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 16 maggio 2024
per l’annullamento, previa sospensiva, ovvero ed anche per la declaratoria di nullità, previa sospensione, nei limiti d’interesse del ricorrente,
-della nota prot. n. 11687 del 15 marzo 2024, con cui la Direzione Regionale per la Puglia dell’Agenzia delle Entrate riscontrava l’istanza del dott. -OMISSIS- per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2 della Legge n. 241/90, adducendo l’avvenuta cancellazione del dott. -OMISSIS- dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e sostenendo che “Da quanto esposto si rileva quindi che il professionista non è stato mai iscritto nell’elenco prima del -OMISSIS-”;
- del provvedimento di sospensione cautelare dell’aggiornamento elenco professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, notificato al ricorrente in data 11 febbraio 2020, con cui la Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la ridetta sospensione cautelare della richiesta del dr. -OMISSIS- del 4/12/2019, relativa alle annualità 2017, 2018 e 2019, cui faceva seguito l’implicito provvedimento di cancellazione dal relativo albo elenco, per motivi attinenti all’esposizione debitoria da parte del ricorrente, e quindi per presunta violazione dell’art. 8, comma 1, lett. “c” del D.M. 164/1999, e quindi per “aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria”;
- per quanto occorra,
-dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300186/2023 – del 9/11/2023, relativo all’anno di imposta 2017, intestato a LFM s.p.a.;
- per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300206/2023 – del 16/11/2023, relativo all’anno di imposta 2017, intestato a LFM s.p.a.;
- per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300242/2023 – del 28/11/2023, che sostituisce l’atto del 16/11/23, relativo all’anno di imposta 2017- 2018, intestato a LFM s.p.a.;
- per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300233/2023 – del 29/11/2023, relativo all’anno di imposta 2018, intestato a LFM s.p.a.;
- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli gravati,
nonché per l’accertamento
-dell’ormai intervenuta iscrizione del professionista, così come richiesta a suo tempo, nell’albo dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità IVA per le annualità 2017 - 2018 – 2019, in assenza di motivi ostativi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, della Lfm s.p.a., dell’Agenzia delle entrate riscossione Direzione regionale Puglia e dell’Agenzia delle entrate Direzione Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Fabrizio Lofoco, per il ricorrente, l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale, e l'avv. Michele Dionigi, per la società controinteressata LFM.;
1.- Con il gravame in epigrafe, il dottor -OMISSIS- impugna il provvedimento implicito di cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, ai fini della presentazione dei modelli IVA per conto dei clienti, adottato nei suoi riguardi dall’Agenzia delle entrate territorialmente competente, e conosciuto dall’interessato tramite la propria cliente Lfm s.p.a..
2.- Estende l’impugnativa al provvedimento di sospensione cautelare dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, notificatogli in data 11 febbraio 2020 dalla Direzione regionale della Puglia dell’Agenzia delle entrate, e a una serie di atti di recupero di somme indebitamente portate in compensazione ai fini IVA in favore di propri clienti, notificatigli dall’Agenzia resistente.
3.- Espone
-di svolgere la professione di dottore commercialista e di avere presentato istanza, in data 4 dicembre 2019, all’Agenzia delle entrate territorialmente competente di iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità per avvalersi delle compensazioni ai fini IVA;
-di non avere avuto alcun riscontro da parte degli Uffici e di avere pertanto fatto affidamento sulla possibilità di esercitare le prerogative connesse al rilascio del predetto visto di conformità;
-di avere avuto notizia, tramite la cliente società LFM, dell’avvio di atti di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate di somme ammontanti ad € 138.571,83 derivanti da compensazioni IVA, per anni di imposta 2017 e 2018, notificati dall’Ufficio finanziario alla stessa cliente;
- di essere stato portato a conoscenza unicamente di un precedente atto di sospensione in via cautelare dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, recante la data dell’11 febbraio 2020.
4.- Deduce 1. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 25 DEL D.M. 164/1999 -
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA - ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. - VIOLAZIONE ARTT. 2 E 7 L. 241/90. 2. - VIOLAZIONE DEGLI ART. 2 e 7 DELLA L. 241/90 PER MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 241/90 PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA. - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITA’, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. 3. – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 - 21 DEL D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999.
5.- Si costituiscono in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e la LFM s.p.a., per resistere al ricorso.
6.- Con motivi aggiunti depositati in data 16 maggio 2024, il dottor -OMISSIS- chiede l’annullamento:
-della nota prot. n. 11687 del 15 marzo 2024, con cui la Direzione Regionale per la Puglia dell’Agenzia delle Entrate riscontrava l’istanza per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2 della Legge n. 241/90, adducendo l’avvenuta cancellazione del dott. -OMISSIS- dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e sostenendo che “Da quanto esposto si rileva quindi che il professionista non è stato mai iscritto nell’elenco prima del -OMISSIS-”;
- del provvedimento di sospensione cautelare dell’aggiornamento elenco professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, notificato al ricorrente in data 11 febbraio 2020, con cui la Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la ridetta sospensione cautelare della richiesta del dr. -OMISSIS- del 4/12/2019, relativa alle annualità 2017, 2018 e 2019, cui faceva seguito l’implicito provvedimento di cancellazione dal relativo albo elenco, per motivi attinenti all’esposizione debitoria da parte del ricorrente, e quindi per presunta violazione dell’art. 8, comma 1, lett. “c” del D.M. 164/1999, e quindi per “aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria”;
- per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300186/2023 – del 9/11/2023, relativo all’anno di imposta 2017, intestato a LFM s.p.a.;
- per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300206/2023 – del 16/11/2023, relativo all’anno di imposta 2017, intestato a LFM s.p.a.;
- per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300242/2023 – del 28/11/2023, che sostituisce l’atto del 16/11/23, relativo all’anno di imposta 2017- 2018, intestato a LFM s.p.a.;
- per quanto occorra, dell’Atto di Recupero dell’Agenzia delle Entrate n. TVFCR300233/2023 – del 29/11/2023, relativo all’anno di imposta 2018, intestato a LFM s.p.a.;
- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli gravati.
7.- Nel corso del giudizio, con nota pec del 6 marzo 2024, a mezzo del difensore, il dott. -OMISSIS- presentava istanza per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2 della Legge n. 241/90, invocando un provvedimento espresso e motivato.
8. – L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia riscontrava l’istanza di cui innanzi con nota prot. n. 11687 del 15 marzo 2024, con cui sostanzialmente illustrava l’iter procedimentale e rilevava che “ Da quanto esposto si rileva quindi che il professionista non è stato mai iscritto nell’elenco prima del -OMISSIS-”.
9.- Il dottor -OMISSIS-, a sostegno dei motivi aggiunti, deduce 5. – VIOLAZIONE ARTT. 21 E 25 D.M. N° 164 DEL 31/5/99. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DIRITTO, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, EX ART. 96 COST. 6. – VIOLAZIONE ART. 3 L, 241/90, ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. 7. - VIOLAZIONE ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA – VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – ILLOGICITÀ MANIFESTA. 8. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 25 DEL D.M. 164/1999 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA - ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE ARTT. 2 E 7 L. 241/90. 9. – VIOLAZIONE DEGL’ART. 2 e 7 DELLA L. 241/90 PER MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITA’, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. 10. – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGL’ARTT. 8 - 21 DEL D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999. 11. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E BUONA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE ART. 21 D.M. 31/5/99 n° 164 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
10.- Le parti depositano memorie di precisazione delle conclusioni e memorie di replica.
11.- Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2025, la controversia è passata in decisione.
12.- Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
13.- Nella presente controversia, lo stesso dottor -OMISSIS- riconosce che “la vera lesività degli atti gravati si è riscontrata solo in esito al provvedimento di cui alla nota prot. n. 1167 del 15 marzo 2024.
E per vero, solo in detta nota l’Agenzia delle Entrate ha manifestato apertamente il vulnus contro il ricorrente, dichiarando che “… il professionista non è stato mai iscritto nell’elenco (SENZA NEANCHE SPECIFICARE QUALE) prima del -OMISSIS-”.
14.- Ne discende che lo stesso ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso principale dal momento che l’Agenzia delle entrate, con la nota del 15 marzo 2024, ha comunicato al professionista una ben precisa manifestazione di volontà provvedimentale idonea a dare nuovo e stabile assetto al rapporto con il privato.
15.- Quanto ai motivi aggiunti, essi sono infondati.
16.- Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione abbia tenuto una condotta contraddittoria. Essa avrebbe, in un primo tempo, accolto la domanda di iscrizione all’albo dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità per il triennio 2017-2018-2019; salvo poi stabilire che detta iscrizione doveva intendersi efficace a far data dal -OMISSIS-.
17.- Si tratta ad avviso del Collegio di una tesi non condivisibile. Il Collegio rileva la mancanza di contraddizione tra la nota del 5 aprile 2019, nel cui contesto l’Agenzia resistente dichiara “… l’avvenuta iscrizione della sua posizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità a decorrere dal -OMISSIS-”, e la dicitura secondo cui: “ Da quanto esposto si rileva quindi che il professionista non è stato mai iscritto nell’elenco prima del -OMISSIS- ”, recata all’interno della nota del 15 marzo 2024.
18.- Contrariamente alla tesi della difesa del ricorrente, secondo la quale “ La nota del 5/4/19 era inequivoca, sul punto, e non dava spazio ad alcun dubbio: l’iscrizione era stata accettata per gli anni 2017, 2018 e 2019” (così a pag. 7 del ricorso per motivi aggiunti), è evidente che il dottor -OMISSIS- è stato iscritto ed ha avuto legittimazione a rilasciare il visto di conformità a far tempo dal -OMISSIS-, non essendo ipotizzabile una retroattività dell’iscrizione all’albo dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, in violazione della generalissima regola dell’irretroattività dell’atto amministrativo, o una diversa ricostruzione della volontà provvedimentale dell’Agenzia in presenza di una chiara locuzione impiegata nei rapporti con il professionista. Né può comprendersi agevolmente come il ricorrente possa aver “…confidato senza alcuna sua colpa nella piena validità dell’iscrizione degli anni 2017, 2018 e 2019” , difronte ad una nota dal contenuto inequivoco. Ad analoghe conclusioni si perviene se si analizza la contestazione del ricorrente secondo cui “ l’Agenzia delle Entrate, con la nota prot. n. 1167 del 15 marzo 2024, non ha mai espresso la motivazione sottostante alla mancata iscrizione del dott. -OMISSIS- all’interno dell’albo dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità con riferimento alle annualità pregresse, pur avendo il professionista formulato la richiesta palesemente anche con riguardo a queste.” Rileva il Collegio ancora una volta che l’Agenzia delle entrate ha disposto l’iscrizione del ricorrente all’albo dei professionisti legittimati a rilasciare il visto di conformità a far data dal -OMISSIS-, risultando impossibile attribuire alla nota del 5 aprile 2019 il valore e, soprattutto, gli effetti di un accoglimento pieno dell’istanza per il triennio 2017-2018-2019. Giova ricordare che l’articolo 21 del decreto ministeriale 31.05.1999, n. 164 prevede che, per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, i professionisti devono inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, anche laddove il professionista avesse formalmente richiesto l’iscrizione nell’elenco con decorrenza antecedente alla comunicazione preventiva, la stessa non avrebbe potuto comunque essere accolta. Ne deriva che il -OMISSIS-, indipendentemente dalla mancata esternazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a disporne l’iscrizione all’albo di cui si controverte solo a far tempo dal -OMISSIS- non poteva considerarsi affatto fornito di una legittimazione al rilascio di un visto di conformità per anni precedenti a quello della iscrizione, dovendo semmai tempestivamente attivarsi per contestare la nota del 5 aprile 2019 per i suoi effetti limitativi, rimasta invece inoppugnata. E’ ben vero che “…ora come in passato, l’Agenzia si è limitata a fissare la decorrenza dell’iscrizione al -OMISSIS- - data della presentazione dell’istanza del dott. -OMISSIS- - senza riferire null’altro.”, ma proprio per questo nulla autorizzava il ricorrente a poter rilasciare il visto di conformità relativamente a dichiarazioni precedenti la data del -OMISSIS-. Del pari deve dirsi che non coglie nel segno l’affermazione secondo la quale “ Invece, a distanza di oltre cinque anni dalla presentazione della domanda, il professionista ha scoperto – solo in via indiretta e del tutto casuale da LFM S.p.A. – di non essere stato iscritto nel registro de quo e di non avere dunque la facoltà di apporre il visto, quando nulla lasciava presagire detta conclusione.” non essendo ipotizzabile, per quanto già posto in luce, che il ricorrente si sia reso conto delle effettive prerogative di rilascio del visto di conformità solo a distanza di 5 anni dall’iscrizione all’albo. Anche la censura concernente la violazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990 è infondata. Va, in primo luogo, detto che la nota del 5 aprile 2019 non doveva essere preannunciata ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241 del 1990 trattandosi di provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario. E, d’altra parte, non si vede come il ricorrente avrebbe potuto sentirsi rassicurato circa la possibilità di rilasciare visti di conformità per il 2017-2018 sul solo presupposto della mancanza di contestazioni da parte dell’Agenzia resistente. Si osserva, poi, che l’Agenzia resistente, con nota dell’11 febbraio 2020 rilevava una significativa esposizione debitoria del ricorrente nei confronti dell’Erario tale da determinare la violazione dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 164 del 1999 disponendo così la sospensione cautelare della facoltà di rilasciare il visto di conformità e comunicando all’interessato che, in caso di mancata regolarizzazione nel termine di 60 giorni, si sarebbe proceduto alla cancellazione del nominativo del ricorrente dall’albo, cosa poi realmente avvenuta. E’ dunque evidente che il professionista avrebbe dovuto attivarsi per tempo al fine di contestare anche la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare sopra citato.
19.- Anche le lamentate violazioni di carattere procedimentale possono ritenersi insussistenti. Il dott. -OMISSIS-, pur richiamando gli articoli 2 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha contestato la violazione, in particolare, dell’articolo 25 del D.M. n. 164 del 1999, il quale “delinea un procedimento ad hoc per eventuali contestazioni a seguito di svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti dei professionisti abilitati”; l’Ufficio, a suo dire, non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento e, in spregio al dettato normativo, non avrebbe svolto alcun contraddittorio al fine di consentirgli di fornire giustificazioni ed eliminare le irregolarità contestate. L’assunto del ricorrente non può essere condiviso, in quanto propone una interpretazione dell’articolo 25 del D.M. n. 164 del 1999 funzionale alla dimostrazione della sussistenza del suo incolpevole affidamento (in relazione alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto di conformità per gli anni 2017 e 2018), ma non conforme alla lettera della norma e alla interpretazione che di essa ha fornito l’Amministrazione finanziaria nei suoi documenti di prassi. Va infatti rilevato che la Direzione regionale, nell’ambito dell’attività di controllo diretta a verificare il corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale svolta dai professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, ha rilevato l’ingente esposizione debitoria del dott. -OMISSIS-; tale circostanza comportava il venir meno di uno dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 8 del D.M. n. 164 del 1999 per l’abilitazione al rilascio del visto di conformità, ovverosia “non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria”, e determinava l’applicazione della sanzione, prevista dall’articolo 25 del medesimo D.M., della sospensione cautelare dall’attività, irrogata con provvedimento dell’11.02.2020, n. prot. 7605. Si aggiunga che nel provvedimento di sospensione l’Ufficio ha assegnato al professionista il termine di sessanta giorni per l’eliminazione delle irregolarità rilevate con l’espressa avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla cancellazione dall’albo, ma il dott. -OMISSIS- non ha fornito alcun riscontro. Non fondata appare dunque la censura relativa alla mancanza del contraddittorio e delle fasi intermedie del procedimento previste dall’articolo 25 del più volte citato D.M. n. 164.
20.- Il ricorso è poi inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui si richiede l’annullamento degli avvisi di recupero dell’Agenzia delle Entrate relativi agli anni 2017-2018. È opportuno evidenziare che tali avvisi hanno natura tributaria, e sono pertanto impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria ai sensi dell’art.2 del d.lgs. n.546 del 31.12.1992.
21.- Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione.
22.- La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti così provvede:
-dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse;
-respinge in parte i motivi aggiunti;
-dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento degli avvisi di recupero dell’Agenzia delle entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.