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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11096 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.06.2025, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 44387 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_1
di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Cristina Moro presso il cui studio elett.te domicilia in Roma Viale Mazzini n. 13
E
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata CP_1
all'atto di citazione, dall'Avv. Cristina Moro presso il cui studio elett.te domicilia in Roma
Viale Mazzini n. 13
OPPONENTI
E
in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in calce Controparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Daniele Caneva e Christian Busca che elett.te domicilia presso lo studio dei nominati procuratori in Milano alla Via Meravigli n. 14
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da nota in atti e atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le società attrici chiamavano a comparire innanzi a questo Tribunale la così proponendo opposizione all'atto di precetto Controparte_3 con cui la convenuta aveva intimato alla il pagamento della somma Parte_1
di €.1.131.984,20 oltre interessi successivi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale, oltre spese ed accessori, in forza del contratto di mutuo fondiario per Notar in Persona_1
Roma del 17/07/2008 Repertorio n. 76275, Raccolta n. 10333 e del contratto di mutuo fondiario per Notar in Roma del 10/12/2008 Repertorio n. 76632, Persona_1
Raccolta n. 10.431. Il precetto era stato notificato alla ai sensi degli artt. 602 e CP_1
ss.
All'uopo, parte attrice deduceva la nullità dell'intimato precetto, adducendo 1) l'inidoneità dei contratti di mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo, in quanto privi dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., sulla scorta della nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
n. 12007/2024; 2)
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione della per Controparte_2
infondatezza delle pretese di parte opposta, che non avrebbe tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dalla società intimata;
3) la violazione del principio del ne bis in idem,
per aver azionato un precetto del tutto identico ad altro precedentemente notificato e seguito da procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi questo Tribunale.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto con il favore delle spese e competenze di causa e la condanna di parte opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda attrice con il favore Controparte_2
delle spese di lite.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, come già motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, con riferimento alla prima delle motivazioni a sostegno dell'opposizione sopra richiamate, questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dal principio di recente enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in
deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla
direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé
solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche
con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. SS.UU. n.
5968 del 06/03/2025).
Nel caso in esame, risultano incontestate le seguenti circostanze:
l'accreditamento delle somme erogate nel medesimo giorno della stipula dei contratti mediante accredito delle stesse sul conto corrente intestato alla Parte_1
il rilascio di quietanza con conseguente assunzione dell'obbligazione, univoca, espressa e incondizionata, di restituire le somme date a mutuo;
l'avvenuto svincolo delle somme, che costituisce la fase esecutiva del contratto e non attiene al perfezionamento dello stesso e che, in base ai suddetti principi espressi dalla
Suprema Corte, non necessita di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo attesti.
I due contratti di mutuo fondiario azionati, pertanto, devono ritenersi idonei a costituire validi titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Con riferimento alla seconda delle questioni sollevate da parte opponente a sostegno della sua tesi difensiva, va rilevato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. n.5515 del 29/02/2008).
Nell'ipotesi che ci occupa, parte opponente non ha fornito adeguata prova dell'avvenuto dedotto adempimento dell'obbligazione pecuniaria a suo carico, essendosi limitata a depositare delle ricevute di bonifico, che, da sole, non sono sufficienti a dimostrare l'estinzione, anche solo parziale, del debito. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il pagamento di un'obbligazione pecuniaria “postula il trasferimento, concretantesi in una 'traditio' anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del 'solvens' a quella dello 'accipiens' e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate” (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass.
15359/2019). “La semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante dall'annotazione, non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento” in quanto “tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine” (Cass. n. 8046/2023).
In ordine alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem va rilevato che “non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla
totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese,
compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo
precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. N. 19876 del
29/08/2013).
Risulta, altresì, per tabulas, l'intervenuta declaratoria di estinzione della procedura esecutiva intrapresa da in danno della successivamente Controparte_2 Parte_1
alla notifica del precedente atto di precetto cui fa riferimento parte opponente (v. doc. 5
allegato alle note in trattazione scritta depositate da parte opposta)
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Per tutti i motivi sopra esposti non può trovare accoglimento la domanda di parte attrice di condanna dell'opposta per lite temeraria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura di cui al dispositivo, di ufficio, in assenza di notula, e ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 18.977,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 23.7.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.06.2025, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 44387 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù Parte_1
di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Cristina Moro presso il cui studio elett.te domicilia in Roma Viale Mazzini n. 13
E
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata CP_1
all'atto di citazione, dall'Avv. Cristina Moro presso il cui studio elett.te domicilia in Roma
Viale Mazzini n. 13
OPPONENTI
E
in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in calce Controparte_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Daniele Caneva e Christian Busca che elett.te domicilia presso lo studio dei nominati procuratori in Milano alla Via Meravigli n. 14
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da nota in atti e atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le società attrici chiamavano a comparire innanzi a questo Tribunale la così proponendo opposizione all'atto di precetto Controparte_3 con cui la convenuta aveva intimato alla il pagamento della somma Parte_1
di €.1.131.984,20 oltre interessi successivi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale, oltre spese ed accessori, in forza del contratto di mutuo fondiario per Notar in Persona_1
Roma del 17/07/2008 Repertorio n. 76275, Raccolta n. 10333 e del contratto di mutuo fondiario per Notar in Roma del 10/12/2008 Repertorio n. 76632, Persona_1
Raccolta n. 10.431. Il precetto era stato notificato alla ai sensi degli artt. 602 e CP_1
ss.
All'uopo, parte attrice deduceva la nullità dell'intimato precetto, adducendo 1) l'inidoneità dei contratti di mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo, in quanto privi dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., sulla scorta della nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
n. 12007/2024; 2)
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione della per Controparte_2
infondatezza delle pretese di parte opposta, che non avrebbe tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dalla società intimata;
3) la violazione del principio del ne bis in idem,
per aver azionato un precetto del tutto identico ad altro precedentemente notificato e seguito da procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi questo Tribunale.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto con il favore delle spese e competenze di causa e la condanna di parte opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda attrice con il favore Controparte_2
delle spese di lite.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, come già motivato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, con riferimento alla prima delle motivazioni a sostegno dell'opposizione sopra richiamate, questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dal principio di recente enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in
deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla
direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé
solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche
con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. SS.UU. n.
5968 del 06/03/2025).
Nel caso in esame, risultano incontestate le seguenti circostanze:
l'accreditamento delle somme erogate nel medesimo giorno della stipula dei contratti mediante accredito delle stesse sul conto corrente intestato alla Parte_1
il rilascio di quietanza con conseguente assunzione dell'obbligazione, univoca, espressa e incondizionata, di restituire le somme date a mutuo;
l'avvenuto svincolo delle somme, che costituisce la fase esecutiva del contratto e non attiene al perfezionamento dello stesso e che, in base ai suddetti principi espressi dalla
Suprema Corte, non necessita di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo attesti.
I due contratti di mutuo fondiario azionati, pertanto, devono ritenersi idonei a costituire validi titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Con riferimento alla seconda delle questioni sollevate da parte opponente a sostegno della sua tesi difensiva, va rilevato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. n.5515 del 29/02/2008).
Nell'ipotesi che ci occupa, parte opponente non ha fornito adeguata prova dell'avvenuto dedotto adempimento dell'obbligazione pecuniaria a suo carico, essendosi limitata a depositare delle ricevute di bonifico, che, da sole, non sono sufficienti a dimostrare l'estinzione, anche solo parziale, del debito. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il pagamento di un'obbligazione pecuniaria “postula il trasferimento, concretantesi in una 'traditio' anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del 'solvens' a quella dello 'accipiens' e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate” (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass.
15359/2019). “La semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante dall'annotazione, non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento” in quanto “tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine” (Cass. n. 8046/2023).
In ordine alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem va rilevato che “non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla
totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese,
compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo
precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. N. 19876 del
29/08/2013).
Risulta, altresì, per tabulas, l'intervenuta declaratoria di estinzione della procedura esecutiva intrapresa da in danno della successivamente Controparte_2 Parte_1
alla notifica del precedente atto di precetto cui fa riferimento parte opponente (v. doc. 5
allegato alle note in trattazione scritta depositate da parte opposta)
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Per tutti i motivi sopra esposti non può trovare accoglimento la domanda di parte attrice di condanna dell'opposta per lite temeraria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura di cui al dispositivo, di ufficio, in assenza di notula, e ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 18.977,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 23.7.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio