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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1632/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile tra
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 18 novembre 2025, alle ore 10.43, innanzi al Giudice dott. NI CE, sono comparsi:
Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. l'Avv. PIETRUNTI Parte_1
MARIO oggi sostituito dall'Avv. TOCCI LUCIANO
Per l'Avv. FILICETTI FRANCESCO. CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il/la dott. . Persona_1
L'Avv.Tocci invitato a concludere, si riporta alle proprie difese e insiste per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con condanna della romir al risarcimento dei danni nella somma richiesta in atti con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio e alla restituzione delle somme corrisposte da in forza degli opposti decreti ingiuntivi per i quali si ribatte. CP_1
L'Avv. Filicetti preliminarmente da atto che a seguito della concessione della provvisoria esecuzione ha notificato atto di precetto in data 29.5.2023 rimasto inefficace per mancanza di fondi sul c/c della . Pt_1
Pertanto chiede, poiché non risulta alcun pagamento e non viene fornito prova alcuna del pagamento, la condanna per responsabilità aggravata. In riferimento all'art.15 del contratto fa presente che esso fa riferimento alle parti in causa e non al precedente titolare NPTES e comunque non risulta alcuna chiamata in causa estesa a quest'ultima e comunque la ctu risulta essere esplorativa e inutile.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa NI CE
Il Cancelliere
Dott. Luigi Donato
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa NI CE, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1632/2022 a cui risulta riunito il N. 964/23 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Sig. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa DALL'AVV. MARIO PIETRUNTI (C.F.: Controparte_2
) con studio in Campobasso alla Via Francesco Pietrunti n. 20, C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro-tempore sig. (C.F. Controparte_3 Controparte_4
) elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 88, presso e nello C.F._2 studio DALL'AVV. FRANCESCO FILICETTI che la rappresenta e difende
RESISTENTE
OGGETTO:opposizione a d.i. – pagamento canoni locativi -contratto affitto azienda – riconvenzionale per risarcimento danni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 26.04.2022 la si oppone al decreto ingiuntivo n. 360/2022 notificato in data Parte_1
18.3.22 per un importo di € 35.685,00 proposto dalla al fine di ottenere il pagamento di € CP_1
35.685,00 a titolo di canoni di locazione maturati e non pagati relativi al periodo del 6 bimestre 2021, 1 bimestre 2022 e 2 bimestre 2022 e chiede di dichiarare l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo per l'insussistenza dei requisiti di legge, oltre che per intervenuta compensazione del credito;
ritenere, comunque, infondate e non dovute le somme pretese. In accoglimento della domanda riconvenzionale,
pagina 2 di 8 parte opponente chiede di condannare la al pagamento in favore dell'opponente della CP_1 somma di € 400.000,00 o di altra diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno,oltre accessori.
Con comparsa del 13.10.2022, si costituiva la società impugnando e contestando la domanda e CP_1 chiedendo di voler dichiarare il Decreto Ingiuntivo n°360/2022 del 10.3.2022 provvisoriamente esecutivo, con ogni conseguenza di legge;
rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 360/22 del
10.03.2022 e per l'effetto, riconfermare lo stesso;
rigettare in quanto infondata in fatto e diritto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
condannare la opponente, in persona del L.R.P.T., al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio;
con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con decreto del 22.5.22, il G.I. fissava udienza di comparizione al 25.10.22.
Con ordinanza riservata del 30.10.2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto n.
360/2022.
Al presente procedimento, all'udienza del 7.11.23, stante le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, il procedimento n. 964/23 sul medesimo rapporto contrattuale veniva riunito al presente.
La causa veniva istruita con prova testimoniale.
All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa, all'udienza del 10.6.2025, veniva rinviata per la discussione con termine per note difensive.
All'udienza odierna la causa viene decisa con lettura del dispositivo in udienza e deposito contestuale dei motivi del decidere.
La domanda va rigettata.
Preliminarmente, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, si configura come un giudizio ordinario di cognizione in cui l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali dell'art. 2697 c.c.
Di conseguenza, incombe sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre al debitore opponente incombe quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione quindi un fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre
2001 n. 13533).
Compito di codesto giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia pagina 3 di 8 stato correttamente emesso in fase monitoria, ma bensì stabilire se sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione (Cass., Sez. Un., 927/2022).
Orbene, il presente giudizio trae origine dal mancato pagamento di € 35.685,00 a titolo di canoni d'affitto d'azienda di cui al D.I. n. 360/2022 (r.g. 1632/2022) e di € 8.524,00 sempre a titolo di canoni d'affitto d'azienda, di cui al D.I. n. 85/2023 nel proc. n. 964/2023 riunito al presente.
Parte opposta fornisce prova adeguata del credito attraverso il titolo integrante la pretesa ovvero il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 24.04.2020, registrato il 26.04.2020 ove è prevista la corresponsione del canone annuo pari ad € 58.500,00 oltre iva.
Il mancato pagamento del canone di affitto (6 bimestre 2021, 1 bimestre 2022 e 2 bimestre 2022) per
€35.685,00 e per canoni di affitto relativi al periodo dal 01.05.2022 al 13.06.2022 per l'importo complessivo di € 8.524,00, appare pacifico.
Posta la mancata contestazione dei canoni maturati, si tratta di verificare se i motivi di opposizione, alla luce delle eccezioni proposte e dell'istruttoria svolta, sono tali da paralizzare la pretesa creditoria ovvero se costituiscono fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
-Sulla mancanza di prova scritta del credito.
Parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta, assumendo che il provvedimento si fondi esclusivamente su fatture relative a canoni di affitto non pagati.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le fatture, pur idonee a fondare il decreto ingiuntivo nella fase monitoria, non rappresentano piena prova del credito azionato nel giudizio di opposizione, potendo al più costituire un mero indizio, salvo che siano annotate nelle scritture contabili e non contestate. Sarà onere del creditore provare il titolo negoziale e allegare l'inadempimento (Cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Ordinanza n.19944 del 2023; Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 685 del 2024; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 3581 del 2024).
Tuttavia, nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato CP_1 con la in data 24.04.2020 per atto notarile, che costituisce titolo negoziale valido e prova Parte_1 scritta sufficiente ai sensi dell'art. 634 c.p.c. Tale contratto prevede l'obbligo dell'affittuaria di corrispondere canone annuo di euro 58.500,00 oltre IVA, in rate bimestrali anticipate, indipendentemente dal volume di affari registrato.
Pertanto, il motivo va rigettato.
-Sulla nullità per difetto di causa e qualificazione del contratto.
pagina 4 di 8 Con il secondo motivo, l'opponente deduce che il contratto stipulato in data 24.04.2020 sarebbe nullo per difetto di causa, in quanto avente ad oggetto esclusivamente due locali commerciali, privi di bene ed organizzazione idonei a farlo rientrare nello schema contrattuale di una locazione immobiliare.
L'eccezione appare infondata.
Innanzitutto va messo in rilievo che le argomentazioni spese dalla opponente pongono una questione inerente l'esatta qualificazione del rapporto, che non interferisce con la obbligazione di pagamento del canone la quale rimane incontestata e pacifica e pertanto l'argomentazione relativa all'esatto inquadramento giuridico della fattispecie non fa venir la dovutezza degli importi oggetto di monitorio.
In ogni caso, l'eccezione risulta infondata.
L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il discrimine tra affitto di azienda e locazione di immobile risiete nella persistenza di “un'entità organica e capace di vita economica propria, della quale l'immobile configura una mera componente, in rapporto di complementarità ed interdipendenza con gli altri elementi aziendali, ovvero sia in via principale l'immobile medesimo, ancorché dotato di accessori, come entità non produttiva.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
15210 del 2005).
Altresì, l'affitto di azienda si caratterizza per la presenza di un complesso organizzato del cedente, dotato di struttura funzionale e di potenzialità produttiva, che viene trasferito in godimento all'affittuario. Non basta che i beni siano astrattamente idonei a costituire un'azienda: è necessario che al momento della stipula esista un'organizzazione impressa dal cedente, senza che l'affittuario debba creare ex novo tale assetto.
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3888 del 2020)
Nel caso di specie, il contratto ha ad oggetto un ramo di azienda già inserito in un contesto commerciale avviato.
Ed invero, tale ramo, all'atto della stipula del contratto, risultava munito di autorizzazione amministrativa n.
3 rilasciata dal Comune di Santo Stefano di Rogliano il 17.05.2005, elemento che conferma la preesistenza di un'organizzazione aziendale idonea all'esercizio dell'impresa.
Il contratto attribuisce, inoltre, il diritto ad utilizzare le insegne “Expert City” e “Kasanova”, segni distintivi di attività già operanti nel settore, e colloca l'impresa all'interno del Centro Commerciale “Le Porte del
Savuto”, con accesso ai servizi comuni.
A ciò si aggiunge la continuità con la precedente gestione NETPS S.r.l., che aveva esercitato nei medesimi locali attività di vendita di elettrodomestici e casalinghi in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda, pagina 5 di 8 allegato in atti, stipulato con in data 31.03.2015. Questo elemento conferma che il ramo era CP_1 inserito in un contesto organizzativo avviato e dotato di potenzialità produttiva, e che l'affittuaria non ha dovuto creare ex novo l'assetto aziendale, ma si è inserita in una struttura già operativa.
In questo contesto, non rileva il fatto che l'affittuaria ha sostenuto spese per l'allestimento dei locali, poiché nell'affitto di azienda non è necessario il trasferimento dei beni in blocco, ma la presenza di un complesso già organizzato idoneo all'esercizio di un'impresa. Alla luce di quanto sopra esposto, la causa concreta del contratto è lecita e meritevole di tutela, impregiudicato il mancato pagamento dei canoni e la loro dovutezza.
-Sul mancato rispetto delle condizioni contrattuali e domanda riconvenzionale per danni.
Parte opponente assume che l'importo di cui in monitorio non è dovuto per il grave inadempimento degli obblighi contrattuali in cui è incorsa parte opposta.
La avrebbe violato il divieto di concorrenza, non avendo impedito la riapertura di un punto CP_1 vendita da parte della società NETPS S.r.l., operante nello stesso settore e ubicato a breve distanza dai locali oggetto di contratto e ciò avrebbe provocato un grave danno economico all'odierna opponente, oggetto di domanda riconvenzionale per tutti i danni patrimoniali quantificati in € 400.000,00.
L'eccezione non è fondata.
L'art. 2557 c.c., al comma 4, estende il divieto di concorrenza anche al contratto di affitto di azienda, imponendo al concedente di astenersi, per tutta la durata del rapporto, dall'iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell'azienda affittata.
Tale divieto, dunque, opera esclusivamente per la durata del rapporto di affitto e non si applica ai cinque anni successivi previsti per la cessione definitiva, né si estende a soggetti terzi estranei al contratto.
Nel caso di specie, il contratto , all'art. 15, disciplina il divieto di concorrenza per Parte_2
l'affittuario dopo la restituzione del ramo di azienda, vietando di esercitare la medesima attività entro 1000 metri per cinque anni. Non risulta alcuna clausola che obblighi la concedente a impedire a terzi di aprire attività simili, né l'art. 2557 c.c. impone un dovere di vigilanza in tal senso.
Pertanto, la riapertura da parte di non integra alcuna violazione di legge o contratto. Pt_3
Al contrario, il contratto all'art. 16, prevedeva un divieto analogo, limitato però alla Parte_4 durata del contratto. In ogni caso, essendo NETPS S.R.L. un soggetto terzo, tale clausola non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “la disciplina recata dall'art. 2557 cod. civ. in materia di divieto di
pagina 6 di 8 concorrenza è posta a tutela dell'acquirente/affittuario in quanto prescrive obblighi di astensione a carico dell'alienante/locatore” (Tribunale di Roma, sezione V, Sentenza n. 12636 del 2025).
Dal che ne discente il totale rigetto della domanda riconvenzionale infondata in fatto oltrechè improvata.
Un ultimo cenno per evidenziare che l'istruttoria espletata non ha offerto elementi pertinenti rispetto al mancato pagamento dei canoni e/o comunque idonei ad escludere l'obbligo del pagamento od a dimostrare inadempimenti contrattuali a carico di parte opposta ma di contro, le testimonianze hanno confermato e riscontrato i documenti prodotti e gli obblighi ivi assunti.
Pertanto, pacifico l'omesso pagamento del canone per i periodi oggetto di ingiunzione, le eccezioni sollevate non incidono sull'obbligazione principale di pagamento e i decreti ingiuntivi vanno confermati per gli importi rispettivamente ingiunti: € 35.685,00 (decreto n. 360/2022, relativo ai canoni del 6° bimestre
2021, 1° e 2° bimestre 2022) e € 8.524,00 (decreto n. 85/2023, relativo ai canoni dal 01.05.2022 al
13.06.2022), per un importo totale complessivo di € 44.209,00, oltre interessi e spese come per legge.
Accertato che la riconsegna delle chiavi è avvenuta in data 13.06.2022, come da allegato verbale sottoscritto dalle parti, i canoni richiesti e dovuti coprono il periodo fino alla effettiva restituzione dell'immobile.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/14 aggiornato al
DM n. 147/22 sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva ai parametri medi, istruttoria e decisionale ai parametri medi stante l'attività defensionale prestata.
Non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 cpc di condanna per responsabilità aggravata in quanto presupposto per l'applicazione di tale norma è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con male fede o colpa grave, requisiti richiesti anche ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc (cfr. Trib. Verona 28.2.14; Trib. Terni 17.5.10; Trib. Varese 27.5.10).
Quanto alla dichiarazione di avvenuto pagamento formulata da parte opponente in sede conclusiva e reiterata alla presente udienza essa parte integrare mancanza di diligenza della parte in quanto non viene fornita alcuna prova documentale del pagamento e quindi implica che non è stato usata la normale prudenza nel verificare la fondatezza della difesa conclusiva spiegata, manca però la prova della sussistenza del danno subito e la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. avente funzione risarcitoria. Quanto al terzo comma dell'art. 96 cpc, si è espressa la Corte di Cassazione evidenziando che sia la mala fede che la colpa grave -e quindi nella forma di abuso del diritto-devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal pagina 7 di 8 danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, il che non è nel caso di specie attesi i motivi sottesi all'impugnazione (Cass. Ord. N. 19948 del 12.7.2023; Cass. Civ. SU n. 9912 del 2018) che hanno originato il giudizio a prescindere dalla dichiarazione resa in sede conclusiva sfornita di prove ed avulsa dal tenore delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-Rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 360/2022 , Parte_1 già dichiarato esecutivo in corso di causa ai sensi dell'art. 648 cpc e conferma il D.I. n. 85/2023 dichiarandolo esecutivo;
-Condanna la parte ricorrente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
9.257 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa NI CE
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile tra
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 18 novembre 2025, alle ore 10.43, innanzi al Giudice dott. NI CE, sono comparsi:
Per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. l'Avv. PIETRUNTI Parte_1
MARIO oggi sostituito dall'Avv. TOCCI LUCIANO
Per l'Avv. FILICETTI FRANCESCO. CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il/la dott. . Persona_1
L'Avv.Tocci invitato a concludere, si riporta alle proprie difese e insiste per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con condanna della romir al risarcimento dei danni nella somma richiesta in atti con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio e alla restituzione delle somme corrisposte da in forza degli opposti decreti ingiuntivi per i quali si ribatte. CP_1
L'Avv. Filicetti preliminarmente da atto che a seguito della concessione della provvisoria esecuzione ha notificato atto di precetto in data 29.5.2023 rimasto inefficace per mancanza di fondi sul c/c della . Pt_1
Pertanto chiede, poiché non risulta alcun pagamento e non viene fornito prova alcuna del pagamento, la condanna per responsabilità aggravata. In riferimento all'art.15 del contratto fa presente che esso fa riferimento alle parti in causa e non al precedente titolare NPTES e comunque non risulta alcuna chiamata in causa estesa a quest'ultima e comunque la ctu risulta essere esplorativa e inutile.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa NI CE
Il Cancelliere
Dott. Luigi Donato
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa NI CE, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1632/2022 a cui risulta riunito il N. 964/23 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Sig. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa DALL'AVV. MARIO PIETRUNTI (C.F.: Controparte_2
) con studio in Campobasso alla Via Francesco Pietrunti n. 20, C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro-tempore sig. (C.F. Controparte_3 Controparte_4
) elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 88, presso e nello C.F._2 studio DALL'AVV. FRANCESCO FILICETTI che la rappresenta e difende
RESISTENTE
OGGETTO:opposizione a d.i. – pagamento canoni locativi -contratto affitto azienda – riconvenzionale per risarcimento danni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 26.04.2022 la si oppone al decreto ingiuntivo n. 360/2022 notificato in data Parte_1
18.3.22 per un importo di € 35.685,00 proposto dalla al fine di ottenere il pagamento di € CP_1
35.685,00 a titolo di canoni di locazione maturati e non pagati relativi al periodo del 6 bimestre 2021, 1 bimestre 2022 e 2 bimestre 2022 e chiede di dichiarare l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo per l'insussistenza dei requisiti di legge, oltre che per intervenuta compensazione del credito;
ritenere, comunque, infondate e non dovute le somme pretese. In accoglimento della domanda riconvenzionale,
pagina 2 di 8 parte opponente chiede di condannare la al pagamento in favore dell'opponente della CP_1 somma di € 400.000,00 o di altra diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno,oltre accessori.
Con comparsa del 13.10.2022, si costituiva la società impugnando e contestando la domanda e CP_1 chiedendo di voler dichiarare il Decreto Ingiuntivo n°360/2022 del 10.3.2022 provvisoriamente esecutivo, con ogni conseguenza di legge;
rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 360/22 del
10.03.2022 e per l'effetto, riconfermare lo stesso;
rigettare in quanto infondata in fatto e diritto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
condannare la opponente, in persona del L.R.P.T., al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio;
con condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con decreto del 22.5.22, il G.I. fissava udienza di comparizione al 25.10.22.
Con ordinanza riservata del 30.10.2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto n.
360/2022.
Al presente procedimento, all'udienza del 7.11.23, stante le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, il procedimento n. 964/23 sul medesimo rapporto contrattuale veniva riunito al presente.
La causa veniva istruita con prova testimoniale.
All'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa, all'udienza del 10.6.2025, veniva rinviata per la discussione con termine per note difensive.
All'udienza odierna la causa viene decisa con lettura del dispositivo in udienza e deposito contestuale dei motivi del decidere.
La domanda va rigettata.
Preliminarmente, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, si configura come un giudizio ordinario di cognizione in cui l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali dell'art. 2697 c.c.
Di conseguenza, incombe sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre al debitore opponente incombe quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione quindi un fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre
2001 n. 13533).
Compito di codesto giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia pagina 3 di 8 stato correttamente emesso in fase monitoria, ma bensì stabilire se sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione (Cass., Sez. Un., 927/2022).
Orbene, il presente giudizio trae origine dal mancato pagamento di € 35.685,00 a titolo di canoni d'affitto d'azienda di cui al D.I. n. 360/2022 (r.g. 1632/2022) e di € 8.524,00 sempre a titolo di canoni d'affitto d'azienda, di cui al D.I. n. 85/2023 nel proc. n. 964/2023 riunito al presente.
Parte opposta fornisce prova adeguata del credito attraverso il titolo integrante la pretesa ovvero il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 24.04.2020, registrato il 26.04.2020 ove è prevista la corresponsione del canone annuo pari ad € 58.500,00 oltre iva.
Il mancato pagamento del canone di affitto (6 bimestre 2021, 1 bimestre 2022 e 2 bimestre 2022) per
€35.685,00 e per canoni di affitto relativi al periodo dal 01.05.2022 al 13.06.2022 per l'importo complessivo di € 8.524,00, appare pacifico.
Posta la mancata contestazione dei canoni maturati, si tratta di verificare se i motivi di opposizione, alla luce delle eccezioni proposte e dell'istruttoria svolta, sono tali da paralizzare la pretesa creditoria ovvero se costituiscono fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
-Sulla mancanza di prova scritta del credito.
Parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta, assumendo che il provvedimento si fondi esclusivamente su fatture relative a canoni di affitto non pagati.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le fatture, pur idonee a fondare il decreto ingiuntivo nella fase monitoria, non rappresentano piena prova del credito azionato nel giudizio di opposizione, potendo al più costituire un mero indizio, salvo che siano annotate nelle scritture contabili e non contestate. Sarà onere del creditore provare il titolo negoziale e allegare l'inadempimento (Cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Ordinanza n.19944 del 2023; Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 685 del 2024; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 3581 del 2024).
Tuttavia, nel caso di specie, la ha prodotto il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato CP_1 con la in data 24.04.2020 per atto notarile, che costituisce titolo negoziale valido e prova Parte_1 scritta sufficiente ai sensi dell'art. 634 c.p.c. Tale contratto prevede l'obbligo dell'affittuaria di corrispondere canone annuo di euro 58.500,00 oltre IVA, in rate bimestrali anticipate, indipendentemente dal volume di affari registrato.
Pertanto, il motivo va rigettato.
-Sulla nullità per difetto di causa e qualificazione del contratto.
pagina 4 di 8 Con il secondo motivo, l'opponente deduce che il contratto stipulato in data 24.04.2020 sarebbe nullo per difetto di causa, in quanto avente ad oggetto esclusivamente due locali commerciali, privi di bene ed organizzazione idonei a farlo rientrare nello schema contrattuale di una locazione immobiliare.
L'eccezione appare infondata.
Innanzitutto va messo in rilievo che le argomentazioni spese dalla opponente pongono una questione inerente l'esatta qualificazione del rapporto, che non interferisce con la obbligazione di pagamento del canone la quale rimane incontestata e pacifica e pertanto l'argomentazione relativa all'esatto inquadramento giuridico della fattispecie non fa venir la dovutezza degli importi oggetto di monitorio.
In ogni caso, l'eccezione risulta infondata.
L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il discrimine tra affitto di azienda e locazione di immobile risiete nella persistenza di “un'entità organica e capace di vita economica propria, della quale l'immobile configura una mera componente, in rapporto di complementarità ed interdipendenza con gli altri elementi aziendali, ovvero sia in via principale l'immobile medesimo, ancorché dotato di accessori, come entità non produttiva.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
15210 del 2005).
Altresì, l'affitto di azienda si caratterizza per la presenza di un complesso organizzato del cedente, dotato di struttura funzionale e di potenzialità produttiva, che viene trasferito in godimento all'affittuario. Non basta che i beni siano astrattamente idonei a costituire un'azienda: è necessario che al momento della stipula esista un'organizzazione impressa dal cedente, senza che l'affittuario debba creare ex novo tale assetto.
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3888 del 2020)
Nel caso di specie, il contratto ha ad oggetto un ramo di azienda già inserito in un contesto commerciale avviato.
Ed invero, tale ramo, all'atto della stipula del contratto, risultava munito di autorizzazione amministrativa n.
3 rilasciata dal Comune di Santo Stefano di Rogliano il 17.05.2005, elemento che conferma la preesistenza di un'organizzazione aziendale idonea all'esercizio dell'impresa.
Il contratto attribuisce, inoltre, il diritto ad utilizzare le insegne “Expert City” e “Kasanova”, segni distintivi di attività già operanti nel settore, e colloca l'impresa all'interno del Centro Commerciale “Le Porte del
Savuto”, con accesso ai servizi comuni.
A ciò si aggiunge la continuità con la precedente gestione NETPS S.r.l., che aveva esercitato nei medesimi locali attività di vendita di elettrodomestici e casalinghi in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda, pagina 5 di 8 allegato in atti, stipulato con in data 31.03.2015. Questo elemento conferma che il ramo era CP_1 inserito in un contesto organizzativo avviato e dotato di potenzialità produttiva, e che l'affittuaria non ha dovuto creare ex novo l'assetto aziendale, ma si è inserita in una struttura già operativa.
In questo contesto, non rileva il fatto che l'affittuaria ha sostenuto spese per l'allestimento dei locali, poiché nell'affitto di azienda non è necessario il trasferimento dei beni in blocco, ma la presenza di un complesso già organizzato idoneo all'esercizio di un'impresa. Alla luce di quanto sopra esposto, la causa concreta del contratto è lecita e meritevole di tutela, impregiudicato il mancato pagamento dei canoni e la loro dovutezza.
-Sul mancato rispetto delle condizioni contrattuali e domanda riconvenzionale per danni.
Parte opponente assume che l'importo di cui in monitorio non è dovuto per il grave inadempimento degli obblighi contrattuali in cui è incorsa parte opposta.
La avrebbe violato il divieto di concorrenza, non avendo impedito la riapertura di un punto CP_1 vendita da parte della società NETPS S.r.l., operante nello stesso settore e ubicato a breve distanza dai locali oggetto di contratto e ciò avrebbe provocato un grave danno economico all'odierna opponente, oggetto di domanda riconvenzionale per tutti i danni patrimoniali quantificati in € 400.000,00.
L'eccezione non è fondata.
L'art. 2557 c.c., al comma 4, estende il divieto di concorrenza anche al contratto di affitto di azienda, imponendo al concedente di astenersi, per tutta la durata del rapporto, dall'iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell'azienda affittata.
Tale divieto, dunque, opera esclusivamente per la durata del rapporto di affitto e non si applica ai cinque anni successivi previsti per la cessione definitiva, né si estende a soggetti terzi estranei al contratto.
Nel caso di specie, il contratto , all'art. 15, disciplina il divieto di concorrenza per Parte_2
l'affittuario dopo la restituzione del ramo di azienda, vietando di esercitare la medesima attività entro 1000 metri per cinque anni. Non risulta alcuna clausola che obblighi la concedente a impedire a terzi di aprire attività simili, né l'art. 2557 c.c. impone un dovere di vigilanza in tal senso.
Pertanto, la riapertura da parte di non integra alcuna violazione di legge o contratto. Pt_3
Al contrario, il contratto all'art. 16, prevedeva un divieto analogo, limitato però alla Parte_4 durata del contratto. In ogni caso, essendo NETPS S.R.L. un soggetto terzo, tale clausola non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “la disciplina recata dall'art. 2557 cod. civ. in materia di divieto di
pagina 6 di 8 concorrenza è posta a tutela dell'acquirente/affittuario in quanto prescrive obblighi di astensione a carico dell'alienante/locatore” (Tribunale di Roma, sezione V, Sentenza n. 12636 del 2025).
Dal che ne discente il totale rigetto della domanda riconvenzionale infondata in fatto oltrechè improvata.
Un ultimo cenno per evidenziare che l'istruttoria espletata non ha offerto elementi pertinenti rispetto al mancato pagamento dei canoni e/o comunque idonei ad escludere l'obbligo del pagamento od a dimostrare inadempimenti contrattuali a carico di parte opposta ma di contro, le testimonianze hanno confermato e riscontrato i documenti prodotti e gli obblighi ivi assunti.
Pertanto, pacifico l'omesso pagamento del canone per i periodi oggetto di ingiunzione, le eccezioni sollevate non incidono sull'obbligazione principale di pagamento e i decreti ingiuntivi vanno confermati per gli importi rispettivamente ingiunti: € 35.685,00 (decreto n. 360/2022, relativo ai canoni del 6° bimestre
2021, 1° e 2° bimestre 2022) e € 8.524,00 (decreto n. 85/2023, relativo ai canoni dal 01.05.2022 al
13.06.2022), per un importo totale complessivo di € 44.209,00, oltre interessi e spese come per legge.
Accertato che la riconsegna delle chiavi è avvenuta in data 13.06.2022, come da allegato verbale sottoscritto dalle parti, i canoni richiesti e dovuti coprono il periodo fino alla effettiva restituzione dell'immobile.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/14 aggiornato al
DM n. 147/22 sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva ai parametri medi, istruttoria e decisionale ai parametri medi stante l'attività defensionale prestata.
Non può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 cpc di condanna per responsabilità aggravata in quanto presupposto per l'applicazione di tale norma è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con male fede o colpa grave, requisiti richiesti anche ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc (cfr. Trib. Verona 28.2.14; Trib. Terni 17.5.10; Trib. Varese 27.5.10).
Quanto alla dichiarazione di avvenuto pagamento formulata da parte opponente in sede conclusiva e reiterata alla presente udienza essa parte integrare mancanza di diligenza della parte in quanto non viene fornita alcuna prova documentale del pagamento e quindi implica che non è stato usata la normale prudenza nel verificare la fondatezza della difesa conclusiva spiegata, manca però la prova della sussistenza del danno subito e la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. avente funzione risarcitoria. Quanto al terzo comma dell'art. 96 cpc, si è espressa la Corte di Cassazione evidenziando che sia la mala fede che la colpa grave -e quindi nella forma di abuso del diritto-devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal pagina 7 di 8 danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, il che non è nel caso di specie attesi i motivi sottesi all'impugnazione (Cass. Ord. N. 19948 del 12.7.2023; Cass. Civ. SU n. 9912 del 2018) che hanno originato il giudizio a prescindere dalla dichiarazione resa in sede conclusiva sfornita di prove ed avulsa dal tenore delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-Rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 360/2022 , Parte_1 già dichiarato esecutivo in corso di causa ai sensi dell'art. 648 cpc e conferma il D.I. n. 85/2023 dichiarandolo esecutivo;
-Condanna la parte ricorrente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
9.257 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa NI CE
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