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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3661/2023 R.G. sul ricorso depositato il 21/07/2023 proposto da (difesa dall' avv. Giovanni Parte_1
De Stefano) nei confronti di ( difeso da avv.ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) CP_1
dato atto che che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. In via preliminare, attesa la presenza del fumus e del periculum ed in particolare stante la carenza e l'inidoneità e la nullità del titolo posto a base della cartella di pagamento per tutti i motivi esposti in parte narrativa ed in particolare perché contrario alla legge ed alle norme imperative, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare l'estinzione di ogni pretesa economica formulata con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa
1 e di ogni atto ad essa consequenziale e/o connesso, con riferimento agli atti impugnati davanti al tribunale del lavoro adito;
3. Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del suddetto procuratore costituito che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde;
Parte ricorrente deduceva che:
Con l'intimazione di pagamento n. 094 2023 9002023066/000, notificata a mezzo posta in data 31 maggio 2023, l' ha richiesto all'odierna parte ricorrente il Controparte_2 pagamento della somma totale di € 283.496,74, comprensiva di compensi per la riscossione, tra l'altro per contributi IVS.
In particolare vengono richiesto alla odierna ricorrente il pagamento per omesso versamento dei contributi IVS e/o modello DM10 per i seguenti importi:
a) La somma di € 2.808,56 relativa all'avviso di addebito n. 39420130000952436000, presuntivamente notificato in data 17/04/2013 e relativo alla annualità 2006;
b) La somma di € 5.129,26, relativa all'avviso di addebito n. 394201600002679955000, presuntivamente notificata in data 31/10/0216, riferito alla annualità 2015;
c) La somma di € 5.194,85, relativa all'avviso di addebito n. 39420170003978201000, presuntivamente notificata in data 04/01/2018, riferito alla annualità 2016;
L' si costituiva in giudizio evidenziando che: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente erano i seguenti:
39420130000952436000 – gestione aziende con dipendenti, periodi 2-5/2006 (regolarizzazione d'ufficio) – avviso notificato il 17.04.2013 – credito non ceduto
39420160002679955000 – gestione lavoratori autonomi agricoli, periodo 2015 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 31.10.2016 – credito non ceduto
2 Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI
CP_ In ordine a tale motivo di opposizione l' prova la notifica nelle date indicate a mezzo di avvisi di ricevimento .
Nessuna contestazione è mossa alle dette notifiche.
Il motivo va respinto.
PRESCRIZIONE
CP_ Legittimato passivo è solo l' quale ente creditore giusta principio dettato Cass. S.U. civ n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ L' produce prova della notifica degli avvisi di addebito 39420130000952436000 avviso notificato il 17.04.2013 , 39420160002679955000 avviso notificato il 31.10.2016, e
39420170003978201000 avviso notificato il 04.01.2018 .
3 Deduce poi interruzione con i seguenti atti : per l'avviso di addebito 39420130000952436000 comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 09476201400001267000 notificata in data
12/12/2014, intimazioni di pagamento n. 09420159018989852000 notificata in data 23/11/2015, n.
09420179007274141000 notificata in data 07/06/2018, il Terzi n. Controparte_3
09484201800000961000 notificato in data 03/10/2018, le intimazioni di pagamento n.
09420199006728740000 notificata in data 13/09/2019, n. 09420239002023066000 notificata in data 31/05/2023; per l' avviso di addebito 39420160002679955000 intimazione di pagamento n. 09420179007274141000 notificata in data 07/06/2018
Pignoramento Presso Terzi n. 09484201800000961000 notificato in data 03/10/2018 intimazioni di pagamento n. 09420199006728740000 notificata in data 13/09/2019, n.
09420239002023066000 notificata in data 31/05/2023;
· avviso di addebito 39420170003978201000
Pignoramento Presso Terzi n. 09484201800000961000 notificato in data 03/10/2018 intimazioni di pagamento n. 09420199006728740000 notificata in data 13/09/2019, n.
09420239002023066000 notificata in data 31/05/2023
Parte ricorrente ha contestato la difesa dell' perché : CP_1
<
1. L'intimazione di pagamento n. 09420159018989852/000 del 15.10.2015 allegata in formato
PDF è priva di prova della notifica di qualsivoglia genere per cui non può essere considerata valido atto interruttivo non essendo stata fornita la prova della notifica della stessa;
2. La comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001267000 del 20.11.2014 non è stata ricevuta dalla signora , ma da un presunto familiare convivente (Chi? Con quale qualifica?) Pt_1 la ricevuta riporta una firma illeggibile, tra l'altro corrisponde a quella riportata nel presunto pignoramento presso terzi recante n. 09484201800000961/001 del 2018 per cui è difficile comprendere quale dei due atti sia stato notificato ed a quale soggetto, atteso che la medesima cartolina è riportata in due atti.
3. L'intimazione 09420179007274141000 del 17.10.2017 sarebbe stata notificata a familiare convivente (in questo caso il marito della o soggetto dichiaratosi tale); Pt_1
4. L'intimazione 09420199006728740000 del 13.09.2019 sarebbe stata notificata a familiare convivente (in questo caso il marito della o soggetto dichiaratosi tale); Pt_1
4
5. L'intimazione 09420239002023066000 del 28.04.2023 sarebbe stata notificata a familiare convivente (in questo caso il marito della o soggetto dichiaratosi tale). Pt_1
A prescindere dai documenti confusamente esibiti e dalla loro validità probatoria, è comunque chiaro che l'attività di notifica – anche a tutto concedere – non è stata validamente completata, in quanto manca la raccomandata informativa ossia la comunicazione di avvenuta notifica all'interessato (CAN). Secondo costante giurisprudenza, «…La notifica della cartella di pagamento al familiare convivente richiede anche l'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto…» (ex multis, Corte di Cassazione, sez. VI, con l'ordinanza n. 14093 del 4 maggio
2022).
Tale documento non viene fornito da controparte per cui nessun valore ha la documentazione prodotta ai fini di confermare l'esistenza della notifica, in quanto manca la raccomandata informativa che dovrebbe concludere il procedimento notificatorio, per cui si può concludere che nessuna prova è stata fornita da controparte attestante la regolarità della notifica e quindi la valida interruzione della prescrizione.
La notifica dell'intimazione del 2023 si riferisce a l'unica notifica non contestata ed oggetto del presente gravame davanti all'adito tribunale, per cui si è eccepita la prescrizione atteso che su punto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 16743/2024) con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente ha chiarito come «…la mancata impugnazione di un'intimazione notificata fuori termine di prescrizione non rende definitiva la pretesa, essendo possibile al contribuente far valer la mancata interruzione della prescrizione sull'intimazione successiva…». Seguendo il suddetto orientamento, ed avendo chiarito come nessun atto interruttivo valido può essere considerato come notificato alla ricorrente non v'è dubbio che non essendo ancora stata eseguita la pretesa di cui all'intimazione opposta, può ben eccepire in questa sede la CP_ prescrizione del diritto alla pretesa formulata dall'Agenzia Riscossione per conto dell' > CP_1
Orbene le contestazioni pur in parte fondate , tuttavia non provano l'avvenuta prescrizione .
E' vero che la notifica dell'avi 09420159018989852/000 non risulta provata.
Come pure con riferimento al PPT 09484201800000961/001 la raccomandata non corrisponde ad esso ma ad altro atto .
Nondimeno però la contestazione alla 09476201400001267000 del 20.11.2014 è infondata .
L'avviso di ricevimento fa fede della consegna al domicilio e non occorre la raccomandata
5 informativa . l'agente postale attesta la consegna a familiare convivente e ciò è sufficiente fino a querela di falso a provare l'avvenuta notifica .
L'intimazione 09420179007274141000 risulta notificata il 7.6.2018 come da avviso di ricevimento del 7.6.2018 con consegna al marito.
L'intimazione 09420199006728740000 del 13.09.2019 risulta comprovata dalla relata di consegna al domicilio
In definitiva , tra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione opposta vi sono atti interruttivi ( tempestivi ) della prescrizione .
Le pretese contributive di cui agli avvisi di addebito contestati non sono dunque prescritte.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 1.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
39420170003978201000 - gestione lavoratori autonomi agricoli, periodo 2016 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 04.01.2018 – credito non ceduto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3661/2023 R.G. sul ricorso depositato il 21/07/2023 proposto da (difesa dall' avv. Giovanni Parte_1
De Stefano) nei confronti di ( difeso da avv.ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) CP_1
dato atto che che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. In via preliminare, attesa la presenza del fumus e del periculum ed in particolare stante la carenza e l'inidoneità e la nullità del titolo posto a base della cartella di pagamento per tutti i motivi esposti in parte narrativa ed in particolare perché contrario alla legge ed alle norme imperative, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare l'estinzione di ogni pretesa economica formulata con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa
1 e di ogni atto ad essa consequenziale e/o connesso, con riferimento agli atti impugnati davanti al tribunale del lavoro adito;
3. Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del suddetto procuratore costituito che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde;
Parte ricorrente deduceva che:
Con l'intimazione di pagamento n. 094 2023 9002023066/000, notificata a mezzo posta in data 31 maggio 2023, l' ha richiesto all'odierna parte ricorrente il Controparte_2 pagamento della somma totale di € 283.496,74, comprensiva di compensi per la riscossione, tra l'altro per contributi IVS.
In particolare vengono richiesto alla odierna ricorrente il pagamento per omesso versamento dei contributi IVS e/o modello DM10 per i seguenti importi:
a) La somma di € 2.808,56 relativa all'avviso di addebito n. 39420130000952436000, presuntivamente notificato in data 17/04/2013 e relativo alla annualità 2006;
b) La somma di € 5.129,26, relativa all'avviso di addebito n. 394201600002679955000, presuntivamente notificata in data 31/10/0216, riferito alla annualità 2015;
c) La somma di € 5.194,85, relativa all'avviso di addebito n. 39420170003978201000, presuntivamente notificata in data 04/01/2018, riferito alla annualità 2016;
L' si costituiva in giudizio evidenziando che: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente erano i seguenti:
39420130000952436000 – gestione aziende con dipendenti, periodi 2-5/2006 (regolarizzazione d'ufficio) – avviso notificato il 17.04.2013 – credito non ceduto
39420160002679955000 – gestione lavoratori autonomi agricoli, periodo 2015 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 31.10.2016 – credito non ceduto
2 Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI
CP_ In ordine a tale motivo di opposizione l' prova la notifica nelle date indicate a mezzo di avvisi di ricevimento .
Nessuna contestazione è mossa alle dette notifiche.
Il motivo va respinto.
PRESCRIZIONE
CP_ Legittimato passivo è solo l' quale ente creditore giusta principio dettato Cass. S.U. civ n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ L' produce prova della notifica degli avvisi di addebito 39420130000952436000 avviso notificato il 17.04.2013 , 39420160002679955000 avviso notificato il 31.10.2016, e
39420170003978201000 avviso notificato il 04.01.2018 .
3 Deduce poi interruzione con i seguenti atti : per l'avviso di addebito 39420130000952436000 comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 09476201400001267000 notificata in data
12/12/2014, intimazioni di pagamento n. 09420159018989852000 notificata in data 23/11/2015, n.
09420179007274141000 notificata in data 07/06/2018, il Terzi n. Controparte_3
09484201800000961000 notificato in data 03/10/2018, le intimazioni di pagamento n.
09420199006728740000 notificata in data 13/09/2019, n. 09420239002023066000 notificata in data 31/05/2023; per l' avviso di addebito 39420160002679955000 intimazione di pagamento n. 09420179007274141000 notificata in data 07/06/2018
Pignoramento Presso Terzi n. 09484201800000961000 notificato in data 03/10/2018 intimazioni di pagamento n. 09420199006728740000 notificata in data 13/09/2019, n.
09420239002023066000 notificata in data 31/05/2023;
· avviso di addebito 39420170003978201000
Pignoramento Presso Terzi n. 09484201800000961000 notificato in data 03/10/2018 intimazioni di pagamento n. 09420199006728740000 notificata in data 13/09/2019, n.
09420239002023066000 notificata in data 31/05/2023
Parte ricorrente ha contestato la difesa dell' perché : CP_1
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1. L'intimazione di pagamento n. 09420159018989852/000 del 15.10.2015 allegata in formato
PDF è priva di prova della notifica di qualsivoglia genere per cui non può essere considerata valido atto interruttivo non essendo stata fornita la prova della notifica della stessa;
2. La comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09476201400001267000 del 20.11.2014 non è stata ricevuta dalla signora , ma da un presunto familiare convivente (Chi? Con quale qualifica?) Pt_1 la ricevuta riporta una firma illeggibile, tra l'altro corrisponde a quella riportata nel presunto pignoramento presso terzi recante n. 09484201800000961/001 del 2018 per cui è difficile comprendere quale dei due atti sia stato notificato ed a quale soggetto, atteso che la medesima cartolina è riportata in due atti.
3. L'intimazione 09420179007274141000 del 17.10.2017 sarebbe stata notificata a familiare convivente (in questo caso il marito della o soggetto dichiaratosi tale); Pt_1
4. L'intimazione 09420199006728740000 del 13.09.2019 sarebbe stata notificata a familiare convivente (in questo caso il marito della o soggetto dichiaratosi tale); Pt_1
4
5. L'intimazione 09420239002023066000 del 28.04.2023 sarebbe stata notificata a familiare convivente (in questo caso il marito della o soggetto dichiaratosi tale). Pt_1
A prescindere dai documenti confusamente esibiti e dalla loro validità probatoria, è comunque chiaro che l'attività di notifica – anche a tutto concedere – non è stata validamente completata, in quanto manca la raccomandata informativa ossia la comunicazione di avvenuta notifica all'interessato (CAN). Secondo costante giurisprudenza, «…La notifica della cartella di pagamento al familiare convivente richiede anche l'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto…» (ex multis, Corte di Cassazione, sez. VI, con l'ordinanza n. 14093 del 4 maggio
2022).
Tale documento non viene fornito da controparte per cui nessun valore ha la documentazione prodotta ai fini di confermare l'esistenza della notifica, in quanto manca la raccomandata informativa che dovrebbe concludere il procedimento notificatorio, per cui si può concludere che nessuna prova è stata fornita da controparte attestante la regolarità della notifica e quindi la valida interruzione della prescrizione.
La notifica dell'intimazione del 2023 si riferisce a l'unica notifica non contestata ed oggetto del presente gravame davanti all'adito tribunale, per cui si è eccepita la prescrizione atteso che su punto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 16743/2024) con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente ha chiarito come «…la mancata impugnazione di un'intimazione notificata fuori termine di prescrizione non rende definitiva la pretesa, essendo possibile al contribuente far valer la mancata interruzione della prescrizione sull'intimazione successiva…». Seguendo il suddetto orientamento, ed avendo chiarito come nessun atto interruttivo valido può essere considerato come notificato alla ricorrente non v'è dubbio che non essendo ancora stata eseguita la pretesa di cui all'intimazione opposta, può ben eccepire in questa sede la CP_ prescrizione del diritto alla pretesa formulata dall'Agenzia Riscossione per conto dell' > CP_1
Orbene le contestazioni pur in parte fondate , tuttavia non provano l'avvenuta prescrizione .
E' vero che la notifica dell'avi 09420159018989852/000 non risulta provata.
Come pure con riferimento al PPT 09484201800000961/001 la raccomandata non corrisponde ad esso ma ad altro atto .
Nondimeno però la contestazione alla 09476201400001267000 del 20.11.2014 è infondata .
L'avviso di ricevimento fa fede della consegna al domicilio e non occorre la raccomandata
5 informativa . l'agente postale attesta la consegna a familiare convivente e ciò è sufficiente fino a querela di falso a provare l'avvenuta notifica .
L'intimazione 09420179007274141000 risulta notificata il 7.6.2018 come da avviso di ricevimento del 7.6.2018 con consegna al marito.
L'intimazione 09420199006728740000 del 13.09.2019 risulta comprovata dalla relata di consegna al domicilio
In definitiva , tra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione opposta vi sono atti interruttivi ( tempestivi ) della prescrizione .
Le pretese contributive di cui agli avvisi di addebito contestati non sono dunque prescritte.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 1.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
39420170003978201000 - gestione lavoratori autonomi agricoli, periodo 2016 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 04.01.2018 – credito non ceduto.