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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1939/2024
Udienza del 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1939/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 pore rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Folino
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - danno biologico -
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
menomazione - indennizzo (in capitale).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per contestare la valutazione della CP_1 menomazione da lui subita a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13/05/2023, allorquando, nello scendere dal mezzo di lavoro, a seguito di uno scivolamento, cadde accidentalmente in maniera rovinosa al suolo sbattendo con il polso della mano sinistra.
1.1. Riferisce il ricorrente che in tale occasione, a seguito dell'infortunio, veniva immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro ove i sanitari, dopo i dovuti accertamenti strumentali, gli diagnosticavano “Esiti di frattura composta epifisi distale del radio a SX”.
Veniva quindi aperto l'infortunio n. 5190822971 presso l CP_1 che, con lettera del 06/04/2024, comunicava che la menomazione era di grado complessivo pari al 4% (quindi rientrante nella c.d. franchigia e non indennizzabile in quanto inferiore al 6%).
L'opposizione non sortiva effetto alcuno.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
a) accertare e dichiarare che egli in data 13/05/2023 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo predetto ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'8% almeno (come da relazione di parte allegata al ricorso) o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di TU;
c) per l'effetto, condannare l' alla corresponsione delle CP_1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
dell'8% o nella misura che risulterà a seguito di TU, per la somma complessiva di € 10.665,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia rigettare la domanda avversa perché inammissibile oltre che infondata.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4. In primo luogo, si deve rilevare che, avendo l' contestato CP_1 la mancanza di prova in ordine all'infortunio, si è provveduto ad assumere la prova testimoniale richiesta dal ricorrente.
4.1. All'esito della prova (assunta all'udienza del 16/01/2025 dal
G.o.p. all'uopo delegato) il teste ha confermato la Testimone_1 dinamica dell'infortunio (“L'ho visto in quanto i camion erano parcheggiati di fianco l'uno all'altro, ed ho visto cadere il sig. Pt_1 dalla postazione di guida della cabina”; ADR del Giudice, “Eravamo presenti io ed il datore di lavoro, lo abbiamo aiutato e poi il datore di lavoro lo ha portato in ospedale, ed io sono rimasto in un altro cantiere”; […] ADR avv. Resistente – “io l'ho visto cadere. Il camion ha tre gradini circa, il camion è quello con la cabina alta, presumo che stesse scendendo e sia scivolato, poiché era già nel mezzo, e credo che sia scivolato scendendo dai gradini”).
5. All'udienza del 03/04/2025 questo Giudice disponeva TU medico-legale in ordine ai seguenti quesiti:
«Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando Pt_1
ed eseguito ogni esame diagnostico-strumentale
[...] eventualmente ritenuto opportuno:
1. descriva le condizioni generali di salute del ricorrente;
2. riferisca quale sia, in termini percentuali, il grado attuale di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
all'infortunio sul lavoro descritto in ricorso ed occorsogli in data
13/05/2023 (“Polso e mano SX: esiti di frattura composta epifisi distale e radio, modica ipostenia del pugno;
Limitazione funzionale del flesso estensione del polso per circa 1/3”); nella determinazione del grado di menomazione (c.d. postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle Tabelle di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante “Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d. barèmes medico-legali (facoltativi) elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico;
il C.T.U. spiegherà, altresì, nell'elaborato peritale, le ragioni del suo convincimento e delle conclusioni cui giungerà nel dare risposta ai quesiti sopra formulati e, in particolare, l'iter logico- matematico seguito ai fini della determinazione del grado complessivo di menomazione ai sensi del D.M. cit.»;
3. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia».
5.1. Veniva all'uopo nominata la Dott.ssa Persona_1
(specialista in medicina legale) che ha depositato la relazione peritale in data 30/08/2025.
5.2. All'esito della visita medico-legale (eseguita in data
08/05/2025), il TU ha ritenuto che:
« Sussistono sufficienti elementi tecnici per poter esprimere un giudizio di compatibilità tra l'evento traumatico del 13/05/2023 ed il quadro menomativo presentato dal periziando Parte_1 caratterizzato allo stato attuale da esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante.
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
Allo stato attuale, sulla base dell'obiettività clinica e medico-legale apprezzata in sede di operazioni peritali, residuano a carico di
[recte, , n.d.e.] postumi che, considerato Parte_2 Pt_1 il tempo intercorso, sono da ritenersi stabilizzati, permanenti e non emendabili mediante ulteriori trattamenti terapeutici.
I suddetti postumi integrano allo stato attuale la fattispecie di un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante” e di un danno funzionale “lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Non è presente pregiudizio estetico.
Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto riportata, in un danno biologico nella misura del 6%
(sei percento)
» (pagg. 10-11 della relazione di TU).
5.3. Il TU ha quindi così concluso:
« Il signor è vittima di infortunio sul lavoro in Parte_1 data 13 maggio 2023. Da tale infortunio è residuato, allo stato
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
attuale, un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante”, e un danno funzionale
“lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto [recte, sopra] riportata, in un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) » (pagg. 12-13 della relazione di
TU).
5.4. Trattandosi di valutazione che è esente da contraddizioni intrinseche ed estrinseche e da vizi logici nonché congruamente motivata, il Tribunale non può che aderirvi, essendo condivisibili le conclusioni cui il Perito dell'Ufficio è logicamente pervenuto.
6. Al ricorrente spetta, pertanto, l'indennizzo in capitale, trattandosi di grado di menomazione pari al 6% (quindi inferiore al
16%: si veda l'art. 13, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 38/2000).
In ordine al quantum, tenuto conto che il ricorrente è nato il
26/07/1981, se ne deduce che al momento dell'infortunio (avvenuto il 13/05/2023) egli aveva compiuto 41 anni di età.
L'indennizzo spetta, pertanto, in relazione alla fascia di età 41-45 anni di cui al D.M. n. 45/2019 (atteso che anche la stabilizzazione dei postumi permanenti si colloca sicuramente anch'essa in tale fascia di età).
Esso sarebbe pari ad € 6.438,06.
6.1. Tenuto conto dei decreti ministeriali di rivalutazione che si sono susseguiti dal 1° luglio 2019 in poi (2019: 1,10%; 2020: 0,5%;
2021: 0%; 2022: 1,9%; 2023: 8,1%; 2024: 5,4%; 2025: 0,8%, stabilito, da ultimo, con D.M. n. 85/2025 del 20/06/2025 con decorrenza dal 1° luglio 2025), si perviene ad un indennizzo rivalutato (con i predetti coefficienti) pari ad € 7.655,27.
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6.2. Su tale somma (già rivalutata all'attualità) spetteranno i soli interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (nel quale scaglione rientra l'importo spettante al ricorrente).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
- accerta che il grado di menomazione (danno biologico) della persona del ricorrente , a seguito Parte_1 dell'infortunio occorsogli in data 13/05/2023 (pratica di infortunio n. 5190822971), è pari complessivamente al 6%;
- condanna l al pagamento/erogazione della CP_1 dell'indennizzo in capitale spettante in ragione della percentuale di menomazione sopra accertata dal TU (6%), che si liquida nella misura, già rivalutata, di € 7.655,27, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo, come per legge;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si CP_1 liquidano nella misura di € 3.500,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Gianluca De Santis.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 7 di 7
Udienza del 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1939/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 pore rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Folino
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - danno biologico -
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
menomazione - indennizzo (in capitale).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per contestare la valutazione della CP_1 menomazione da lui subita a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13/05/2023, allorquando, nello scendere dal mezzo di lavoro, a seguito di uno scivolamento, cadde accidentalmente in maniera rovinosa al suolo sbattendo con il polso della mano sinistra.
1.1. Riferisce il ricorrente che in tale occasione, a seguito dell'infortunio, veniva immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro ove i sanitari, dopo i dovuti accertamenti strumentali, gli diagnosticavano “Esiti di frattura composta epifisi distale del radio a SX”.
Veniva quindi aperto l'infortunio n. 5190822971 presso l CP_1 che, con lettera del 06/04/2024, comunicava che la menomazione era di grado complessivo pari al 4% (quindi rientrante nella c.d. franchigia e non indennizzabile in quanto inferiore al 6%).
L'opposizione non sortiva effetto alcuno.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
a) accertare e dichiarare che egli in data 13/05/2023 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo predetto ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'8% almeno (come da relazione di parte allegata al ricorso) o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di TU;
c) per l'effetto, condannare l' alla corresponsione delle CP_1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
dell'8% o nella misura che risulterà a seguito di TU, per la somma complessiva di € 10.665,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia rigettare la domanda avversa perché inammissibile oltre che infondata.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4. In primo luogo, si deve rilevare che, avendo l' contestato CP_1 la mancanza di prova in ordine all'infortunio, si è provveduto ad assumere la prova testimoniale richiesta dal ricorrente.
4.1. All'esito della prova (assunta all'udienza del 16/01/2025 dal
G.o.p. all'uopo delegato) il teste ha confermato la Testimone_1 dinamica dell'infortunio (“L'ho visto in quanto i camion erano parcheggiati di fianco l'uno all'altro, ed ho visto cadere il sig. Pt_1 dalla postazione di guida della cabina”; ADR del Giudice, “Eravamo presenti io ed il datore di lavoro, lo abbiamo aiutato e poi il datore di lavoro lo ha portato in ospedale, ed io sono rimasto in un altro cantiere”; […] ADR avv. Resistente – “io l'ho visto cadere. Il camion ha tre gradini circa, il camion è quello con la cabina alta, presumo che stesse scendendo e sia scivolato, poiché era già nel mezzo, e credo che sia scivolato scendendo dai gradini”).
5. All'udienza del 03/04/2025 questo Giudice disponeva TU medico-legale in ordine ai seguenti quesiti:
«Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando Pt_1
ed eseguito ogni esame diagnostico-strumentale
[...] eventualmente ritenuto opportuno:
1. descriva le condizioni generali di salute del ricorrente;
2. riferisca quale sia, in termini percentuali, il grado attuale di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
all'infortunio sul lavoro descritto in ricorso ed occorsogli in data
13/05/2023 (“Polso e mano SX: esiti di frattura composta epifisi distale e radio, modica ipostenia del pugno;
Limitazione funzionale del flesso estensione del polso per circa 1/3”); nella determinazione del grado di menomazione (c.d. postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle Tabelle di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante “Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d. barèmes medico-legali (facoltativi) elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico;
il C.T.U. spiegherà, altresì, nell'elaborato peritale, le ragioni del suo convincimento e delle conclusioni cui giungerà nel dare risposta ai quesiti sopra formulati e, in particolare, l'iter logico- matematico seguito ai fini della determinazione del grado complessivo di menomazione ai sensi del D.M. cit.»;
3. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia».
5.1. Veniva all'uopo nominata la Dott.ssa Persona_1
(specialista in medicina legale) che ha depositato la relazione peritale in data 30/08/2025.
5.2. All'esito della visita medico-legale (eseguita in data
08/05/2025), il TU ha ritenuto che:
« Sussistono sufficienti elementi tecnici per poter esprimere un giudizio di compatibilità tra l'evento traumatico del 13/05/2023 ed il quadro menomativo presentato dal periziando Parte_1 caratterizzato allo stato attuale da esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante.
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
Allo stato attuale, sulla base dell'obiettività clinica e medico-legale apprezzata in sede di operazioni peritali, residuano a carico di
[recte, , n.d.e.] postumi che, considerato Parte_2 Pt_1 il tempo intercorso, sono da ritenersi stabilizzati, permanenti e non emendabili mediante ulteriori trattamenti terapeutici.
I suddetti postumi integrano allo stato attuale la fattispecie di un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante” e di un danno funzionale “lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Non è presente pregiudizio estetico.
Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto riportata, in un danno biologico nella misura del 6%
(sei percento)
» (pagg. 10-11 della relazione di TU).
5.3. Il TU ha quindi così concluso:
« Il signor è vittima di infortunio sul lavoro in Parte_1 data 13 maggio 2023. Da tale infortunio è residuato, allo stato
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
attuale, un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante”, e un danno funzionale
“lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto [recte, sopra] riportata, in un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) » (pagg. 12-13 della relazione di
TU).
5.4. Trattandosi di valutazione che è esente da contraddizioni intrinseche ed estrinseche e da vizi logici nonché congruamente motivata, il Tribunale non può che aderirvi, essendo condivisibili le conclusioni cui il Perito dell'Ufficio è logicamente pervenuto.
6. Al ricorrente spetta, pertanto, l'indennizzo in capitale, trattandosi di grado di menomazione pari al 6% (quindi inferiore al
16%: si veda l'art. 13, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 38/2000).
In ordine al quantum, tenuto conto che il ricorrente è nato il
26/07/1981, se ne deduce che al momento dell'infortunio (avvenuto il 13/05/2023) egli aveva compiuto 41 anni di età.
L'indennizzo spetta, pertanto, in relazione alla fascia di età 41-45 anni di cui al D.M. n. 45/2019 (atteso che anche la stabilizzazione dei postumi permanenti si colloca sicuramente anch'essa in tale fascia di età).
Esso sarebbe pari ad € 6.438,06.
6.1. Tenuto conto dei decreti ministeriali di rivalutazione che si sono susseguiti dal 1° luglio 2019 in poi (2019: 1,10%; 2020: 0,5%;
2021: 0%; 2022: 1,9%; 2023: 8,1%; 2024: 5,4%; 2025: 0,8%, stabilito, da ultimo, con D.M. n. 85/2025 del 20/06/2025 con decorrenza dal 1° luglio 2025), si perviene ad un indennizzo rivalutato (con i predetti coefficienti) pari ad € 7.655,27.
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1939/2024
6.2. Su tale somma (già rivalutata all'attualità) spetteranno i soli interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (nel quale scaglione rientra l'importo spettante al ricorrente).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
- accerta che il grado di menomazione (danno biologico) della persona del ricorrente , a seguito Parte_1 dell'infortunio occorsogli in data 13/05/2023 (pratica di infortunio n. 5190822971), è pari complessivamente al 6%;
- condanna l al pagamento/erogazione della CP_1 dell'indennizzo in capitale spettante in ragione della percentuale di menomazione sopra accertata dal TU (6%), che si liquida nella misura, già rivalutata, di € 7.655,27, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo, come per legge;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si CP_1 liquidano nella misura di € 3.500,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Gianluca De Santis.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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