CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6568 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale dell'udienza del 16 dicembre 2025
Rg. 4738/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4738/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1765/2020 pubblicata in data
26/11/2020
TRA
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Porretta (c.f. C.F._1
), e dall'avv. Alessandro Palombi C.F._2
( ), congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Cola di Rienzo
n. 212
Appellante
E
(CF Controparte_1
, successore ex lege n. 214/2011 dell' (c.f. P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura ad litem per Notar del 21 luglio 2015 repertorio Persona_1
n. 80974/21569, dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F. ) e C.F._4 con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55
Appellato
1 NONCHE'
L' in persona del curatore Controparte_3 dott.ssa nominata con provvedimento del 08.03.2016 dal Persona_2 tribunale civile di Benevento, sedente per la carica in San Lupo (Bn) 82034, Via
Posillipo n. 9
Appellata contumace
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado CP_ A.a) Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di e , nonché – in CP_4 CP_5 Parte_1 qualità di terzo chiamato - l'eredità giacente di nella persona del CP_3 curatore p.t., chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
- atto del 09/06/2010, rep. N. 630474/19360, con il quale CP_3 aveva donato a – nipote ed erede della – il terreno sito CP_5 CP_3 in Pietrelcina (BN) iscritto al catasto al fg. 4, part. 128;
- atto del 09/06/2010, rep. N. 63073/19359, con il quale la medesima donava a – altra nipote ed erede della donante – la CP_3 Parte_1 quota di comproprietà dell'immobile sito in Roma, in Via Belloni, iscritto al catasto al fg. 847, p.lla 193, sub 7, 12 e 13. CP_ A sostegno dell'azione revocatoria l' deduceva che i predetti atti erano stati posti in essere dalla in pendenza del giudizio n. 28142 del 2007 CP_3 dinanzi alla sezione d'appello della Corte dei Conti per la riforma della sentenza n. 1829/2006, con la quale la sezione giurisdizionale del Lazio le aveva riconosciuto l'indennità integrativa speciale sulla doppia pensione goduta (di reversibilità e diretta). CP_ In adempimento della sentenza di primo grado l' aveva liquidato alla nel luglio 2007 la somma di € 68.317, 43, calcolata dalla data CP_3 dell'istanza amministrativa – risalente al 04/03/2003 – continuandole poi a corrispondere l'indennità integrativa sotto forma di maggiorazione sui ratei di pensione percepiti, fino alla sua morte.
Sennonché, mediante la sentenza n. 128/2014, la sezione d'appello della
Corte dei Conti riformava la predetta pronuncia, riconoscendo alla il CP_3
2 diritto all'indennità integrativa nella misura intera su una sola delle pensioni percepite. CP_ Ne conseguiva il credito restitutorio di € 103.925,00 in favore dell' a titolo di ripetizione delle somme indebitamente pagate in esecuzione della pronuncia successivamente riformata, andando gli atti di liberalità della in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie. CP_3
A.b.) Si costituivano in giudizio gli eredi e donatari della – CP_3 deceduta intanto il 01.07.2013 – sostenendo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto entrambi avevano rinunciato all'eredità della
; nel merito chiedendo il rigetto della domanda, in virtù dell'assenza CP_3 dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo di cui all'art. 2901 c.c.
Non si costituiva invece l'eredità giacente.
A.c.) Mediante la sentenza n. 1765/2020, il tribunale adito si pronunciava sulla domanda attrice, accogliendola con la seguente motivazione:
< more del giudizio incardinato innanzi alla Corte dei Conti [ ] con separati atti del
09/06/2020, donava immobili e terreni di sua proprietà ai suoi due CP_3 nipoti [ ] spogliandosi, nel momento in cui la pretesa creditoria era ancora priva di certezza e stabilità, di un compendio immobiliare sul quale l'ente previdenziale avrebbe potuto agire in via esecutiva per la realizzazione coattiva del credito restitutorio conseguente alla pronuncia nr. 1298/2014. [ ] Quanto, poi, ai requisiti soggettivi dell'azione revocatoria, consilium fraudis e scientia damni [ ] il giudicante ritiene che quest'ultima - la - al momento del rogito fosse CP_3 obiettivamente ben consapevole, o avrebbe dovuto esserlo secondo l'ordinaria diligenza, del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni creditorie dell'ente previdenziale, versando, pertanto, in atteggiamento psicologico di dolo generico>>.
Il giudice di primo grado ha quindi dichiarato inefficaci gli atti di donazione sopra menzionati, ordinando, altresì, l'annotazione della pronuncia di accoglimento a margine della trascrizione dei medesimi atti ex art. 2655 c.c. e condannando i convenuti costituiti alle spese del giudizio.
B – Giudizio d'appello
B.a) Avverso la sentenza del tribunale di Benevento, l'odierna appellante ha
3 articolato i seguenti motivi di doglianza:
“1) Non può accogliersi l'azione revocatoria in caso di donazione se non è provata la dolosa preordinazione di pregiudicare in futuro le ragioni creditorie”, con il quale sostiene l'illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui ha considerato sussistente il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria – c.d. scientia damni – riferendolo al solo dolo generico, mentre nel caso di specie sarebbe stato necessario ravvisare la dolosa preordinazione.
Secondo l'appellante, infatti, l'atto di donazione compiuto da CP_3 in favore dei nipoti è avvenuto prima del formarsi della ragione di credito da CP_ parte dell' ossia prima della riforma della sentenza con cui la sezione regionale della Corte dei Conti aveva riconosciuto le indennità integrative speciali alla . CP_3
Di conseguenza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto respingere la domanda attrice, in quanto l'ente previdenziale non ha dato prova del fatto che la avesse disposto del proprio patrimonio con l'intenzione di sottrarsi CP_3
CP_ all'adempimento del successivo obbligo di restituzione sorto in favore dell'
Con il secondo motivo di appello, “2) L'annullamento della sentenza del
Tribunale di Benevento per il dedotto vizio motivazionale in mancanza della valutazione complessiva degli elementi disponibili”, impugna Parte_1 la decisione del giudice di primo grado per errata valutazione degli elementi di prova posti a base della domanda attrice, dai quali non emergerebbero indizi sufficienti a concretizzare né il dolo generico, né l'evento di danno necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
L'appellante così ha concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1765/2020 del Tribunale Civile di Benevento a ministero del Giudice dott. Aldo De Luca assunta nel procedimento n. 2413/2015, notificata a mezzo pec il 01.12.2020 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “dichiarare improcedibile la domanda … Rigettare la domanda per l'insussistenza dell'elemento psicologico ex art. 2901 c.c.”
- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
4 dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CP_ B.b.) Si è costituito in giudizio l' il quale, resistendo all'impugnazione, ha concluso chiedendo la conferma della statuizione di primo grado, con vittoria di spese e compensi, mentre il curatore dell'eredità giacente di CP_3 non si è costituito, dovendo dichiararsi la sua contumacia.
B.c.) All'udienza del 04.11.2025, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a) L'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, il quale, peraltro, non si discosta significativamente da quello recentemente riformato) essendo state sufficientemente precisate le ragioni di dissenso formulate in relazione alla decisione di primo grado e le conseguenze che si vogliono ottenere ai fini della riforma della decisione impugnata.
C.b) Nel merito, però, il gravame è infondato, non avendo l'appellante correttamente inquadrato i termini della questione e la natura del credito a tutela del quale l'istituto attore ha agito in prima istanza.
C.b.i.) Parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, al fine di rintracciare l'elemento soggettivo richiesto dall' art. 2901 c.c., il dolo generico da parte del debitore/disponente, mentre nel caso di specie sarebbe stato necessario ravvisare la dolosa preordinazione in capo alla . CP_3
La tesi illustrata è infondata, pertanto la doglianza va respinta.
Infatti, quanto alla contestata anteriorità del credito restitutorio vantato dall'Ente previdenziale, si rammenta che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, <<[ ] ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata>> (Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, ud. 06/04/2011, dep.
5 06/06/2011, n.12235; ex multis, in precedenza, Cass. 18-7-2008 n. 20002; Cass.
5-3-2009 n. 5359). CP_ Di conseguenza, l' ha legittimamente agito per la declaratoria di inefficacia nei propri confronti delle donazioni effettuate dalla in data CP_3
09.06.2009, nonostante queste ultime siano state poste in essere in pendenza del giudizio di appello, quindi, quando il predetto credito fosse ancora sub judice.
A ciò va aggiunto che, trattandosi di credito restitutorio da ripetizione dell'indebito oggettivo, esso trova origine dal pagamento indebito, e non dal momento del suo accertamento giurisdizionale (così, da ultimo, Cassazione civile sez. III - 21/09/2021, n. 25520). CP_ Nel caso di specie, quindi, detto credito restitutorio in favore dell' è sorto fin dalla data della corresponsione di € 68.317, 43 a – avvenuta CP_3 nel luglio 2007 – in esecuzione della sentenza di primo grado emessa dalla sezione regionale della Corte dei Conti, e cioè in epoca antecedente agli atti di donazione compiuti dalla medesima in favore dell'odierna appellante. CP_3
Da qui il tribunale ha correttamente motivato in ordine al requisito soggettivo necessario ai fini dell'azione ex art. 2901 c.c., dovendosi questo rintracciare nel dolo generico e non nella dolosa preordinazione da parte della disponente.
C.b.ii.) In base a quanto disposto dall'art. 2901 c.c., infatti, in caso di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore
<>.
Come ben evidenziato dal giudice di primo grado nella statuizione impugnata, ha posto in essere le donazioni in favore dei nipoti in CP_3 un periodo in cui il diritto a ricevere la doppia indennità integrativa, sebbene discendente dalla sentenza di primo grado emessa in data 29.09.2006, era ancora priva di certezza e stabilità, essendo stata la medesima pronuncia impugnata in grado d'appello.
Ne discende che la disponente, all'epoca delle suddette donazioni, poteva prefigurarsi il pregiudizio che ciò avrebbe arrecato al credito restitutorio CP_ dell' essendo sufficiente a tal fine anche la ragionevole conoscibilità di arrecare danno al creditore ponendo in essere atti tali da sottrarre o semplicemente ridurre la garanzia patrimoniale generica, così rendendo anche solo maggiormente difficoltosa la soddisfazione del credito.
6 C.c) Non trovano conforto, infatti, le ulteriori doglianze dell'appellante, riguardanti l'asserita insussistenza degli elementi di prova a sostegno sia l'elemento soggettivo – stavolta riferito anche al semplice dolo generico – sia quello oggettivo dell'azione ex art. 2901 c.c.
C.c.i.) Non è revocabile in dubbio, nella specie, come sia ravvisabile sia l'eventus damni, sia la conoscenza in capo alla donante del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Quanto al pregiudizio che in concreto gli atti di donazione hanno determinato sulla garanzia patrimoniale generica della debitrice, l'Ente previdenziale ha assolto il proprio onere probatorio, rilevando come abbia donato CP_3 gli unici beni immobili esistenti nel proprio patrimonio all'epoca CP_ dell'insorgenza del credito restitutorio in favore dell'
Di conseguenza, la è deceduta senza lasciare alcun cespite CP_3 patrimoniale sul quale l'ente creditore avrebbe potuto legittimamente eseguire la propria pretesa restitutoria.
Per contro, la convenuta – odierna appellante – non ha soddisfatto l'onere della prova contraria su di lei incombente, in quanto non ha indicato altri ed eventuali beni della debitrice sui quali l'Ente avrebbe potuto soddisfare il credito in questione.
A nulla valgono le difese eccepite da inerenti l'impossibilità Parte_1 per la stessa – in quanto nipote della e figlia di , CP_3 Persona_3 cointestatario del conto corrente su cui venivano accreditati i ratei di pensione – di accedere all'istituto di credito e quindi di documentare l'esistenza di ulteriori poste attive nel patrimonio della nonna.
Trattasi, infatti, di una circostanza che, al di là della evidente strumentalità, non può assumere alcun rilievo al fine di soddisfare l'onere di prova contraria gravante sull'odierna appellante. CP_ Difatti, l' ha dedotto che il conto corrente veniva completamente svuotato dopo la morte della , e di ciò si era occupato proprio CP_3 [...]
– padre di – il quale, come documentato, provvedeva Per_3 Parte_1
a restituire i soli ratei di pensione accreditati dopo la morte della beneficiaria,
7 allegazione alla quale l'appellante ha replicato instando per l'ammissione di prova testimoniale, senza provare quanto asserito circa la denunciata impossibilità per essersi attivata autonomamente al fine di acquisire informazioni sul punto e che la richiesta sia rimasta inevasa.
Dinanzi ad un compendio probatorio siffatto, per sottrarsi alla dichiarazione di inefficacia delle donazioni effettuate in proprio favore, Parte_1 avrebbe dovuto fornire la dedotta prova contraria, indicando l'esistenza di altri beni patrimoniali intestati alla donante.
Né alcun rilievo assume la rinuncia all'eredità della nonna, effettuata da
, considerato che essa non travolge le donazioni compiute in Parte_1 vita dalla de cuius.
Tanto più che la donataria ha invece accettato l'atto di liberalità effettuato in proprio favore e la consapevolezza (o ragionevole conoscibilità) del pregiudizio CP_ arrecato alle ragioni creditorie dell' in capo alla donante, è sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., non rilevando, trattandosi di atto a titolo gratuito posto in essere quando già sussisteva ed era prefigurabile la ragione del credito restitutorio della controparte, lo stato soggettivo di essa donataria.
C.c.ii.) Quanto a tale ultimo elemento, è pacifico che la sussistenza del dolo generico in capo al debitore può essere ricavato anche da presunzioni semplici.
Orbene, in base agli elementi di prova analizzati dal giudice di primo grado, è possibile ritenere che abbia agito nella consapevolezza di CP_3 depauperare il proprio patrimonio, e quindi di sottrarlo ad una eventuale procedura esecutiva per il recupero dei ratei di pensione indebitamente CP_ corrisposti dall
Tra gli elementi che assumono rilievo a tal fine, devono infatti considerarsi determinanti:
- la conoscenza della pendenza del giudizio d'appello avverso la sentenza CP_ emessa dalla sezione regionale del Lazio della Corte dei Conti, di cui l' aveva notiziato la già all'atto del pagamento di € 68.317, 43, avvenuto CP_3 nel luglio 2007;
- il vincolo parentale intercorrente tra la e i donatari – nipoti della CP_3 medesima, nonché unici eredi della donante – il quale lascia presumere che la
8 donante, pur conscia che il proprio patrimonio sarebbe comunque andato in eredità ai predetti beneficiari, ha deciso di compiere un atto dispositivo prima del suo decesso, anticipando così immotivatamente ciò che comunque sarebbe accaduto all'apertura della successione;
- infine, il fatto che la si sia riservata il diritto di abitazione vita CP_3 natural durante nell'immobile donato a , avvalora la prova che Parte_1 la medesima donante non volesse effettivamente liberarsene, bensì abbia agito con l'intenzione di distogliere tale cespite dalla propria garanzia patrimoniale generica.
Alla luce di quanto finora si è dedotto, l'appello va respinto.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri aggiornati ex d.m. n. 147/2022, nei minimi, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria, e, per la fase decisoria, che è stato utilizzato il modello semplificato ex art. 281-sexies c.p.c., attestandosi l'entità del credito, nella forbice di cui allo scaglione di riferimento, in misura maggiormente prossima al minimo, considerando il tenore complessivo delle difese svolte ed avuto riguardo all'entità del credito a tutela del quale è stata avanzata la domanda, sussistendo, altresì, presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia del curatore dell'eredità giacente di . CP_3
b) rigetta l'appello;
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore CP_ dell' che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico
9 dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso all'udienza del 16 dicembre 2025
Il cons. estensore dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
(Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Alessandra Mozzi)
10
Rg. 4738/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4738/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1765/2020 pubblicata in data
26/11/2020
TRA
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Porretta (c.f. C.F._1
), e dall'avv. Alessandro Palombi C.F._2
( ), congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Cola di Rienzo
n. 212
Appellante
E
(CF Controparte_1
, successore ex lege n. 214/2011 dell' (c.f. P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura ad litem per Notar del 21 luglio 2015 repertorio Persona_1
n. 80974/21569, dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F. ) e C.F._4 con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55
Appellato
1 NONCHE'
L' in persona del curatore Controparte_3 dott.ssa nominata con provvedimento del 08.03.2016 dal Persona_2 tribunale civile di Benevento, sedente per la carica in San Lupo (Bn) 82034, Via
Posillipo n. 9
Appellata contumace
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado CP_ A.a) Con atto di citazione ritualmente notificato l' conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di e , nonché – in CP_4 CP_5 Parte_1 qualità di terzo chiamato - l'eredità giacente di nella persona del CP_3 curatore p.t., chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
- atto del 09/06/2010, rep. N. 630474/19360, con il quale CP_3 aveva donato a – nipote ed erede della – il terreno sito CP_5 CP_3 in Pietrelcina (BN) iscritto al catasto al fg. 4, part. 128;
- atto del 09/06/2010, rep. N. 63073/19359, con il quale la medesima donava a – altra nipote ed erede della donante – la CP_3 Parte_1 quota di comproprietà dell'immobile sito in Roma, in Via Belloni, iscritto al catasto al fg. 847, p.lla 193, sub 7, 12 e 13. CP_ A sostegno dell'azione revocatoria l' deduceva che i predetti atti erano stati posti in essere dalla in pendenza del giudizio n. 28142 del 2007 CP_3 dinanzi alla sezione d'appello della Corte dei Conti per la riforma della sentenza n. 1829/2006, con la quale la sezione giurisdizionale del Lazio le aveva riconosciuto l'indennità integrativa speciale sulla doppia pensione goduta (di reversibilità e diretta). CP_ In adempimento della sentenza di primo grado l' aveva liquidato alla nel luglio 2007 la somma di € 68.317, 43, calcolata dalla data CP_3 dell'istanza amministrativa – risalente al 04/03/2003 – continuandole poi a corrispondere l'indennità integrativa sotto forma di maggiorazione sui ratei di pensione percepiti, fino alla sua morte.
Sennonché, mediante la sentenza n. 128/2014, la sezione d'appello della
Corte dei Conti riformava la predetta pronuncia, riconoscendo alla il CP_3
2 diritto all'indennità integrativa nella misura intera su una sola delle pensioni percepite. CP_ Ne conseguiva il credito restitutorio di € 103.925,00 in favore dell' a titolo di ripetizione delle somme indebitamente pagate in esecuzione della pronuncia successivamente riformata, andando gli atti di liberalità della in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie. CP_3
A.b.) Si costituivano in giudizio gli eredi e donatari della – CP_3 deceduta intanto il 01.07.2013 – sostenendo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto entrambi avevano rinunciato all'eredità della
; nel merito chiedendo il rigetto della domanda, in virtù dell'assenza CP_3 dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo di cui all'art. 2901 c.c.
Non si costituiva invece l'eredità giacente.
A.c.) Mediante la sentenza n. 1765/2020, il tribunale adito si pronunciava sulla domanda attrice, accogliendola con la seguente motivazione:
< more del giudizio incardinato innanzi alla Corte dei Conti [ ] con separati atti del
09/06/2020, donava immobili e terreni di sua proprietà ai suoi due CP_3 nipoti [ ] spogliandosi, nel momento in cui la pretesa creditoria era ancora priva di certezza e stabilità, di un compendio immobiliare sul quale l'ente previdenziale avrebbe potuto agire in via esecutiva per la realizzazione coattiva del credito restitutorio conseguente alla pronuncia nr. 1298/2014. [ ] Quanto, poi, ai requisiti soggettivi dell'azione revocatoria, consilium fraudis e scientia damni [ ] il giudicante ritiene che quest'ultima - la - al momento del rogito fosse CP_3 obiettivamente ben consapevole, o avrebbe dovuto esserlo secondo l'ordinaria diligenza, del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni creditorie dell'ente previdenziale, versando, pertanto, in atteggiamento psicologico di dolo generico>>.
Il giudice di primo grado ha quindi dichiarato inefficaci gli atti di donazione sopra menzionati, ordinando, altresì, l'annotazione della pronuncia di accoglimento a margine della trascrizione dei medesimi atti ex art. 2655 c.c. e condannando i convenuti costituiti alle spese del giudizio.
B – Giudizio d'appello
B.a) Avverso la sentenza del tribunale di Benevento, l'odierna appellante ha
3 articolato i seguenti motivi di doglianza:
“1) Non può accogliersi l'azione revocatoria in caso di donazione se non è provata la dolosa preordinazione di pregiudicare in futuro le ragioni creditorie”, con il quale sostiene l'illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui ha considerato sussistente il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria – c.d. scientia damni – riferendolo al solo dolo generico, mentre nel caso di specie sarebbe stato necessario ravvisare la dolosa preordinazione.
Secondo l'appellante, infatti, l'atto di donazione compiuto da CP_3 in favore dei nipoti è avvenuto prima del formarsi della ragione di credito da CP_ parte dell' ossia prima della riforma della sentenza con cui la sezione regionale della Corte dei Conti aveva riconosciuto le indennità integrative speciali alla . CP_3
Di conseguenza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto respingere la domanda attrice, in quanto l'ente previdenziale non ha dato prova del fatto che la avesse disposto del proprio patrimonio con l'intenzione di sottrarsi CP_3
CP_ all'adempimento del successivo obbligo di restituzione sorto in favore dell'
Con il secondo motivo di appello, “2) L'annullamento della sentenza del
Tribunale di Benevento per il dedotto vizio motivazionale in mancanza della valutazione complessiva degli elementi disponibili”, impugna Parte_1 la decisione del giudice di primo grado per errata valutazione degli elementi di prova posti a base della domanda attrice, dai quali non emergerebbero indizi sufficienti a concretizzare né il dolo generico, né l'evento di danno necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
L'appellante così ha concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1765/2020 del Tribunale Civile di Benevento a ministero del Giudice dott. Aldo De Luca assunta nel procedimento n. 2413/2015, notificata a mezzo pec il 01.12.2020 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “dichiarare improcedibile la domanda … Rigettare la domanda per l'insussistenza dell'elemento psicologico ex art. 2901 c.c.”
- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
4 dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CP_ B.b.) Si è costituito in giudizio l' il quale, resistendo all'impugnazione, ha concluso chiedendo la conferma della statuizione di primo grado, con vittoria di spese e compensi, mentre il curatore dell'eredità giacente di CP_3 non si è costituito, dovendo dichiararsi la sua contumacia.
B.c.) All'udienza del 04.11.2025, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a) L'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, il quale, peraltro, non si discosta significativamente da quello recentemente riformato) essendo state sufficientemente precisate le ragioni di dissenso formulate in relazione alla decisione di primo grado e le conseguenze che si vogliono ottenere ai fini della riforma della decisione impugnata.
C.b) Nel merito, però, il gravame è infondato, non avendo l'appellante correttamente inquadrato i termini della questione e la natura del credito a tutela del quale l'istituto attore ha agito in prima istanza.
C.b.i.) Parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, al fine di rintracciare l'elemento soggettivo richiesto dall' art. 2901 c.c., il dolo generico da parte del debitore/disponente, mentre nel caso di specie sarebbe stato necessario ravvisare la dolosa preordinazione in capo alla . CP_3
La tesi illustrata è infondata, pertanto la doglianza va respinta.
Infatti, quanto alla contestata anteriorità del credito restitutorio vantato dall'Ente previdenziale, si rammenta che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, <<[ ] ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata>> (Cassazione civile sez. II, 06/06/2011, ud. 06/04/2011, dep.
5 06/06/2011, n.12235; ex multis, in precedenza, Cass. 18-7-2008 n. 20002; Cass.
5-3-2009 n. 5359). CP_ Di conseguenza, l' ha legittimamente agito per la declaratoria di inefficacia nei propri confronti delle donazioni effettuate dalla in data CP_3
09.06.2009, nonostante queste ultime siano state poste in essere in pendenza del giudizio di appello, quindi, quando il predetto credito fosse ancora sub judice.
A ciò va aggiunto che, trattandosi di credito restitutorio da ripetizione dell'indebito oggettivo, esso trova origine dal pagamento indebito, e non dal momento del suo accertamento giurisdizionale (così, da ultimo, Cassazione civile sez. III - 21/09/2021, n. 25520). CP_ Nel caso di specie, quindi, detto credito restitutorio in favore dell' è sorto fin dalla data della corresponsione di € 68.317, 43 a – avvenuta CP_3 nel luglio 2007 – in esecuzione della sentenza di primo grado emessa dalla sezione regionale della Corte dei Conti, e cioè in epoca antecedente agli atti di donazione compiuti dalla medesima in favore dell'odierna appellante. CP_3
Da qui il tribunale ha correttamente motivato in ordine al requisito soggettivo necessario ai fini dell'azione ex art. 2901 c.c., dovendosi questo rintracciare nel dolo generico e non nella dolosa preordinazione da parte della disponente.
C.b.ii.) In base a quanto disposto dall'art. 2901 c.c., infatti, in caso di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore
<>.
Come ben evidenziato dal giudice di primo grado nella statuizione impugnata, ha posto in essere le donazioni in favore dei nipoti in CP_3 un periodo in cui il diritto a ricevere la doppia indennità integrativa, sebbene discendente dalla sentenza di primo grado emessa in data 29.09.2006, era ancora priva di certezza e stabilità, essendo stata la medesima pronuncia impugnata in grado d'appello.
Ne discende che la disponente, all'epoca delle suddette donazioni, poteva prefigurarsi il pregiudizio che ciò avrebbe arrecato al credito restitutorio CP_ dell' essendo sufficiente a tal fine anche la ragionevole conoscibilità di arrecare danno al creditore ponendo in essere atti tali da sottrarre o semplicemente ridurre la garanzia patrimoniale generica, così rendendo anche solo maggiormente difficoltosa la soddisfazione del credito.
6 C.c) Non trovano conforto, infatti, le ulteriori doglianze dell'appellante, riguardanti l'asserita insussistenza degli elementi di prova a sostegno sia l'elemento soggettivo – stavolta riferito anche al semplice dolo generico – sia quello oggettivo dell'azione ex art. 2901 c.c.
C.c.i.) Non è revocabile in dubbio, nella specie, come sia ravvisabile sia l'eventus damni, sia la conoscenza in capo alla donante del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Quanto al pregiudizio che in concreto gli atti di donazione hanno determinato sulla garanzia patrimoniale generica della debitrice, l'Ente previdenziale ha assolto il proprio onere probatorio, rilevando come abbia donato CP_3 gli unici beni immobili esistenti nel proprio patrimonio all'epoca CP_ dell'insorgenza del credito restitutorio in favore dell'
Di conseguenza, la è deceduta senza lasciare alcun cespite CP_3 patrimoniale sul quale l'ente creditore avrebbe potuto legittimamente eseguire la propria pretesa restitutoria.
Per contro, la convenuta – odierna appellante – non ha soddisfatto l'onere della prova contraria su di lei incombente, in quanto non ha indicato altri ed eventuali beni della debitrice sui quali l'Ente avrebbe potuto soddisfare il credito in questione.
A nulla valgono le difese eccepite da inerenti l'impossibilità Parte_1 per la stessa – in quanto nipote della e figlia di , CP_3 Persona_3 cointestatario del conto corrente su cui venivano accreditati i ratei di pensione – di accedere all'istituto di credito e quindi di documentare l'esistenza di ulteriori poste attive nel patrimonio della nonna.
Trattasi, infatti, di una circostanza che, al di là della evidente strumentalità, non può assumere alcun rilievo al fine di soddisfare l'onere di prova contraria gravante sull'odierna appellante. CP_ Difatti, l' ha dedotto che il conto corrente veniva completamente svuotato dopo la morte della , e di ciò si era occupato proprio CP_3 [...]
– padre di – il quale, come documentato, provvedeva Per_3 Parte_1
a restituire i soli ratei di pensione accreditati dopo la morte della beneficiaria,
7 allegazione alla quale l'appellante ha replicato instando per l'ammissione di prova testimoniale, senza provare quanto asserito circa la denunciata impossibilità per essersi attivata autonomamente al fine di acquisire informazioni sul punto e che la richiesta sia rimasta inevasa.
Dinanzi ad un compendio probatorio siffatto, per sottrarsi alla dichiarazione di inefficacia delle donazioni effettuate in proprio favore, Parte_1 avrebbe dovuto fornire la dedotta prova contraria, indicando l'esistenza di altri beni patrimoniali intestati alla donante.
Né alcun rilievo assume la rinuncia all'eredità della nonna, effettuata da
, considerato che essa non travolge le donazioni compiute in Parte_1 vita dalla de cuius.
Tanto più che la donataria ha invece accettato l'atto di liberalità effettuato in proprio favore e la consapevolezza (o ragionevole conoscibilità) del pregiudizio CP_ arrecato alle ragioni creditorie dell' in capo alla donante, è sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., non rilevando, trattandosi di atto a titolo gratuito posto in essere quando già sussisteva ed era prefigurabile la ragione del credito restitutorio della controparte, lo stato soggettivo di essa donataria.
C.c.ii.) Quanto a tale ultimo elemento, è pacifico che la sussistenza del dolo generico in capo al debitore può essere ricavato anche da presunzioni semplici.
Orbene, in base agli elementi di prova analizzati dal giudice di primo grado, è possibile ritenere che abbia agito nella consapevolezza di CP_3 depauperare il proprio patrimonio, e quindi di sottrarlo ad una eventuale procedura esecutiva per il recupero dei ratei di pensione indebitamente CP_ corrisposti dall
Tra gli elementi che assumono rilievo a tal fine, devono infatti considerarsi determinanti:
- la conoscenza della pendenza del giudizio d'appello avverso la sentenza CP_ emessa dalla sezione regionale del Lazio della Corte dei Conti, di cui l' aveva notiziato la già all'atto del pagamento di € 68.317, 43, avvenuto CP_3 nel luglio 2007;
- il vincolo parentale intercorrente tra la e i donatari – nipoti della CP_3 medesima, nonché unici eredi della donante – il quale lascia presumere che la
8 donante, pur conscia che il proprio patrimonio sarebbe comunque andato in eredità ai predetti beneficiari, ha deciso di compiere un atto dispositivo prima del suo decesso, anticipando così immotivatamente ciò che comunque sarebbe accaduto all'apertura della successione;
- infine, il fatto che la si sia riservata il diritto di abitazione vita CP_3 natural durante nell'immobile donato a , avvalora la prova che Parte_1 la medesima donante non volesse effettivamente liberarsene, bensì abbia agito con l'intenzione di distogliere tale cespite dalla propria garanzia patrimoniale generica.
Alla luce di quanto finora si è dedotto, l'appello va respinto.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri aggiornati ex d.m. n. 147/2022, nei minimi, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria, e, per la fase decisoria, che è stato utilizzato il modello semplificato ex art. 281-sexies c.p.c., attestandosi l'entità del credito, nella forbice di cui allo scaglione di riferimento, in misura maggiormente prossima al minimo, considerando il tenore complessivo delle difese svolte ed avuto riguardo all'entità del credito a tutela del quale è stata avanzata la domanda, sussistendo, altresì, presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia del curatore dell'eredità giacente di . CP_3
b) rigetta l'appello;
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore CP_ dell' che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico
9 dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, così deciso all'udienza del 16 dicembre 2025
Il cons. estensore dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
(Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Alessandra Mozzi)
10