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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente definitiva
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno11.07.2025 e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in proprio ed in qualità di eredi di rappresentati e difesi dall' avv. Persona_1
LA AR, giusta procura in atti
Attori
, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall' avv. Controparte_1
ET UN;
Convenuta
, rappresentato e difeso dall' avv. Alberto Colella, giusta delega in Controparte_2 atti;
Convenuto
; Controparte_3
Convenuta contumace;
OGGETTO: azione risarcitoria in seguito sinistro stradale mortale.
Conclusioni: all'udienza cartolare dell' 11.07.2025 , le parti costituite concludevano come da note ritualmente depositate.
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria proposta dagli attori in Parte_1 qualità di moglie, e in qualità di figli, nonché Parte_2 Parte_5 Pt_3
e in qualità di nipoti ex filia, per i danni patrimoniali e non
[...] Parte_4 patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditario in seguito alla morte del prossimo congiunto , deceduto in data 18.05.2020 , per effetto delle gravi Persona_1 lesioni subite in seguito ad un sinistro che lo aveva visto coinvolto il giorno
9.01.2020.
Nel libello introduttivo gli attori evindenziano che il giorno 09/01/2020, alle ore
10.55 circa, il sig. , alla guida del proprio motociclo Harley Persona_1
SO tg.CG08151, percorreva la Via Nettuno (strada rettilinea e pianeggiante con un'unica carreggiata a due corsie, una per senso di marcia), con direzione di marcia
Cisterna-Borgo Montella, in territorio del Comune di Cisterna di Latina (LT). Dalla corsia di marcia opposta, sopraggiungeva il sig. alla guida della Controparte_2
Volkwagen Polo tg. BD990PJ di proprietà di ed assicurata con la Controparte_3
, il quale, giunto all'altezza del civico 304, posto a sinistra Controparte_1 rispetto alla sua direzione di marcia, iniziava una manovra di svolta a sinistra con l'intenzione di entrare nel corrispondente accesso carrabile, durante detta manovra di svolta a sinistra, entrava in collisione con la moto Harley SO condotta dal il quale percorreva la medesima strada dalla direzione opposta. Per_1
L'impatto tra i veicoli riguardava le rispettive parti anteriori e si concretizzava all'interno della corsia di marcia del motociclo, dove è stato rilevato il punto d'urto
(cfr. rapporto giudiziario della polizia Municipale).
In conseguenza e per effetto dell'urto, il sig. veniva proiettato Persona_1 alcuni metri in avanti, mentre il motociclo deviava verso destra (rispetto alla sua direzione di marcia) colpendo la parte spigolare anteriore sinistra dell'autovettura BMW tg. FH836ML, condotta da in quel momento ferma in Parte_6 corrispondenza dell'accesso civico n. 304, in attesa di immettersi su Via Nettuno.
In seguito al sinistro il riportava gravissime lesioni con una Persona_1 diagnosi del personale del 118 del P.S. di Latina, consistente in:”Politrauma (multiple fratture costali ), frattura di bacino, frattura arto inf. sinistro e arto sup destro.
Prognosi riservata e ricovero in rianimazione”. Successivamente, in conseguenza e per effetto delle lesioni subite, il sig. ecedeva presso il nosocomio di Formia Per_1 il 18/05/20, a distanza di 130 giorni dalla data dell'incidente.
Gli attori pertanto, a titolo proprio e di aventi causa dal de cuius , Persona_1 agivano in giudizio chiedendo il ristoro dei danni non patrimoniali subiti iure proprio per rottura del rapporto parentale, nonché patrimoniali per perdita del contributo economico loro fornito dal de cuius, nonché iure hereditario in relazione al danno biologico terminale e catrastrofale (tanatologoico) maturato nella sfera giuridica del loro dante causa, stante il sopraggiungere della morte in seguito ad un ampio lasso temporale ed in seguito ad una lucida agonia, oltre danni materiali al motociclo e spese funerarie.
Si costituiva la , contestando la domanda sia nell' an che nel Controparte_1 quantum, prospettando una dinamica del sinistro parzialmente diversa rispetto a quella descritta dagli attori;
in particolare, veniva ascritta la responsabilità dell' incidente anche alla concorrente responsabilità del motociclista, il quale avrebbe mantenuto una elevata velocità prima dell' impatto- superiore ai 50 km/h vigenti nel tratto stradale interessato dal sinistro- e pari a 74 km/H; il secondo la Per_1 ricostruzione del consulente della Compagnia, attesa la velocità, non si sarebbe avvisto per tempo del sopraggiungere dell' autovettura che aveva già impegnato la corsia di pertinenza della moto nell' intento di svoltare a sinistra ed immettersi in un accesso privato;
in ogni caso, la difesa della compagnia assicurativa convenuta contestava anche il quantum debeatur, ritenuto eccessivo e non provato;
dava atto della corresponsione nella fase stragiudiziale delle seguenti somme, trattenute dagli attori solo a titolo di acconto: € 162.150,00 € Parte_1 Parte_2
138.000,00. € 124.000,00 , nulla era invece riconosciuto ai nipoti Parte_5
e in assenza di dimostrazione di un concreto legame Parte_3 Parte_4 affettivo con il de cuius.
La causa, veniva istruita mediante prove orali ed acquisizione della produzioni documentali allegate dalle parti. ______________________
In merito alla dinamica del sinistro, ritiene questo giudicante, nel richiamare quanto già espresso con ordinanza depositata in data 5.07.20, del tutto esaustive le risultanze degli accertamenti tecnici di cui alla consulenza tecnica redatta su incarico della
Procura della Repubblica di Latina nell' ambito del procedimento penale a carico di in relazione al sinistro di cui è causa, elaborato a firma dell' ing. Controparte_2 confortato dalle ulteriori risultanze istruttorie, ovvero rapporto del Per_2
Comando della Polizia Municipale di Cisterna di Latina, intervenuta sui luoghi di causa e che trova ulteriore riscontro nelle SIT rese dall' informatore , Testimone_1 testimone oculare del sinistro in quanto seguiva l' autovettura Polo nello stesso senso di marcia
Invero, l'ausiliare del pubblico ministero a seguito degli accertamenti effettuati è pervenuto alle condivisibili conclusioni secondo cui l' innesco della causa immediata che ha prodotto l' evento de quo, va posto a carico della condotta di guida del conducente dell' autovettura Volkwagen Polo tg. BD990PJ, il Controparte_2 quale, nell' effettuare la manovra di svolta a sinistra, nella circostanze di tempo e di luogo sopradescritte, ometteva di dare la dovuta precedenza al motociclo Harley
SO condotto da che proveniva dall' opposto senso di Persona_1 marcia.
L' impatto di natura frontale ( con maggior interessamento per l' autovettura della parte anteriore sinistra) si verificava all' interno della corsia di pertinenza del motociclo ( cfr scheda planimentrica in scala ricostruttiva della fase di impatto, pag
22 della consulenza in atti).
Va rappresentato il valore particolarmente probante della consulenza in atti in quanto fondata e suffragata dalle acquisite immagini di due telecamere di video Sorveglianza di una ditta adiacente i luoghi di causa che riprendevano le varie fasi del sinistro;
una videoripresa in particolare, come da fotogrammi allegati, riprendeva il momento dell' impatto e le fasi immediatamente antecedenti;
documentazione che ha consentito al consulente una puntuale ed esaustiva ricostruzione della dinamica anche in relazione alla velocità dei mezzi, essendo stato verificato dalle riprese in atti il tempo intercorso tra le fasi di inizio manovra dell' autovettura Polo e l' impatto con la moto.
In particolare, l'evento dannoso non è avvenuto nell'ambito temporale di percezione e reazione del motociclista, poiché l'automobilista ha iniziato la manovra a sinistra appena 1, 17 secondi prima dell'urto , tant'è che il non ha avuto Persona_1 la possibilità di porre in essere una manovra di emergenza, come frenare ovvero deviare la moto poiché si trovava ad appena 22,6 metri dall'autoveicolo.
Evidenzia il CTP come valore medio di percezione ( tempo psico-tecnico di reazione)
è di 1,20 secondi, quindi anche ipotizzando una velocità del motoclista pari a 50 KM
/H (limite di velocità vigente sul tratto di strada in questione) il de cuius non avrebbe comunque avuto il tempo psico-tecnico di reazione sufficiente per effettuare una manovra di emergenza idonea a scongiurare l' impatto.
Dunque, sul piano giuridico, non vi è nesso causale tra il sinistro e l'eccesso di velocità riscontrato a carico del motociclista che viaggiava al momento dell' impatto ad una velocità calcolata dal consulente in 68 KM/H, attesa la rilevanza causale assorbente dell' incauta manovra del conducente dell' autovettura Polo;
inoltre, non è possibile ipotizzare in ragione di uno scarto non particolarmente rilevante tra la velocità consentita ( 50 km/H ) e quella mantenuta prima dell' impatto dal ( 68 km/H) Per_3 che in caso di una velocità nei limiti da parte del centauro il sinistro non avrebbe avuto comunque conseguenze letali.
Tale ricostruzione risulta poi suffragata dal rapporto della Polizia Municipale di
Cisterna di Latina con le foto allegate, rilievi degli operanti e schizzo planimetrico del sinistro, e relativa comunicazione notizie reato da cui è scaturito poi il procedimento penale a carico del convenuto con rinvio per giudizio immediato, Controparte_2 scelta del rito che presuppone un' evidenza della prova.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio ritiene questo giudicante chiara la dinamica del sinistro, sicchè l' espletamento in questa sede di una ulteriore CTU cinematica sarebbe stata esplorativa così come ultronee sono le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla come già evidenziato da questo Controparte_1 giudicante con ordinanza del 6.07.2022 da intendersi parte integrante della presente sentenza.
Sul punto, va osservato che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass civ. N. 19521/2019).
Dunque, alla luce dei quanto sopra, ritiene questo giudicante dimostrata l' esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. Controparte_2
Sotto il profilo della quantificazione del danno non patrimoniale, occorre distinguere le componenti del danno iure proprio subito dagli attori da quelle del danno iure ereditario, per essere il diritto maturato e sorto nella sfera giuridica del loro dante causa poi deceduto per poi trasferirsi agli eredi iure successionis.
Sotto il primo profilo si fa riferimento al cd danno da perdita del rapporto parentale di natura prettamente equitativa che viene liquidato secondo i parametri offerti dalle tabelle del Tribunale di Milano alla luce delle allegazioni di parte e tenuto conto dell' istruttoria espletata in merito alla dimostrazione dell' intensità del legame affettivo tra il de cuius e gli attori..
In particolare, va osservato come secondo i giudici della Suprema Corte in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. ( Cass. Civ 26300/2021).
Alla luce di quanto sopra le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione ed introducono il valore punto pari nella fattispecie a € 3911,00 ( per un massimo di 118 punti) e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti ovvero l' età della vittima primaria, l' età della vittima secondaria, l' eventuale convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, qualità ed intensità del rapporto affettivo che caratterizza lo specifico rapporto. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Nella fattispecie, con riferimento alla posizione di , moglie del de cuius, Parte_1 per la quantificazione del danno si è tenuto conto delle allegazioni fornite dagli attori in merito alle circostanze di fatto sopra indicate, rilevanti ed apprezzabili ai fini della quantificazione del danno e specificamente : 1) età della vittima primaria ( anni 67);
2) età del congiunto ( 66); 3) composizione del nucleo familiare ( cfr. Certificato
Stato Famiglia che ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali) ; 3 ) convivenza con moglie, figlia e nipoti, come da Certificato Stato di famiglia e prove orali espletate;
4) intensità affettiva in concreto delle relazioni, qualificata di carattere medio, tenuto conto delle risultanze delle prove orali espletate e delle fotografie allegate nelle quali viene ritratto il in compagnia dei componenti Controparte_4 familiari in momenti ludico-ricreativi, prove che hanno dato atto di un quadro familiare sereno ed armonioso e di una coppia unita e coesa.
Alla luce dei suddetti parametri si perviene alla liquidazione del danno in favore di
(moglie convivente) nella misura di € 281.582,00 Parte_1
.Con riferimento alla posizione della figlia convivente di anni 41 al Parte_2 momento del decesso tenuto conto dei parametri sopraindicati l' importo liquidato è pari ad € 297.236,00, mentre in relazione al figlio , non convivente Parte_5 di anni 36, € 242.482,00.
Con riferimento alla posizione dei nipoti e , Parte_3 Parte_4 rispettivamente di anni 4 e anni 4 e conviventi all' interno di una medesimo stabile con il de cuius, l' importo complessivo da riconoscersi è pari ad € 125.652,00 alla luce dei parametri sopra indicati.
Con riferimento alla posizione dei nipoti, va osservato che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato rilevante e come tale meritevole di ristoro risarcitorio, necessita di prova di un concreto legame affettivo, circostanza nella fattispecie dimostrata, alla luce della acclarata sussistenza di un rapporto molto coeso ed intenso anche in ragione della dimostrata convivenza che consentiva al nonno di dedicare molto del suo tempo alla cura ed educazione dei nipoti.
Dunque, in concreto si è pervenuti alle suddette quantificazioni, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto emerse alla luce dell' istruttoria espletata (personalizzazione danno non patrimoniale (ex Cass SU 26972/2008) e nella specie:
l' età della vittima l' età dei parenti sopravvissuti che hanno richiesto il ristoro dei danni , la composizione del nucleo familiare, nonché della coabitazione con la vittima
(certificato di Stato di Famiglia allegato) intensità in concreto del vincolo affettivo.
In tal senso, va difatti osservato che in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso(
Cass. civ. 28989/2019)
In tal senso, anche la prova orale espletata, ha confermato che il de cuius aveva uno stabile legame affettivo con tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il figlio non convivente, con il quale condivideva la passione per la moto, condivideva con i più stretti congiunti la quotidianità e lo svolgimento di attività ludico ricreative e costituiva un perno fondamentale per l' intera famiglia in senso allargato, convivendo oltre che con la moglie anche con la figlia ed i nipoti all' interno di uno Pt_2 stesso stabile seppur s piani diversi;
particolarmente saldo è stato dimostrato essere anche il legame con i nipoti al quale dedicava molto del suo tempo libero accompagnandoli nelle vacanze estive e trascorrendo con loro giornate in spiaggia e/o in montagna e passeggiate in bicicletta.
Dall' istruttoria orale è emerso pertanto che la perdita prematura di CP_4
ha senz' altro lasciato un vuoto incolmabile all' interno della famiglia con
[...] un conseguenziale stravolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali di tutti i componenti, le cui vite per lungo tempo sono state stravolte dalla perdita del loro caro ( cfr. deposizioni udienza verbale del 23.03.2023 e certificazioni mediche in atti).
Dunque. la liquidazione di cui sopra, seppur improntata necessariamente ad una logica equitativa ha tenuto conto dei parametri sopradescritti ai fini di una determinazione del danno non patrimoniale in termini il più possibili, obiettivi ed adeguati rispetto al pregiudizio concretamente subito da ciascun parente o affetto stretto della vittima primaria.
Con riferimento poi ai danni patrimoniali futuri subiti dagli attori, consistenti nella dedotta perdita del contributo al mantenimento ed al sostentamento familiare, va osservato, in termini generali che i danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore di un prossimo congiunto in caso di perdita di un componente il nucleo familiare vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi che per la pratica di vita, improntata a regole etico - sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato , alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Nel caso in esame gli attori hanno dimostrato che al momento del sinistro il
[...]
conviveva con la moglie ed era percettore di una pensione Per_1 Parte_1 al netto delle detrazioni fiscali pari ad € 2.197,29 mensili ( cedolino allegato ed estratto pensionistico).
Non può essere riconosciuta legittimazione attiva sostanziale all' attrice Pt_2 in relazione a tale voce di danno atteso che, nonostante convivente con il
[...] padre, dimorava con il proprio nucleo familiare al piano inferiore dell' abitazione unitamente al marito ed ai figli, come da Stato di Famiglia Controparte_5 allegato, pertanto in assenza di allegazioni di segno contrario deve ragionevolemnte inferirsene l' autonomia economica.
Pertanto ai fini della quantificazione di tale posta risarcitoria si deve tener conto: 1) dell' età del de cuius al momento del decesso ( anni 67); 2) dell' Persona_4 età della moglie , diretta beneficiaria di quota dei contributi economici, Parte_1
(anni 66); 3) della probabile e ragionevole destinazione, in una logica prudenziale, di almeno il 50% del trattamento pensionistico al sostentamento della moglie;
4) dell' aspettativa di vita del de cuius pari ad almeno altri 13 anni, in assenza del sinistro.
Invero, la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta, per la moglie, moltiplicando il reddito annuo perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente e deve essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sè, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito ( Cass. Civ.ord 6619/2018)
Pertanto, nella fattispecie, il lucro cessante derivante dalla perdita economica subita dalla è pari complessivamente alla somma 2.197,29:2 x 13 mensilità (reddito Pt_1 annuo netto ) x 13 anni ( arco temporale durante il quale sarebbe stato verosimlmente corrisposto il contrbuto) , per un importo complessivo di € 371.342,01
In punto di liquidazione di tale specifica voce di danno, va osservato che qualora occorra procedere alla liquidazione di un danno futuro non determinabile con assoluta precisione, il giudice, relativamente al lucro cessante, deve attenersi a calcoli di probabilità da compiersi, a norma dell'art. 2056 c.c., con equo apprezzamento delle circostanze del caso, compresa, in ipotesi di morte del congiunto, l'accertata probabilità di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i superstiti avrebbero beneficiato in difetto dell'evento lesivo, e tenendo conto - quale parametro orientativo per la determinazione dei guadagni futuri - che la vittima, in relazione all'età e alle condizioni socio-economiche, avrebbe potuto conseguire dal suo lavoro.
Va poi osservato che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della CP_ pensione di reversibilità accordata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo ( Cass. civ.SU n. 12564/2018), dunque alcuna ulteriore somma deve essere detratta da quanto sopra liquidato.
In merito alla spettanza delle suddette somme va osservato come le stesse vadano riconosciute alla sola moglie convivente per le ragioni sopra indicate atteso che quest' ultima avrebbe beneficiato del contributo economico fornito direttamente dal marito, non potendosi tener conto di regalie o elargizioni sporadiche e saltuarie da parte del de cuius in favore della figlia convivente di cui deve tuttavia presumersi l' indipendenza economica dal padre.
Con riguardo al danno biologico trasmesso iure hereditario dal Persona_1 ai prossimi congiunti, va rilevato che nella fattispecie si fa riferimento al cd “danno biologico terminale” ovvero quella voce risarcitoria riscontrabile quando è intercorso uno spazio temporale apprezzabile fra la lesione e la morte determinata dalla lesione all'integrità psico-fisica subita (Cass. civ., Sez. III, 28/08/2007, n. 18163).
Nella fattispecie, tra il sinistro ed il decesso sono decorsi circa 130 giorni (
9.01.2020/18.05.2020) lasso temporale molto ampio che consente di ritenere maturato tale componente di danno biologico nella sfera giuridica del Ruggero.
In tal senso, va osservato che il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico
"terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" ( Cass. civ. n. 17577/2019).
Si tratta in realtà di die autonome voci di danno, ovvero il cd “ danno biologico terminale” riscontrabile, quando all'estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un apprezzabile intervallo temporale la morte, e il cd “danno tanatologico o castrofale.”, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro
(Cass. civ., Sez. III, 20/09/2011, n. 19133).
Nella fattispecie, dalla documentazione medica in atti non risulta maturato tale ulteriore voce di danno ( danno tanatologico o catastrofale) atteso che la cartelle cliniche allegate danno atto di una costante condizione comatosa e di uno stato di sedazione.
Le prove orali sul punto, incoerenti con tale dato anamnestico, atteso che riferiscono di una telefonata tra il ed i figli, non sono idonee a superare la valenza Per_1 probatoria delle annotazioni in Cartella circa le condizioni del ed il suo stato Per_3 di incoscienza durante il ricovero e fino al decesso;
in ogni caso quand' anche si volesse riconoscere qualche intervallo temporale di coscienza della vittima, non sarebbe stata comunque dimostrata la consapevolezza del di Persona_1 essere prossimo alla morte, dovendosi presumere un suo stato quanto meno confusionale in ragione dei sedativi assunti. Dunque, potrà trovare ristoro solo il danno biologico terminale, tenuto conto della drammaticità del contesto sopradescritto, del lasso temporale intercorso tra il sinistro e la morte ( gg 130 ); quindi a titolo di danno biologico terminale spetterà agli eredi di l' ulteriore somma di € 30.000,00 considerando circa 230,00 Persona_1
€ al giorno dal sinistro al decesso ( ben superiore al corrispettivo economico di 1 gg di ITA dovendosi tener conto di una componente morale ed esistenziale anche in relazione a tale voce di danno avulso da un' automatica e rigida applicazione dei soli parametri di liquidazione dell' invalidità temporanea)
Tali voci di danno va suddivisa ai sensi dell' art 581 c.c. con riferimento alla moglie del De cuius , ed ai figli e Parte_1 Parte_2 Parte_5
A tale danno va poi aggiunto quello patrimoniale, sempre iure hereditario, consistente nella perdita del motociclo e quantificabile nella somma complessiva di € 8.500,00 come da preventivo allegato dalla e dunque valore non Controparte_1 contestato, stante l' antieconomicità delle riparazioni.
Sempre sul piano patrimoniale deve essere riconosciuto il danno per le spese funerarie e tumulazione pari a complessivi € 6301,00 ( 4000,00 per spese funerarie ed € 2301,00 per il loculo) anche questo equamente ripartito tra gli eredi.
Dunque, la ripartizione del danno spettante iure hereditario e per spese funerarie complessivamente di € 44.801,00 è ai sensi dell' art 581 c.c. pari ad € 14.933,66 per la moglie e per i due figli.
Dunque, ricapitolando complessivamente il danno liquidato in fav è così ripartito: a)
moglie di , ammonta ad € 281.582,00 per danno Parte_1 Persona_1 da rottura del rapporto parentale, € 371.342,01 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius ( danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie ); b) (figlia Parte_2 convivente) ammonta ad € 297.236,00, per danno da rottura del rapporto parentale,
€ 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie); c) Pt_5
(figlio non convivente) ammonta ad € 242.482,00 per danno da rottura del
[...] rapporto parentale, € 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie;
d) ai nipoti e la somma complessiva di Parte_3 Parte_4
€ 125.652,00 per danno da rottura del rapporto parentale. Trattandosi di debito di valore sulla somma sopra liquidata andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, nel caso di specie indice ISTAT beni consumo;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi
Su tali somme rivalutate andranno detratti gli importi corrisposti dalla Compagnia assicurativa e che ha corrisposto in favore degli attori: , € 162.150,00 Parte_1
€ 138.000,00. € 124.000,00. Parte_2 Parte_5
Per ragioni di omogeneità di calcolo su tali somme già corrisposte dalla Compagnia, da sottrarre al maggior dovuto come sopra determinato va effettuata la medesima rivalutazione dal giorno della corresponsione ( 26.07.2017) alla data del deposito della sentenza.
Alla luce di quanto sopra, in conclusione, la Compagnia convenuta, in solido con
(conducente e (proprietaria dell' autovettura Controparte_2 Controparte_3
Polo tg. BD990PJ vanno condannati al risarcimento del danno sopra liquidato.
Le spese di causa, liquidate seguiranno la soccombenza e sono poste a carico della
Compagnia Convenuta e di in solido, nei limiti del decisum, tenuto Controparte_2 conto degli acconti corrisposti ante causam.
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l' esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di giudizio e, per l' effetto, Controparte_2 condanna in solido e la Controparte_2 Controparte_3 [...] al pagamento in favore di : a) , moglie di Controparte_1 Parte_1 Per_5
, della somma di € € 281.582,00 per danno da rottura del rapporto parentale,
[...]
€ 371.342,01 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius ( danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie ); b) (figlia convivente) della somma € Parte_2
297.236,00, per danno da rottura del rapporto parentale, € 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie); c) (figlio non Parte_5 convivente) della somma di € 242.482,00 per danno da rottura del rapporto parentale,
€ 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie;
d) ai nipoti e della somma complessiva di € 125.652,00 per Parte_3 Parte_4 danno da rottura del rapporto parentale., oltre lucro cessante come da motivazione con detrazione degli acconti già corrisposti, ovvero, , € 162.150,00 Parte_1
€ 138.000,00. € 124.000,00 e debitamente rivalutate Parte_2 Parte_5 secondo i criteri enunciati in motivazione;
2) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte attrice 580,00 euro per spese, 35.500,00 euro per competenze, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese generali;
Così deciso in Latina il 31-10-.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente definitiva
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno11.07.2025 e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in proprio ed in qualità di eredi di rappresentati e difesi dall' avv. Persona_1
LA AR, giusta procura in atti
Attori
, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall' avv. Controparte_1
ET UN;
Convenuta
, rappresentato e difeso dall' avv. Alberto Colella, giusta delega in Controparte_2 atti;
Convenuto
; Controparte_3
Convenuta contumace;
OGGETTO: azione risarcitoria in seguito sinistro stradale mortale.
