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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8447 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7626 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 17.7.2025 e vertente
TRA
nella qualità di legale rapp. di , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 63 presso lo studio dell'avv. Jacopo Baldi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano presso la sede , rappresentato e difeso dal funzionario Clara Bava CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.3.2025 e ritualmente notificato la ricorrente premettendo di essere la madre del minore , esponeva di avere Parte_2 presentato in data 26.9.2022 domanda amministrativa per il riconoscimento, tra l'altro, dell'indennità di frequenza, lamentava che l' non aveva riconosciuto CP_1 sussistere i requisiti sanitari e che quindi aveva presentato ricorso per a.t.p.o. dinanzi al Tribunale di Roma, il quale - con decreto del 26.2.2024 - aveva omologato il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 289/1990, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26/09/2022 e revisione sanitaria fissata al dicembre 2025. Deduceva, altresì, che in data 12.3.2024 aveva notificato all' il decreto di omologa e inviato la documentazione per il pagamento della CP_1 prestazione e che l' aveva pagato in data 20.6.2024 la somma di € CP_1
5.909,79, a titolo di ratei arretrati per il periodo dal 1.10.2022 fino alla fine dell'anno scolastico 2023/2024 (giugno 2024), ma che, tuttavia, non era stato effettuato il pagamento della prestazione con riguardo all'a.s. 2024/2025. Concludeva chiedendo di condannare l' al pagamento dei ratei maturati CP_1 dell'indennità di frequenza con decorrenza 1.9.2024, oltre gli accessori di legge. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. modd. AP70 in atti). In particolare parte ricorrente ha depositato il certificato di frequenza scolastica con riferimento all'a.s. 2024/2025 (cfr. produzione del 16.7.2025). Pertanto la domanda va accolta con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati a partire dal 1.9.2024. Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa e anche del pregio dell'opera difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'indennità CP_1 di frequenza ex art. 1 L. 289/90 spettante al minore con Parte_2 decorrenza dal 1.9.2024 oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 17.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7626 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 17.7.2025 e vertente
TRA
nella qualità di legale rapp. di , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 63 presso lo studio dell'avv. Jacopo Baldi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano presso la sede , rappresentato e difeso dal funzionario Clara Bava CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.3.2025 e ritualmente notificato la ricorrente premettendo di essere la madre del minore , esponeva di avere Parte_2 presentato in data 26.9.2022 domanda amministrativa per il riconoscimento, tra l'altro, dell'indennità di frequenza, lamentava che l' non aveva riconosciuto CP_1 sussistere i requisiti sanitari e che quindi aveva presentato ricorso per a.t.p.o. dinanzi al Tribunale di Roma, il quale - con decreto del 26.2.2024 - aveva omologato il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 289/1990, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 26/09/2022 e revisione sanitaria fissata al dicembre 2025. Deduceva, altresì, che in data 12.3.2024 aveva notificato all' il decreto di omologa e inviato la documentazione per il pagamento della CP_1 prestazione e che l' aveva pagato in data 20.6.2024 la somma di € CP_1
5.909,79, a titolo di ratei arretrati per il periodo dal 1.10.2022 fino alla fine dell'anno scolastico 2023/2024 (giugno 2024), ma che, tuttavia, non era stato effettuato il pagamento della prestazione con riguardo all'a.s. 2024/2025. Concludeva chiedendo di condannare l' al pagamento dei ratei maturati CP_1 dell'indennità di frequenza con decorrenza 1.9.2024, oltre gli accessori di legge. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. modd. AP70 in atti). In particolare parte ricorrente ha depositato il certificato di frequenza scolastica con riferimento all'a.s. 2024/2025 (cfr. produzione del 16.7.2025). Pertanto la domanda va accolta con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati a partire dal 1.9.2024. Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa e anche del pregio dell'opera difensiva.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'indennità CP_1 di frequenza ex art. 1 L. 289/90 spettante al minore con Parte_2 decorrenza dal 1.9.2024 oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 17.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace