Ordinanza cautelare 8 aprile 2024
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2024
Sentenza breve 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 08/04/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01887/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Santilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Santa Redegonda,16;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione della Questura di Milano numero protocollo 0390899 del 19/08/2022;
atto impugnato con il ricorso principale, nonché
del provvedimento della Questura di Milano adottato il 17.10.2024 con numero protocollo 0438186 e notificato al ricorrente in pari data, con il quale con il quale è stato confermato il decreto di rigetto n. 0390899 adottato in data 19.08.2022;
atto impugnato con i motivi aggiunti presentati in data 10.12.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
che con il ricorso principale, l’istante ha impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione n. 0390899/22 emesso dalla Questura di Milano;
che in esito alla camera di consiglio del 5.4.24, con ordinanza n. 335/24, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione il riesame del provvedimento impugnato, che vi ha provveduto con decreto n. 438186 del 17.10.2024, impugnato con motivi aggiunti;
che alla camera di consiglio del 13.12.24, fissata per trattazione della domanda cautelare sui predetti motivi aggiunti, il Collegio ha ravvisato che, mentre questi ultimi sono stati correttamente notificati all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che si è costituita in giudizio in data 19.12.24, il ricorso principale è stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, non ricompreso nei Pubblici Elenchi di quelli idonei a fini processuali;
che conseguentemente, con ordinanza n. 3626/24, il Tribunale ha intimato al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso principale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, che non vi ha tuttavia provveduto, né ha a tal fine indicato ragioni ostative
Ritenuto
che all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
che il ricorso principale, oltreché ad essere inammissibile, in ragione alla sua mancata notifica all’Avvocatura Distrettuale dello Stato nei termini indicati nell’ordinanza n. 3626/24 cit., è anche improcedibile, in quanto indirizzato avverso un atto i cui effetti sono stati superati da quelli derivanti dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;
che questi ultimi sono infondati atteso che, come evidenziato nel decreto n. 438186/24 cit. ivi impugnato, il ricorrente non percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati dal settembre 2018 né altro sostegno di tipo economico dal marzo 2019, non configurandosi pertanto un atteggiamento attivo nella ricerca di un lavoro regolare, non essendo ammissibile il rinnovo del titolo di soggiorno quando la condizione di disoccupazione si prolunghi oltre limiti ragionevoli;
che il decreto n. 438186/24 cit. ha inoltre motivatamente escluso il possibile rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, evidenziando in particolare l’assenza di altri familiari il cui grado di parentela dia diritto alla “coesione” ex art. 29 e segg. T.U.I.;
che nell’unico articolato motivo di ricorso, e nella documentazione allegata, l’istante non smentisce l’istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato, che deve pertanto essere confermato;
che in conclusione, il ricorso principale va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, e quello presentato con i motivi aggiunti va respinto;
che quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in ragione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse, e respinge quello presentato con i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.