Conclusioni: all'udienza cartolare dell' 11.07.2025 , le parti costituite concludevano come da note ritualmente depositate.
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria proposta dagli attori in Parte_1 qualità di moglie, e in qualità di figli, nonché Parte_2 Parte_5 Pt_3
e in qualità di nipoti ex filia, per i danni patrimoniali e non
[...] Parte_4 patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditario in seguito alla morte del prossimo congiunto , deceduto in data 18.05.2020 , per effetto delle gravi Persona_1 lesioni subite in seguito ad un sinistro che lo aveva visto coinvolto il giorno
9.01.2020.
Nel libello introduttivo gli attori evindenziano che il giorno 09/01/2020, alle ore
10.55 circa, il sig. , alla guida del proprio motociclo Harley Persona_1
SO tg.CG08151, percorreva la Via Nettuno (strada rettilinea e pianeggiante con un'unica carreggiata a due corsie, una per senso di marcia), con direzione di marcia
Cisterna-Borgo Montella, in territorio del Comune di Cisterna di Latina (LT). Dalla corsia di marcia opposta, sopraggiungeva il sig. alla guida della Controparte_2
Volkwagen Polo tg. BD990PJ di proprietà di ed assicurata con la Controparte_3
, il quale, giunto all'altezza del civico 304, posto a sinistra Controparte_1 rispetto alla sua direzione di marcia, iniziava una manovra di svolta a sinistra con l'intenzione di entrare nel corrispondente accesso carrabile, durante detta manovra di svolta a sinistra, entrava in collisione con la moto Harley SO condotta dal il quale percorreva la medesima strada dalla direzione opposta. Per_1
L'impatto tra i veicoli riguardava le rispettive parti anteriori e si concretizzava all'interno della corsia di marcia del motociclo, dove è stato rilevato il punto d'urto
(cfr. rapporto giudiziario della polizia Municipale).
In conseguenza e per effetto dell'urto, il sig. veniva proiettato Persona_1 alcuni metri in avanti, mentre il motociclo deviava verso destra (rispetto alla sua direzione di marcia) colpendo la parte spigolare anteriore sinistra dell'autovettura BMW tg. FH836ML, condotta da in quel momento ferma in Parte_6 corrispondenza dell'accesso civico n. 304, in attesa di immettersi su Via Nettuno.
In seguito al sinistro il riportava gravissime lesioni con una Persona_1 diagnosi del personale del 118 del P.S. di Latina, consistente in:”Politrauma (multiple fratture costali ), frattura di bacino, frattura arto inf. sinistro e arto sup destro.
Prognosi riservata e ricovero in rianimazione”. Successivamente, in conseguenza e per effetto delle lesioni subite, il sig. ecedeva presso il nosocomio di Formia Per_1 il 18/05/20, a distanza di 130 giorni dalla data dell'incidente.
Gli attori pertanto, a titolo proprio e di aventi causa dal de cuius , Persona_1 agivano in giudizio chiedendo il ristoro dei danni non patrimoniali subiti iure proprio per rottura del rapporto parentale, nonché patrimoniali per perdita del contributo economico loro fornito dal de cuius, nonché iure hereditario in relazione al danno biologico terminale e catrastrofale (tanatologoico) maturato nella sfera giuridica del loro dante causa, stante il sopraggiungere della morte in seguito ad un ampio lasso temporale ed in seguito ad una lucida agonia, oltre danni materiali al motociclo e spese funerarie.
Si costituiva la , contestando la domanda sia nell' an che nel Controparte_1 quantum, prospettando una dinamica del sinistro parzialmente diversa rispetto a quella descritta dagli attori;
in particolare, veniva ascritta la responsabilità dell' incidente anche alla concorrente responsabilità del motociclista, il quale avrebbe mantenuto una elevata velocità prima dell' impatto- superiore ai 50 km/h vigenti nel tratto stradale interessato dal sinistro- e pari a 74 km/H; il secondo la Per_1 ricostruzione del consulente della Compagnia, attesa la velocità, non si sarebbe avvisto per tempo del sopraggiungere dell' autovettura che aveva già impegnato la corsia di pertinenza della moto nell' intento di svoltare a sinistra ed immettersi in un accesso privato;
in ogni caso, la difesa della compagnia assicurativa convenuta contestava anche il quantum debeatur, ritenuto eccessivo e non provato;
dava atto della corresponsione nella fase stragiudiziale delle seguenti somme, trattenute dagli attori solo a titolo di acconto: € 162.150,00 € Parte_1 Parte_2
138.000,00. € 124.000,00 , nulla era invece riconosciuto ai nipoti Parte_5
e in assenza di dimostrazione di un concreto legame Parte_3 Parte_4 affettivo con il de cuius.
La causa, veniva istruita mediante prove orali ed acquisizione della produzioni documentali allegate dalle parti. ______________________
In merito alla dinamica del sinistro, ritiene questo giudicante, nel richiamare quanto già espresso con ordinanza depositata in data 5.07.20, del tutto esaustive le risultanze degli accertamenti tecnici di cui alla consulenza tecnica redatta su incarico della
Procura della Repubblica di Latina nell' ambito del procedimento penale a carico di in relazione al sinistro di cui è causa, elaborato a firma dell' ing. Controparte_2 confortato dalle ulteriori risultanze istruttorie, ovvero rapporto del Per_2
Comando della Polizia Municipale di Cisterna di Latina, intervenuta sui luoghi di causa e che trova ulteriore riscontro nelle SIT rese dall' informatore , Testimone_1 testimone oculare del sinistro in quanto seguiva l' autovettura Polo nello stesso senso di marcia
Invero, l'ausiliare del pubblico ministero a seguito degli accertamenti effettuati è pervenuto alle condivisibili conclusioni secondo cui l' innesco della causa immediata che ha prodotto l' evento de quo, va posto a carico della condotta di guida del conducente dell' autovettura Volkwagen Polo tg. BD990PJ, il Controparte_2 quale, nell' effettuare la manovra di svolta a sinistra, nella circostanze di tempo e di luogo sopradescritte, ometteva di dare la dovuta precedenza al motociclo Harley
SO condotto da che proveniva dall' opposto senso di Persona_1 marcia.
L' impatto di natura frontale ( con maggior interessamento per l' autovettura della parte anteriore sinistra) si verificava all' interno della corsia di pertinenza del motociclo ( cfr scheda planimentrica in scala ricostruttiva della fase di impatto, pag
22 della consulenza in atti).
Va rappresentato il valore particolarmente probante della consulenza in atti in quanto fondata e suffragata dalle acquisite immagini di due telecamere di video Sorveglianza di una ditta adiacente i luoghi di causa che riprendevano le varie fasi del sinistro;
una videoripresa in particolare, come da fotogrammi allegati, riprendeva il momento dell' impatto e le fasi immediatamente antecedenti;
documentazione che ha consentito al consulente una puntuale ed esaustiva ricostruzione della dinamica anche in relazione alla velocità dei mezzi, essendo stato verificato dalle riprese in atti il tempo intercorso tra le fasi di inizio manovra dell' autovettura Polo e l' impatto con la moto.
In particolare, l'evento dannoso non è avvenuto nell'ambito temporale di percezione e reazione del motociclista, poiché l'automobilista ha iniziato la manovra a sinistra appena 1, 17 secondi prima dell'urto , tant'è che il non ha avuto Persona_1 la possibilità di porre in essere una manovra di emergenza, come frenare ovvero deviare la moto poiché si trovava ad appena 22,6 metri dall'autoveicolo.
Evidenzia il CTP come valore medio di percezione ( tempo psico-tecnico di reazione)
è di 1,20 secondi, quindi anche ipotizzando una velocità del motoclista pari a 50 KM
/H (limite di velocità vigente sul tratto di strada in questione) il de cuius non avrebbe comunque avuto il tempo psico-tecnico di reazione sufficiente per effettuare una manovra di emergenza idonea a scongiurare l' impatto.
Dunque, sul piano giuridico, non vi è nesso causale tra il sinistro e l'eccesso di velocità riscontrato a carico del motociclista che viaggiava al momento dell' impatto ad una velocità calcolata dal consulente in 68 KM/H, attesa la rilevanza causale assorbente dell' incauta manovra del conducente dell' autovettura Polo;
inoltre, non è possibile ipotizzare in ragione di uno scarto non particolarmente rilevante tra la velocità consentita ( 50 km/H ) e quella mantenuta prima dell' impatto dal ( 68 km/H) Per_3 che in caso di una velocità nei limiti da parte del centauro il sinistro non avrebbe avuto comunque conseguenze letali.
Tale ricostruzione risulta poi suffragata dal rapporto della Polizia Municipale di
Cisterna di Latina con le foto allegate, rilievi degli operanti e schizzo planimetrico del sinistro, e relativa comunicazione notizie reato da cui è scaturito poi il procedimento penale a carico del convenuto con rinvio per giudizio immediato, Controparte_2 scelta del rito che presuppone un' evidenza della prova.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio ritiene questo giudicante chiara la dinamica del sinistro, sicchè l' espletamento in questa sede di una ulteriore CTU cinematica sarebbe stata esplorativa così come ultronee sono le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla come già evidenziato da questo Controparte_1 giudicante con ordinanza del 6.07.2022 da intendersi parte integrante della presente sentenza.
Sul punto, va osservato che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass civ. N. 19521/2019).
Dunque, alla luce dei quanto sopra, ritiene questo giudicante dimostrata l' esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. Controparte_2
Sotto il profilo della quantificazione del danno non patrimoniale, occorre distinguere le componenti del danno iure proprio subito dagli attori da quelle del danno iure ereditario, per essere il diritto maturato e sorto nella sfera giuridica del loro dante causa poi deceduto per poi trasferirsi agli eredi iure successionis.
Sotto il primo profilo si fa riferimento al cd danno da perdita del rapporto parentale di natura prettamente equitativa che viene liquidato secondo i parametri offerti dalle tabelle del Tribunale di Milano alla luce delle allegazioni di parte e tenuto conto dell' istruttoria espletata in merito alla dimostrazione dell' intensità del legame affettivo tra il de cuius e gli attori..
In particolare, va osservato come secondo i giudici della Suprema Corte in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. ( Cass. Civ 26300/2021).
Alla luce di quanto sopra le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione ed introducono il valore punto pari nella fattispecie a € 3911,00 ( per un massimo di 118 punti) e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti ovvero l' età della vittima primaria, l' età della vittima secondaria, l' eventuale convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, qualità ed intensità del rapporto affettivo che caratterizza lo specifico rapporto. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Nella fattispecie, con riferimento alla posizione di , moglie del de cuius, Parte_1 per la quantificazione del danno si è tenuto conto delle allegazioni fornite dagli attori in merito alle circostanze di fatto sopra indicate, rilevanti ed apprezzabili ai fini della quantificazione del danno e specificamente : 1) età della vittima primaria ( anni 67);
2) età del congiunto ( 66); 3) composizione del nucleo familiare ( cfr. Certificato
Stato Famiglia che ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali) ; 3 ) convivenza con moglie, figlia e nipoti, come da Certificato Stato di famiglia e prove orali espletate;
4) intensità affettiva in concreto delle relazioni, qualificata di carattere medio, tenuto conto delle risultanze delle prove orali espletate e delle fotografie allegate nelle quali viene ritratto il in compagnia dei componenti Controparte_4 familiari in momenti ludico-ricreativi, prove che hanno dato atto di un quadro familiare sereno ed armonioso e di una coppia unita e coesa.
Alla luce dei suddetti parametri si perviene alla liquidazione del danno in favore di
(moglie convivente) nella misura di € 281.582,00 Parte_1
.Con riferimento alla posizione della figlia convivente di anni 41 al Parte_2 momento del decesso tenuto conto dei parametri sopraindicati l' importo liquidato è pari ad € 297.236,00, mentre in relazione al figlio , non convivente Parte_5 di anni 36, € 242.482,00.
Con riferimento alla posizione dei nipoti e , Parte_3 Parte_4 rispettivamente di anni 4 e anni 4 e conviventi all' interno di una medesimo stabile con il de cuius, l' importo complessivo da riconoscersi è pari ad € 125.652,00 alla luce dei parametri sopra indicati.
Con riferimento alla posizione dei nipoti, va osservato che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato rilevante e come tale meritevole di ristoro risarcitorio, necessita di prova di un concreto legame affettivo, circostanza nella fattispecie dimostrata, alla luce della acclarata sussistenza di un rapporto molto coeso ed intenso anche in ragione della dimostrata convivenza che consentiva al nonno di dedicare molto del suo tempo alla cura ed educazione dei nipoti.
Dunque, in concreto si è pervenuti alle suddette quantificazioni, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto emerse alla luce dell' istruttoria espletata (personalizzazione danno non patrimoniale (ex Cass SU 26972/2008) e nella specie:
l' età della vittima l' età dei parenti sopravvissuti che hanno richiesto il ristoro dei danni , la composizione del nucleo familiare, nonché della coabitazione con la vittima
(certificato di Stato di Famiglia allegato) intensità in concreto del vincolo affettivo.
In tal senso, va difatti osservato che in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso(
Cass. civ. 28989/2019)
In tal senso, anche la prova orale espletata, ha confermato che il de cuius aveva uno stabile legame affettivo con tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il figlio non convivente, con il quale condivideva la passione per la moto, condivideva con i più stretti congiunti la quotidianità e lo svolgimento di attività ludico ricreative e costituiva un perno fondamentale per l' intera famiglia in senso allargato, convivendo oltre che con la moglie anche con la figlia ed i nipoti all' interno di uno Pt_2 stesso stabile seppur s piani diversi;
particolarmente saldo è stato dimostrato essere anche il legame con i nipoti al quale dedicava molto del suo tempo libero accompagnandoli nelle vacanze estive e trascorrendo con loro giornate in spiaggia e/o in montagna e passeggiate in bicicletta.
Dall' istruttoria orale è emerso pertanto che la perdita prematura di CP_4
ha senz' altro lasciato un vuoto incolmabile all' interno della famiglia con
[...] un conseguenziale stravolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni sociali di tutti i componenti, le cui vite per lungo tempo sono state stravolte dalla perdita del loro caro ( cfr. deposizioni udienza verbale del 23.03.2023 e certificazioni mediche in atti).
Dunque. la liquidazione di cui sopra, seppur improntata necessariamente ad una logica equitativa ha tenuto conto dei parametri sopradescritti ai fini di una determinazione del danno non patrimoniale in termini il più possibili, obiettivi ed adeguati rispetto al pregiudizio concretamente subito da ciascun parente o affetto stretto della vittima primaria.
Con riferimento poi ai danni patrimoniali futuri subiti dagli attori, consistenti nella dedotta perdita del contributo al mantenimento ed al sostentamento familiare, va osservato, in termini generali che i danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore di un prossimo congiunto in caso di perdita di un componente il nucleo familiare vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi che per la pratica di vita, improntata a regole etico - sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato , alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Nel caso in esame gli attori hanno dimostrato che al momento del sinistro il
[...]
conviveva con la moglie ed era percettore di una pensione Per_1 Parte_1 al netto delle detrazioni fiscali pari ad € 2.197,29 mensili ( cedolino allegato ed estratto pensionistico).
Non può essere riconosciuta legittimazione attiva sostanziale all' attrice Pt_2 in relazione a tale voce di danno atteso che, nonostante convivente con il
[...] padre, dimorava con il proprio nucleo familiare al piano inferiore dell' abitazione unitamente al marito ed ai figli, come da Stato di Famiglia Controparte_5 allegato, pertanto in assenza di allegazioni di segno contrario deve ragionevolemnte inferirsene l' autonomia economica.
Pertanto ai fini della quantificazione di tale posta risarcitoria si deve tener conto: 1) dell' età del de cuius al momento del decesso ( anni 67); 2) dell' Persona_4 età della moglie , diretta beneficiaria di quota dei contributi economici, Parte_1
(anni 66); 3) della probabile e ragionevole destinazione, in una logica prudenziale, di almeno il 50% del trattamento pensionistico al sostentamento della moglie;
4) dell' aspettativa di vita del de cuius pari ad almeno altri 13 anni, in assenza del sinistro.
Invero, la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta, per la moglie, moltiplicando il reddito annuo perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, corrispondente e deve essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sè, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito ( Cass. Civ.ord 6619/2018)
Pertanto, nella fattispecie, il lucro cessante derivante dalla perdita economica subita dalla è pari complessivamente alla somma 2.197,29:2 x 13 mensilità (reddito Pt_1 annuo netto ) x 13 anni ( arco temporale durante il quale sarebbe stato verosimlmente corrisposto il contrbuto) , per un importo complessivo di € 371.342,01
In punto di liquidazione di tale specifica voce di danno, va osservato che qualora occorra procedere alla liquidazione di un danno futuro non determinabile con assoluta precisione, il giudice, relativamente al lucro cessante, deve attenersi a calcoli di probabilità da compiersi, a norma dell'art. 2056 c.c., con equo apprezzamento delle circostanze del caso, compresa, in ipotesi di morte del congiunto, l'accertata probabilità di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i superstiti avrebbero beneficiato in difetto dell'evento lesivo, e tenendo conto - quale parametro orientativo per la determinazione dei guadagni futuri - che la vittima, in relazione all'età e alle condizioni socio-economiche, avrebbe potuto conseguire dal suo lavoro.
Va poi osservato che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della CP_ pensione di reversibilità accordata dall' al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo ( Cass. civ.SU n. 12564/2018), dunque alcuna ulteriore somma deve essere detratta da quanto sopra liquidato.
In merito alla spettanza delle suddette somme va osservato come le stesse vadano riconosciute alla sola moglie convivente per le ragioni sopra indicate atteso che quest' ultima avrebbe beneficiato del contributo economico fornito direttamente dal marito, non potendosi tener conto di regalie o elargizioni sporadiche e saltuarie da parte del de cuius in favore della figlia convivente di cui deve tuttavia presumersi l' indipendenza economica dal padre.
Con riguardo al danno biologico trasmesso iure hereditario dal Persona_1 ai prossimi congiunti, va rilevato che nella fattispecie si fa riferimento al cd “danno biologico terminale” ovvero quella voce risarcitoria riscontrabile quando è intercorso uno spazio temporale apprezzabile fra la lesione e la morte determinata dalla lesione all'integrità psico-fisica subita (Cass. civ., Sez. III, 28/08/2007, n. 18163).
Nella fattispecie, tra il sinistro ed il decesso sono decorsi circa 130 giorni (
9.01.2020/18.05.2020) lasso temporale molto ampio che consente di ritenere maturato tale componente di danno biologico nella sfera giuridica del Ruggero.
In tal senso, va osservato che il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico
"terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" ( Cass. civ. n. 17577/2019).
Si tratta in realtà di die autonome voci di danno, ovvero il cd “ danno biologico terminale” riscontrabile, quando all'estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un apprezzabile intervallo temporale la morte, e il cd “danno tanatologico o castrofale.”, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro
(Cass. civ., Sez. III, 20/09/2011, n. 19133).
Nella fattispecie, dalla documentazione medica in atti non risulta maturato tale ulteriore voce di danno ( danno tanatologico o catastrofale) atteso che la cartelle cliniche allegate danno atto di una costante condizione comatosa e di uno stato di sedazione.
Le prove orali sul punto, incoerenti con tale dato anamnestico, atteso che riferiscono di una telefonata tra il ed i figli, non sono idonee a superare la valenza Per_1 probatoria delle annotazioni in Cartella circa le condizioni del ed il suo stato Per_3 di incoscienza durante il ricovero e fino al decesso;
in ogni caso quand' anche si volesse riconoscere qualche intervallo temporale di coscienza della vittima, non sarebbe stata comunque dimostrata la consapevolezza del di Persona_1 essere prossimo alla morte, dovendosi presumere un suo stato quanto meno confusionale in ragione dei sedativi assunti. Dunque, potrà trovare ristoro solo il danno biologico terminale, tenuto conto della drammaticità del contesto sopradescritto, del lasso temporale intercorso tra il sinistro e la morte ( gg 130 ); quindi a titolo di danno biologico terminale spetterà agli eredi di l' ulteriore somma di € 30.000,00 considerando circa 230,00 Persona_1
€ al giorno dal sinistro al decesso ( ben superiore al corrispettivo economico di 1 gg di ITA dovendosi tener conto di una componente morale ed esistenziale anche in relazione a tale voce di danno avulso da un' automatica e rigida applicazione dei soli parametri di liquidazione dell' invalidità temporanea)
Tali voci di danno va suddivisa ai sensi dell' art 581 c.c. con riferimento alla moglie del De cuius , ed ai figli e Parte_1 Parte_2 Parte_5
A tale danno va poi aggiunto quello patrimoniale, sempre iure hereditario, consistente nella perdita del motociclo e quantificabile nella somma complessiva di € 8.500,00 come da preventivo allegato dalla e dunque valore non Controparte_1 contestato, stante l' antieconomicità delle riparazioni.
Sempre sul piano patrimoniale deve essere riconosciuto il danno per le spese funerarie e tumulazione pari a complessivi € 6301,00 ( 4000,00 per spese funerarie ed € 2301,00 per il loculo) anche questo equamente ripartito tra gli eredi.
Dunque, la ripartizione del danno spettante iure hereditario e per spese funerarie complessivamente di € 44.801,00 è ai sensi dell' art 581 c.c. pari ad € 14.933,66 per la moglie e per i due figli.
Dunque, ricapitolando complessivamente il danno liquidato in fav è così ripartito: a)
moglie di , ammonta ad € 281.582,00 per danno Parte_1 Persona_1 da rottura del rapporto parentale, € 371.342,01 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius ( danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie ); b) (figlia Parte_2 convivente) ammonta ad € 297.236,00, per danno da rottura del rapporto parentale,
€ 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie); c) Pt_5
(figlio non convivente) ammonta ad € 242.482,00 per danno da rottura del
[...] rapporto parentale, € 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie;
d) ai nipoti e la somma complessiva di Parte_3 Parte_4
€ 125.652,00 per danno da rottura del rapporto parentale. Trattandosi di debito di valore sulla somma sopra liquidata andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, nel caso di specie indice ISTAT beni consumo;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi
Su tali somme rivalutate andranno detratti gli importi corrisposti dalla Compagnia assicurativa e che ha corrisposto in favore degli attori: , € 162.150,00 Parte_1
€ 138.000,00. € 124.000,00. Parte_2 Parte_5
Per ragioni di omogeneità di calcolo su tali somme già corrisposte dalla Compagnia, da sottrarre al maggior dovuto come sopra determinato va effettuata la medesima rivalutazione dal giorno della corresponsione ( 26.07.2017) alla data del deposito della sentenza.
Alla luce di quanto sopra, in conclusione, la Compagnia convenuta, in solido con
(conducente e (proprietaria dell' autovettura Controparte_2 Controparte_3
Polo tg. BD990PJ vanno condannati al risarcimento del danno sopra liquidato.
Le spese di causa, liquidate seguiranno la soccombenza e sono poste a carico della
Compagnia Convenuta e di in solido, nei limiti del decisum, tenuto Controparte_2 conto degli acconti corrisposti ante causam.
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l' esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di giudizio e, per l' effetto, Controparte_2 condanna in solido e la Controparte_2 Controparte_3 [...] al pagamento in favore di : a) , moglie di Controparte_1 Parte_1 Per_5
, della somma di € € 281.582,00 per danno da rottura del rapporto parentale,
[...]
€ 371.342,01 per lucro cessante derivante dalla perdita del contributo economico che avrebbe offerto il de cuius, € 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius ( danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie ); b) (figlia convivente) della somma € Parte_2
297.236,00, per danno da rottura del rapporto parentale, € 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie); c) (figlio non Parte_5 convivente) della somma di € 242.482,00 per danno da rottura del rapporto parentale,
€ 14.933,66 a titolo di danno iure hereditario trasmesso dal de cuius (danno biologico terminale nonchè quota danno patrimoniale motociclo e spese funerarie;
d) ai nipoti e della somma complessiva di € 125.652,00 per Parte_3 Parte_4 danno da rottura del rapporto parentale., oltre lucro cessante come da motivazione con detrazione degli acconti già corrisposti, ovvero, , € 162.150,00 Parte_1
€ 138.000,00. € 124.000,00 e debitamente rivalutate Parte_2 Parte_5 secondo i criteri enunciati in motivazione;
2) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte attrice 580,00 euro per spese, 35.500,00 euro per competenze, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese generali;
Così deciso in Latina il 31-10-.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI