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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5 8 6 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E CP_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi rispettivamente dagli
[...]
avvocati ANTONIO ADRAGNA e DONATELLA
BUSCAINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 21/05/2025, i coniugi esposero che in data 25/06/1992 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale erano nati i figli (4/6/1996), maggiorenne ed Per_1 economicamente autonomo, e (8/10/2000), Per_2
maggiorenne ed economicamente non autonoma.
Precisarono che con decreto n. 12/2012 del
27/01/2012 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_2
non economicamente autonoma.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa quindici anni. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento del la figlia maggiorenne non autonoma economicamente.
perde il cognome del marito Parte_3
che con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso
[...] Parte_3
depositato in data 21/05/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_2
e in Trapani
[...] Parte_3
il 25/06/1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 176, parte II,
serie A, anno 1992, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il Parte_3
cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 22/07/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E H A M E L G I U D I C E CP_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi rispettivamente dagli
[...]
avvocati ANTONIO ADRAGNA e DONATELLA
BUSCAINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 21/05/2025, i coniugi esposero che in data 25/06/1992 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale erano nati i figli (4/6/1996), maggiorenne ed Per_1 economicamente autonomo, e (8/10/2000), Per_2
maggiorenne ed economicamente non autonoma.
Precisarono che con decreto n. 12/2012 del
27/01/2012 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_2
non economicamente autonoma.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 10 luglio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa quindici anni. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative al mantenimento del la figlia maggiorenne non autonoma economicamente.
perde il cognome del marito Parte_3
che con il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso
[...] Parte_3
depositato in data 21/05/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_2
e in Trapani
[...] Parte_3
il 25/06/1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 176, parte II,
serie A, anno 1992, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il Parte_3
cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 22/07/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa