Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 64208/2020
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dr.ssa Daniela CAVALIERE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 64208/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 9/10/2024 e promosso da:
Co e Controparte 2 (C.F. P.IVA 1 ) con sede in Roma, Via Ercolano Salvi n° 18, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Paola Bellani e dall'Avv. Gianluca Perricone
del foro di Milano, giusta procura depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parte Attrice contro
CP_3 (CF e P.IVA P.IVA 2 ), con sede legale in Roma (RM), Via Barberini n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Arciprete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
alla Via dei Gracchi 128, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte Convenuta
Oggetto: Concorrenza sleale.
Conclusioni:
124,00 Euro per la dipendente Per 2 e di 147,00 Euro per la dipendente Per 3 Ogni giornata lavorativa fatturata determinava quindi un margine operativo aziendale per l'attrice di 371,00 Euro;
o a causa della condotta dolosa di CP 3 l'attrice non ha potuto offrire le sue prestazioni nell'anno 2019 per 176 giorni da parte dei Signori CP 4, Per 3 e Per 1 (ovvero dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, detratti sabati, domeniche, festivi e ferie) e per 156 giorni da parte della Signora Per 2 (ovvero dal 13 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 secondo gli stessi criteri) A questo vanno aggiunti anche tutti i giorni dell'anno 2020; o moltiplicando il margine operativo per l'anno 2019 per ciascun dipendente con le giornate non lavorate si ottiene un mancato profitto di 62.816,00 Euro ( CP_4 € 50,00 x 176 giorni = € 8.800,00;
Per 1 50,00 x 176 giorni = €8.800,00; Per 2 124,00 x 156 giorni = € 19.344,00; Per 3 147,00
x 176 giorni = € 25.872,00); o applicando i medesimi criteri di calcolo del margine lordo in relazione al periodo
1° gennaio 2020 -1° novembre 2020 (data di scadenza dell'incarico) le giornate lavorative non fatturate risultano 213 che moltiplicate per 371,00 Euro (ovvero la somma dei margini operativi di cui al punto) porta Co ad una perdita di 79.023,00 Euro;
o Il danno complessivo subìto da e Controparte 2 a causa dell'illegittima concorrenza sleale da parte di CP_3 dal 1° aprile 2019 al 1° novembre 2020 ammonta ad €
141.839,00; o la condotta illecita posta in essere da CP 3 ha cagionato anche un danno all'immagine Co CP e Partners che vorrà l'Ill.mo Tribunale valutare secondo equità. Il tutto oltre interessi e a rivalutazione. Con vittoria in spese e onorari, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. Salvis iuribus."
Per la parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei rilievi sin qui formulati, così provvedere: - accertare e dichiarare che alcun illecito concorrenziale è stato posto in essere dalla CP 3 in danno della e per l'effetto rigettare la domanda. Si insiste altresì per l'accoglimento Parte 1 delle conclusioni istruttorie contenute nella memoria 183 6^ comma n. 2 c.p.c. versata in atti, ammettendo la prova per testi articolata nella citata memoria, ed in caso di ammissione della prova per testi articolata da controparte ammettersi alla prova contraria così come richiesta nella memoria 183 6^ comma n. 3 c.p.c. versata in atti. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge da liquidarsi ex D.M. 55/14.".
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 in persona del legaleCon atto di citazione notificato in data 16.11.2020 la rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società CP_3
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accertamento dell'illegittima condotta di concorrenza sleale tenuta dalla convenuta, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni derivanti dagli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per storno di dipendenti posto in essere dalla convenuta.
L'attrice esponeva:
di aver svolto attività di consulenza e assistenza informatica per aziende sin dalla sua costituzione nel novembre 2014, prestando, nello specifico, fornitura di prestazioni di consulenza informatica per tramite dei propri dipendenti a favore di società di consulenza di significative dimensioni che a loro volta ricevevano incarichi da grandi enti pubblici e privati;
- che nella fattispecie la Parte_2 società di proprietà al 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
stipulava un appalto per la gestione dei servizi informatici con Sistemi informativi S.r.l. e che, in esecuzione di tale appalto, il proprio intero personale tecnico - 3 dipendenti e 2 consulenti - aveva prestato la propria opera a favore di Sistemi Informativi S.r.l. presso la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) per conto di Parte 2
che la retribuzione del personale per le prestazioni di consulenza rese veniva calcolata in base al numero delle giornate di lavoro effettuate dai dipendenti o consulenti della medesima;
Co
- che tra il 15 marzo ed il 5 maggio 2019 tutti i dipendenti ed i collaboratori con mansioni informatiche di e Controparte 2 si dimettevano per poi essere tutti assunti dalla convenuta CP 3 tra il 15 aprile ed il 14
maggio 2019;
Co
-che a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti e collaboratori per dimissioni,
e Controparte 2 non poteva più offrire a Sistemi Informativi S.r.l. le prestazioni di consulenza tecnica informatica, considerato peraltro che le stesse venivano fornite già da CP_3 e dai
lavoratori/collaboratori che prima lavoravano per lei;
- che tale condotta avrebbe integrato la fattispecie di concorrenza sleale e le avrebbe cagionato un danno sia in termini di mancato guadagno che all'immagine con conseguente discredito per le possibilità future di trovare nuovi clienti sul mercato.
Parte convenuta, costituitasi con comparsa del 16.04.2021, contestando ed impugnando tutte le avverse deduzioni, allegazioni e conclusioni perché infondate in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto delle avverse domande previo accertamento e declaratoria che alcun illecito concorrenziale fosse stato da lei posto in essere, con vittoria delle spese di lite.
La 'CP 3 premettendo di essere una società che da quasi 20 anni operava nel settore dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo di software gestionali e dell'ottimizzazione aziendale, contestava nel merito ogni addebito di concorrenza sleale, deducendo di aver agito nel rispetto della libertà di mercato e che il passaggio dei dipendenti dalla parte attrice alla società CP 3 fosse avvenuto nel pieno rispetto di tutte le regole della concorrenza e della correttezza professionale, avendo reclutato i medesimi in quanto esperti del settore lecitamente ed in difetto di animus nocendi.
Contestava, inoltre, le pretese risarcitorie della controparte, deducendo la mancanza sia dell'an che del
Co quantum, considerato che il contratto tra la società e CP 2 e Sistemi Informativi S.r.l. prevedeva all'art. 7 della sezione A la possibilità per Sistemi Informativi S.r.l. di acquistare o in tutto o in parte i servizi
Co oggetto dell'offerta formulata da con la conseguenza che la quantificazione del danno in ragione dei giorni di "mancato guadagno" non sarebbe sostenibile.
Esperiti gli incombenti preliminari, in data 13.05.2021, venivano concessi i termini ex art. 183
c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 9.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
*****
Nel merito, la domanda è infondata.
Parte attrice chiede l'accertamento della illegittima concorrenza sleale posta in essere dalla convenuta sotto il profilo dello storno di dipendenti lamentando che tutti i propri dipendenti, cinque, nell'arco di due mesi, tre lo stesso giorno, siano passati alla concorrente continuando senza soluzione di continuità a lavorare presso il medesimo committente finale Pt 2
Le parti in causa sono due società, le quali entrambe fanno "body rental", cioé affittano lavoratori ad altra società che se ne servono per espletare commesse che si sono aggiudicate, sicché i lavoratori operano presso il committente finale ed il loro datore di lavoro è compensato un tot a giornata lavorativa.
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
La sussistenza di tale requisito va verificata in generale anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. (cfr. Cass. civ. n. 17144 del 22/07/2009: in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante il diverso pregio dei prodotti delle parti ed il diverso livello dei negozi presso cui essi erano reperibili, aveva ritenuto sussistente la confondibilità tra gli stessi, in virtù della loro appartenenza alla medesima categoria merceologica e dell'adozione di un marchio fortemente confondibile, che avrebbero potuto indurre il pubblico a ritenere entrambi i prodotti riconducibili all'attività della medesima impresa).
Con particolare riferimento al caso di specie, affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed, altresì, l'animus nocendi", cioè
l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente (cfr. Cass. civ. n. 31203 del 29/12/2017).
Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorché sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest'ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del "modus operandi" dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell'immagine in sé di operatori di un certo settore.
Ne consegue che, al fine di individuare tale "animus nocendi", consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell'ambito operativo dell'impresa concorrente, nessun rilievo assume l'attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella (cfr. Cass. civ. n. 20228 del 04/09/2013).
Nella specie, è appena il caso di premettere che ricorre la situazione di concorrenzialità tra le parti in causa, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune: invero sia la società [...]
Pt 1 che la società CP 3 forniscono servizi di consulenza informatica ed hanno entrambe sottoscritto contratti con la società Sistemi Informativi S.r.l..
Non vi è prova, tuttavia, dell'attività di concorrenza sleale per storno di dipendenti imputabile alla
CP_3
Cont eRisulta, invero, dagli atti che gli ex dipendenti CP 4 Per_3 e Per 2 di
Controparte 2 hanno deciso di interrompere il proprio rapporto di lavoro volontariamente rassegnando le dimissioni in data 1.04.2019 i primi due e l'ultimo in data 5.05.2019; parimenti il collaboratore Pt 3 ha deciso di interrompere volontariamente, in data 12.03.2019, il proprio rapporto di collaborazione.
Ebbene, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata la condotta di concorrenza sleale ex art. 2958, n. 3 c.c. imputabile alla Controparte 3 , non potendosi desumere tale attività dall'avere assunto quattro dipendenti che avevano in precedenza stipulato rapporti di lavoro con l'attrice, essendosi la convenuta rivolta in generale per la propria campagna assunzioni al mercato dei lavoratori dell'IT, ed in misura marginale abbia attinto, con modalità del tutto lecite, al personale della società Parte 1
Del resto, la mera assunzione dì personale proveniente da un'impresa concorrente non può infatti essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica (Cass Civ. Ord n. 3865 del 17.02.2020).
Si rileva al riguardo che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, lo storno di dipendenti
è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:
- in violazione della disciplina gius-lavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione ed i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate); con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall'altro, delle condizioni interne dell'impresa leale (ad esempio, si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o situazioni di difficoltà, lo smembramento della forza lavoro ed i maggiori flussi in uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico); non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili (lo sviamento è stato ritenuto illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, cfr. Trib. Milano 28.2.2014), dovendo, tuttavia, l'imprenditore leale tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro dinamico, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.
In tale contesto è stato sanzionato il c.d. "cherry picking", fenomeno in cui lo stornante compie una precisa scelta, consistente nell'assumere soltanto collaboratori della concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da uno specifico settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato (cfr. Trib. Milano, 20/6/2012; Trib. Milano, 21/5/2018).
La distinzione tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e concorrenza sleale sul piano oggettivo va valutata alla luce dell'intensità lesiva della condotta alla luce, tra l'altro, del numero degli stornati, del loro grado di fungibilità e della tempistica dello sviamento;
e ciò al fine di verificare se siano state impiegate modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell'imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un'adeguata organizzazione dell'impresa. E di tali circostanze lo stornante non può non essere consapevole, giacché ciò corrisponde ad un suo diretto ed immediato vantaggio anticoncorrenziale sul mercato.
A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l'animus nocendi, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente.
Orbene, nella fattispecie non risulta provato né il requisito oggettivo dello storno dei dipendenti, avuto riguardo all'esiguo numero di lavoratori assunti dalla parte convenuta che in precedenza avevano svolto la loro attività per conto dell'attrice, né del verificarsi del c.d. cherry picking, difettando al riguardo idoneo supporto probatorio delle conseguenze della condotta controversa sull'operatività della s.r.l. CPA e Partners.
Parte attrice non ha dedotto specificamente nulla sulle concrete modalità del passaggio dei dipendenti che possa far qualificare negativamente la condotta della convenuta: non l'investimento in formazione, non la non sostituibilità, non le modalità del contatto, sulle quali la sola convenuta ha chiesto la prova e non la specifica incidenza della condotta su rapporti contrattuali in corso. CP 3 essendo alNon vi è prova alcuna, inoltre, dell'animus nocendi imputabile alla contrario emerso dall'istruttoria che la medesima CP 3 abbia promosso campagne di assunzione attraverso un sistema incentivante sia interno destinato a propri dipendenti e collaboratori sia attraverso la piattaforma specializzata Linkedin e che abbia alla fine assunto n. 46 dipendenti nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, di cui solo 4 provenienti dalla società attrice, difettando al riguardo la prova dell'intenzione della predetta convenuta di danneggiare la controparte privandola delle figure professionali più rilevanti.
In realtà il fatto che la prestazione contrattuale offerta ai terzi sia dall'attrice sia dalla convenuta consistesse esclusivamente nella mera consulenza e coincidesse di fatto con le prestazioni rese dai singoli dipendenti e con le loro capacità abilità, come rappresentato dalla stessa parte attrice, evidenzia che si tratta, sotto il profilo economico -organizzativo di una mera intermediazione di manodopera, e quindi non sarebbe neppure configurabile un danno alla struttura organizzativa ed all'avviamento della attrice. D'altra parte, poi, anche sotto il profilo del danno le allegazioni di parte attrice sono gravemente carenti, riducendosi in sostanza alla moltiplicazione del margine di profitto corrispondente a ciascun dipendente moltiplicato per tutto il tempo successivo alla perdita. Alla luce di tali considerazioni le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, vanno rigettate.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione in persona del legale rappresentante pro notificato in data 16.11.2020 dalla Parte 1
tempore, avverso la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP 3
contrariis reiectis:
Parte 1 avverso le società CP_3rigetta le domande proposte dalla condanna la Parte 1 al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida, in euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere