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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 793/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonio Corti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Pisano,
[...] P.IVA_2
Nicoletta Baldacci e Alessandra Liberatore ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
E
Controparte_2
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_3
Calogero Lo Giudice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente E
(C.F.: Controparte_3
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Massimiliano P.IVA_4
Menicucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione verbali di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente ditta : “In via Parte_1 preliminare, per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei verbali di accertamento e notificazione impugnati, e delle conseguenti diffide ex art. 13 c. 2 e 3
Dlgs. 124/04 e ss.mm. e notificazioni di illeciti amm.vi ex art. 14 L. 689/81, nonché
CP_ degli ulteriori provvedimenti assunti da ed , sedi di , consequenziali ai CP_3 CP_2
verbali gravati, al fine di evitare i gravi pregiudizi che attualmente la ditta ricorrente subisce e rischia di subire, (i) sia per la sospensione dei pagamenti delle fatture per le prestazioni rese ai terzi committenti (attesa la potenziale responsabilità solidale degli stessi in relazione agli addebiti mossi), che rende estremamente problematica la ottemperanza alle richieste di pagamento dilazionato di quegli importi comunque riconosciuti a titolo contributivo previdenziale e, comunque, del totale reclamato, anche al fine di ottenere dagli Enti le relative attestazioni (DURC); (ii) sia la gestione stessa dell'attività aziendale, ponendo in grave rischio la prosecuzione, il mantenimento del livello occupazionale ed il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
(2)
l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. PI00000/2021-016-
01 del 27/1/21, prot. U/0001919 del 28/1/21 e U/0004640 del 1/3/21, emesso
CP_ congiuntamente da , ed , sedi di , e, per l'effetto, (3) CP_4 CP_3 CP_2
l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018711 del CP_ 29/1/21, emesso congiuntamente da , ed , sedi di , entrambi CP_4 CP_3 CP_2
contenenti diffide e sanzioni comminate e, in particolare: a) la diffida ex art. 13 c. 2 e 3
Pag. 2 di 12 Dlgs. 124/04 e ss.mm. e art. 14 L. 689/81, a mezzo della quale, ed in relazione alle violazioni contestate sub (ix), (viii), (vii), (vi), del 1° e 2° verbale, venivano comminate alla sanzioni per complessivi €. 12.050,00/23.333,41; b) la diffida ex art. 13 c. 4 Pt_1 lett. c Dlgs. 124/04 e ss.mm. e art. 14 L. 689/81 (c.d. diffida “ora per allora”), a mezzo della quale, ed in relazione alla violazione contestata sub (iii), veniva comminata alla sanzione per complessivi €. 100,00/166,67; c) la notificazione di illecito Pt_1
amministrativo ex 14 L. 689/81, a mezzo della quale, ed in relazione alle violazioni contestate sub (i), (ii), (v), venivano comminate alla sanzioni per complessivi €. Pt_1
CP_ 44.363,14; d) la diffida ad adempiere emessa dall' di per il pagamento di CP_3
contributi e somme aggiuntive in relazione alla posizione del sig. Parte_2 riqualificato come “collaboratore” della ditta per il periodo 2/18 – 5/19, per un Pt_1 totale di €. 7.968,35=. Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_2
contrariis reiectis, rigettare in ogni sua parte il ricorso proposto dalla di Parte_1
, confermando la legittimità del verbale ispettivo e degli atti Parte_1 consequenziali;
con vittoria di spese e compensi”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - In via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti della Controparte_5
e per l'effetto estromettere l'odierna resistente dal presente procedimento;
- In
[...]
subordine e nel merito, respingere il ricorso perché infondato, e confermare in toto la fondatezza del Verbale Unico;
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore della Amministrazione convenuta, ut supra, come previsto dall'art. 9 d.lgs 149/2015 secondo cui “In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, CP_1
con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pag. 3 di 12 Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_3
reiectis: 1) respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.07.2021, la ricorrente chiedeva l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. PI00000/2021-016-01 del 27.01.2021, prot. n. U/0001919 del 28.01.2021 e prot. n. U/0004640 del
CP_ 01.03.2021, emesso congiuntamente da ed sedi di CP_4 CP_3 CP_2
per plurime violazioni di norme di legge e omesse contribuzioni, e conseguentemente l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 2019018711 del 29.01.2021, emesso congiuntamente da
CP_
ed sedi di , comminando plurime sanzioni CP_4 CP_3 CP_2 all'impresa ricorrente.
2. La ricorrente contestava gli accertamenti compiuti dagli enti convenuti, sostenendo la piena legittimità del proprio operato. In particolare, sulla “non genuinità” del contratto di appalto di servizi intercorso fra la ricorrente e la società
si sosteneva il possesso dei requisiti richiesti per la Controparte_6
Commissione di Certificazione, che si era espressa su tale contratto
(certificandolo). Gli organi accertatori avrebbero dovuto fare ricorso al giudice per contestare quanto previsto nella certificazione, non essendo più possibile contestare i rapporti di lavoro certificati attraverso il semplice verbale ispettivo.
Ciò in quanto la certificazione è compiuta da un pubblico ufficiale ed ha natura di pubblica fede.
3. Nel merito degli accertamenti svolti dagli organi ispettivi, la ricorrente sottolineava come le conclusioni a cui erano giunti gli ispettori erano meramente indiziarie e deduttive, frutto di un'interpretazione non corretta degli ispettori. Nel caso di specie, infatti, secondo la ricorrente ricorrevano tutti i presupposti della
Pag. 4 di 12 cessione del ramo d'azienda: trasferimento di beni e lavoratori dipendenti nonché assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.
4. In riferimento alle prestazioni di lavoro accessorio la ricorrente contestava che gli ispettori potessero riqualificare il rapporto come lavoro subordinato a fronte di una regolare comunicazione all' e dell'effettivo pagamento con voucher. CP_3
In merito al periodo di lavoro in nero di si evidenziava che la Controparte_7
mera annotazione sul registro di un terzo committente, anteriore di un giorno rispetto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, non poteva fondare la contestazione dell'organo di controllo, in assenza di riscontri oggettivi. Inoltre, il provvedimento sanzionatorio adottato risultava privo di adeguata motivazione e di adeguata istruttoria. Seguivano ulteriori contestazioni di parte ricorrente in relazione alla posizione dei singoli dipendenti della società . Parte_1
5. In data 24.01.2022 si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del CP_2
ricorso, contestando quanto in esso dedotto.
6. In data 04.02.2022 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto delle domande proposte.
7. La resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, avendo ad oggetto atti a natura endoprocedimentale e come tali non impugnabili in via autonoma dal trasgressore, che doveva attendere l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione per agire in giudizio.
8. In data 04.02.2022 si costituiva l' che contestava le argomentazioni CP_3
esposte nel ricorso e ne chiedeva il rigetto.
9. In particolare, l'ente previdenziale richiamava integralmente il contenuto del verbale ispettivo, affermando che: 1) la certificazione del contratto di appalto era stata rilasciata da una Commissione priva dei requisiti di legge;
2) il contratto di Contro appalto stipulato fra le due società ( e ) si era concretizzato in Parte_1 una mera fornitura (illecita) di personale dipendente per l'esecuzione dell'attività Contro di pulizia da parte della a favore della 3) la ditta appaltatrice Pt_1
(M&G) non ha mai assunto rischio d'impresa, non ha mai utilizzato beni di sua
Pag. 5 di 12 proprietà, non ha mai esercitato poteri direttivi sui dipendenti;
4) il lavoro accessorio non era utilizzabile in caso di appalto.
10. Con decreto del 24.08.2021 questo ufficio disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.
11. L'attività istruttoria si concretizzava nell'esame dei testimoni all'udienza del
16.12.2022.
12. All'udienza del 05.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
13. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità promossa dalla parte resistente, in riferimento Controparte_1 all'impugnazione dei verbali di accertamento. Eccezione su cui la parte ricorrente ha omesso qualsiasi interlocuzione.
15. Il presente giudizio riguarda i verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi commessi dalla società ricorrente. Si tratta, come correttamente osservato dalla parte resistente, di atti interni del procedimento amministrativo che si conclude con l'ordinanza-ingiunzione. Di per sé, quindi, il verbale di accertamento non può essere oggetto di autonoma impugnativa. Il verbale di accertamento rileva solo ai fini della successiva (ed eventuale) pretesa sanzionatoria dell'ente preposto, non determinando applicazione di sanzioni e non costituendo titolo esecutivo. Il verbale di accertamento ha lo scopo di appurare la commissione di illeciti amministrativi, interrompere il decorso del termine di prescrizione e consentire al soggetto privato di estinguere il procedimento in termini agevolati (ovverosia pagando la sanzione in misura ridotta). Poiché il verbale di accertamento non va a incidere direttamente nella sfera giuridica del destinatario, la sua emissione non genera un interesse ad agire. Solo con l'ordinanza-ingiunzione, con la quale viene irrogata la sanzione, nasce per il privato l'interesse a impugnare.
Pag. 6 di 12 16. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'inoppugnabilità dei verbali di accertamento. Su tutte, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sent. n. 16/2007): “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981”. Tale pronuncia è stata confermata da numerose pronunce successive (Corte di Cassazione – Sez. Lavoro sentenze n. 7211/2024, n.
19348/2023, n. 11369/2020, n. 32886/2018): “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con
l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga
l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”; “è dunque inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa (eccezion fatta per il verbale di accertamento di violazione della norma sulla circolazione stradale), atteso che detto verbale è destinato esclusivamente a contestare il fatto e ad informare il contravventore della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa;
in mancanza di esercizio di tale facoltà, l'amministrazione
Pag. 7 di 12 valuterà e determinerà l'applicazione o meno della sanzione attraverso
l'ordinanza-ingiunzione, impugnabile a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22”.
17. Pertanto, la Suprema Corte ha più volte affermato e ribadito che non è possibile agire in giudizio contro un verbale di accertamento, perché, fino all'emissione della conseguente ordinanza-ingiunzione, vi è carenza di interesse ad agire.
18. La giurisprudenza di merito si è uniformata all'indirizzo costante sopra rappresentato.
19. Esaminando il ricorso nel merito, la domanda di parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata.
20. La società ricorrente contesta gli accertamenti svolti dall'Ispettorato del Lavoro, ma non fornisce un contributo probatorio in grado di contraddire le conclusioni a cui è pervenuto l'organo accertatore, né attraverso la documentazione prodotta né attraverso l'esame dei testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria di questa causa.
21. Esaminiamo i singoli aspetti oggetto del ricorso.
22. Sulla non genuinità del contratto di appalto stipulato da Pt_1 Pt_1 Parte_1
e si osserva che in data 01.01.2018 le due
[...] Controparte_6
Contro società ( e hanno stipulato un contratto di appalto di servizi. La Pt_1
contestazione mossa dagli ispettori del lavoro è che in realtà non si tratta di un contratto di appalto, ma di una mera somministrazione (illecita) di manodopera.
23. Il primo punto da affrontare è la certificazione resa dalla Commissione in merito a tale contratto.
24. Su questo aspetto non si discute tanto sulla esistenza della certificazione (pacifica)
e sulla efficacia preclusiva della stessa (indiscussa) se rilasciata legittimamente, quanto sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per la Commissione certificatrice che si è occupata del contratto di appalto di cui si discute.
25. Su tale aspetto, questo giudice condivide la valutazione compiuta dall'organo ispettivo, che non ha fatto ricorso all'A.G. per contestare il contenuto del contratto stipulato, in quanto ha ritenuto che la Commissione certificatrice non avesse i requisiti di legge di rappresentatività di cui all'art. 2, lett h), D.L.vo 276/03
(ovvero “maggiore rappresentatività in termini comparativi degli enti bilaterali componenti la Commissione”). Presupposto per l'efficacia della certificazione è
Pag. 8 di 12 che l'ente bilaterale, presso il quale è stata istituita la commissione che ha rilasciato la certificazione di conformità del contratto di appalto, sia stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Sul punto la società ricorrente non ha fornito piena prova nel corso del giudizio della sussistenza di tale requisito, contestando essenzialmente la valutazione dell'organo accertatore.
26. Conseguentemente, valutando la Commissione in questione come soggetto non idoneo a esercitare funzioni certificatorie, gli operanti correttamente hanno valutato come illegittima e priva di efficacia la certificazione rilasciata. Deve, quindi, essere disattesa la contestazione di parte ricorrente, che sostiene, invece, che la Commissione di cui si tratta fosse pienamente abilitata al rilascio di certificazione, in quanto sufficientemente rappresentativa.
27. Passando ad esaminare il contratto di appalto in questione è provato il difetto di genuinità contestato dagli organi accertatori.
28. L'attività istruttoria svolta, ovvero tutti i testimoni sentiti nel corso del giudizio hanno confermato l'impossibilità di configurare un genuino contratto di appalto.
La teste ha dato piena conferma di quelle che erano le Testimone_1
risultanze probatorie del controllo ispettivo. ha dichiarato di essere CP_8
Contro stata assunta da ma di averlo scoperto solo in un secondo momento, in quanto inizialmente era convinta di essere stata assunta dalla società (“solo Pt_1
Contro dopo averle ricevute ho appurato che ero stata assunta da ma da ). Pt_1
Infatti, secondo la sua deposizione, le direttive e le disposizioni operative ai lavoratori venivano fornite dai referenti della società ovvero Pt_1 Parte_1
, e (“Io ricevevo le direttive da
[...] Parte_2 Persona_1 [...]
e esclusivamente”, “Posso confermare Parte_1 Persona_2 Persona_1
che esisteva un gruppo WhatsApp, attraverso il quale gli stessi referenti Pt_1 fornivano le indicazioni operative”); lo stipendio veniva quasi interamente pagato Contro dalla e non da (“In totale ricevo euro 190,00 per M&G ed € 750/850 Pt_1 da Kistall”); la fornitura dei beni utilizzati per l'attività di pulizia e la gestione del magazzino era da ricondurre alla società (“Posso riferire che i prodotti e Pt_1
gli attrezzi necessari per le pulizie vi venivano consegnati dalla Persona_1
Pag. 9 di 12 ADR gestiva il magazzino”); anche il veicolo usato dai dipendenti Persona_1
Contro era di proprietà della (“C'erano degli adesivi sull'auto con il logo Pt_1
. ADR Il carburante veniva preso presso distributore indicato da Parte_1
); la gestione dei turni era compiuta dalla a cui venivano Parte_1 Pt_1 comunicate le ore di lavoro svolte (“Posso confermare che i turni e le squadre di lavoro erano stabilite dai suddetti referenti della : e Parte_1 Per_1 Pt_2
, “Posso riferire che le ore da me lavorate venivano comunicate a Parte_1
, . Ci fornivano un foglio dove noi appuntavamo Parte_1 Parte_2 le ore lavorate e i luoghi”); in caso di problematiche con i clienti erano i referenti che venivano chiamati a intervenire (“Posso confermare che nel caso in Pt_1
cui fossero sorti problemi con i clienti, dovevano essere riportati ai referenti
”). Parte_1
29. Anche la testimone di parte ricorrente, ha confermato le Controparte_7 medesime circostanze: “Posso riferire che dava direttive anche Parte_1 all'altra ditta che iniziava con M. I prodotti venivano forniti da anche ai Pt_1 dipendenti della ditta M”.
30. Pertanto, l'istruttoria svolta in questa causa non ha fatto altro che confermare gli esiti dell'indagine ispettiva in merito alla non genuinità del contratto di appalto in oggetto, così come riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
PI00000/2021-016-01 del 27.01.2021. È stata infatti accertata la mancanza di assunzione del rischio di impresa da parte della ditta appaltatrice, l'assenza di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei propri dipendenti,
l'esercizio di poteri direttivi e di gestione da parte dell'impresa committente, Contro l'inserimento dei dipendenti della nel contesto organizzativo della Pt_1
Infatti, dagli accertamenti svolti dagli ispettori, sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti, è emerso che: 1) non ha mai svolto le Parte_3
funzioni di preposto per M&G (diversamente da quanto indicato nella documentazione esaminata); 2) , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
impartivano le direttive, fornendo indicazioni operative e organizzative alle Contro dipendenti di 3) i turni e le squadre di lavoro venivano fissati dai suddetti referenti della;
4) era previsto un gruppo con l'applicativo Parte_1
Pag. 10 di 12 whatsapp, con il quale gli stessi soggetti davano indicazioni operative;
5) se nascevano problemi con i clienti, i dipendenti dovevano interfacciarsi con i referenti di;
6) per i prodotti occorrenti per l'attività di pulizia le Parte_1
Contro dipendenti di si rivolgevano a , che aveva la gestione del Persona_1 magazzino e consegnava loro quanto occorrente per l'esecuzione dei servizi;
7) le Contro ore di lavoro venivano comunicate ai referenti e non a 8) il Parte_1
veicolo di servizio, usato per gli spostamenti presso i clienti, veniva preso e riportato presso l'abitazione di;
9) le chiavi per accedere dai Parte_1
Contro clienti venivano depositate presso tale abitazione;
10) fra i dipendenti di e di c'era una completa commistione, in quanto solitamente Parte_1
lavoravano in squadre miste.
31. Anche sugli altri aspetti contestati alla società ricorrente dagli organi ispettivi l'istruttoria svolta (produzione documentale ed esame dei testimoni) non ha fornito un contenuto probatorio in grado di smentire quanto affermato dagli organi accertatori. Pertanto, in assenza di elementi di prova contrari, il verbale di accertamento impugnato deve essere integralmente confermato anche in riferimento a tutte le violazioni contestate e a tutte le posizioni dei lavoratori oggetto di accertamento (compresi e ). Persona_3 Parte_2
32. In merito all'utilizzo dei voucher, nel periodo della loro vigenza, valeva il divieto fissato dall'art. 48, comma 6, del D.L. 81/2015, che nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi vietava il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) revoca la sospensione del provvedimento impugnato, disposta con decreto del
24.08.2021;
Pag. 11 di 12 3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di , e che Controparte_1 CP_2 CP_3
liquida in complessivi 4.629,00 euro ciascuno per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 31.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 793/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonio Corti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Pisano,
[...] P.IVA_2
Nicoletta Baldacci e Alessandra Liberatore ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
E
Controparte_2
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_3
Calogero Lo Giudice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente E
(C.F.: Controparte_3
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Massimiliano P.IVA_4
Menicucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione verbali di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente ditta : “In via Parte_1 preliminare, per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei verbali di accertamento e notificazione impugnati, e delle conseguenti diffide ex art. 13 c. 2 e 3
Dlgs. 124/04 e ss.mm. e notificazioni di illeciti amm.vi ex art. 14 L. 689/81, nonché
CP_ degli ulteriori provvedimenti assunti da ed , sedi di , consequenziali ai CP_3 CP_2
verbali gravati, al fine di evitare i gravi pregiudizi che attualmente la ditta ricorrente subisce e rischia di subire, (i) sia per la sospensione dei pagamenti delle fatture per le prestazioni rese ai terzi committenti (attesa la potenziale responsabilità solidale degli stessi in relazione agli addebiti mossi), che rende estremamente problematica la ottemperanza alle richieste di pagamento dilazionato di quegli importi comunque riconosciuti a titolo contributivo previdenziale e, comunque, del totale reclamato, anche al fine di ottenere dagli Enti le relative attestazioni (DURC); (ii) sia la gestione stessa dell'attività aziendale, ponendo in grave rischio la prosecuzione, il mantenimento del livello occupazionale ed il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
(2)
l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. PI00000/2021-016-
01 del 27/1/21, prot. U/0001919 del 28/1/21 e U/0004640 del 1/3/21, emesso
CP_ congiuntamente da , ed , sedi di , e, per l'effetto, (3) CP_4 CP_3 CP_2
l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018711 del CP_ 29/1/21, emesso congiuntamente da , ed , sedi di , entrambi CP_4 CP_3 CP_2
contenenti diffide e sanzioni comminate e, in particolare: a) la diffida ex art. 13 c. 2 e 3
Pag. 2 di 12 Dlgs. 124/04 e ss.mm. e art. 14 L. 689/81, a mezzo della quale, ed in relazione alle violazioni contestate sub (ix), (viii), (vii), (vi), del 1° e 2° verbale, venivano comminate alla sanzioni per complessivi €. 12.050,00/23.333,41; b) la diffida ex art. 13 c. 4 Pt_1 lett. c Dlgs. 124/04 e ss.mm. e art. 14 L. 689/81 (c.d. diffida “ora per allora”), a mezzo della quale, ed in relazione alla violazione contestata sub (iii), veniva comminata alla sanzione per complessivi €. 100,00/166,67; c) la notificazione di illecito Pt_1
amministrativo ex 14 L. 689/81, a mezzo della quale, ed in relazione alle violazioni contestate sub (i), (ii), (v), venivano comminate alla sanzioni per complessivi €. Pt_1
CP_ 44.363,14; d) la diffida ad adempiere emessa dall' di per il pagamento di CP_3
contributi e somme aggiuntive in relazione alla posizione del sig. Parte_2 riqualificato come “collaboratore” della ditta per il periodo 2/18 – 5/19, per un Pt_1 totale di €. 7.968,35=. Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_2
contrariis reiectis, rigettare in ogni sua parte il ricorso proposto dalla di Parte_1
, confermando la legittimità del verbale ispettivo e degli atti Parte_1 consequenziali;
con vittoria di spese e compensi”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - In via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti della Controparte_5
e per l'effetto estromettere l'odierna resistente dal presente procedimento;
- In
[...]
subordine e nel merito, respingere il ricorso perché infondato, e confermare in toto la fondatezza del Verbale Unico;
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore della Amministrazione convenuta, ut supra, come previsto dall'art. 9 d.lgs 149/2015 secondo cui “In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, CP_1
con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
Pag. 3 di 12 Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_3
reiectis: 1) respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.07.2021, la ricorrente chiedeva l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. PI00000/2021-016-01 del 27.01.2021, prot. n. U/0001919 del 28.01.2021 e prot. n. U/0004640 del
CP_ 01.03.2021, emesso congiuntamente da ed sedi di CP_4 CP_3 CP_2
per plurime violazioni di norme di legge e omesse contribuzioni, e conseguentemente l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 2019018711 del 29.01.2021, emesso congiuntamente da
CP_
ed sedi di , comminando plurime sanzioni CP_4 CP_3 CP_2 all'impresa ricorrente.
2. La ricorrente contestava gli accertamenti compiuti dagli enti convenuti, sostenendo la piena legittimità del proprio operato. In particolare, sulla “non genuinità” del contratto di appalto di servizi intercorso fra la ricorrente e la società
si sosteneva il possesso dei requisiti richiesti per la Controparte_6
Commissione di Certificazione, che si era espressa su tale contratto
(certificandolo). Gli organi accertatori avrebbero dovuto fare ricorso al giudice per contestare quanto previsto nella certificazione, non essendo più possibile contestare i rapporti di lavoro certificati attraverso il semplice verbale ispettivo.
Ciò in quanto la certificazione è compiuta da un pubblico ufficiale ed ha natura di pubblica fede.
3. Nel merito degli accertamenti svolti dagli organi ispettivi, la ricorrente sottolineava come le conclusioni a cui erano giunti gli ispettori erano meramente indiziarie e deduttive, frutto di un'interpretazione non corretta degli ispettori. Nel caso di specie, infatti, secondo la ricorrente ricorrevano tutti i presupposti della
Pag. 4 di 12 cessione del ramo d'azienda: trasferimento di beni e lavoratori dipendenti nonché assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.
4. In riferimento alle prestazioni di lavoro accessorio la ricorrente contestava che gli ispettori potessero riqualificare il rapporto come lavoro subordinato a fronte di una regolare comunicazione all' e dell'effettivo pagamento con voucher. CP_3
In merito al periodo di lavoro in nero di si evidenziava che la Controparte_7
mera annotazione sul registro di un terzo committente, anteriore di un giorno rispetto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, non poteva fondare la contestazione dell'organo di controllo, in assenza di riscontri oggettivi. Inoltre, il provvedimento sanzionatorio adottato risultava privo di adeguata motivazione e di adeguata istruttoria. Seguivano ulteriori contestazioni di parte ricorrente in relazione alla posizione dei singoli dipendenti della società . Parte_1
5. In data 24.01.2022 si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del CP_2
ricorso, contestando quanto in esso dedotto.
6. In data 04.02.2022 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto delle domande proposte.
7. La resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, avendo ad oggetto atti a natura endoprocedimentale e come tali non impugnabili in via autonoma dal trasgressore, che doveva attendere l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione per agire in giudizio.
8. In data 04.02.2022 si costituiva l' che contestava le argomentazioni CP_3
esposte nel ricorso e ne chiedeva il rigetto.
9. In particolare, l'ente previdenziale richiamava integralmente il contenuto del verbale ispettivo, affermando che: 1) la certificazione del contratto di appalto era stata rilasciata da una Commissione priva dei requisiti di legge;
2) il contratto di Contro appalto stipulato fra le due società ( e ) si era concretizzato in Parte_1 una mera fornitura (illecita) di personale dipendente per l'esecuzione dell'attività Contro di pulizia da parte della a favore della 3) la ditta appaltatrice Pt_1
(M&G) non ha mai assunto rischio d'impresa, non ha mai utilizzato beni di sua
Pag. 5 di 12 proprietà, non ha mai esercitato poteri direttivi sui dipendenti;
4) il lavoro accessorio non era utilizzabile in caso di appalto.
10. Con decreto del 24.08.2021 questo ufficio disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.
11. L'attività istruttoria si concretizzava nell'esame dei testimoni all'udienza del
16.12.2022.
12. All'udienza del 05.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
13. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità promossa dalla parte resistente, in riferimento Controparte_1 all'impugnazione dei verbali di accertamento. Eccezione su cui la parte ricorrente ha omesso qualsiasi interlocuzione.
15. Il presente giudizio riguarda i verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi commessi dalla società ricorrente. Si tratta, come correttamente osservato dalla parte resistente, di atti interni del procedimento amministrativo che si conclude con l'ordinanza-ingiunzione. Di per sé, quindi, il verbale di accertamento non può essere oggetto di autonoma impugnativa. Il verbale di accertamento rileva solo ai fini della successiva (ed eventuale) pretesa sanzionatoria dell'ente preposto, non determinando applicazione di sanzioni e non costituendo titolo esecutivo. Il verbale di accertamento ha lo scopo di appurare la commissione di illeciti amministrativi, interrompere il decorso del termine di prescrizione e consentire al soggetto privato di estinguere il procedimento in termini agevolati (ovverosia pagando la sanzione in misura ridotta). Poiché il verbale di accertamento non va a incidere direttamente nella sfera giuridica del destinatario, la sua emissione non genera un interesse ad agire. Solo con l'ordinanza-ingiunzione, con la quale viene irrogata la sanzione, nasce per il privato l'interesse a impugnare.
Pag. 6 di 12 16. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'inoppugnabilità dei verbali di accertamento. Su tutte, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sent. n. 16/2007): “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981”. Tale pronuncia è stata confermata da numerose pronunce successive (Corte di Cassazione – Sez. Lavoro sentenze n. 7211/2024, n.
19348/2023, n. 11369/2020, n. 32886/2018): “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con
l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga
l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”; “è dunque inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa (eccezion fatta per il verbale di accertamento di violazione della norma sulla circolazione stradale), atteso che detto verbale è destinato esclusivamente a contestare il fatto e ad informare il contravventore della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa;
in mancanza di esercizio di tale facoltà, l'amministrazione
Pag. 7 di 12 valuterà e determinerà l'applicazione o meno della sanzione attraverso
l'ordinanza-ingiunzione, impugnabile a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22”.
17. Pertanto, la Suprema Corte ha più volte affermato e ribadito che non è possibile agire in giudizio contro un verbale di accertamento, perché, fino all'emissione della conseguente ordinanza-ingiunzione, vi è carenza di interesse ad agire.
18. La giurisprudenza di merito si è uniformata all'indirizzo costante sopra rappresentato.
19. Esaminando il ricorso nel merito, la domanda di parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata.
20. La società ricorrente contesta gli accertamenti svolti dall'Ispettorato del Lavoro, ma non fornisce un contributo probatorio in grado di contraddire le conclusioni a cui è pervenuto l'organo accertatore, né attraverso la documentazione prodotta né attraverso l'esame dei testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria di questa causa.
21. Esaminiamo i singoli aspetti oggetto del ricorso.
22. Sulla non genuinità del contratto di appalto stipulato da Pt_1 Pt_1 Parte_1
e si osserva che in data 01.01.2018 le due
[...] Controparte_6
Contro società ( e hanno stipulato un contratto di appalto di servizi. La Pt_1
contestazione mossa dagli ispettori del lavoro è che in realtà non si tratta di un contratto di appalto, ma di una mera somministrazione (illecita) di manodopera.
23. Il primo punto da affrontare è la certificazione resa dalla Commissione in merito a tale contratto.
24. Su questo aspetto non si discute tanto sulla esistenza della certificazione (pacifica)
e sulla efficacia preclusiva della stessa (indiscussa) se rilasciata legittimamente, quanto sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per la Commissione certificatrice che si è occupata del contratto di appalto di cui si discute.
25. Su tale aspetto, questo giudice condivide la valutazione compiuta dall'organo ispettivo, che non ha fatto ricorso all'A.G. per contestare il contenuto del contratto stipulato, in quanto ha ritenuto che la Commissione certificatrice non avesse i requisiti di legge di rappresentatività di cui all'art. 2, lett h), D.L.vo 276/03
(ovvero “maggiore rappresentatività in termini comparativi degli enti bilaterali componenti la Commissione”). Presupposto per l'efficacia della certificazione è
Pag. 8 di 12 che l'ente bilaterale, presso il quale è stata istituita la commissione che ha rilasciato la certificazione di conformità del contratto di appalto, sia stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Sul punto la società ricorrente non ha fornito piena prova nel corso del giudizio della sussistenza di tale requisito, contestando essenzialmente la valutazione dell'organo accertatore.
26. Conseguentemente, valutando la Commissione in questione come soggetto non idoneo a esercitare funzioni certificatorie, gli operanti correttamente hanno valutato come illegittima e priva di efficacia la certificazione rilasciata. Deve, quindi, essere disattesa la contestazione di parte ricorrente, che sostiene, invece, che la Commissione di cui si tratta fosse pienamente abilitata al rilascio di certificazione, in quanto sufficientemente rappresentativa.
27. Passando ad esaminare il contratto di appalto in questione è provato il difetto di genuinità contestato dagli organi accertatori.
28. L'attività istruttoria svolta, ovvero tutti i testimoni sentiti nel corso del giudizio hanno confermato l'impossibilità di configurare un genuino contratto di appalto.
La teste ha dato piena conferma di quelle che erano le Testimone_1
risultanze probatorie del controllo ispettivo. ha dichiarato di essere CP_8
Contro stata assunta da ma di averlo scoperto solo in un secondo momento, in quanto inizialmente era convinta di essere stata assunta dalla società (“solo Pt_1
Contro dopo averle ricevute ho appurato che ero stata assunta da ma da ). Pt_1
Infatti, secondo la sua deposizione, le direttive e le disposizioni operative ai lavoratori venivano fornite dai referenti della società ovvero Pt_1 Parte_1
, e (“Io ricevevo le direttive da
[...] Parte_2 Persona_1 [...]
e esclusivamente”, “Posso confermare Parte_1 Persona_2 Persona_1
che esisteva un gruppo WhatsApp, attraverso il quale gli stessi referenti Pt_1 fornivano le indicazioni operative”); lo stipendio veniva quasi interamente pagato Contro dalla e non da (“In totale ricevo euro 190,00 per M&G ed € 750/850 Pt_1 da Kistall”); la fornitura dei beni utilizzati per l'attività di pulizia e la gestione del magazzino era da ricondurre alla società (“Posso riferire che i prodotti e Pt_1
gli attrezzi necessari per le pulizie vi venivano consegnati dalla Persona_1
Pag. 9 di 12 ADR gestiva il magazzino”); anche il veicolo usato dai dipendenti Persona_1
Contro era di proprietà della (“C'erano degli adesivi sull'auto con il logo Pt_1
. ADR Il carburante veniva preso presso distributore indicato da Parte_1
); la gestione dei turni era compiuta dalla a cui venivano Parte_1 Pt_1 comunicate le ore di lavoro svolte (“Posso confermare che i turni e le squadre di lavoro erano stabilite dai suddetti referenti della : e Parte_1 Per_1 Pt_2
, “Posso riferire che le ore da me lavorate venivano comunicate a Parte_1
, . Ci fornivano un foglio dove noi appuntavamo Parte_1 Parte_2 le ore lavorate e i luoghi”); in caso di problematiche con i clienti erano i referenti che venivano chiamati a intervenire (“Posso confermare che nel caso in Pt_1
cui fossero sorti problemi con i clienti, dovevano essere riportati ai referenti
”). Parte_1
29. Anche la testimone di parte ricorrente, ha confermato le Controparte_7 medesime circostanze: “Posso riferire che dava direttive anche Parte_1 all'altra ditta che iniziava con M. I prodotti venivano forniti da anche ai Pt_1 dipendenti della ditta M”.
30. Pertanto, l'istruttoria svolta in questa causa non ha fatto altro che confermare gli esiti dell'indagine ispettiva in merito alla non genuinità del contratto di appalto in oggetto, così come riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
PI00000/2021-016-01 del 27.01.2021. È stata infatti accertata la mancanza di assunzione del rischio di impresa da parte della ditta appaltatrice, l'assenza di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei propri dipendenti,
l'esercizio di poteri direttivi e di gestione da parte dell'impresa committente, Contro l'inserimento dei dipendenti della nel contesto organizzativo della Pt_1
Infatti, dagli accertamenti svolti dagli ispettori, sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti, è emerso che: 1) non ha mai svolto le Parte_3
funzioni di preposto per M&G (diversamente da quanto indicato nella documentazione esaminata); 2) , e Parte_1 Parte_2 Persona_1
impartivano le direttive, fornendo indicazioni operative e organizzative alle Contro dipendenti di 3) i turni e le squadre di lavoro venivano fissati dai suddetti referenti della;
4) era previsto un gruppo con l'applicativo Parte_1
Pag. 10 di 12 whatsapp, con il quale gli stessi soggetti davano indicazioni operative;
5) se nascevano problemi con i clienti, i dipendenti dovevano interfacciarsi con i referenti di;
6) per i prodotti occorrenti per l'attività di pulizia le Parte_1
Contro dipendenti di si rivolgevano a , che aveva la gestione del Persona_1 magazzino e consegnava loro quanto occorrente per l'esecuzione dei servizi;
7) le Contro ore di lavoro venivano comunicate ai referenti e non a 8) il Parte_1
veicolo di servizio, usato per gli spostamenti presso i clienti, veniva preso e riportato presso l'abitazione di;
9) le chiavi per accedere dai Parte_1
Contro clienti venivano depositate presso tale abitazione;
10) fra i dipendenti di e di c'era una completa commistione, in quanto solitamente Parte_1
lavoravano in squadre miste.
31. Anche sugli altri aspetti contestati alla società ricorrente dagli organi ispettivi l'istruttoria svolta (produzione documentale ed esame dei testimoni) non ha fornito un contenuto probatorio in grado di smentire quanto affermato dagli organi accertatori. Pertanto, in assenza di elementi di prova contrari, il verbale di accertamento impugnato deve essere integralmente confermato anche in riferimento a tutte le violazioni contestate e a tutte le posizioni dei lavoratori oggetto di accertamento (compresi e ). Persona_3 Parte_2
32. In merito all'utilizzo dei voucher, nel periodo della loro vigenza, valeva il divieto fissato dall'art. 48, comma 6, del D.L. 81/2015, che nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi vietava il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) revoca la sospensione del provvedimento impugnato, disposta con decreto del
24.08.2021;
Pag. 11 di 12 3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di , e che Controparte_1 CP_2 CP_3
liquida in complessivi 4.629,00 euro ciascuno per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 31.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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