Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, e l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, entrambi firmati a Roma il 24 ottobre 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, e l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, entrambi firmati a Roma il 24 ottobre 1979.